Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento che individua, analizza e valuta i rischi di un cantiere e stabilisce le misure, le procedure e i costi della sicurezza per gestire in particolare le interferenze tra le imprese (art. 100 D.Lgs. 81/08). È obbligatorio nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ed è redatto dal coordinatore per la progettazione (CSP), nominato dal committente (art. 90, comma 3). Fa parte del contratto d’appalto.
Contenuti minimi (Allegato XV, punto 2)
- identificazione e descrizione dell’opera, soggetti con compiti di sicurezza;
- relazione sui rischi dell’area di cantiere, dell’organizzazione e delle lavorazioni, comprese le interferenze;
- organizzazione del cantiere (recinzioni, accessi, viabilità, impianti, servizi, aree di deposito);
- cronoprogramma con l’individuazione delle sovrapposizioni tra lavorazioni e le misure di coordinamento;
- uso comune di apprestamenti, attrezzature e servizi;
- organizzazione delle emergenze;
- stima dei costi della sicurezza.
Costi della sicurezza
I costi stimati nel PSC (apprestamenti, misure per le interferenze, impianti di sicurezza, DPI per lavorazioni interferenti, procedure, coordinamento) non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese (Allegato XV, punto 4). Il committente li riconosce all’impresa affidataria, che li trasferisce alle esecutrici per la parte di loro competenza.
Durante i lavori
Il coordinatore per l’esecuzione verifica l’applicazione del PSC, lo adegua all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute e verifica l’idoneità dei POS delle imprese (art. 92). Le imprese possono presentare proposte di integrazione al PSC, che non possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti (art. 100, comma 5).
Fonti normative
Voci collegate
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