Nei cantieri temporanei o mobili il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 distribuisce gli obblighi tra più soggetti: il committente verifica le imprese e, se ce n’è più di una, nomina CSP e CSE; il CSP redige il PSC; ogni impresa redige il proprio POS; imprese e autonomi devono avere la patente a crediti. Sul piano tecnico la prima causa di infortunio mortale resta la caduta dall’alto, seguita da seppellimento negli scavi, investimento da mezzi e crollo di strutture.
Obblighi del committente
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 90 c. 9 e Allegato XVII).
- Nominare CSP e CSE quando è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese.
- Trasmettere la notifica preliminare nei casi dell’art. 99 (più imprese, o cantiere da almeno 200 uomini-giorno).
- Verificare che imprese e autonomi possiedano la patente a crediti o l’attestazione SOA dalla classifica III.
- Nel privato, trasmettere al Comune con il titolo edilizio copia della notifica e la documentazione richiesta.
Coordinatori, PSC e fascicolo
Il CSP redige il PSC, che organizza le lavorazioni tra imprese, individua le interferenze, definisce gli apprestamenti comuni (ponteggi, recinzioni, servizi) e stima i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e predispone il fascicolo dell’opera per la manutenzione futura. Il CSE verifica in cantiere l’applicazione del PSC, l’idoneità dei POS, organizza il coordinamento tra le imprese e, in caso di pericolo grave e imminente, sospende le singole lavorazioni.
Impresa esecutrice: POS e organizzazione
Ogni impresa esecutrice redige il POS per il singolo cantiere con i contenuti minimi dell’Allegato XV: dati dell’impresa e figure della sicurezza, mansioni, macchine e attrezzature, sostanze, DPI, esito della valutazione del rumore, procedure complementari al PSC. L’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei POS delle subappaltatrici e coordina i propri preposti. I lavoratori autonomi rispettano l’art. 94 e si adeguano alle indicazioni dei coordinatori.
Cadute dall’alto, ponteggi e coperture
Per i lavori in quota oltre 2 metri (art. 107) la priorità sono le protezioni collettive: ponteggi completi di parapetti e tavole fermapiede, parapetti sulle aperture e sui bordi dei solai, reti. Il ponteggio si monta secondo il PiMUS (art. 136) da lavoratori formati con il corso specifico, sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Sulle coperture contano i dispositivi di ancoraggio e i sistemi di arresto caduta usati da personale addestrato all’uso dei DPI di terza categoria; i lucernari e le lastre non calpestabili sono una causa ricorrente di cadute mortali.
Scavi, macchine e altri rischi
- Scavi: armature oltre 1,50 m se il terreno non garantisce stabilità (art. 119), niente carichi sul ciglio.
- Macchine: gru, escavatori, autopompe, piattaforme di lavoro elevabili richiedono l’abilitazione dell’Accordo Stato-Regioni 2025 e percorsi separati dai pedoni.
- Amianto: prima delle demolizioni va verificata la presenza; la rimozione spetta a imprese abilitate con piano di lavoro (art. 256).
- Polveri e silice: taglio, demolizione e fresatura generano silice cristallina respirabile (Allegato XLII); servono abbattimento ad acqua e aspirazione.
- Rumore, vibrazioni, movimentazione, caldo: da valutare nel POS con misure concrete, pause e acqua nei mesi estivi.
Formazione e sorveglianza sanitaria
Le costruzioni sono a rischio alto nella tabella dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025: 4 ore di formazione generale e 12 di specifica, aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. I capisquadra sono preposti (12 ore più 6 ogni due anni); servono le abilitazioni per le attrezzature e i corsi per ponteggi, DPI anticaduta e, se pertinenti, ambienti confinati e segnaletica stradale. La sorveglianza sanitaria è quasi sempre necessaria (rumore, vibrazioni, movimentazione, agenti chimici e silice).
Errori frequenti
- POS fotocopiato da un altro cantiere, senza le lavorazioni e le attrezzature reali.
- Subappaltatori e autonomi entrati in cantiere senza verifica dei documenti né della patente a crediti.
- Parapetti rimossi «per lavorare meglio» e non rimontati.
- Committente privato che non nomina il CSE quando arriva la seconda impresa.
Per gli adempimenti legati al codice di attività vedi la scheda ATECO 41.20 costruzione di edifici.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Quando il committente deve nominare il coordinatore per la sicurezza?
Che differenza c’è tra PSC e POS?
Cos’è la patente a crediti e chi deve averla?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 90 — Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
- D.Lgs. 81/2008, art. 96 — Obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici
- D.Lgs. 81/2008, art. 99 — Notifica preliminare
- D.Lgs. 81/2008, art. 100 — Piano di sicurezza e di coordinamento
- D.Lgs. 81/2008, art. 27 — Sistema di qualificazione e patente a crediti
- D.Lgs. 81/2008, art. 136 — Montaggio e smontaggio dei ponteggi (PiMUS)
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR) — Formazione e abilitazioni
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