Il committente è il datore di lavoro che affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva, purché abbia la disponibilità giuridica dei luoghi. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 gli impone di verificare l’idoneità tecnico-professionale di chi entra, informarlo sui rischi dell’ambiente, cooperare e coordinarsi con lui e, nei casi previsti, redigere il DUVRI. Per i cantieri temporanei o mobili valgono invece le regole del Titolo IV (committente dell’opera, coordinatori, PSC).
Gli obblighi uno per uno
| Obbligo | Riferimento | In pratica |
|---|---|---|
| Verifica dell’idoneità tecnico-professionale | Art. 26, comma 1, lett. a | Certificato di iscrizione alla Camera di commercio e autocertificazione dei requisiti dell’appaltatore o del lavoratore autonomo |
| Informazione sui rischi specifici dell’ambiente | Art. 26, comma 1, lett. b | Documento informativo con rischi, misure di prevenzione ed emergenza del sito |
| Cooperazione e coordinamento | Art. 26, comma 2 | Riunioni, sopralluoghi congiunti, scambio di informazioni tra le imprese presenti |
| DUVRI | Art. 26, comma 3 | Valutazione dei rischi da interferenza allegata al contratto, aggiornata con l’evoluzione dei lavori |
| Costi della sicurezza | Art. 26, comma 5 | Indicati specificamente nel contratto, a pena di nullità, e non soggetti a ribasso |
| Tessera di riconoscimento | Art. 26, comma 8 | Il personale dell’appaltatore deve esporre una tessera con foto, generalità e datore di lavoro |
Quando il DUVRI non serve
Il comma 3-bis esclude il DUVRI per servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e lavori o servizi di durata non superiore a cinque uomini-giorno, purché non comportino rischi da incendio elevato, ambienti confinati, agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, agenti biologici, amianto, atmosfere esplosive o i rischi dell’allegato XI. Restano comunque obbligatori la verifica dell’idoneità, l’informazione e il coordinamento.
Responsabilità solidale
Il committente risponde in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per i danni subiti dai lavoratori di questi ultimi che non siano indennizzati dall’INAIL, salvo i danni conseguenti ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (art. 26, comma 4). Una verifica documentata e un coordinamento effettivo sono quindi anche una tutela per il committente.
Subappalto e qualificazione dei fornitori
- Prevedere nel contratto se il subappalto è ammesso e a quali condizioni, e ottenere i dati delle imprese subappaltatrici prima dell’accesso.
- Per le attività in ambienti confinati il subappalto è ammesso solo se autorizzato e certificato (DPR 177/2011).
- Tenere un elenco delle imprese qualificate con scadenze di documenti, formazione e idoneità sanitarie.
Errori frequenti
- DUVRI generico, uguale per tutti gli appalti, non aggiornato in corso d’opera.
- Costi della sicurezza non indicati nel contratto o inclusi nel ribasso.
- Nessun controllo su chi entra davvero: subappaltatori e autonomi non autorizzati.
Fonti normative
Approfondimenti
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