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DVR e POS nei cantieri: differenze e quando servono

Per un’impresa che lavora nei cantieri temporanei o mobili i documenti sono tre e hanno autori diversi: DVR, POS e PSC. Ecco come si incastrano.

Risposta rapida

Un’impresa edile o impiantistica ha bisogno di due documenti propri: il DVR aziendale (art. 28), che valuta i rischi dell’impresa nel suo complesso, e un POS (piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere in cui lavora, prima dell’inizio dei lavori. Il PSC invece non è dell’impresa: lo redige il coordinatore per la progettazione nominato dal committente quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente.

Tre documenti, tre autori

  • DVR: datore di lavoro dell’impresa, per tutta l’attività aziendale (sede, magazzino, officina, mezzi, mansioni).
  • POS: datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, per il singolo cantiere (art. 89 c. 1 lett. h). Va trasmesso all’impresa affidataria, che ne verifica la congruenza con il proprio, e da questa al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori.
  • PSC: coordinatore per la progettazione nominato dal committente (art. 100), quando è prevista la presenza di più imprese. Regola le interferenze e i costi della sicurezza; le imprese lo ricevono e lo accettano.

Cosa deve contenere il POS

I contenuti minimi sono fissati dall’allegato XV, punto 3.2: dati dell’impresa e del cantiere, nominativi delle figure della sicurezza (addetti alle emergenze, RSPP, medico competente, RLS, preposti), mansioni svolte in cantiere, descrizione dell’attività e delle modalità organizzative, elenco di ponteggi, opere provvisionali, macchine e impianti, sostanze pericolose con schede di sicurezza, esito della valutazione del rumore, misure integrative rispetto al PSC, procedure complementari richieste dal PSC, elenco dei DPI, documentazione su informazione e formazione dei lavoratori. Un POS scritto per «un cantiere qualsiasi», senza le lavorazioni e le attrezzature reali di quel cantiere, non assolve l’obbligo.

Quando il POS sostituisce il DVR e quando no

L’art. 96 c. 2 stabilisce che l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, adempimento dell’obbligo di valutare i rischi. Restano fuori tutto ciò che non è legato a quel cantiere e la valutazione dei rischi trasversali (rumore e vibrazioni delle attrezzature, chimico, movimentazione, stress, lavoratrici in gravidanza) che il DVR aziendale imposta e il POS richiama.

Cantieri con una sola impresa

Se in cantiere lavora una sola impresa, il committente non deve nominare i coordinatori e non c’è PSC, ma l’impresa deve comunque redigere il POS. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (art. 90 c. 9) e, nei casi previsti dall’art. 99, trasmettere la notifica preliminare.

Errori frequenti

  • POS identici da un cantiere all’altro, con le stesse attrezzature e lo stesso cronoprogramma.
  • Nessun DVR aziendale perché «tanto facciamo il POS».
  • Subappaltatori che iniziano i lavori senza che il loro POS sia stato verificato dall’affidataria.
  • Nominativi degli addetti alle emergenze in cantiere non aggiornati o senza formazione.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Se ho il POS per ogni cantiere mi serve anche il DVR?
Sì. Il POS è la valutazione dei rischi riferita al singolo cantiere (art. 89 c. 1 lett. h) e l’art. 96 c. 2 lo considera adempimento dell’obbligo di valutazione limitatamente a quel cantiere. Per tutto il resto dell’attività dell’impresa (sede, magazzino, officina, mezzi, mansioni non legate a un cantiere specifico) serve il DVR aziendale ai sensi dell’art. 28.
Il lavoratore autonomo deve fare il POS?
No. Il POS è un obbligo del datore di lavoro dell’impresa esecutrice. Il lavoratore autonomo senza dipendenti non redige il POS, ma deve adeguarsi alle indicazioni del coordinatore e del PSC e rispettare gli obblighi dell’art. 94 e dell’art. 21. Se ha anche un solo dipendente, è un’impresa e deve redigerlo.
Chi consegna solo materiale in cantiere deve fare il POS?
No: l’art. 96 c. 1-bis esclude l’obbligo del POS per le mere forniture di materiali o attrezzature. In questi casi si applica l’art. 26 per la gestione delle interferenze tra il fornitore e le imprese in cantiere, ad esempio per lo scarico con gru o la circolazione dei mezzi.

Fonti normative

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