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Committente nell’appalto: obblighi di sicurezza

Cosa deve fare il datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture a imprese o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda (art. 26 D.Lgs. 81/08).

Risposta rapida

Il committente è il datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 gli impone di verificare l’idoneità tecnico-professionale di chi entra, informarlo sui rischi dell’ambiente, cooperare e coordinarsi con lui e, nei casi previsti, redigere il DUVRI. Per i cantieri temporanei o mobili valgono invece le regole del Titolo IV (committente dell’opera, coordinatori, PSC).

Gli obblighi uno per uno

ObbligoRiferimentoIn pratica
Verifica dell’idoneità tecnico-professionaleArt. 26, comma 1, lett. aCertificato di iscrizione alla Camera di commercio e autocertificazione dei requisiti dell’appaltatore o del lavoratore autonomo
Informazione sui rischi specifici dell’ambienteArt. 26, comma 1, lett. bDocumento informativo con rischi, misure di prevenzione ed emergenza del sito
Cooperazione e coordinamentoArt. 26, comma 2Riunioni, sopralluoghi congiunti, scambio di informazioni tra le imprese presenti
DUVRIArt. 26, comma 3Valutazione dei rischi da interferenza allegata al contratto, aggiornata con l’evoluzione dei lavori
Costi della sicurezzaArt. 26, comma 5Indicati specificamente nel contratto, a pena di nullità, e non soggetti a ribasso
Tessera di riconoscimentoArt. 26, comma 8Il personale dell’appaltatore deve esporre una tessera con foto, generalità e datore di lavoro

Quando il DUVRI non serve

Il comma 3-bis esclude il DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi da incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, agenti biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi dell’allegato XI. Restano comunque obbligatori la verifica dell’idoneità, l’informazione e il coordinamento.

Responsabilità solidale

Il committente risponde in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori di questi ultimi che non siano indennizzati dall’INAIL, salvo i danni conseguenti ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (art. 26, comma 4). Una verifica documentata e un coordinamento effettivo sono quindi anche una tutela per il committente.

Subappalto e qualificazione dei fornitori

  • Prevedere nel contratto se il subappalto è ammesso e a quali condizioni, e ottenere i dati delle imprese subappaltatrici prima dell’accesso.
  • Per le attività in ambienti confinati il subappalto è ammesso solo se autorizzato e certificato (DPR 177/2011).
  • Tenere un elenco delle imprese qualificate con scadenze di documenti, formazione e idoneità sanitarie.

Errori frequenti

  • DUVRI generico, uguale per tutti gli appalti, non aggiornato in corso d’opera.
  • Costi della sicurezza non indicati nel contratto o inclusi nel ribasso.
  • Nessun controllo su chi entra davvero: subappaltatori e autonomi non autorizzati.

Fonti normative

Approfondimenti

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