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Fascicolo dell'Opera

Il Fascicolo dell'Opera contiene le informazioni necessarie per eseguire in sicurezza le opere di manutenzione futura. È predisposto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) e consegnato al committente alla fine del cantiere.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Fascicolo dell'Opera è il documento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP) che raccoglie le informazioni necessarie per eseguire in sicurezza le future manutenzioni dell'immobile. È obbligatorio nei cantieri con PSC (più imprese o rischi particolari) e viene consegnato al committente al termine dei lavori.

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Definizione e base normativa

Il Fascicolo dell'Opera(o Fascicolo della Struttura) è disciplinato dall'art. 91 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato XVI. È un documento tecnico che raccoglie informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori nelle future fasi di manutenzione, riparazione o ristrutturazione dell'opera. È uno strumento di sicurezza sul ciclo di vita completo dell'opera.

Chi lo predispone

Il Fascicolo è predisposto dal Coordinatore per la Progettazione (CSP), che è nominato dal committente prima dell'affidamento dei lavori (art. 90 c. 3 D.Lgs. 81/08). Il CSP predispone il fascicolo in parallelo al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Il fascicolo non deve essere redatto per i lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3 c. 1 lett. a) del D.P.R. 380/2001.

Contenuto del Fascicolo (All. XVI D.Lgs. 81/08)

L'Allegato XVI specifica che il fascicolo deve contenere:

  • dati generali dell'opera (committente, progettista, CSP, imprese);
  • descrizione delle caratteristiche dell'opera (struttura, impianti, materiali impiegati);
  • insieme minimo di informazioni riguardanti la struttura dell'opera, gli impianti, i materiali e le loro caratteristiche;
  • i rischi connessi alle future attività manutentive;
  • le misure preventive e protettive da adottare nelle future fasi di manutenzione;
  • le informazioni sulle eventuali attrezzature di lavoro permanenti da utilizzare.

Aggiornamento e trasmissione

Il fascicolo viene aggiornato a ogni intervento manutentivo o modifica strutturale successivo al completamento dell'opera. Il CSE(Coordinatore per l'Esecuzione) può aggiornarlo durante i lavori se intervengono variazioni rispetto al progetto originario.

Alla fine dei lavori, il CSP/CSE trasmette il fascicolo aggiornato al committente, che lo conserva e lo mette a disposizione di chi effettuerà lavori sull'opera in futuro. In caso di compravendita dell'immobile, il fascicolo viene trasmesso al nuovo proprietario.

Domande frequentiFAQ

Il fascicolo dell'opera è obbligatorio per tutte le costruzioni?
No: è obbligatorio nei cantieri che richiedono PSC (art. 90 c. 3), cioè cantieri con più imprese o con particolari rischi. Non è richiesto per i cantieri con una sola impresa e senza PSC obbligatorio, né per la manutenzione ordinaria.
Chi conserva il fascicolo dell'opera?
Il committente (o successivi proprietari/gestori dell'opera) lo conserva per tutta la vita utile dell'immobile. Deve essere messo a disposizione di chiunque effettui lavori futuri sull'opera.
Il fascicolo è lo stesso del PSC?
No: il PSC riguarda la sicurezza del cantiere in corso (fase costruttiva); il fascicolo riguarda le future manutenzioni (fase di uso). Sono documenti distinti, entrambi predisposti dal CSP.
Cosa succede se manca il fascicolo dell'opera?
La mancata redazione del fascicolo è una violazione dell'art. 91 D.Lgs. 81/08, punita con le sanzioni previste dall'art. 158 (arresto fino a 6 mesi o ammenda).

Fonti normative

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