Un’impresa edile o impiantistica ha bisogno di due documenti propri: il DVR aziendale (art. 28), che valuta i rischi dell’impresa nel suo complesso, e un POS (piano operativo di sicurezza) per ogni cantiere in cui lavora, prima dell’inizio dei lavori. Il PSC invece non è dell’impresa: lo redige il coordinatore per la progettazione nominato dal committente quando in cantiere operano più imprese, anche non contemporaneamente.
Tre documenti, tre autori
- DVR: datore di lavoro dell’impresa, per tutta l’attività aziendale (sede, magazzino, officina, mezzi, mansioni).
- POS: datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, per il singolo cantiere (art. 89 c. 1 lett. h). Va trasmesso all’impresa affidataria, che ne verifica la congruenza con il proprio, e da questa al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori.
- PSC: coordinatore per la progettazione nominato dal committente (art. 100), quando è prevista la presenza di più imprese. Regola le interferenze e i costi della sicurezza; le imprese lo ricevono e lo accettano.
Cosa deve contenere il POS
I contenuti minimi sono fissati dall’allegato XV, punto 3.2: dati dell’impresa e del cantiere, nominativi delle figure della sicurezza (addetti alle emergenze, RSPP, medico competente, RLS, preposti), mansioni svolte in cantiere, descrizione dell’attività e delle modalità organizzative, elenco di ponteggi, opere provvisionali, macchine e impianti, sostanze pericolose con schede di sicurezza, esito della valutazione del rumore, misure integrative rispetto al PSC, procedure complementari richieste dal PSC, elenco dei DPI, documentazione su informazione e formazione dei lavoratori. Un POS scritto per «un cantiere qualsiasi», senza le lavorazioni e le attrezzature reali di quel cantiere, non assolve l’obbligo.
Quando il POS sostituisce il DVR e quando no
L’art. 96 c. 2 stabilisce che l’accettazione del PSC e la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere, adempimento dell’obbligo di valutare i rischi. Restano fuori tutto ciò che non è legato a quel cantiere e la valutazione dei rischi trasversali (rumore e vibrazioni delle attrezzature, chimico, movimentazione, stress, lavoratrici in gravidanza) che il DVR aziendale imposta e il POS richiama.
Cantieri con una sola impresa
Se in cantiere lavora una sola impresa, il committente non deve nominare i coordinatori e non c’è PSC, ma l’impresa deve comunque redigere il POS. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa (art. 90 c. 9) e, nei casi previsti dall’art. 99, trasmettere la notifica preliminare.
Errori frequenti
- POS identici da un cantiere all’altro, con le stesse attrezzature e lo stesso cronoprogramma.
- Nessun DVR aziendale perché «tanto facciamo il POS».
- Subappaltatori che iniziano i lavori senza che il loro POS sia stato verificato dall’affidataria.
- Nominativi degli addetti alle emergenze in cantiere non aggiornati o senza formazione.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Se ho il POS per ogni cantiere mi serve anche il DVR?
Il lavoratore autonomo deve fare il POS?
Chi consegna solo materiale in cantiere deve fare il POS?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 89 — Definizioni del Titolo IV (POS, PSC)
- D.Lgs. 81/2008, art. 96 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- D.Lgs. 81/2008, art. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- D.Lgs. 81/2008, art. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- D.Lgs. 81/2008, allegato XV — Contenuti minimi dei piani di sicurezza
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
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