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Fascicolo tecnico della macchina

La documentazione tecnica con cui il fabbricante dimostra che la macchina rispetta i requisiti essenziali di sicurezza.

Risposta rapida

Il fascicolo tecnico è la documentazione che il fabbricante di una macchina deve predisporre prima dell’immissione sul mercato per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e salute (allegato VII della Direttiva 2006/42/CE, recepita dal D.Lgs. 17/2010). Resta presso il fabbricante: non va consegnato all’acquirente, ma deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta motivata e conservato per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione della macchina o, per la produzione in serie, dell’ultima unità prodotta.

Contenuto

  • Descrizione generale della macchina, disegni d’insieme e schemi dei circuiti di comando.
  • Disegni dettagliati, note di calcolo e risultati di prove necessari a verificare la conformità.
  • Documentazione della valutazione dei rischi, con i requisiti essenziali applicabili e le misure adottate per eliminare i pericoli o ridurre i rischi.
  • Norme armonizzate e altre specifiche tecniche applicate.
  • Rapporti tecnici delle prove eseguite dal fabbricante o da terzi.
  • Copia delle istruzioni per l’uso, della dichiarazione CE di conformità e, se presenti, delle dichiarazioni di incorporazione delle quasi-macchine incorporate.
  • Per la produzione in serie, le misure interne per garantire la conformità di ogni esemplare.

Dal 20 gennaio 2027

Con il Regolamento (UE) 2023/1230 la documentazione tecnica è disciplinata dall’allegato IV e include anche, se pertinenti, il codice sorgente o la logica dei software di sicurezza su richiesta motivata delle autorità e le informazioni sulla protezione contro la corruzione dei dati. Il termine di conservazione resta di dieci anni.

Perché interessa all’utilizzatore

Chi costruisce una macchina per uso proprio, assembla un insieme di macchine o modifica in modo sostanziale una macchina esistente diventa fabbricante e deve predisporre il proprio fascicolo tecnico. Il datore di lavoro che si limita ad acquistare e usare la macchina conserva invece dichiarazione di conformità e istruzioni (art. 70 e 71 D.Lgs. 81/2008).

Fonti normative

Approfondimenti

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