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Fascicolo Tecnico della Macchina

Il fascicolo tecnico della macchina (o technical file) è il dossier documentale che il fabbricante predispone per dimostrare la conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Salute (RESS) della Direttiva Macchine 2006/42/CE e, a partire dal 20 gennaio 2027, del Regolamento UE 2023/1230. Non accompagna la macchina sul mercato, ma deve essere conservato e messo a disposizione delle autorità di vigilanza su richiesta. Ti aiutiamo a verificare la completezza del fascicolo tecnico delle macchine utilizzate o commercializzate dalla tua azienda.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il fascicolo tecnico della macchina (in inglese technical file) è il documento interno del fabbricante che raccoglie tutte le prove tecniche e documentali della conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Salute (RESS). Il suo contenuto obbligatorio è definito dall'Allegato VII della Direttiva Macchine 2006/42/CEe, per le macchine immesse sul mercato a partire dal 20 gennaio 2027, dall'Allegato IV del Regolamento UE 2023/1230. A differenza della dichiarazione CE di conformità e del manuale d'uso, il fascicolo tecnico non viene consegnato all'acquirentené allegato alla macchina: rimane nella disponibilità del fabbricante, che ha l'obbligo di conservarlo per almeno dieci annidalla data di fabbricazione dell'ultima unità prodotta.

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Definizione e base normativa

Il fascicolo tecnico è lo strumento attraverso cui il fabbricante dimostra — in primo luogo a se stesso e alle autorità competenti — che ha progettato, costruito e verificato la macchina in conformità ai requisiti applicabili. Non si tratta di un documento da consegnare con la macchina: la sua funzione è interna al processo di certificazione e di vigilanza del mercato.

Le basi normative di riferimento sono:

  • Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato VII, Parte A — elenca il contenuto obbligatorio del fascicolo tecnico per le macchine soggette a procedura di autocertificazione (la grande maggioranza delle macchine). La Parte B disciplina invece la documentazione tecnica pertinente per la quasi-macchina.
  • Regolamento UE 2023/1230 (nuovo Regolamento Macchine) — sostituirà la Direttiva 2006/42/CE a partire dal 20 gennaio 2027. L'Allegato IV aggiorna e amplia i requisiti del fascicolo tecnico, introducendo disposizioni specifiche per le macchine con componenti di intelligenza artificiale e per la documentazione tecnica digitale.
  • EN ISO 12100:2010 — norma tecnica armonizzata che disciplina i principi generali di progettazione per la sicurezza delle macchine e il processo di valutazione e riduzione del rischio, i cui risultati costituiscono una parte essenziale del fascicolo tecnico.

Sul versante della sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08, art. 70 richiama la necessità che le attrezzature di lavoro immesse sul mercato o messe in servizio siano conformi alle direttive comunitarie applicabili. In caso di infortuni, gli organi di vigilanza (INL, ASL) verificano la disponibilità e la completezza del fascicolo tecnico come elemento di prova della conformità originaria della macchina.

Contenuto obbligatorio del fascicolo tecnico

L'Allegato VII, Parte A della Direttiva 2006/42/CE stabilisce che il fascicolo tecnico deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • Disegni di progettazione — planimetrie di insieme, sezioni e viste di dettaglio della macchina, schemi dei circuiti elettrici, idraulici e pneumatici, sufficientemente dettagliati da consentire la verifica della conformità ai RESS.
  • Analisi e valutazione dei rischi — elaborata secondo i principi della norma EN ISO 12100:2010: identificazione dei pericoli, stima e valutazione del rischio, misure di riduzione del rischio adottate (eliminazione, protezioni intrinseche, dispositivi di sicurezza, informazioni per l'uso) e rischio residuo risultante.
  • Norme tecniche armonizzate applicate— elenco delle norme di tipo B e C applicate nella progettazione, con indicazione della versione e degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
  • Relazioni di calcolo e risultati delle prove — calcoli di resistenza strutturale, calcoli di stabilità, report di test funzionali, misurazioni di emissioni sonore, rapporti di prove di resistenza e di collaudo.
  • Certificati e relazioni di ispezioni da organismi terzi — quando applicabile, certificati di esame CE del tipo rilasciati da un organismo notificato (per le macchine in Allegato IV), relazioni di prove svolte da laboratori accreditati, report di valutazione da parte di terzi.
  • Dichiarazione CE di conformità — una copia della dichiarazione CE che accompagna la macchina deve essere inclusa nel fascicolo tecnico insieme alla documentazione che ne costituisce il fondamento.
  • Descrizione generale della macchinae, ove necessario per la comprensione del funzionamento in sicurezza, istruzioni per il montaggio, l'installazione, la regolazione, la manutenzione e l'uso previsto.

Fascicolo tecnico, dichiarazione CE e libretto d'uso: le tre differenze fondamentali

I tre documenti sono complementari ma svolgono funzioni radicalmente diverse e si rivolgono a destinatari diversi:

  • Fascicolo tecnico— documento interno del fabbricante; rimane nella sua disponibilità per almeno dieci anni; non viene consegnato all'acquirente; è messo a disposizione solo su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato. Contiene tutte le prove tecniche della conformità.
  • Dichiarazione CE di conformità— documento pubblico che il fabbricante consegna obbligatoriamente insieme alla macchina; costituisce l'atto formale con cui il fabbricante assume la responsabilità della conformità ai RESS; deve accompagnare la macchina in ogni passaggio della catena di distribuzione. Non contiene i dettagli tecnici, ma richiama la normativa applicata e, ove pertinente, il numero di identificazione dell'organismo notificato.
  • Libretto d'uso e manutenzione(manuale operatore) — documento destinato all'utilizzatore finale; accompagna fisicamente la macchina; contiene le istruzioni per il montaggio, l'installazione, la messa in servizio, l'uso in sicurezza, la manutenzione, la regolazione e il fermo macchina. Deve essere redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato.

Erroneamente, gli utilizzatori spesso identificano la documentazione della macchina con il solo libretto d'uso. In realtà il libretto è solo la parte visibile della documentazione: il fascicolo tecnico è il documento sostanziale che dimostra la sicurezza della macchina, ma rimane nella disponibilità del fabbricante.

Chi può richiedere il fascicolo tecnico

Il fascicolo tecnico non è un documento pubblico, ma il fabbricante è tenuto a renderlo disponibile in tempi ragionevoli su richiesta motivata di:

  • Autorità di vigilanza del mercato — in Italia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso gli uffici preposti alla vigilanza sul mercato dei prodotti industriali; in altri Stati UE, le rispettive autorità nazionali. Possono richiedere il fascicolo in qualsiasi momento per verificare la conformità di una macchina in circolazione.
  • Guardia di Finanza— nell'ambito di ispezioni doganali o controlli sul mercato finalizzati a verificare la regolarità dell'immissione in commercio di prodotti industriali.
  • Organi di vigilanza del lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro — INL) e ASL/ARPA — in caso di infortuni o ispezioni nei luoghi di lavoro, verificano la conformità dell'attrezzatura e possono richiedere al fabbricante o al suo rappresentante il fascicolo tecnico.
  • Acquirenti della macchina— nel contesto di specifiche analisi di conformità o due diligence (es. acquisizioni aziendali, verifiche di responsabilità del prodotto), l'acquirente può concordare con il fabbricante l'accesso — totale o parziale — al fascicolo tecnico. Non esiste tuttavia un obbligo legale del fabbricante di consegnarlo all'acquirente privato in assenza di specifica clausola contrattuale.

Il fabbricante non esiste più: cosa fare

Una situazione frequente nella realtà operativa riguarda le macchine datate i cui fabbricanti sono cessati, fusi o irreperibili. In questi casi, il datore di lavoro utilizzatore si trova senza la possibilità di ottenere il fascicolo tecnico originale. Le opzioni praticabili sono:

  • Ricerca di eredi e successori giuridici— in caso di fusione, acquisizione o cessione di ramo d'azienda, gli obblighi documentali del fabbricante possono essere stati trasferiti al successore; è opportuno verificare la situazione societaria del fabbricante originario.
  • Perizia tecnica di conformità— un tecnico abilitato (ingegnere iscritto all'Ordine con competenze in sicurezza delle macchine) può redigere una perizia che analizza lo stato della macchina, ricostruisce le caratteristiche tecniche verificabili e valuta la conformità ai RESS applicabili al momento della messa in servizio originaria, nonché le eventuali misure compensative necessarie allo stato attuale.
  • Dichiarazione del costruttore in proprio — nei casi di macchine profondamente modificate o per le quali la documentazione originaria sia completamente irreperibile, il datore di lavoro che le ha sostanzialmente ricostruite può essere considerato, ai fini normativi, il nuovo fabbricante, con tutti gli obblighi connessi (compresi quelli del fascicolo tecnico).

In assenza di documentazione, il rischio per l'utilizzatore è elevato: in caso di infortunio, l'impossibilità di dimostrare la conformità originaria della macchina espone il datore di lavoro a responsabilità civile e penale aggravata. Non forniamo consulenze legali; per la valutazione del rischio legale specifico è necessario rivolgersi a un legale specializzato in responsabilità del prodotto e sicurezza del lavoro.

Regolamento UE 2023/1230: cosa cambia per il fascicolo tecnico

Il Regolamento UE 2023/1230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29 giugno 2023, sostituirà la Direttiva Macchine 2006/42/CE a partire dal 20 gennaio 2027. Per il fascicolo tecnico le principali novità sono:

  • Fascicolo tecnico digitale consentito— il Regolamento riconosce esplicitamente la possibilità di costituire e conservare il fascicolo tecnico in formato digitale, purché sia garantita l'accessibilità e l'integrità dei documenti per tutta la durata dell'obbligo di conservazione.
  • Nuovi requisiti per macchine con componenti di intelligenza artificiale — per le macchine che incorporano sistemi di AI classificati come ad alto rischio ai sensi del Regolamento UE sull'IA (AI Act), il fascicolo tecnico dovrà includere documentazione specifica sui dati di addestramento, sui parametri del modello e sulle procedure di monitoraggio in servizio.
  • Aggiornamento dei contenuti obbligatori— l'Allegato IV del Regolamento amplia e aggiorna l'elenco dei documenti da includere nel fascicolo, con maggiore attenzione alla sicurezza funzionale e ai sistemi di controllo digitali.
  • Periodo transitorio — le macchine immesse sul mercato prima del 20 gennaio 2027 restano soggette alla Direttiva 2006/42/CE; quelle immesse sul mercato da tale data in poi devono rispettare i nuovi requisiti del Regolamento. È quindi opportuno che i fabbricanti avviino per tempo la revisione dei propri processi di documentazione tecnica.

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Domande frequentiFAQ

Il fascicolo tecnico deve essere tradotto in italiano?
No. La Direttiva Macchine 2006/42/CE non impone al fabbricante di redigere il fascicolo tecnico nella lingua dello Stato membro in cui la macchina è venduta. Il fascicolo può essere redatto in qualsiasi lingua dell'Unione Europea, tipicamente nella lingua del paese del fabbricante. L'obbligo di traduzione riguarda invece il manuale d'uso e manutenzione (libretto), che deve essere disponibile nella lingua ufficiale dello Stato membro di destinazione, e la dichiarazione CE di conformità. Le autorità di vigilanza del mercato, in caso di richiesta, possono tuttavia esigere una traduzione del fascicolo tecnico nella propria lingua entro un termine ragionevole.
Per quanto tempo il fabbricante deve conservare il fascicolo tecnico?
La Direttiva Macchine 2006/42/CE, Allegato VII, stabilisce che il fabbricante deve conservare il fascicolo tecnico per un periodo minimo di dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultima unità della serie prodotta. Questo obbligo decorre dall'ultima macchina fabbricata, non dalla prima: per produzioni in serie prolungate nel tempo, il periodo di conservazione può quindi essere significativamente più lungo di dieci anni. Il Regolamento UE 2023/1230 mantiene questo obbligo decennale.
L'acquirente di una macchina può accedere al fascicolo tecnico?
Non esiste un obbligo legale del fabbricante di consegnare il fascicolo tecnico all'acquirente della macchina. Il fabbricante è tenuto a renderlo disponibile solo alle autorità di vigilanza del mercato competenti. Tuttavia, nella pratica commerciale — in particolare per acquisti industriali significativi, per valutazioni di conformità nell'ambito di fusioni e acquisizioni, o per analisi di responsabilità del prodotto — le parti possono concordare contrattualmente l'accesso parziale o totale al fascicolo tecnico, eventualmente attraverso clausole di riservatezza. In caso di contenziosi legati a infortuni, il fascicolo tecnico può essere acquisito dalla competente autorità giudiziaria.
Cosa succede in un infortunio se il fascicolo tecnico è incompleto?
In caso di infortunio causato da una macchina, gli organi di vigilanza (INL, ASL) e l'autorità giudiziaria possono richiedere il fascicolo tecnico per verificare se la macchina era conformemente progettata e documentata. Un fascicolo tecnico assente, incompleto o carente (es. assenza di analisi dei rischi, mancanza di documentazione delle prove) costituisce un elemento fortemente sfavorevole per il fabbricante in procedimenti di responsabilità del prodotto (Dir. 85/374/CE) e può influenzare anche la posizione del datore di lavoro utilizzatore, qualora si dimostri che ha acquistato e messo in servizio una macchina priva di adeguata documentazione di conformità. Non forniamo consulenze legali; per le implicazioni specifiche di un caso concreto è necessario rivolgersi a un legale specializzato.

Fonti normative

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