I costi della sicurezza sono le spese per le misure necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra committente, appaltatori e lavoratori autonomi. Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione vanno indicati specificamente, a pena di nullità del contratto, e non sono soggetti a ribasso (art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/2008). Nei cantieri temporanei o mobili la stima segue l’allegato XV, punto 4, ed è parte del PSC.
Appalti fuori dai cantieri (DUVRI)
Il committente stima i costi delle misure previste nel DUVRI: per esempio segnaletica e delimitazioni, riunioni di coordinamento, sfasamenti temporali delle attività, DPI resi necessari dall’interferenza. Non vi rientrano i costi della sicurezza propri dell’attività dell’appaltatore (i suoi DPI, la sua formazione), che l’impresa sostiene comunque e deve indicare nell’offerta.
Cantieri (allegato XV, punto 4)
- Apprestamenti previsti nel PSC (ponteggi, parapetti, recinzioni, baraccamenti).
- Misure preventive e DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti.
- Impianti di terra e contro le scariche atmosferiche, antincendio, evacuazione fumi.
- Mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure specifiche, sfasamento spaziale o temporale, coordinamento.
La stima è analitica, per voci singole a corpo o a misura, con riferimento a prezzari regionali o a listini ufficiali. Il coordinatore per la progettazione la redige; il direttore dei lavori liquida i costi all’impresa in base allo stato di avanzamento, previa approvazione del coordinatore per l’esecuzione (allegato XV, punto 4.1.6).
Errori frequenti
- Indicare i costi come percentuale forfettaria dell’importo dei lavori, senza analisi.
- Includere nella stima i costi aziendali propri dell’appaltatore.
- Applicare il ribasso d’asta anche agli oneri della sicurezza.
Fonti normative
Voci e pagine collegate
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