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Sicurezza nei Cantieri Temporanei e Mobili

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 disciplina la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: figure obbligatorie, documenti di pianificazione (PSC e POS), notifica preliminare e coordinamento tra imprese.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I cantieri temporanei e mobilisono quei luoghi in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X al D.Lgs. 81/08. La sicurezza in questi cantieri è disciplinata dal Titolo IVdel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che introduce un sistema di figure e documenti specifici finalizzati alla prevenzione degli infortuni derivanti, in particolare, dall'interferenza tra le diverse imprese presenti in cantiere.

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Riferimento normativo

Il quadro normativo per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili comprende:

  • Titolo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 88-160): disciplina completa relativa ai cantieri temporanei e mobili, con definizione delle figure, dei documenti e degli obblighi.
  • Allegato X D.Lgs. 81/08: elenca i lavori che rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile (costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, di costruzioni civili e industriali, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, ecc.).
  • Allegato XV D.Lgs. 81/08: specifica i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).
  • D.Lgs. 494/1996 (abrogato e confluito nel D.Lgs. 81/08): testo originario di recepimento della Direttiva Cantieri 92/57/CEE.

Le figure della sicurezza nel cantiere

Il Titolo IV introduce figure specifiche con compiti e responsabilità distinti:

  • Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. Ha obblighi di nomina del coordinatore e di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese.
  • Responsabile dei Lavori (RL): soggetto incaricato dal committente per svolgerne i compiti previsti dal Titolo IV. Nei lavori pubblici coincide con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
  • Coordinatore per la Progettazione (CSP): tecnico abilitato nominato dal committente in fase di progettazione quando è prevista la presenza di più imprese esecutrici. Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera.
  • Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CSE): tecnico abilitato nominato dal committente in fase esecutiva. Verifica l'applicazione del PSC, coordina le imprese, segnala al committente le inadempienze e può disporre la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave e imminente.
  • Datore di lavoro delle imprese esecutrici: responsabile della sicurezza dei propri lavoratori in cantiere, della redazione del POS e della sua coerenza con il PSC.
  • Lavoratore autonomo: chi esegue lavori in cantiere senza vincolo di subordinazione. Ha obblighi specifici di utilizzo di attrezzature conformi e DPI adeguati.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il PSC è il documento redatto dal CSP e obbligatorio nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanea). Contiene:

  • l'identificazione e la descrizione dell'opera;
  • le scelte progettuali e organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive;
  • le prescrizioni operative, le misure di coordinamento e le modalità di gestione delle interferenze tra le lavorazioni;
  • la stima dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta);
  • il cronoprogramma dei lavori.

Il PSC deve essere allegato al contratto di appalto prima della consegna del cantiere alle imprese esecutrici.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Il POSè redatto da ciascuna impresa esecutrice in coerenza con il PSC e descrive le misure di prevenzione e protezione adottate dalla singola impresa per i rischi connessi alla propria presenza in cantiere. Il POS è un documento operativo, specifico per l'impresa, e deve essere aggiornato ogni volta che intervengono variazioni significative nelle lavorazioni o nell'organizzazione del cantiere.

La notifica preliminare

Nei cantieri in cui la durata dei lavori supera i trenta giorni lavorativi con più di venti lavoratori contemporaneamente presenti, o in cui il volume d'opera supera i 500 uomini-giorno, il committente (o il responsabile dei lavori) deve trasmettere la notifica preliminareall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) prima dell'inizio dei lavori (art. 99 D.Lgs. 81/08). La notifica deve essere affissa in cantiere e aggiornata in caso di variazioni.

Requisiti dei coordinatori

Il CSP e il CSE devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato XIV al D.Lgs. 81/08:

  • laurea magistrale o triennale in discipline tecniche (ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, ecc.) con esperienza professionale nel settore delle costruzioni;
  • ovvero diploma di geometra o perito industriale con maggiore esperienza professionale;
  • corso di formazione specifico in materia di sicurezza nei cantieri della durata prevista dalla normativa vigente;
  • aggiornamento periodico ogni cinque anni.

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Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatorio nominare il Coordinatore per la Progettazione (CSP)?
Il CSP deve essere nominato dal committente ogni volta che, in fase di progettazione, è prevista la presenza di più imprese esecutrici nel cantiere (anche se non contemporanea). L'obbligo sussiste indipendentemente dalla dimensione del cantiere e dalla durata dei lavori. Se il committente è anche il progettista, può coincidere con il CSP a condizione di possedere i requisiti richiesti.
Il POS è obbligatorio anche per le imprese in subappalto?
Sì. Ogni impresa esecutrice presente in cantiere, comprese le subappaltatrici, deve redigere il proprio POS in coerenza con il PSC. Il POS deve essere trasmesso al CSE prima dell'inizio dei lavori affidati alla singola impresa. Il CSE verifica la coerenza dei POS con il PSC e con gli altri POS delle imprese presenti.
Quali sono le sanzioni per la mancata redazione del PSC?
La mancata redazione del PSC nei cantieri in cui è obbligatorio è punita a carico del committente o del responsabile dei lavori con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro (art. 157 D.Lgs. 81/08). La mancata redazione del POS da parte dell'impresa esecutrice è punita con arresto fino a due mesi o ammenda da 822 a 4.384 euro.
Cosa fa il CSE quando riscontra violazioni gravi in cantiere?
Il CSE, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, può sospendere singole lavorazioni. In caso di inosservanza delle disposizioni del PSC o del POS da parte delle imprese, segnala la situazione al committente e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori dal cantiere, o la risoluzione del contratto di appalto (art. 92 D.Lgs. 81/08).

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