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Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP e CSE)

Definizione di CSP e CSE, requisiti formativi, nomina, compiti, differenze rispetto all'RSPP e sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 Titolo IV.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il CSP (Coordinatore in fase di Progettazione) e il CSE (Coordinatore in fase di Esecuzione) sono figure obbligatorie nei cantieri temporanei e mobili dove operano o sono previste più imprese esecutrici, ai sensi degli artt. 89-92 del D.Lgs. 81/08 Titolo IV. Sono nominati dal committente o dal responsabile dei lavori e devono possedere specifici requisiti di laurea e formazione previsti dall'Allegato XIV del medesimo decreto.

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Definizione di Coordinatore della Sicurezza

Il CSP (Coordinatore in fase di Progettazione) e il CSE (Coordinatore in fase di Esecuzione) sono figure previste dall'art. 89 e dagli artt. 91-92 del D.Lgs. 81/08 per i cantieri temporanei e mobili. La loro nomina è obbligatoria quando in cantiere operano o sono previste più imprese esecutrici, ai sensi dell'art. 90 comma 3. Le due figure rispondono al committente o al responsabile dei lavori e operano in fasi distinte: il CSP interviene durante la progettazione, mentre il CSE entra in campo prima dell'apertura del cantiere e rimane operativo per tutta la durata dei lavori.

Requisiti per diventare CSP e CSE

Per assumere il ruolo di CSP o CSE è necessario possedere una laurea in architettura, ingegneria civile, industriale, fisica o chimica — oppure un diploma tecnico equipollente conseguito entro il 1999 — unitamente a un attestato di formazione specifica di 120 ore ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs. 81/08. È inoltre richiesto un aggiornamento di 40 ore ogni cinque anni per mantenere l'abilitazione. L'esperienza documentata nel settore delle costruzioni può integrare il percorso formativo nei termini definiti dalla norma.

Chi nomina il Coordinatore della Sicurezza

Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a nominare il CSP nella fase progettuale, prima che abbia inizio la progettazione esecutiva, e il CSE prima dell'apertura del cantiere. Le stesse funzioni possono essere svolte dalla medesima persona, a condizione che possieda tutti i requisiti previsti dall'Allegato XIV. Nelle grandi opere è tuttavia preferibile separare le due figure per garantire continuità e indipendenza di giudizio tra la fase di progetto e quella realizzativa.

Compiti del CSP (art. 91 D.Lgs. 81/08)

Il Coordinatore in fase di Progettazione svolge le seguenti attività principali:

  • Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento cardine che definisce le misure di prevenzione e protezione per le lavorazioni presenti in cantiere.
  • Predispone il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, strumento che raccoglie le informazioni utili per la prevenzione dei rischi nelle successive fasi di manutenzione.
  • Coordina le scelte progettuali e organizzative in materia di sicurezza, tenendo conto delle interferenze tra le diverse lavorazioni e del piano delle fasi esecutive.

Compiti del CSE (art. 92 D.Lgs. 81/08)

Il Coordinatore in fase di Esecuzione esercita le seguenti funzioni durante i lavori:

  • Verifica l'applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi presenti in cantiere.
  • Organizza la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi, aggiornando il PSC in relazione all'evoluzione dei lavori.
  • Propone la sospensione dei lavori al committente in caso di pericolo grave e imminente, e può disporre in via d'urgenza l'allontanamento delle imprese o la sospensione delle singole lavorazioni.
  • Verifica l'idoneità del POS (Piano Operativo di Sicurezza) di ciascuna impresa esecutrice, assicurandone la coerenza con il PSC.
  • Trasmette al committente la notifica preliminare aggiornata ogni qualvolta cambino le imprese o le condizioni del cantiere.

Differenza tra CSP, CSE e RSPP

CSP e CSE operano sul cantiere nell'interesse del committente; il loro compito è coordinare più imprese e garantire la sicurezza dell'intero sito. L'RSPP, invece, è la figura nominata dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice per gestire il servizio di prevenzione e protezione all'interno della propria organizzazione. Le responsabilità sono distinte e non sovrapponibili: il CSE non risponde delle inadempienze delle singole imprese qualora abbia prontamente segnalato il pericolo al committente e adottato le misure di sua competenza. Ti aiutiamo a verificare la corretta attribuzione dei ruoli e a supportare la nomina delle figure nei tuoi cantieri.

Sanzioni per committenti e coordinatori

L'art. 158 del D.Lgs. 81/08 prevede specifiche sanzioni penali in caso di inadempimento:

  • Mancata nomina del CSP o del CSE quando obbligatoria: arresto da tre a sei mesi o ammenda a carico del committente o del responsabile dei lavori.
  • Violazione degli obblighi del CSE (art. 92): arresto da tre a sei mesi o ammenda a carico del coordinatore inadempiente.

Supportiamo committenti, responsabili dei lavori e coordinatori nell'adempimento degli obblighi di legge, dalla verifica dei requisiti alla gestione documentale del cantiere.

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Domande frequentiFAQ

Il CSP e il CSE possono essere la stessa persona?
Sì, se possiede i requisiti dell'Allegato XIV e se la committenza lo nomina per entrambe le fasi. Nelle grandi opere è però preferibile separare le funzioni per garantire indipendenza tra la fase progettuale e quella realizzativa.
Un cantiere con una sola impresa ha bisogno del coordinatore della sicurezza?
No. L'art. 90 comma 3 prevede la nomina solo quando operano o sono previste più imprese esecutrici. Con una sola impresa, il PSC non è obbligatorio ma permane l'obbligo di redigere il POS.
Il coordinatore della sicurezza risponde penalmente degli infortuni in cantiere?
La responsabilità penale del CSE sussiste se l'infortunio è causalmente collegato a una sua omissione specifica, ad esempio la mancata segnalazione di un pericolo grave o la mancata verifica del POS. Non risponde per le inadempienze dell'impresa se ha adempiuto ai propri obblighi di segnalazione e ha attivato le misure di propria competenza.

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