Risposta rapida
Il ponteggio metallico fisso è un’opera provvisionale composta da elementi metallici prefabbricati (a tubi e giunti, a telai prefabbricati o a montanti e traversi) ancorata alla costruzione, che crea piani di lavoro e protezioni contro la caduta dall’alto. È disciplinato dagli artt. 131-138 del D.Lgs. 81/2008: ogni tipo di ponteggio deve avere l’autorizzazione del Ministero del Lavoro e va montato secondo il PiMUS da lavoratori formati.
Requisiti principali
- Autorizzazione ministeriale (art. 131): il fabbricante la ottiene per ogni tipo di ponteggio; copia dell’autorizzazione e del libretto con istruzioni e schemi tipo deve stare in cantiere.
- Progetto (art. 133): obbligatorio, firmato da un ingegnere o architetto abilitato, per ponteggi di altezza superiore a 20 m e per quelli non conformi agli schemi tipo del libretto.
- PiMUS (art. 136): il Piano di montaggio, uso e smontaggio redatto da persona competente, con le istruzioni per il ponteggio specifico, da tenere in cantiere a disposizione degli addetti e degli organi di vigilanza.
- Montaggio sotto la diretta sorveglianza di un preposto e da parte di lavoratori con formazione specifica secondo l’allegato XXI (art. 136, commi 6 e 8).
- Verifiche prima dell’uso e dopo violente perturbazioni atmosferiche o lunghe interruzioni, secondo l’allegato XIX.
Errori frequenti
- Ponteggi composti con elementi di marche e autorizzazioni diverse.
- PiMUS generico, non riferito al cantiere e alla configurazione reale.
- Rimozione di ancoraggi, fermapiede o parapetti da parte di altre imprese senza ripristino.
- Tavole di ponte non accostate o distanza eccessiva dalla facciata.
Fonti normative
Voci e pagine collegate
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