I DPI anticaduta sono Dispositivi di Protezione Individuale di 3ª categoria(massimo rischio) destinati a proteggere il lavoratore dalle cadute dall'alto. Rientrano in questa categoria imbracature per il corpo intero, cordini di collegamento, assorbitori di energia e dispositivi di ancoraggio. Sono disciplinati dagli artt. 111–115 del D.Lgs. 81/08, dal Reg. UE 2016/425 e da una serie di norme armonizzate EN (EN 363, EN 361, EN 354, EN 355, EN 362, EN 795).
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Definizione e categoria di rischio
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza) classifica i DPI in tre categorie in base al livello di rischio che devono fronteggiare. I DPI anticaduta appartengono alla 3ª categoria: proteggono da rischi di morte o lesioni gravi e permanenti. Di conseguenza richiedono la procedura di certificazione più rigorosa (esame di tipo CE + sorveglianza della produzione da parte di un organismo notificato) e impongono al datore di lavoro l'obbligo di fornire addestramento specifico ai lavoratori che li utilizzano.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 81/08, artt. 111–115: obblighi specifici per i lavori in quota (definiti come lavori a oltre 2 m di altezza), scelta e uso dei DPI anticaduta, priorità delle misure collettive (ponteggi, parapetti) rispetto ai DPI individuali.
- D.Lgs. 81/08, art. 77 c. 5: obbligo di addestramento per i DPI di 3ª categoria prima dell'utilizzo, a cura del datore di lavoro.
- Reg. UE 2016/425: requisiti essenziali di salute e sicurezza per la progettazione e fabbricazione dei DPI, procedure di valutazione della conformità, marcatura CE.
- EN 363:2008: sistemi anticaduta — requisiti generali e composizione del sistema.
- EN 361:2002: imbracature per il corpo intero.
- EN 354:2010: cordini di collegamento.
- EN 355:2002: assorbitori di energia e cordini con assorbitore.
- EN 362:2004: connettori (moschettoni e connettori a vite).
- EN 795:2012: dispositivi di ancoraggio — requisiti e prove per tipi A, B, C, D, E.
- EN 17237:2020: requisiti minimi per la formazione e l'addestramento sull'uso dei DPI anticaduta.
Componenti del sistema anticaduta
Secondo la norma EN 363, un sistema anticaduta completo comprende cinque elementi che devono essere compatibili tra loro e con il punto di ancoraggio strutturale:
- Punto di ancoraggio (EN 795): struttura o dispositivo a cui il sistema viene collegato. La norma EN 795 distingue cinque tipi: Tipo A (ancoraggi strutturali fissi su superficie inclinata), Tipo B (ancoraggi temporanei mobili), Tipo C (dispositivi con linea flessibile orizzontale), Tipo D (dispositivi con rotaia rigida), Tipo E (ancoraggi a corpo morto per superfici orizzontali). Ogni punto di ancoraggio deve resistere ad almeno 12 kN nelle direzioni di carico previste.
- Connettori — moschettoni (EN 362): elementi di collegamento tra i vari componenti del sistema; devono avere chiusura automatica e blocco manuale.
- Cordino di collegamento (EN 354): elemento flessibile che collega l'imbracatura al punto di ancoraggio. La lunghezza massima consentita dalla norma è 2 m; può essere fisso, retrattile o regolabile.
- Assorbitore di energia (EN 355): dispositivo che riduce la forza di arresto sulla persona in caso di caduta, limitandola a non più di 6 kN. Si attiva per lacerazione progressiva o per allungamento del materiale.
- Imbracatura per il corpo intero (EN 361): sistema di fasce che avvolge il tronco, le spalle e le cosce per distribuire le forze di arresto su tutto il corpo e mantenere l'utente in posizione eretta dopo una caduta.
Tipi di sistemi anticaduta
La EN 363 e la prassi professionale distinguono quattro configurazioni operative:
- Sistema di restrizione del movimento: impedisce fisicamente al lavoratore di raggiungere il bordo da cui potrebbe cadere. Non è un sistema di arresto caduta: il cordino è dimensionato per non permettere l'accesso alla zona di pericolo. È il sistema preferibile quando applicabile.
- Sistema di posizionamento sul lavoro: sostiene il lavoratore in posizione di lavoro (es. su scala o palo), con carico statico; non è progettato per arrestare una caduta libera.
- Sistema anticaduta (arresto caduta): arresta una caduta già avvenuta. Richiede il calcolo dello spazio libero inferiore e l'uso di assorbitore di energia.
- Sistema di salvataggio ed evacuazione: consente la discesa controllata o il recupero di un lavoratore rimasto sospeso dopo una caduta.
Distanza di caduta libera e spazio libero inferiore
Prima di adottare un sistema di arresto caduta è indispensabile verificare che sotto il punto di lavoro esista spazio sufficiente per arrestare la caduta senza che il lavoratore tocchi il suolo o ostacoli. Il calcolo dello spazio libero minimo tiene conto di:
- Caduta libera: distanza percorsa prima dell'attivazione del sistema (al massimo 2 m con cordino standard EN 354 da 2 m); si riduce con dispositivi retrattili.
- Allungamento dell'assorbitore: fino a 1,75 m per un assorbitore EN 355 standard.
- Allungamento del cordino: variabile in base al tipo.
- Altezza del lavoratore e connettori: circa 1 m di margine aggiuntivo.
In presenza di cordino da 2 m con assorbitore, lo spazio libero totale richiesto sotto il punto di ancoraggio può superare i 6–7 m. Questo valore deve essere verificato prima dell'accesso al luogo di lavoro in quota.
Addestramento obbligatorio
L'art. 77 c. 5 del D.Lgs. 81/08 prevede che, per i DPI di 3ª categoria, il datore di lavoro organizzi apposito addestramento prima del loro utilizzo. La norma tecnica EN 17237:2020stabilisce i contenuti minimi dell'addestramento, che deve comprendere:
- conoscenza dei componenti e dei loro limiti d'uso;
- verifica pre-uso e ispezione del DPI;
- corretta indossatura dell'imbracatura;
- scelta e collegamento al punto di ancoraggio;
- calcolo dello spazio libero e pianificazione del salvataggio;
- procedure di emergenza e recupero del lavoratore sospeso.
L'addestramento deve essere tenuto da persona competente, ripetuto ogniqualvolta si verifichino cambiamenti nelle attrezzature o nei rischi, e documentato con registro delle presenze.
Manutenzione e ispezione periodica
I DPI anticaduta devono essere sottoposti a ispezione periodica (almeno annuale o secondo le indicazioni del fabbricante) da parte di persona competente autorizzata. Le verifiche e i risultati vanno registrati sul libretto di vita del DPI, che deve accompagnare il dispositivo per tutta la sua vita utile. In caso di:
- caduta: il DPI deve essere immediatamente ritirato dal servizio, anche se non si osservano danni apparenti, perché le componenti interne possono essere danneggiate in modo non visibile;
- usura, tagli, corrosione o deformazioni: il DPI va ritirato e sostituito;
- superamento della vita utile: rispettare le scadenze indicate dal fabbricante (tipicamente 10 anni per le fasce in poliestere).
Marcatura CE e dichiarazione di conformità
Ogni DPI anticaduta immesso sul mercato UE deve recare la marcatura CEseguita dal numero dell'organismo notificato che ha svolto il controllo della produzione. Il fabbricante deve fornire:
- Dichiarazione di conformità UE (DoC) con elenco delle norme armonizzate soddisfatte;
- Istruzioni d'usoin lingua italiana, comprensive di manutenzione, ispezione, limitazioni d'uso e data di fine vita;
- Scheda tecnicacon la forza di arresto massima trasmessa al corpo e lo spazio di dispiegamento dell'assorbitore.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare la DoC e le istruzioni per tutta la vita utile del DPI e a renderle disponibili in caso di ispezione.
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Domande frequentiFAQ
Quando è obbligatorio usare i DPI anticaduta?
Chi può utilizzare i DPI anticaduta?
Cosa fare dopo che un DPI anticaduta ha trattenuto una caduta?
Con quale frequenza vanno ispezionati i DPI anticaduta?
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