Negli appalti e subappalti l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti i danni per i quali il lavoratore dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore non risulti indennizzato dall’INAIL (art. 26, comma 4, D.Lgs. 81/2008). Il lavoratore infortunato, per la parte di danno non coperta dall’assicurazione (il cosiddetto danno differenziale), può quindi rivolgersi anche al committente.
Quando non si applica
La solidarietà non riguarda i danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici (art. 26, comma 4, ultimo periodo): per esempio il rischio elettrico per una ditta di impianti elettrici, che il committente non ha la competenza tecnica per governare. Restano a carico del committente invece i danni legati ai rischi del suo ambiente di lavoro e alle interferenze tra le attività.
Come ridurre l’esposizione
- Verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore prima dell’affidamento (art. 26, comma 1, lett. a).
- Fornire informazioni dettagliate sui rischi dell’ambiente in cui l’appaltatore opererà (art. 26, comma 1, lett. b).
- Cooperare e coordinare le misure, redigendo il DUVRI quando previsto (art. 26, commi 2-3).
- Indicare nel contratto i costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso (art. 26, comma 5).
Da non confondere
Questa responsabilità riguarda il risarcimento dei danni da infortunio. È diversa dalla responsabilità solidale per retribuzioni e contributi dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e dalla responsabilità penale del committente per la violazione dei propri obblighi.
Fonti normative
Voci e pagine collegate
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