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Responsabile dei Lavori

Definizione, compiti e responsabilità del Responsabile dei Lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Responsabile dei Lavori (RL)è il soggetto incaricato dal committente della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08. Nel settore dei lavori pubblici, le funzioni e le responsabilità del Responsabile dei Lavori sono svolte dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

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Definizione normativa

L'art. 89, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/08 definisce il Responsabile dei Lavori come il "soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento assume la funzione di Responsabile dei Lavori."

Il riferimento al D.Lgs. 163/2006 (ora sostituito dal D.Lgs. 50/2016) conferma che nel settore pubblico il RUP assume automaticamente il ruolo di RL, con tutte le responsabilità che ne derivano in materia di sicurezza nei cantieri.

Nomina del Responsabile dei Lavori

La nomina del Responsabile dei Lavori presenta caratteristiche diverse a seconda della natura del committente:

  • Committente privato — la nomina è facoltativa. Il committente può decidere di nominare un RL, trasferendo così a quest'ultimo una parte delle proprie responsabilità in materia di sicurezza del cantiere. In assenza di nomina, il committente rimane il titolare di tutti gli obblighi previsti dall'art. 90 D.Lgs. 81/08.
  • Committente pubblico (stazione appaltante) — nel settore pubblico il Responsabile dei Lavori coincide con il RUP, la cui nomina è obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il RUP assume pertanto automaticamente gli obblighi del RL in materia di sicurezza.

La nomina del RL da parte del committente privato deve risultare da atto scritto, nel quale vengono specificate le funzioni delegate. L'effettivo trasferimento di responsabilità dipende dalla completezza e specificità dell'incarico conferito.

Compiti del Responsabile dei Lavori

Il Responsabile dei Lavori svolge, in luogo del committente o congiuntamente ad esso, i seguenti compiti previsti dall'art. 90 D.Lgs. 81/08:

  • Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese — accertare che le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa prima di affidar loro i lavori.
  • Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)— nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, ovvero nei cantieri che superano le soglie dimensionali di cui all'art. 90 comma 3 D.Lgs. 81/08.
  • Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)— prima dell'affidamento dei lavori, negli stessi casi che prevedono la nomina del CSP.
  • Trasmissione della notifica preliminare— comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente prima dell'inizio dei lavori, nei cantieri per i quali è obbligatoria ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/08.
  • Verifica dell'attuazione delle disposizioni legislative — assicurarsi che le misure previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) siano effettivamente attuate nel corso dei lavori.

Responsabilità del Responsabile dei Lavori

Il Responsabile dei Lavori può rispondere penalmente — in luogo del committente o insieme ad esso — per le violazioni in materia di sicurezza nei cantieri. Gli artt. 157 e 158 del D.Lgs. 81/08 prevedono sanzioni a carico del committente o del RL per le violazioni degli obblighi previsti dagli artt. 90, 92 e 99.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, ha più volte chiarito che la nomina del RL non esonera automaticamente il committente da ogni responsabilità: il committente rimane corresponsabile quando la violazione è riconducibile a una sua omissione nella scelta del RL o nella verifica dell'adempimento degli obblighi delegati.

Differenza tra Responsabile dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Il Responsabile dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) sono figure distinte con ruoli differenti:

  • Responsabile dei Lavori— rappresenta il committente nella fase di committenza, progettazione ed esecuzione dell'opera; è responsabile della corretta organizzazione del cantiere dal punto di vista della committenza, inclusa la nomina dei coordinatori.
  • CSP (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione)— è il soggetto nominato dal committente o dal RL che elabora il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera durante la fase progettuale, identificando le misure preventive e protettive da adottare in cantiere (art. 91 D.Lgs. 81/08).

Le due funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona solo se questa possiede i requisiti professionali richiesti da entrambi i ruoli.

Riferimenti normativi principali

  • Art. 89, comma 1, lett. c) D.Lgs. 81/08 — definizione di Responsabile dei Lavori.
  • Art. 90 D.Lgs. 81/08 — obblighi del committente e del Responsabile dei Lavori.
  • Art. 91 D.Lgs. 81/08 — obblighi del CSP.
  • Artt. 157-158 D.Lgs. 81/08 — sanzioni a carico del committente e del RL.
  • D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) — disciplina del RUP, che nei lavori pubblici assume le funzioni di RL.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra Responsabile dei Lavori e committente?
Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata; è il titolare originario di tutti gli obblighi previsti dall'art. 90 D.Lgs. 81/08. Il Responsabile dei Lavori è invece il soggetto che il committente può incaricare — facoltativamente, nel settore privato — per assolvere in tutto o in parte tali obblighi. La nomina del RL trasferisce le responsabilità connesse alle funzioni delegate, ma il committente resta corresponsabile quando l'inadempimento è imputabile a una sua omissione nella scelta o nella vigilanza.
Nel settore pubblico, chi è il Responsabile dei Lavori?
Nei lavori pubblici, il ruolo di Responsabile dei Lavori è automaticamente assunto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato dalla stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Il RUP è pertanto titolare degli obblighi previsti dall'art. 90 D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza del cantiere, inclusa la nomina dei coordinatori per la sicurezza ove obbligatoria.
Il Responsabile dei Lavori può coincidere con il CSP?
Sì, il Responsabile dei Lavori può svolgere anche le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), a condizione che possieda i requisiti professionali richiesti per tale ruolo dall'art. 98 D.Lgs. 81/08 (laurea in materie tecniche e attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza, oppure laurea con almeno due anni di esperienza nel settore). La cumulo dei ruoli deve essere esplicitamente conferito nell'atto di nomina.
Il Responsabile dei Lavori risponde penalmente per gli infortuni in cantiere?
Il Responsabile dei Lavori può rispondere penalmente per le violazioni degli obblighi che gli sono stati delegati dal committente, ai sensi degli artt. 157 e 158 D.Lgs. 81/08. La Cassazione Penale, Sezione IV, ha chiarito che la responsabilità del RL sussiste quando l'infortunio è riconducibile al mancato adempimento di un obbligo specificamente rientrante nelle funzioni delegate. La responsabilità penale è personale e non può essere trasferita integralmente tra i soggetti della filiera del cantiere.

Fonti normative

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