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Cosa fare se…

Subappalto: obblighi di sicurezza del committente e delle imprese esecutrici

Quando affidi lavori a un'impresa esterna scattano gli obblighi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08: verifica dell'idoneità tecnico-professionale, DUVRI, costi sicurezza in contratto e coordinamento continuo. Ecco la procedura passo-passo per committenti e appaltatori.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Quando un'impresa affida lavori o servizi a terzi all'interno della propria sede o cantiere, l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone al committente di verificare l'idoneità tecnico-professionale (ITP) dell'appaltatore, fornire informazioni sui rischi specifici del luogo, redigere il DUVRI se ci sono rischi interferenziali, e indicare i costi della sicurezza nel contratto. La responsabilità solidale per infortuni e violazioni normative rimane in capo al committente anche durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore.

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La situazione

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente che affida lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una sua pertinenza. La norma si applica indipendentemente dal valore dell'appalto e dal numero di lavoratori coinvolti.

Quando i lavori rientrano nella definizione di cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV D.Lgs. 81/08) — tipicamente lavori edili o di ingegneria civile — si applicano obblighi aggiuntivi: nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) e per l'esecuzione (CSE), Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piano Operativo di Sicurezza (POS) di ciascuna impresa e Fascicolo dell'Opera.

Anche il subappaltatore (impresa che riceve un incarico dall'appaltatore principale) è soggetto agli stessi obblighi di sicurezza. Il committente principale mantiene però una responsabilità solidale nei confronti dei lavoratori di tutta la filiera per quanto riguarda le violazioni degli obblighi salariali e contributivi, e risponde in solido per gli infortuni se ha omesso le verifiche preliminari.

Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) è il documento che il committente redige, in cooperazione con l'appaltatore, per individuare e gestire i rischi che derivano dalla presenza contemporanea di più imprese o lavoratori nello stesso ambiente.

Cosa rischi

Cosa devi fare ora

  1. Identifica se l'appalto rientra nell'art. 26 o nel Titolo IV D.Lgs. 81/08

    Valuta se i lavori si svolgono all'interno della tua azienda o pertinenza (art. 26) oppure se si tratta di un cantiere temporaneo o mobile (Titolo IV). Nel secondo caso servono PSC, CSP, CSE e POS oltre al DUVRI.

  2. Verifica l'idoneità tecnico-professionale (ITP) dell'impresa appaltatrice

    Richiedi e conserva il DURC (regolarità contributiva), visura CCIAA con oggetto sociale coerente con i lavori, DVR dell'appaltatrice, attestati di formazione del personale che interverrà, certificazioni specifiche (es. patentino per lavori in quota, abilitazioni impianti). Ti aiutiamo a verificare la completezza della documentazione.

  3. Fornisci informazioni sui rischi specifici del luogo

    Prima dell'avvio dei lavori consegna all'appaltatore un'informativa scritta sui rischi presenti nel tuo ambiente di lavoro (macchine, sostanze, layout, vie di esodo, presidi antincendio). Fai firmare la presa in carico.

  4. Redigi o aggiorna il DUVRI

    In cooperazione con l'appaltatore individua i rischi da interferenza (sovrapposizione di attività, condivisione di spazi o attrezzature) e definisci le misure di coordinamento. Il DUVRI va allegato al contratto e aggiornato se cambiano le condizioni operative.

  5. Includi i costi della sicurezza nel contratto (art. 26 co. 5)

    Indica esplicitamente nel contratto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Questi devono essere quantificati e distinti dal prezzo delle lavorazioni.

  6. Coordina con l'appaltatore durante l'esecuzione

    Mantieni un coordinamento attivo durante i lavori: riunioni periodiche, verifiche sullo stato di avanzamento e sul rispetto delle misure di sicurezza del DUVRI. Tieni traccia delle comunicazioni con verbali scritti.

  7. Verifica periodicamente il rispetto degli obblighi di sicurezza

    Controlla che l'appaltatore mantenga valida la documentazione di sicurezza (DURC aggiornato, formazione del personale, idoneità attrezzature) per tutta la durata dell'appalto. Segnala eventuali non conformità e richiedi azioni correttive.

Tempi e priorità

AzioneQuandoPriorità
Verifica ITP dell'appaltatore (DURC, CCIAA, DVR)Prima della firma del contrattoUrgente
Informativa rischi specifici del luogoPrima dell'avvio dei lavoriUrgente
Redazione DUVRIPrima dell'avvio dei lavoriUrgente
Inserimento costi sicurezza nel contrattoAlla firma del contrattoUrgente
Riunione di coordinamento iniziale con l'appaltatorePrima dell'avvio dei lavoriAlta
Aggiornamento DUVRI se cambiano le condizioni operativeAl variare delle attività o degli spaziAlta
Verifica periodica DURC e formazione personale appaltatoreTrimestralmente durante l'appaltoPianificare

Documenti che servono

Documenti per la gestione dell'appalto in sicurezza

  • DUVRI firmato da committente e appaltatore
  • Documentazione ITP dell'impresa appaltatrice (DURC, iscrizione CCIAA, DVR appaltatrice)
  • Contratto con voce costi sicurezza (art. 26 co. 5)
  • Informativa rischi specifici del luogo firmata dall'appaltatore
  • POS (Piano Operativo Sicurezza) se cantiere Titolo IV
  • Verbali di coordinamento

Come ti possiamo aiutare

Ti aiutiamo a verificare la completezza della documentazione ITP degli appaltatori e supportiamo la gestione documentale del DUVRI, dalla prima redazione agli aggiornamenti durante l'esecuzione dei lavori.

Affianchiamo il committente nella verifica dei costi della sicurezza da inserire in contratto e nella pianificazione delle riunioni di coordinamento. Per appalti ricorrenti o di lunga durata, possiamo strutturare un sistema di monitoraggio periodico per tenere sotto controllo la documentazione degli appaltatori e la conformità del DUVRI.

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Domande frequentiFAQ

Quando è obbligatorio il DUVRI?
Il DUVRI è obbligatorio ogni volta che ci sono rischi da interferenza tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore all'interno dello stesso luogo di lavoro. Non è richiesto per lavori di breve durata (meno di cinque uomini-giorno) a basso rischio specifico, servizi di natura intellettuale, o mera fornitura senza posa in opera.
Come si verifica l'ITP dell'impresa appaltatrice?
La verifica dell'idoneità tecnico-professionale avviene acquisendo almeno: il certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale coerente, il DURC in corso di validità, l'autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII D.Lgs. 81/08). Per lavori ad alto rischio si raccomanda anche il DVR dell'appaltatrice e gli attestati di formazione del personale.
Il committente risponde per un infortunio occorso a un dipendente dell'appaltatore?
Sì, se ha omesso le verifiche di idoneità tecnico-professionale o non ha cooperato nel coordinamento della sicurezza come previsto dall'art. 26. La responsabilità solidale può emergere anche per le violazioni contributive e retributive dell'appaltatore verso i propri dipendenti. La giurisprudenza è costante nell'affermare la posizione di garanzia del committente.
Qual è l'importo minimo dei costi della sicurezza da indicare nel contratto?
Non esiste un importo minimo prestabilito: i costi della sicurezza devono essere quantificati in modo analitico in base ai rischi interferenziali individuati nel DUVRI (DPI aggiuntivi, segnaletica, apprestamenti, procedure di coordinamento). Devono essere non soggetti a ribasso e distinti dal prezzo delle lavorazioni.

Fonti normative

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