L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture, di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, fornire informazioni sui rischi specifici, cooperare e coordinarsi, redigere il DUVRI dove richiesto.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione quando l’attività è svolta all’interno dell’azienda committente o di una sua unità produttiva.
Contenuti chiave
- Verifica dell’idoneità tecnico-professionale (visura, DURC, documentazione del personale).
- Informazione sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro.
- Cooperazione e coordinamento tra committente e appaltatori/subappaltatori.
- Redazione del DUVRI con i rischi da interferenza.
- Costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.
- Tessera di riconoscimento per il personale presente nei luoghi di lavoro.
Responsabilità solidale
Committente e appaltatori sono responsabili in solido per i danni subiti dai lavoratori per cui non sia intervenuto l’indennizzo INAIL.
Sanzioni
La mancata verifica dell’idoneità, la mancata redazione del DUVRI o la mancata cooperazione/coordinamento sono sanzionate dall’art. 55 del D.Lgs. 81/08.
Servizi collegati
Domande frequentiFAQ
Come si verifica l’idoneità tecnico-professionale?
Il DUVRI è sempre obbligatorio?
I costi della sicurezza sono ribassabili?
Fonti normative
- Art. 26 D.Lgs. 81/08 — contratti d’appalto
- Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.