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Coordinatore per la sicurezza in progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE)

Le due figure che il committente nomina nei cantieri temporanei o mobili con più imprese esecutrici (Titolo IV, D.Lgs. 81/08).

Risposta rapida

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore per la progettazione (CSP), insieme all’incarico di progettazione, e il coordinatore per l’esecuzione (CSE), prima di affidare i lavori (art. 90, commi 3 e 4, D.Lgs. 81/08). Il CSP redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e il fascicolo dell’opera. Il CSE verifica in cantiere che il piano sia applicato. Entrambi devono avere i requisiti dell’art. 98.

Quando vanno nominati

  • CSP: contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, se è prevista la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, comma 3).
  • CSE: prima dell’affidamento dei lavori. Va nominato anche quando i lavori, affidati inizialmente a una sola impresa, vengono poi affidati a più imprese (art. 90, commi 4 e 5).
  • Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE (art. 90, comma 11).
  • Il committente o il responsabile dei lavori in possesso dei requisiti dell’art. 98 può svolgere direttamente le funzioni di CSP e CSE (art. 90, comma 6).

Compiti

CSP (art. 91)CSE (art. 92)
Redige il piano di sicurezza e coordinamento (art. 100 e Allegato XV)Verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo che le imprese applichino il PSC
Predispone il fascicolo dell’opera (Allegato XVI)Verifica l’idoneità dei piani operativi di sicurezza (POS) e li coordina con il PSC
Coordina l’applicazione dei principi di prevenzione nelle scelte progettualiAdegua PSC e fascicolo all’evoluzione dei lavori e organizza la cooperazione tra le imprese
Segnala al committente le inosservanze e propone sospensione, allontanamento o risoluzione del contratto. Se il committente non provvede, informa ASL e Ispettorato. Sospende le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente da lui riscontrato

Requisiti (art. 98 e Allegato XIV)

Servono un titolo di studio tra quelli indicati dall’art. 98 (alcune lauree tecniche oppure il diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico), con l’esperienza nel settore delle costruzioni richiesta per ciascun titolo. Serve anche l’attestato del corso di 120 ore dell’Allegato XIV, con un aggiornamento quinquennale di 40 ore.

Incompatibilità

Il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici, un loro dipendente o l’RSPP da loro designato (art. 89, comma 1, lett. f). L’incompatibilità serve a garantire che chi controlla le imprese sia indipendente da esse.

Termini collegati

Il coordinatore lavora con il responsabile dei lavori, con il PSC, con i POS delle imprese e con la notifica preliminare. Il CSE non va confuso con l’RSPP: l’RSPP assiste il datore di lavoro di un’impresa, mentre il coordinatore agisce per conto del committente sull’intero cantiere.

Sanzioni

Le violazioni degli obblighi dei coordinatori sono sanzionate dall’art. 158 D.Lgs. 81/08. Quelle del committente e del responsabile dei lavori, compresa la mancata nomina dei coordinatori, dall’art. 157. Le pene comprendono l’arresto o l’ammenda, con importi rivalutati periodicamente.

Fonti normative

Approfondimenti e servizi correlati

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