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Committente nell'Appalto di Lavori e Servizi

Definizione e obblighi del committente nei contratti di appalto secondo l'art. 26 D.Lgs. 81/08: verifica idoneità, DUVRI, cooperazione e responsabilità solidale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, che ha la responsabilità di scegliere l'impresa appaltatrice, verificarne l'idoneità tecnico-professionale, cooperare nella prevenzione dei rischi da interferenza e, ove obbligatorio, redigere o far redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali).

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Riferimento normativo

La figura del committente è disciplinata principalmente dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che regolamenta l'affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda committente o di una sua unità produttiva. Per i cantieri temporanei e mobili, la definizione di committente si rinviene all'art. 89 lett. b) D.Lgs. 81/08, con la disciplina estesa agli artt. 88-92 (Titolo IV).

Obblighi del committente ex art. 26

L'art. 26 D.Lgs. 81/08 pone in capo al committente una serie di obblighi specifici prima e durante l'esecuzione del contratto:

  • Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA), dell'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e, ove pertinente, del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e dell'elenco delle macchine e attrezzature utilizzate.
  • Cooperazione con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
  • Coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi, informando reciprocamente le imprese anche al fine di eliminare i rischi da interferenza tra le lavorazioni.
  • Redazione del DUVRI in presenza di rischi da interferenza, da allegare al contratto di appalto. L'obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e alle attività di durata inferiore a due giorni senza rischi particolari (es. agenti cancerogeni, esplosivi, biologici).
  • Promozione della cooperazione tra le imprese, anche mediante riunioni periodiche e scambio di informazioni sui rischi specifici.

Committente nei cantieri temporanei (Titolo IV)

Nei cantieri temporanei e mobili, il committente assume obblighi aggiuntivi rispetto a quelli dell'art. 26. In particolare:

  • Nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) quando i lavori prevedono la presenza di più imprese esecutrici.
  • Trasmissione della notifica preliminare all'organo di vigilanza territorialmente competente e all'ASL, prima dell'inizio dei lavori nei cantieri che superano le soglie previste dall'art. 99 D.Lgs. 81/08.
  • Conservazione e aggiornamento del Fascicolo dell'Opera (art. 91 c. 1 lett. b)), documento predisposto dal CSP contenente le informazioni utili per la prevenzione dei rischi durante i lavori di manutenzione successivi.

Responsabilità solidale del committente

L'art. 26 c. 4 D.Lgs. 81/08 prevede la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e, ove presente, con il subappaltatore, per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto. Tale responsabilità opera anche in caso di irregolarità contributiva dell'appaltatore accertata dall'INPS o dall'INAIL, e si estende per un periodo di due anni dalla cessazione dell'appalto. Il committente può tutelarsi richiedendo il DURC in corso di validità prima di ogni pagamento del corrispettivo.

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Domande frequentiFAQ

Chi è il committente secondo il D.Lgs. 81/08?
È il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. Nell'ambito dell'art. 26 è il datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda. Nei cantieri temporanei, l'art. 89 lett. b) lo definisce come il soggetto per conto del quale i lavori sono eseguiti, indipendentemente da eventuali frazionamenti della realizzazione.
Il committente deve sempre redigere il DUVRI?
No. L'obbligo di redazione del DUVRI sorge solo in presenza di rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. Sono esclusi i contratti aventi a oggetto servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, e i lavori o servizi di durata non superiore a due giorni che non comportino rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di amianto.
Quando il committente è responsabile degli infortuni dell'appaltatore?
Il committente risponde degli infortuni occorsi ai dipendenti dell'appaltatore quando ha omesso la verifica dell'idoneità tecnico-professionale, non ha promosso la cooperazione e il coordinamento, oppure ha impartito direttive sulle modalità esecutive che lo assimilano a datore di lavoro di fatto. La giurisprudenza valuta caso per caso il grado di ingerenza del committente nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore.

Fonti normative

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera
  • Artt. 88-92 D.Lgs. 81/08 — Cantieri temporanei e mobili (Titolo IV)
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 5/2013 — DUVRI

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