Nei cantieri temporanei o mobili il committente è un garante della sicurezza: deve nominare i coordinatori quando è prevista la presenza di più imprese, verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi e controllare che i coordinatori svolgano i propri compiti (art. 93, c. 2). Per la Cassazione non deve sorvegliare le singole lavorazioni, ma risponde quando sceglie imprese inadeguate o non interviene su rischi evidenti che conosce o può facilmente conoscere.
I principi affermati dalla Cassazione
1. La scelta dell’impresa è un obbligo di sicurezza
Affidare i lavori a un’impresa priva dei requisiti, o a un lavoratore autonomo senza mezzi e capacità adeguati al rischio, espone il committente a responsabilità per l’infortunio che ne deriva. La verifica dell’idoneità tecnico-professionale (art. 90, c. 9, e allegato XVII) non è un adempimento cartaceo: va commisurata alla natura e alla pericolosità dei lavori.
art. 90 c. 9 D.Lgs. 81/2008allegato XVII D.Lgs. 81/2008
2. Nominare i coordinatori non esonera da ogni controllo
L’art. 93, c. 2, stabilisce che la designazione del CSP e del CSE non esonera committente e responsabile dei lavori dalla verifica dell’adempimento di alcuni obblighi dei coordinatori (redazione del PSC e del fascicolo, verifiche e coordinamento in esecuzione). La giurisprudenza ne ricava un dovere di controllo sull’operato dei coordinatori, non una sostituzione.
art. 93 D.Lgs. 81/2008
3. Niente controllo puntuale, ma intervento sui rischi evidenti
Il committente non è tenuto a vigilare momento per momento sulle lavorazioni, compito che spetta al datore di lavoro dell’impresa e ai preposti. Risponde però se, presente in cantiere o informato, tollera situazioni di pericolo macroscopiche, come lavori in quota senza protezioni, o se si ingerisce nell’organizzazione dei lavori.
4. Anche il committente privato è obbligato
Gli obblighi del Titolo IV valgono anche per il privato che fa ristrutturare casa. La giurisprudenza ne commisura la diligenza alle conoscenze di una persona senza competenze tecniche: gli si chiede soprattutto di scegliere imprese idonee, nominare i coordinatori quando richiesti e non ignorare pericoli evidenti.
5. Il responsabile dei lavori trasferisce la responsabilità entro l’incarico
Il committente che nomina un responsabile dei lavori è esonerato dalle responsabilità connesse agli adempimenti affidati, limitatamente all’incarico conferito (art. 93, c. 1). L’incarico deve essere effettivo e chiaro nei contenuti.
Gli obblighi del committente in sintesi
- attenersi ai principi generali di tutela nelle scelte progettuali e organizzative (art. 90, c. 1);
- nominare il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione (CSE) nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici (art. 90, c. 3-4);
- verificare l’idoneità tecnico-professionale di imprese e lavoratori autonomi, il possesso della patente a crediti dove richiesta e la regolarità contributiva;
- trasmettere la notifica preliminare nei casi dell’art. 99;
- verificare l’operato dei coordinatori nei limiti dell’art. 93, c. 2.
Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro il CSP non è richiesto e le sue funzioni sono svolte dal CSE (art. 90, c. 11).
Sanzioni e patente a crediti
Le violazioni degli obblighi del committente e del responsabile dei lavori sono punite dall’art. 157 D.Lgs. 81/2008. Dal 2024 il committente deve anche verificare che le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere siano in possesso della patente a crediti, quando richiesta; con il D.L. 159/2025 la sanzione per chi opera senza patente è di almeno 12.000 euro.
Cosa fare in azienda
- Prima di affidare i lavori, raccogliere la documentazione dell’allegato XVII e verificare la patente a crediti delle imprese.
- Se le imprese sono o possono diventare più di una, nominare CSP e CSE per iscritto e prima delle fasi previste.
- Pretendere dal CSE i verbali di sopralluogo e coordinamento e chiedere conto delle non conformità segnalate.
- Non dare istruzioni operative alle maestranze: l’ingerenza nell’organizzazione del lavoro amplia la responsabilità.
Domande frequentiFAQ
Il privato che ristruttura casa può essere condannato per un infortunio in cantiere?
Se nomino il CSE sono a posto?
Con una sola impresa servono i coordinatori?
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Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori)
- D.Lgs. 81/2008, art. 93 (responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori)
- D.Lgs. 81/2008, art. 99 (notifica preliminare)
- D.Lgs. 81/2008, art. 157 (sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori)
- D.Lgs. 81/2008, art. 27 (patente a crediti)
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