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Nuovo Contratto di Appalto: cosa fare per DUVRI, coordinamento e sicurezza

Cosa deve fare il committente quando stipula un nuovo contratto di appalto: verifica idoneità tecnico-professionale, DUVRI, costi della sicurezza, coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Quando un'azienda commissiona lavori in appalto, l'art. 26 D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore, cooperare per la sicurezza, redigere il DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza) e inserire i costi della sicurezza non ribassabili nel contratto.

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La situazione

Lo scenario riguarda un'impresa che deve affidare a terzi l'esecuzione di lavori, servizi o forniture presso la propria sede o nei propri luoghi di lavoro: pulizie, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione di impianti, vigilanza, servizi di ristorazione, ecc. Ogni volta che lavoratori di imprese diverse operano nello stesso luogo, si creano rischi da interferenza che il committente è tenuto a valutare e gestire.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si applica quando il committente affida a un appaltatore lavori da svolgersi all'interno della propria azienda o unità produttiva. Non si applica invece ai contratti di mera fornitura di materiali o attrezzature senza posa in opera, né ai lavori in ambienti che il committente non gestisce direttamente. In questi casi il DUVRI non è necessario, ma la verifica dell'idoneità tecnico-professionale rimane opportuna.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Identificare se l'appalto rientra nell'art. 26 D.Lgs. 81/08

    Verificare che l'appalto riguardi lavori, servizi o forniture con posa in opera da svolgersi all'interno dell'azienda o unità produttiva del committente. Se i lavori si svolgono esclusivamente presso la sede dell'appaltatore, o si tratta di mera fornitura senza installazione, l'art. 26 non si applica. In caso di dubbio, consultare l'RSPP.

  2. Verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore

    Prima di stipulare il contratto, raccogliere e verificare i documenti che attestano l'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore: iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), DURC in regola, certificazioni o attestazioni specifiche per il tipo di lavoro (es. patentino per lavori elettrici, SOA per lavori edili), visura camerale. Conservare copia di questi documenti nel fascicolo del contratto.

  3. Redigere il DUVRI identificando i rischi da interferenza

    Elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) in collaborazione con l'appaltatore, identificando i rischi che possono derivare dalla compresenza di lavoratori di soggetti diversi nello stesso luogo di lavoro. Il DUVRI deve descrivere le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza e indicare i relativi costi. Il documento va allegato al contratto.

  4. Inserire i costi della sicurezza nel contratto

    I costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza (indicati nel DUVRI) devono essere specificatamente indicati nel contratto di appalto e non sono soggetti a ribasso nelle offerte. Verificare che il contratto riporti esplicitamente questi costi come voce separata e non ribassabile.

  5. Coordinare le attività durante l'esecuzione dei lavori

    Durante l'esecuzione del contratto, il committente deve cooperare con l'appaltatore per l'attuazione delle misure di prevenzione e coordinare le attività per evitare i rischi da interferenza individuati nel DUVRI. Designare un referente interno per il coordinamento con l'appaltatore. Se necessario, aggiornare il DUVRI in corso d'opera in caso di modifiche significative.

  6. Verificare il rispetto delle misure di sicurezza durante i lavori

    Il committente non risponde delle violazioni commesse dall'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti, ma deve vigilare sul rispetto delle misure di coordinamento indicate nel DUVRI. Effettuare sopralluoghi periodici durante i lavori, documentare le verifiche e intervenire in caso di inosservanza delle misure concordate.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Verifica idoneità tecnico-professionale appaltatorePrima della firma del contrattoUrgente
Redazione DUVRIPrima dell'inizio dei lavoriUrgente
Inserimento costi sicurezza nel contrattoAl momento della stipula del contrattoUrgente
Coordinamento e vigilanza durante i lavoriPer tutta la durata dell'appaltoAlta
Aggiornamento DUVRI in caso di modificheIn caso di variazioni significative all'appaltoAlta

Documenti che servono

Documenti da predisporre o allegare al contratto

  • DUVRI — Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza
  • Documentazione idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore (DURC, visura CCIAA, attestazioni)
  • Contratto di appalto con indicazione dei costi della sicurezza non ribassabili
  • Verbale di riunione di coordinamento (se effettuata prima dell'inizio lavori)
  • Registro delle verifiche di sorveglianza durante i lavori
  • Aggiornamento DVR del committente (se i lavori modificano il profilo di rischio dell'azienda)

Come ti possiamo aiutare

Supportiamo i committenti nella redazione del DUVRI, nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori e nell'impostazione delle clausole contrattuali relative alla sicurezza. Forniamo anche modelli di DUVRI per i contratti ricorrenti (pulizie, manutenzione, ecc.) e assistenza nella gestione del coordinamento durante l'esecuzione dei lavori.

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Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatorio redigere il DUVRI?
Il DUVRI è obbligatorio quando il committente affida a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi l'esecuzione di lavori, servizi o forniture nell'ambito della propria azienda o unità produttiva, con rischi da interferenza tra le attività dei diversi soggetti. Non è necessario per i contratti di mera fornitura di materiali senza installazione, né per i servizi di natura intellettuale. Per i lavori edili nei cantieri temporanei si applica invece il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 (PSC e coordinatore), non l'art. 26.
Chi redige il DUVRI?
Il DUVRI è redatto dal committente (datore di lavoro committente), idealmente in collaborazione con l'appaltatore e con il supporto dell'RSPP. Non esiste un obbligo di forma prestabilita: il documento deve però identificare i rischi da interferenza e le misure adottate. In molte realtà viene redatto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) del committente, con il contributo dell'appaltatore che fornisce informazioni sui rischi portati dalle proprie attività.
L'appalto di mere forniture richiede il DUVRI?
No. Per i contratti di mera fornitura di materiali, attrezzature o prodotti senza installazione, posa in opera o altri interventi fisici presso la sede del committente, il DUVRI non è necessario. Tuttavia, se la consegna avviene in un luogo di lavoro con rischi specifici (es. magazzino con muletti in movimento), è opportuno fornire all'appaltatore le informazioni sui rischi presenti, pur senza obbligo formale di DUVRI.
Quali sanzioni si rischiano per la mancata redazione del DUVRI o per la mancata verifica dell'idoneità?
Le sanzioni per il committente che viola gli obblighi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 sono previste dall'art. 55 e possono comprendere l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la mancata elaborazione del DUVRI. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa, la mancata vigilanza può comportare responsabilità penale in caso di infortuni ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.

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