Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Cantiere temporaneo o mobile

Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile elencati nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008.

Risposta rapida

Il cantiere temporaneo o mobile è «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X» (art. 89, comma 1, lett. a, D.Lgs. 81/2008): costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o trasformazione di opere fisse, compresi gli impianti, gli scavi e il montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Ai cantieri si applica il Titolo IV, Capo I (artt. 88-104).

Cosa scatta e quando

  • Coordinatori (CSP e CSE): obbligatori quando è prevista, anche non contemporaneamente, la presenza di più imprese esecutrici (art. 90, commi 3 e 4).
  • PSC: redatto dal coordinatore per la progettazione nei cantieri con più imprese (art. 100).
  • POS: lo redige ogni impresa esecutrice, anche se è l’unica in cantiere (art. 96, comma 1, lett. g).
  • Notifica preliminare all’ASL e all’Ispettorato del lavoro: nei cantieri con più imprese, in quelli che diventano tali in corso d’opera e in quelli con una sola impresa di entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno (art. 99).
  • Verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi da parte del committente (art. 90, comma 9, e allegato XVII).

Cosa non è cantiere

L’art. 88, comma 2, elenca le attività escluse dal Titolo IV, tra cui i lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali e, a determinate condizioni, alcune attività svolte in studi teatrali, cinematografici e televisivi. Le manutenzioni non edili su impianti e macchine in un’azienda rientrano invece negli appalti dell’art. 26.

Fonti normative

Voci collegate

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito