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Responsabile dei lavori

Il soggetto a cui il committente può affidare i propri compiti di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Risposta rapida

Il responsabile dei lavori è il «soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti» dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (art. 89, comma 1, lett. c). La nomina è facoltativa nei lavori privati; nei lavori pubblici il ruolo è svolto dal responsabile unico del progetto (RUP) previsto dal codice dei contratti pubblici. Con un incarico valido, il committente è esonerato dalle responsabilità limitatamente all’incarico conferito (art. 93, comma 1).

Quali compiti può assumere

  • Applicare i principi di tutela nella progettazione e nell’organizzazione del cantiere (art. 90, comma 1).
  • Designare il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione quando sono previste più imprese (art. 90, commi 3-4).
  • Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9).
  • Trasmettere la notifica preliminare, quando dovuta (art. 99).
  • Verificare che il coordinatore per l’esecuzione adempia ai propri obblighi (art. 93, comma 2).

Quando conviene nominarlo

Quando il committente (un privato, un condominio, una società non del settore) non ha competenze o tempo per seguire gli adempimenti: la nomina deve essere scritta, indicare con precisione i compiti trasferiti ed essere accettata da un soggetto con competenze adeguate.

Errori frequenti

  • Nomine verbali o generiche, che non trasferiscono di fatto alcun obbligo.
  • Credere che la designazione del coordinatore esoneri dalla verifica del suo operato: l’art. 93, comma 2, la lascia al committente o al responsabile dei lavori.

Fonti normative

Voci collegate

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