Quando un'impresa affida lavori o servizi a terzi all'interno della propria sede o cantiere, l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale (ITP) dell'appaltatore, fornire informazioni sui rischi specifici del luogo, redigere il DUVRI se ci sono rischi interferenziali, e indicare i costi della sicurezza nel contratto. La responsabilità solidale per infortuni e violazioni normative rimane in capo al committente anche durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore.
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La situazione
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente che affida lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una sua pertinenza. La norma si applica indipendentemente dal valore dell'appalto e dal numero di lavoratori coinvolti.
Quando i lavori rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV D.Lgs. 81/08) — tipicamente lavori edili o di ingegneria civile — si applicano obblighi aggiuntivi: nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione (CSE), Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa e Fascicolo dell'Opera.
Anche il subappaltatore (impresa che riceve un incarico dall'appaltatore principale) è soggetto agli stessi obblighi di sicurezza. Il committente principale mantiene però una responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori di tutta la filiera per quanto riguarda le violazioni degli obblighi salariali e contributivi, e risponde in solido per gli infortuni se ha omesso le verifiche preliminari.
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) è il documento che il committente redige, in cooperazione con l'appaltatore, per individuare e gestire i rischi che derivano dalla presenza contemporanea di più imprese o lavoratori nello stesso ambiente.
Cosa rischi
- Mancata verifica ITP dell'appaltatore: art. 26 co. 1 D.Lgs. 81/08 — il committente risponde solidalmente per gli infortuni occorsi ai dipendenti dell'appaltatore se non ha verificato l'idoneità.
- Assenza di DUVRI in presenza di rischi interferenziali: art. 26 co. 3 — ammenda fino a 3.195 €; il committente risponde solidalmente per gli infortuni da interferenza.
- Costi sicurezza assenti nel contratto: art. 26 co. 5 — il contratto è irregolare e il committente può essere ritenuto responsabile per le violazioni conseguenti.
- Responsabilità solidale per violazioni contrattuali e normative: il committente può essere chiamato a rispondere per i debiti contributivi e retributivi dell'appaltatore verso i suoi dipendenti.
- Infortuni in appalto: la mancata cooperazione e coordinamento prevista dall'art. 26 co. 2 configura una posizione di garanzia in capo al committente, con possibile responsabilità penale del datore e della società ex D.Lgs. 231/2001.
Cosa devi fare ora
Identifica se l'appalto rientra nell'art. 26 o nel Titolo IV D.Lgs. 81/08
Valuta se i lavori si svolgono all'interno della tua azienda o pertinenza (art. 26) oppure se si tratta di un cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV). Nel secondo caso servono PSC, CSP, CSE e POS oltre al DUVRI.
Verifica l'idoneità tecnico-professionale (ITP) dell'impresa appaltatrice
Richiedi e conserva il DURC (regolarità contributiva), visura CCIAA con oggetto sociale coerente con i lavori, DVR dell'appaltatrice, attestati di formazione del personale che interverrà, certificazioni specifiche (es. patentino per lavori in quota, abilitazioni impianti). Ti aiutiamo a verificare la completezza della documentazione.
Fornisci informazioni sui rischi specifici del luogo
Prima dell'avvio dei lavori consegna all'appaltatore un'informativa scritta sui rischi presenti nel tuo ambiente di lavoro (macchine, sostanze, layout, vie di esodo, presidi antincendio). Fai firmare la presa in carico.
Redigi o aggiorna il DUVRI
In cooperazione con l'appaltatore individua i rischi da interferenza (sovrapposizione di attività, condivisione di spazi o attrezzature) e definisci le misure di coordinamento. Il DUVRI va allegato al contratto e aggiornato se cambiano le condizioni operative.
Includi i costi della sicurezza nel contratto (art. 26 co. 5)
Indica esplicitamente nel contratto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Questi devono essere quantificati e distinti dal prezzo delle lavorazioni.
Coordina con l'appaltatore durante l'esecuzione
Mantieni un coordinamento attivo durante i lavori: riunioni periodiche, verifiche sullo stato di avanzamento e sul rispetto delle misure di sicurezza del DUVRI. Tieni traccia delle comunicazioni con verbali scritti.
Verifica periodicamente il rispetto degli obblighi di sicurezza
Controlla che l'appaltatore mantenga valida la documentazione di sicurezza (DURC aggiornato, formazione del personale, idoneità attrezzature) per tutta la durata dell'appalto. Segnala eventuali non conformità e richiedi azioni correttive.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Verifica ITP dell'appaltatore (DURC, CCIAA, DVR) | Prima della firma del contratto | Urgente |
| Informativa rischi specifici del luogo | Prima dell'avvio dei lavori | Urgente |
| Redazione DUVRI | Prima dell'avvio dei lavori | Urgente |
| Inserimento costi sicurezza nel contratto | Alla firma del contratto | Urgente |
| Riunione di coordinamento iniziale con l'appaltatore | Prima dell'avvio dei lavori | Alta |
| Aggiornamento DUVRI se cambiano le condizioni operative | Al variare delle attività o degli spazi | Alta |
| Verifica periodica DURC e formazione personale appaltatore | Trimestralmente durante l'appalto | Pianificare |
Documenti che servono
Documenti per la gestione dell'appalto in sicurezza
- DUVRI firmato da committente e appaltatore
- Documentazione ITP dell'impresa appaltatrice (DURC, iscrizione CCIAA, DVR appaltatrice)
- Contratto con voce costi sicurezza (art. 26 co. 5)
- Informativa rischi specifici del luogo firmata dall'appaltatore
- POS (Piano Operativo Sicurezza) se cantiere Titolo IV
- Verbali di coordinamento
Come ti possiamo aiutare
Ti aiutiamo a verificare la completezza della documentazione ITP degli appaltatori e supportiamo la gestione documentale del DUVRI, dalla prima redazione agli aggiornamenti durante l'esecuzione dei lavori.
Affianchiamo il committente nella verifica dei costi della sicurezza da inserire in contratto e nella pianificazione delle riunioni di coordinamento. Per appalti ricorrenti o di lunga durata, possiamo strutturare un sistema di monitoraggio periodico per tenere sotto controllo la documentazione degli appaltatori e la conformità del DUVRI.
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Domande frequentiFAQ
Quando è obbligatorio il DUVRI?
Come si verifica l'ITP dell'impresa appaltatrice?
Il committente risponde per un infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore?
Qual è l'importo minimo dei costi della sicurezza da indicare nel contratto?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto)
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 90 e Titolo IV (cantieri temporanei e mobili)
- Circolare Ministero del Lavoro 1° agosto 2012 n. 20 — DUVRI e ITP
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