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Stima dei Costi della Sicurezza negli Appalti

Obbligo normativo di stimare e indicare i costi della sicurezza nei contratti di appalto ai sensi dell'art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/08 (DUVRI) e dell'art. 100 con Allegato XV D.Lgs. 81/08 (PSC), con il principio di non ribassabilità degli oneri nelle gare pubbliche.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

La stima dei costi della sicurezza negli appalti è l'obbligo, previsto dall'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza), di quantificare e indicare espressamente nei contratti di appalto o d'opera i costi necessari per l'adozione delle misure finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza. Nei cantieri temporanei o mobili, la stima degli oneri della sicurezza è invece disciplinata dall'art. 100 e dall'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 nell'ambito del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In entrambi i casi, un principio fondamentale sancito dalla normativa è la non ribassabilità di questi costi nelle gare d'appalto pubbliche, oggi ribadito dall'art. 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice degli Appalti Pubblici).

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Quadro normativo: due regimi distinti

La normativa distingue due situazioni ben differenziate, cui corrispondono strumenti e obblighi diversi.

Il primo regime riguarda i contratti di appalto, subappalto o d'opera stipulati tra un committente e una o più imprese appaltatrici per l'esecuzione di lavori, servizi o forniture all'interno dell'azienda committente o in luoghi nella sua disponibilità. In questo caso l'art. 26, co. 3 del D.Lgs. 81/08 impone la redazione del DUVRI(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) e l'art. 26, co. 5 stabilisce che nei contratti devono essere specificamente indicati, a pena di nullità della clausola relativa al corrispettivo, i costi della sicurezza da interferenza. Questi costi non possono essere soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese.

Il secondo regime riguarda i cantieri temporanei o mobili(Titolo IV D.Lgs. 81/08), dove la stima degli oneri della sicurezza è parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). L'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 disciplina in dettaglio i contenuti minimi del PSC, inclusa la metodologia per la stima degli oneri, che costituiscono un capitolo autonomo del progetto e del computo metrico estimativo.

Costi della sicurezza da DUVRI (art. 26 co. 5)

Nell'ambito dell'art. 26, i costi della sicurezza sono quelli necessari esclusivamente per eliminare o ridurre i rischi da interferenza, ossia i rischi che nascono dal contatto operativo tra il personale dell'impresa appaltatrice e quello del committente, o tra più imprese che operano contemporaneamente nello stesso luogo. Non rientrano in questa voce i costi per la sicurezza intrinseca dell'impresa appaltatrice (DPI ordinari, formazione base, sorveglianza sanitaria dell'appaltatore), che rimangono a carico dell'impresa stessa e fanno parte del suo rischio d'impresa.

Rientrano tipicamente nella stima dei costi da interferenza:

  • DPI aggiuntivi specificiimposti dal committente per l'accesso a reparti o ambienti particolari (es. elmetti per chi accede a un'area produttiva, scarpe antinfortunistiche specifiche, dispositivi di protezione respiratoria per aree con agenti chimici del committente);
  • Dispositivi di protezione collettivanecessari per l'interferenza: barriere, segnaletica aggiuntiva, recinzioni temporanee di separazione delle aree di lavoro;
  • Segnaletica di sicurezzaspecifica per i percorsi e le aree di intervento dell'appaltatore all'interno del sito committente;
  • Coordinamento e sorveglianza delle interferenze: ore del referente del committente per la gestione delle attività interferenti, riunioni di coordinamento documentate;
  • Formazione specifica interferenziale: briefing iniziale, informativa sui rischi specifici del sito committente, addestramento all'uso di dispositivi specifici del sito.

La stima deve essere quantificata in termini economici e inserita nel contratto. La mancata indicazione rende nulla la sola clausola relativa al corrispettivo, ma non l'intero contratto; il giudice può ricondurla a equità.

Oneri della sicurezza nei cantieri (Allegato XV D.Lgs. 81/08)

Nei cantieri temporanei o mobili soggetti a obbligo di PSC, l'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 definisce analiticamente le voci che compongono la stima degli oneri della sicurezza, tra cui:

  • apprestamenti (ponteggi, trabattelli, parapetti, passerelle, recinzioni di cantiere);
  • impianti di sicurezza (impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi);
  • mezzi e servizi di protezione collettiva (segnaletica, illuminazione di emergenza, mezzi estinguenti, presidi sanitari);
  • procedure di sicurezza (procedure specifiche richieste dal PSC);
  • interventi finalizzati alla sicurezza (consultazioni, riunioni di coordinamento, aggiornamento del PSC e del Piano Operativo di Sicurezza).

La stima può essere effettuata con diversi metodi: applicando le voci del prezziario DEI (prezziari delle opere edili), dei prezziari regionali delle opere pubbliche aggiornati annualmente dalle regioni, oppure mediante analisi in dettaglio sulla base dei preventivi specifici, quando le lavorazioni non trovano corrispondenza nei prezziari ufficiali. Il metodo in dettaglio è preferibile per cantieri complessi o con lavorazioni atipiche, perché consente di documentare analiticamente ogni voce di costo.

Non ribassabilità nelle gare d'appalto pubbliche

Il principio della non ribassabilità degli oneri della sicurezza nelle procedure di gara pubblica è oggi disciplinato dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che ha sostituito la precedente disciplina del D.Lgs. 50/2016. La norma prevede che negli atti di gara le stazioni appaltanti indichino gli oneri della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso; l'offerta deve tenerne conto senza poterli ridurre.

Nelle procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara verifica che l'offerta non sia anomala anche con riferimento alla congruità degli oneri della sicurezza. Un'offerta che indichi oneri della sicurezza manifestamente insufficienti è considerata anomala e può essere esclusa dalla gara.

Obbligatorietà e casi di esclusione

La stima dei costi della sicurezza da interferenza è obbligatoria ogni volta che si instaura un rapporto di appalto, subappalto o d'opera con rischi interferenziali. L'art. 26, co. 3-bis del D.Lgs. 81/08 prevede alcune esenzioni dall'obbligo di redazione del DUVRI (e quindi della stima) per:

  • lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, qualora non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/08;
  • mere forniture di materiali o attrezzature, laddove la consegna non comporti operazioni che interferiscono con le attività del committente.

Nei contratti privati non soggetti alla normativa sugli appalti pubblici, la stima dei costi della sicurezza rimane comunque obbligatoria ai sensi dell'art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/08. La differenza rispetto agli appalti pubblici è che nel settore privato non esistono procedure di gara formalizzate e la verifica dell'adeguatezza della stima avviene principalmente in sede ispettiva (ASL/ATS, Ispettorato del Lavoro) o in caso di contenzioso civile.

Documentazione da allegare al contratto e sanzioni

La stima dei costi deve essere allegata al contrattoo richiamata espressamente nel testo contrattuale con indicazione del relativo importo. Nei cantieri, il PSC con la stima degli oneri fa parte del fascicolo di progetto e deve essere messo a disposizione delle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori.

L'omessa indicazione dei costi della sicurezza nel contratto di appalto è sanzionata dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08: il committente o il responsabile dei lavori che viola l'art. 26, co. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria. Nei cantieri, la mancata stima degli oneri nel PSC configura una violazione delle disposizioni del Titolo IV e può comportare la sospensione dei lavori da parte degli organi di vigilanza, oltre alle sanzioni penali o amministrative previste dagli artt. 157-158 del D.Lgs. 81/08 a carico del committente, del responsabile dei lavori e del coordinatore per la progettazione.

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Domande frequentiFAQ

Qual è la differenza tra "costi della sicurezza da DUVRI" e "oneri della sicurezza nel PSC"?
I costi della sicurezza da DUVRI (art. 26 co. 5 D.Lgs. 81/08) riguardano esclusivamente i rischi da interferenza nelle attività di appalto fuori dai cantieri temporanei o mobili: sono i costi per eliminare o ridurre i rischi che nascono dal contatto tra lavoratori del committente e dell'appaltatore nello stesso luogo. Gli oneri della sicurezza nel PSC (Allegato XV D.Lgs. 81/08) riguardano invece i cantieri temporanei o mobili soggetti a nomina del coordinatore: comprendono una gamma più ampia di voci (apprestamenti, impianti, procedure, presidi) ed emergono dal Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP. I due strumenti non si sovrappongono: nei cantieri si applica la disciplina del Titolo IV con il PSC, non il DUVRI.
Gli oneri della sicurezza possono essere ribassati in una gara d'appalto pubblica?
No. Il principio di non ribassabilità degli oneri della sicurezza è sancito dall'art. 108, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Le stazioni appaltanti indicano gli oneri della sicurezza come voce separata e non soggetta a ribasso. I concorrenti devono tenerne conto nelle proprie offerte senza poterli ridurre; la commissione di gara verifica la congruità di tali oneri in sede di valutazione delle offerte anomale.
Come si determina l'importo dei costi della sicurezza da interferenza in un contratto di servizi?
La stima deve essere effettuata caso per caso dal committente, preferibilmente con il supporto dell'RSPP, sulla base dei rischi interferenziali effettivamente presenti. Si parte dall'analisi delle attività in appalto e dei rischi che possono generarsi dal contatto con le attività del committente, poi si quantificano economicamente le misure necessarie: costo dei DPI aggiuntivi, segnaletica, ore di coordinamento e formazione, eventuale fermo di impianti. Per importi contenuti è ammessa una stima forfettaria documentata; per appalti di maggiore entità è preferibile un'analisi dettagliata voce per voce.
Cosa succede se il contratto di appalto non riporta i costi della sicurezza?
L'art. 26, co. 5 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la mancata indicazione dei costi della sicurezza rende nulla la clausola contrattuale relativa al corrispettivo. Ciò significa che in caso di contenzioso il giudice può rideterminare il corrispettivo. Inoltre, il committente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, e in sede di ispezione l'omissione rappresenta una violazione documentabile dagli organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, ASL/ATS).

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