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FAQ appalti, art. 26 e DUVRI

Gli obblighi del committente che fa lavorare imprese e autonomi nei propri locali: verifiche, informazioni sui rischi, coordinamento, DUVRI, costi della sicurezza e responsabilità.

Risposta rapida

Chi affida lavori, servizi o forniture da svolgere nei propri locali deve verificare l’appaltatore, informarlo sui rischi dell’ambiente, coordinarsi con lui e, salvo le esclusioni del comma 3-bis, redigere il DUVRI. I costi della sicurezza da interferenze vanno indicati nel contratto a pena di nullità e non sono soggetti a ribasso.

Questa pagina raccoglie anche le domande su appalti di servizi presso committenti privati, appalti pubblici e infortuni dei lavoratori in appalto. Per la redazione del documento vedi la pagina DUVRI.

Domande frequenti su appalti e art. 26FAQ

Quando si applica l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008?
Quando un datore di lavoro affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, di una sua unità produttiva o comunque in luoghi di cui ha la disponibilità giuridica (art. 26, comma 1). Esempi tipici: pulizie, manutenzione di impianti e macchine, vigilanza, mensa, facchinaggio. Per i cantieri temporanei o mobili si applica invece il Titolo IV, con PSC e POS.
Quali obblighi ha il committente?
Quattro: verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore o del lavoratore autonomo (comma 1, lett. a); fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell’ambiente in cui operano e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate (comma 1, lett. b); promuovere la cooperazione e il coordinamento con le imprese coinvolte (comma 2); elaborare il DUVRI quando è richiesto (comma 3). Deve inoltre indicare nel contratto i costi della sicurezza da interferenze (comma 5).
Come si verifica l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore?
Fuori dai cantieri, fino all’adozione del sistema di qualificazione delle imprese, la verifica si fa acquisendo il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e un’autocertificazione dell’appaltatore o del lavoratore autonomo sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 26, comma 1, lett. a). In pratica conviene chiedere anche DURC, elenco del personale con formazione e idoneità sanitaria, DPI e attrezzature che verranno usate. Nei cantieri la verifica segue l’Allegato XVII.
Il DUVRI è sempre obbligatorio?
No. Non serve per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature e per lavori o servizi la cui durata non supera 5 uomini-giorno nell’arco di un anno, a meno che comportino rischi di incendio di livello elevato, lavori in ambienti confinati, presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive, o i rischi particolari dell’Allegato XI (art. 26, comma 3-bis). Anche quando il DUVRI non serve restano gli obblighi di verifica, informazione e coordinamento.
Chi redige il DUVRI e cosa contiene?
Lo redige il datore di lavoro committente. Indica le misure adottate per eliminare o, se non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le attività del committente e quelle delle imprese, e tra le diverse imprese presenti. Va allegato al contratto e adeguato all’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture (comma 3). Negli appalti pubblici il DUVRI è predisposto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa e integrato dal datore di lavoro presso cui si esegue il contratto (comma 3-ter).
Cosa sono i costi della sicurezza da interferenze?
Sono i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze (ad esempio delimitazioni, segnaletica, riunioni di coordinamento, sfasamento degli orari). Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione devono essere indicati specificamente, a pena di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 del codice civile, e non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5). Su richiesta, a questi dati possono accedere il RLS e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Se l’appaltatore lavora quando i miei dipendenti non ci sono, serve comunque il coordinamento?
Sì. Le interferenze non nascono solo dalla presenza contemporanea di persone: possono derivare anche dall’uso degli stessi impianti, macchine e spazi, da prodotti lasciati in uso, dalle vie di esodo e dalle procedure di emergenza. L’obbligo di informare sui rischi dell’ambiente e di coordinarsi resta; il DUVRI può concludere che alcune interferenze non ci sono, ma deve motivarlo.
Il committente risponde degli infortuni dei dipendenti dell’appaltatore?
Può risponderne. Civilmente, l’imprenditore committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con i subappaltatori per i danni subiti dai loro lavoratori e non indennizzati dall’INAIL, salvo quelli dovuti ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici (art. 26, comma 4). Penalmente, la giurisprudenza valuta se il committente ha scelto un’impresa idonea e ha adempiuto agli obblighi di informazione e coordinamento.
Il personale dell’appaltatore deve avere un tesserino?
Sì. Nei contratti di appalto e subappalto il personale dell’impresa appaltatrice deve essere munito di tessera di riconoscimento con fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8). I lavoratori autonomi indicano anche il committente. La L. 136/2010 ha aggiunto data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Cosa cambia negli appalti pubblici?
Restano gli obblighi dell’art. 26, con il DUVRI predisposto dalla stazione appaltante e integrato dal datore di lavoro dove si eseguono le prestazioni. I costi della sicurezza vanno indicati a parte rispetto all’importo soggetto a ribasso. Per i lavori edili soggetti al Titolo IV valgono PSC, POS e le regole su patente a crediti e qualificazione delle imprese.

Fonti normative

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