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Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Responsabilità del committente nei cantieri (artt. 90-93 D.Lgs. 81/2008)

Quando il committente, anche privato, risponde di un infortunio in cantiere: nomina dei coordinatori, scelta delle imprese, verifica dell’operato del CSE.

Risposta rapida

Nei cantieri temporanei o mobili il committente è un garante della sicurezza: deve nominare i coordinatori quando è prevista la presenza di più imprese, verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi e controllare che i coordinatori svolgano i propri compiti (art. 93, c. 2). Per la Cassazione non deve sorvegliare le singole lavorazioni, ma risponde quando sceglie imprese inadeguate o non interviene su rischi evidenti che conosce o può facilmente conoscere.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. La scelta dell’impresa è un obbligo di sicurezza

    Affidare i lavori a un’impresa priva dei requisiti, o a un lavoratore autonomo senza mezzi e capacità adeguati al rischio, espone il committente a responsabilità per l’infortunio che ne deriva. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale (art. 90, c. 9, e allegato XVII) non è un adempimento cartaceo: va commisurata alla natura e alla pericolosità dei lavori.

    art. 90 c. 9 D.Lgs. 81/2008allegato XVII D.Lgs. 81/2008

  2. 2. Nominare i coordinatori non esonera da ogni controllo

    L’art. 93, c. 2, stabilisce che la designazione del CSP e del CSE non esonera committente e responsabile dei lavori dalla verifica dell’adempimento di alcuni obblighi dei coordinatori (redazione del PSC e del fascicolo, verifiche e coordinamento in esecuzione). La giurisprudenza ne ricava un dovere di controllo sull’operato dei coordinatori, non una sostituzione.

    art. 93 D.Lgs. 81/2008

  3. 3. Niente controllo puntuale, ma intervento sui rischi evidenti

    Il committente non è tenuto a vigilare momento per momento sulle lavorazioni, compito che spetta al datore di lavoro dell’impresa e ai preposti. Risponde però se, presente in cantiere o informato, tollera situazioni di pericolo macroscopiche, come lavori in quota senza protezioni, o se si ingerisce nell’organizzazione dei lavori.

  4. 4. Anche il committente privato è obbligato

    Gli obblighi del Titolo IV valgono anche per il privato che fa ristrutturare casa. La giurisprudenza ne commisura la diligenza alle conoscenze di una persona senza competenze tecniche: gli si chiede soprattutto di scegliere imprese idonee, nominare i coordinatori quando richiesti e non ignorare pericoli evidenti.

  5. 5. Il responsabile dei lavori trasferisce la responsabilità entro l’incarico

    Il committente che nomina un responsabile dei lavori è esonerato dalle responsabilità connesse agli adempimenti affidati, limitatamente all’incarico conferito (art. 93, c. 1). L’incarico deve essere effettivo e chiaro nei contenuti.

Gli obblighi del committente in sintesi

Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro il CSP non è richiesto e le sue funzioni sono svolte dal CSE (art. 90, c. 11).

Sanzioni e patente a crediti

Le violazioni degli obblighi del committente e del responsabile dei lavori sono punite dall’art. 157 D.Lgs. 81/2008. Dal 2024 il committente deve anche verificare che le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere siano in possesso della patente a crediti, quando richiesta; con il D.L. 159/2025 la sanzione per chi opera senza patente è di almeno 12.000 euro.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Il privato che ristruttura casa può essere condannato per un infortunio in cantiere?
Sì, se ha violato i suoi obblighi: tipicamente ha affidato i lavori a un’impresa o a un autonomo palesemente inadeguati, non ha nominato il coordinatore quando dovuto o ha ignorato un pericolo evidente. Non risponde invece delle scelte tecniche esecutive dell’impresa che non poteva conoscere.
Se nomino il CSE sono a posto?
Non del tutto: l’art. 93, c. 2, mantiene in capo al committente la verifica dell’adempimento di alcuni obblighi del coordinatore. Serve un controllo documentato del suo operato.
Con una sola impresa servono i coordinatori?
No, se è prevista l’opera di una sola impresa esecutrice. L’obbligo scatta quando, anche dopo l’affidamento, i lavori vengono affidati a più imprese: in quel caso il CSE va nominato prima dell’affidamento all’impresa ulteriore.

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