FAQ Appalti e subappalti — Obblighi di sicurezza art. 26
Risposte alle domande più frequenti sugli obblighi di sicurezza negli appalti e subappalti: DUVRI, rischi da interferenze e coordinamento ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
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L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 impone al committente obblighi articolati di verifica, informazione e coordinamento ogni volta che affida lavori o servizi a imprese esterne. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al tuo caso, a strutturare il DUVRI in modo completo e a documentare le misure di coordinamento adottate.
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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e uffici acquisti sulla gestione della sicurezza negli appalti, con riferimento all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e alla prassi applicativa.
Domande frequenti su appalti e DUVRIFAQ
Cosa prevede l’art. 26 D.Lgs. 81/08 per le imprese che affidano lavori in appalto?
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito del ciclo produttivo aziendale. Il committente ha l’obbligo di: (a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, mediante acquisizione del certificato della camera di commercio e del documento di valutazione dei rischi; (b) fornire agli appaltatori informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui opereranno; (c) cooperare con gli appaltatori per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; (d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, elaborando, ove necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). La norma si applica a prescindere dal numero di lavoratori e dal settore produttivo, con le sole esenzioni espressamente previste al comma 3-bis. In caso di più imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravano su tutte le imprese coinvolte, ciascuna per la propria parte.
Il DUVRI è sempre obbligatorio? Esistono esenzioni?
No, il DUVRI non è sempre obbligatorio. L’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, prevede che l’obbligo di redazione del DUVRI non si applichi ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempurché tali attività non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08. La soglia dei cinque uomini-giorno si calcola sommando i giorni-uomo delle singole imprese e dei lavoratori autonomi che operano contemporaneamente o in successione. Anche in caso di esenzione dall’obbligo formale di DUVRI, permangono gli obblighi sostanziali di cooperazione e coordinamento, nonché l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori. È buona prassi documentare comunque le misure di coordinamento adottate, anche sotto forma di verbale o dichiarazione, per dimostrare l’adempimento degli obblighi di cooperazione.
Chi redige il DUVRI: il committente o l’appaltatore?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, che è il soggetto titolare dell’obbligo ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Il committente elabora il documento in cooperazione con gli appaltatori e i subappaltatori, raccogliendo le informazioni sui rischi specifici introdotti dalle imprese esterne. In pratica, la redazione è un processo condiviso: il committente fornisce le informazioni sui rischi propri dell’ambiente di lavoro, mentre ciascuna impresa appaltatrice contribuisce con le informazioni sui rischi propri della propria attività. Il DUVRI definitivo viene firmato dal committente e da tutte le imprese appaltatrici coinvolte. Negli appalti pubblici, la stazione appaltante predispone il DUVRI e ne stima i costi nella documentazione di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (ora D.Lgs. 36/2023). Il committente può avvalersi del RSPP o di un consulente esterno per la redazione materiale del documento, ma la responsabilità giuridica rimane in capo al datore di lavoro committente.
Cosa deve contenere il DUVRI?
Il DUVRI deve contenere almeno i seguenti elementi: (a) l’identificazione delle imprese coinvolte nell’appalto e dei rispettivi rappresentanti per la sicurezza; (b) la descrizione delle attività appaltate e dei luoghi in cui verranno svolte; (c) l’analisi dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro del committente che possono interferire con le attività degli appaltatori; (d) l’analisi dei rischi introdotti dalle imprese appaltatrici che possono interferire con le attività del committente o di altre imprese presenti; (e) l’individuazione delle interferenze tra le diverse attività e la valutazione del rischio interferenziale residuo; (f) le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; (g) le procedure di coordinamento, compresi segnalazione di emergenza, evacuazione e pronto soccorso; (h) la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 26, comma 5. Il documento deve essere aggiornato in corso d’opera in caso di modifiche significative e messo a disposizione degli organismi di vigilanza. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha fornito indicazioni operative sui contenuti minimi e sulle modalità di stima dei costi.
Cosa si intende per “rischi da interferenze”?
I rischi da interferenze sono i rischi che si originano dall’interazione tra le attività svolte dal committente e quelle degli appaltatori, o tra le attività di più appaltatori operanti nello stesso luogo. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito che il rischio interferenziale si verifica ogni qual volta si crea una sovrapposizione di attività lavorative tra differenti imprese e lavoratori, anche rispetto all’uso comune di utenze, spazi, percorsi o attrezzature. Non si tratta quindi dei rischi propri dell’attività di ciascuna impresa (già valutati nel rispettivo DVR), ma dei rischi aggiuntivi derivanti dalla compresenza. Esempi tipici: un’impresa di manutenzione che lavora in quota mentre i dipendenti del committente transitano nella zona sottostante; utilizzo condiviso di macchine o impianti; emissioni di polveri o vapori da un’attività che interessano i lavoratori di un’altra impresa; condivisione di percorsi con transito di mezzi. Il rischio da interferenza va distinto dal rischio proprio dell’appaltatore: il DUVRI si occupa solo del primo, mentre il secondo è gestito dal DVR di ciascuna impresa.
Quando il DUVRI può essere sostituito da un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sostituisce il DUVRI nei cantieri temporanei e mobili, come definiti all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, ossia i cantieri edili o di ingegneria civile in cui si svolge qualsiasi attività lavorativa di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento. Quando ricorrono le condizioni indicate all’art. 90 del D.Lgs. 81/08 — in particolare la presenza di più imprese esecutrici simultanee o successive, o specifiche categorie di rischio anche con una sola impresa — il committente nomina il Coordinatore per la Progettazione (CSP) che redige il PSC ai sensi dell’art. 100. In questi casi l’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che le disposizioni sul DUVRI non si applichino ai cantieri con obbligo di PSC. Il PSC ha contenuti più articolati rispetto al DUVRI, disciplinati dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e comprende l’analisi dei rischi di cantiere, le prescrizioni operative, le procedure, le misure di coordinamento tra le imprese e la stima degli oneri della sicurezza.
Quali sono le sanzioni per mancato DUVRI o DUVRI inadeguato?
Le sanzioni per il committente che viola l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 sono previste dall’art. 55, comma 5, lett. a), e dall’art. 26, comma 8. In caso di omessa elaborazione del DUVRI nei casi in cui è obbligatorio, si applica la sanzione alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Le stesse sanzioni si applicano per il mancato aggiornamento del documento in corso d’opera. La violazione dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori comporta l’ammenda da 516,46 a 3.098,74 euro. La mancata fornitura di informazioni sui rischi agli appaltatori è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Nei casi più gravi, se dall’omissione o dall’inadeguatezza del DUVRI deriva un infortunio, possono configurarsi reati di lesioni colpose o omicidio colposo ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p., con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. In ambito di appalti pubblici, l’inadeguatezza dei costi della sicurezza nella documentazione di gara può comportare vizi dell’atto amministrativo.
Il DUVRI va aggiornato nel corso dell’appalto?
Sì, il DUVRI è un documento dinamico che deve essere aggiornato ogni volta che si verifichino modifiche significative alle attività lavorative, alle imprese presenti, alle aree interessate o ai rischi interferenziali. L’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che il documento venga aggiornato in caso di modifiche e che sia messo a disposizione degli organismi di vigilanza. Le principali casistiche che richiedono l’aggiornamento sono: ingresso di nuove imprese appaltatrici o subappaltatrici non previste inizialmente; modifica delle aree di lavoro o delle attività svolte con conseguente variazione delle interferenze; eventi imprevisti che modificano il quadro dei rischi (guasti, emergenze, varianti d’opera); segnalazioni di nuove criticità emerse in corso d’opera da parte degli appaltatori o dei lavoratori; variazioni nelle procedure operative delle imprese presenti. È opportuno prevedere incontri periodici di coordinamento tra committente e appaltatori, documentati con verbali, e definire fin dall’inizio dell’appalto le modalità e le cadenze di revisione del DUVRI. Ogni aggiornamento deve essere firmato da tutte le parti e comunicato ai rispettivi RLS.
Come gestire le interferenze con subappaltatori di secondo livello?
L’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 estende gli obblighi di cooperazione e coordinamento anche ai subappaltatori. Il committente principale rimane responsabile del coordinamento complessivo, ma l’impresa appaltatrice che a sua volta subappalta parte dei lavori assume a propria volta la qualifica di committente nei confronti del subappaltatore, con tutti gli obblighi che ne derivano. Sul piano operativo, la gestione delle interferenze di secondo livello richiede: (a) che il DUVRI principale venga integrato con le informazioni relative ai subappaltatori non appena questi vengono individuati; (b) che l’appaltatore di primo livello trasmetta al subappaltatore le informazioni sui rischi dell’ambiente di lavoro e le procedure di coordinamento stabilite nel DUVRI; (c) che il committente principale verifichi l’idoneità tecnico-professionale anche dei subappaltatori di secondo livello, attraverso idonee clausole contrattuali che obblighino l’appaltatore a trasmettergli tale documentazione; (d) che eventuali interferenze tra il subappaltatore e gli altri soggetti operanti nel sito siano valutate e incluse nel DUVRI. Nella prassi, è opportuno che il contratto di appalto preveda esplicitamente l’obbligo dell’appaltatore di comunicare preventivamente al committente ogni subappalto e di trasmettere le relative informazioni necessarie all’aggiornamento del DUVRI.
Cosa prevede l’art. 26 D.Lgs. 81/08 per le imprese che affidano lavori in appalto?
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente quando affida lavori, servizi o forniture ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito del ciclo produttivo aziendale. Il committente ha l’obbligo di: (a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi, mediante acquisizione del certificato della camera di commercio e del documento di valutazione dei rischi; (b) fornire agli appaltatori informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro in cui opereranno; (c) cooperare con gli appaltatori per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; (d) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione, elaborando, ove necessario, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI). La norma si applica a prescindere dal numero di lavoratori e dal settore produttivo, con le sole esenzioni espressamente previste al comma 3-bis. In caso di più imprese appaltatrici o sub-appaltatrici, gli obblighi di cooperazione e coordinamento gravano su tutte le imprese coinvolte, ciascuna per la propria parte.
Il DUVRI è sempre obbligatorio? Esistono esenzioni?
No, il DUVRI non è sempre obbligatorio. L’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/08, introdotto dal D.Lgs. 106/2009, prevede che l’obbligo di redazione del DUVRI non si applichi ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempurché tali attività non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08. La soglia dei cinque uomini-giorno si calcola sommando i giorni-uomo delle singole imprese e dei lavoratori autonomi che operano contemporaneamente o in successione. Anche in caso di esenzione dall’obbligo formale di DUVRI, permangono gli obblighi sostanziali di cooperazione e coordinamento, nonché l’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori. È buona prassi documentare comunque le misure di coordinamento adottate, anche sotto forma di verbale o dichiarazione, per dimostrare l’adempimento degli obblighi di cooperazione.
Chi redige il DUVRI: il committente o l’appaltatore?
Il DUVRI è redatto dal datore di lavoro committente, che è il soggetto titolare dell’obbligo ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08. Il committente elabora il documento in cooperazione con gli appaltatori e i subappaltatori, raccogliendo le informazioni sui rischi specifici introdotti dalle imprese esterne. In pratica, la redazione è un processo condiviso: il committente fornisce le informazioni sui rischi propri dell’ambiente di lavoro, mentre ciascuna impresa appaltatrice contribuisce con le informazioni sui rischi propri della propria attività. Il DUVRI definitivo viene firmato dal committente e da tutte le imprese appaltatrici coinvolte. Negli appalti pubblici, la stazione appaltante predispone il DUVRI e ne stima i costi nella documentazione di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (ora D.Lgs. 36/2023). Il committente può avvalersi del RSPP o di un consulente esterno per la redazione materiale del documento, ma la responsabilità giuridica rimane in capo al datore di lavoro committente.
Cosa deve contenere il DUVRI?
Il DUVRI deve contenere almeno i seguenti elementi: (a) l’identificazione delle imprese coinvolte nell’appalto e dei rispettivi rappresentanti per la sicurezza; (b) la descrizione delle attività appaltate e dei luoghi in cui verranno svolte; (c) l’analisi dei rischi specifici dell’ambiente di lavoro del committente che possono interferire con le attività degli appaltatori; (d) l’analisi dei rischi introdotti dalle imprese appaltatrici che possono interferire con le attività del committente o di altre imprese presenti; (e) l’individuazione delle interferenze tra le diverse attività e la valutazione del rischio interferenziale residuo; (f) le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze; (g) le procedure di coordinamento, compresi segnalazione di emergenza, evacuazione e pronto soccorso; (h) la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 26, comma 5. Il documento deve essere aggiornato in corso d’opera in caso di modifiche significative e messo a disposizione degli organismi di vigilanza. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha fornito indicazioni operative sui contenuti minimi e sulle modalità di stima dei costi.
Cosa si intende per “rischi da interferenze”?
I rischi da interferenze sono i rischi che si originano dall’interazione tra le attività svolte dal committente e quelle degli appaltatori, o tra le attività di più appaltatori operanti nello stesso luogo. La Circolare del Ministero del Lavoro del 30 giugno 2009 ha chiarito che il rischio interferenziale si verifica ogni qual volta si crea una sovrapposizione di attività lavorative tra differenti imprese e lavoratori, anche rispetto all’uso comune di utenze, spazi, percorsi o attrezzature. Non si tratta quindi dei rischi propri dell’attività di ciascuna impresa (già valutati nel rispettivo DVR), ma dei rischi aggiuntivi derivanti dalla compresenza. Esempi tipici: un’impresa di manutenzione che lavora in quota mentre i dipendenti del committente transitano nella zona sottostante; utilizzo condiviso di macchine o impianti; emissioni di polveri o vapori da un’attività che interessano i lavoratori di un’altra impresa; condivisione di percorsi con transito di mezzi. Il rischio da interferenza va distinto dal rischio proprio dell’appaltatore: il DUVRI si occupa solo del primo, mentre il secondo è gestito dal DVR di ciascuna impresa.
Quando il DUVRI può essere sostituito da un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) sostituisce il DUVRI nei cantieri temporanei e mobili, come definiti all’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08, ossia i cantieri edili o di ingegneria civile in cui si svolge qualsiasi attività lavorativa di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento. Quando ricorrono le condizioni indicate all’art. 90 del D.Lgs. 81/08 — in particolare la presenza di più imprese esecutrici simultanee o successive, o specifiche categorie di rischio anche con una sola impresa — il committente nomina il Coordinatore per la Progettazione (CSP) che redige il PSC ai sensi dell’art. 100. In questi casi l’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che le disposizioni sul DUVRI non si applichino ai cantieri con obbligo di PSC. Il PSC ha contenuti più articolati rispetto al DUVRI, disciplinati dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e comprende l’analisi dei rischi di cantiere, le prescrizioni operative, le procedure, le misure di coordinamento tra le imprese e la stima degli oneri della sicurezza.
Quali sono le sanzioni per mancato DUVRI o DUVRI inadeguato?
Le sanzioni per il committente che viola l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 sono previste dall’art. 55, comma 5, lett. a), e dall’art. 26, comma 8. In caso di omessa elaborazione del DUVRI nei casi in cui è obbligatorio, si applica la sanzione alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Le stesse sanzioni si applicano per il mancato aggiornamento del documento in corso d’opera. La violazione dell’obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori comporta l’ammenda da 516,46 a 3.098,74 euro. La mancata fornitura di informazioni sui rischi agli appaltatori è punita con l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro. Nei casi più gravi, se dall’omissione o dall’inadeguatezza del DUVRI deriva un infortunio, possono configurarsi reati di lesioni colpose o omicidio colposo ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p., con aggravante della violazione delle norme antinfortunistiche. In ambito di appalti pubblici, l’inadeguatezza dei costi della sicurezza nella documentazione di gara può comportare vizi dell’atto amministrativo.
Il DUVRI va aggiornato nel corso dell’appalto?
Sì, il DUVRI è un documento dinamico che deve essere aggiornato ogni volta che si verifichino modifiche significative alle attività lavorative, alle imprese presenti, alle aree interessate o ai rischi interferenziali. L’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che il documento venga aggiornato in caso di modifiche e che sia messo a disposizione degli organismi di vigilanza. Le principali casistiche che richiedono l’aggiornamento sono: ingresso di nuove imprese appaltatrici o subappaltatrici non previste inizialmente; modifica delle aree di lavoro o delle attività svolte con conseguente variazione delle interferenze; eventi imprevisti che modificano il quadro dei rischi (guasti, emergenze, varianti d’opera); segnalazioni di nuove criticità emerse in corso d’opera da parte degli appaltatori o dei lavoratori; variazioni nelle procedure operative delle imprese presenti. È opportuno prevedere incontri periodici di coordinamento tra committente e appaltatori, documentati con verbali, e definire fin dall’inizio dell’appalto le modalità e le cadenze di revisione del DUVRI. Ogni aggiornamento deve essere firmato da tutte le parti e comunicato ai rispettivi RLS.
Come gestire le interferenze con subappaltatori di secondo livello?
L’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08 estende gli obblighi di cooperazione e coordinamento anche ai subappaltatori. Il committente principale rimane responsabile del coordinamento complessivo, ma l’impresa appaltatrice che a sua volta subappalta parte dei lavori assume a propria volta la qualifica di committente nei confronti del subappaltatore, con tutti gli obblighi che ne derivano. Sul piano operativo, la gestione delle interferenze di secondo livello richiede: (a) che il DUVRI principale venga integrato con le informazioni relative ai subappaltatori non appena questi vengono individuati; (b) che l’appaltatore di primo livello trasmetta al subappaltatore le informazioni sui rischi dell’ambiente di lavoro e le procedure di coordinamento stabilite nel DUVRI; (c) che il committente principale verifichi l’idoneità tecnico-professionale anche dei subappaltatori di secondo livello, attraverso idonee clausole contrattuali che obblighino l’appaltatore a trasmettergli tale documentazione; (d) che eventuali interferenze tra il subappaltatore e gli altri soggetti operanti nel sito siano valutate e incluse nel DUVRI. Nella prassi, è opportuno che il contratto di appalto preveda esplicitamente l’obbligo dell’appaltatore di comunicare preventivamente al committente ogni subappalto e di trasmettere le relative informazioni necessarie all’aggiornamento del DUVRI.
Fonti normative
Art. 26 D.Lgs. 81/08 — obblighi connessi ai contratti d’appalto
Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni
Artt. 89–100 e Allegato XV D.Lgs. 81/08 — PSC nei cantieri
Circolare Ministero del Lavoro 30 giugno 2009 — DUVRI e costi della sicurezza