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Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Definizione, obblighi normativi, contenuto minimo ex Allegato XV, chi lo redige e differenza con il Piano Operativo di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)che pianifica la gestione della sicurezza in un cantiere temporaneo o mobile, individuando i rischi derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni e definendo le misure di prevenzione e protezione necessarie. È disciplinato dall'art. 100 e dall'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nell'ambito del Titolo IV dedicato ai cantieri temporanei o mobili.

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Riferimento normativo

Il PSC trova il proprio fondamento normativo nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08, dedicato ai cantieri temporanei o mobili. I principali riferimenti sono:

  • Art. 100 D.Lgs. 81/08— istituisce l'obbligo del PSC per i cantieri soggetti a notifica preliminare e ne definisce la funzione di strumento di pianificazione della sicurezza per tutta la durata dei lavori.
  • Allegato XV D.Lgs. 81/08— stabilisce i contenuti minimi obbligatori del PSC, inclusi l'anagrafica del cantiere, la descrizione dell'opera, le fasi lavorative, le misure di prevenzione e la stima dei costi della sicurezza.
  • Titolo IV D.Lgs. 81/08 (artt. 88–160)— disciplina l'intero sistema di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, compresi i ruoli del committente, del responsabile dei lavori, dei coordinatori e delle imprese esecutrici.

Quando è obbligatorio il PSC

Il PSC è obbligatorio nei cantieri nei quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • Obbligo di notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08) — la notifica è dovuta quando i lavori comportano una durata presunta superiore a trenta giorni lavorativi con presenza contemporanea di più di venti lavoratori, oppure quando il volume complessivo dei lavori è superiore a cinquecento uomini-giorno.
  • Presenza di più imprese esecutrici — anche in assenza delle soglie di notifica, il PSC è richiesto ogni volta che nel cantiere operano o sono previste più imprese esecutrici, in quanto emergono rischi da interferenza tra lavorazioni diverse.
  • Esecuzione di lavori particolarmente pericolosi (Allegato II D.Lgs. 81/08)— per lavorazioni quali lavori in scavo, demolizioni, sbancamenti in presenza di rischio di seppellimento, lavori in altezza con rischio di caduta, lavori su linee elettriche o in prossimità di esse e altre categorie elencate nell'Allegato II, il PSC è sempre necessario indipendentemente dal numero di imprese.

Chi redige il PSC: il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

Il PSC è redatto esclusivamente dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), figura nominata dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori. Il CSP è distinto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che subentra nella fase operativa.

I requisiti professionali del CSPsono definiti dall'art. 98 D.Lgs. 81/08 e prevedono il possesso di:

  • laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in ingegneria o architettura, ovvero laurea in discipline tecnico-scientifiche pertinenti, con esperienze lavorative documentate nel settore delle costruzioni;
  • attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di sicurezza nei cantieri della durata minima di centoventi ore, con aggiornamento quinquennale di quaranta ore.

Contenuto minimo del PSC (Allegato XV D.Lgs. 81/08)

L'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 elenca i contenuti minimi che il PSC deve obbligatoriamente comprendere:

  • Anagrafica del cantiere — identificazione del committente, del responsabile dei lavori, del CSP, dei progettisti e degli altri soggetti coinvolti, con indicazione della localizzazione e della tipologia del cantiere.
  • Descrizione dell'opera— illustrazione sintetica delle caratteristiche dell'intervento, delle fasi lavorative principali e dei tempi di esecuzione previsti.
  • Individuazione e analisi dei rischi trasmissibili— identificazione dei rischi derivanti dall'ambiente circostante il cantiere e di quelli che le lavorazioni del cantiere possono trasmettere all'esterno o tra le imprese presenti.
  • Fasi di lavoro e rischi connessi alle interferenze — analisi delle fasi lavorative, delle sovrapposizioni e delle interferenze tra le attività delle diverse imprese, con indicazione delle misure di coordinamento adottate per eliminare o ridurre tali rischi.
  • Misure di prevenzione e protezione — prescrizioni operative, procedure esecutive, dispositivi di protezione collettiva e individuale da adottare per ciascuna fase lavorativa e per ciascun rischio individuato.
  • Stima dei costi della sicurezza — quantificazione analitica dei costi degli apprestamenti, delle misure preventive e dei dispositivi di protezione previsti nel PSC, distinta dai costi della manodopera.
  • Cronoprogramma dei lavori — pianificazione temporale delle fasi esecutive che consente di verificare la compatibilità tra le lavorazioni e le misure di coordinamento previste.

Stima dei costi della sicurezza

La stima dei costi della sicurezzaè una componente obbligatoria del PSC ai sensi dell'Allegato XV D.Lgs. 81/08. Comprende le spese per gli apprestamenti (ponteggi, parapetti, reti di protezione, segnaletica), le misure preventive e protettive, i dispositivi di protezione individuale specifici del PSC e i costi delle procedure di sicurezza previste.

Un principio cardine stabilito sia dal D.Lgs. 81/08 sia dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) è la non ribassabilità dei costi della sicurezza: in sede di gara d'appalto pubblica, i costi della sicurezza indicati nel PSC non possono essere oggetto di ribasso. Le offerte che non rispettino tale vincolo sono escluse dalla procedura. Anche nei contratti privati il datore di lavoro committente è tenuto a garantire la piena copertura finanziaria delle misure previste nel PSC.

Differenza tra PSC e POS

PSC e POS sono documenti distinti per soggetto redattore, destinatari e contenuto:

  • PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)— redatto dal CSP per conto del committente o del responsabile dei lavori; ha valenza generale per l'intero cantiere e disciplina il coordinamento tra tutte le imprese presenti, i rischi da interferenza e le misure di prevenzione comuni. È il documento "di sistema" del cantiere.
  • POS (Piano Operativo di Sicurezza)— redatto da ciascuna impresa esecutrice (art. 89, comma 1, lett. h, D.Lgs. 81/08); descrive le scelte autonome e le relative procedure esecutive proprie dell'impresa, con specifico riferimento alle proprie maestranze e alle attrezzature utilizzate. Il POS deve essere coerente con il PSC e ne costituisce il complemento a livello operativo.

Il PSC prevale sul POS in caso di conflitto: le prescrizioni del PSC sono vincolanti per tutte le imprese esecutrici, che devono adeguare il proprio POS alle indicazioni del coordinatore.

Aggiornamento del PSC durante i lavori

Durante la fase esecutiva, il compito di aggiornare il PSC spetta al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Il CSE è tenuto ad aggiornare il PSC ogniqualvolta intervengano variazioni rispetto alle previsioni iniziali, quali:

  • modifiche progettuali o varianti in corso d'opera che incidono sull'organizzazione del cantiere o sui rischi presenti;
  • variazione del numero o della tipologia delle imprese esecutrici subentrate;
  • emersione di rischi non previsti nella fase di progettazione;
  • adeguamento a prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza in corso di ispezione.

Il PSC aggiornato deve essere trasmesso a tutte le imprese esecutrici interessate dalle modifiche e messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cantiere.

Sanzioni per mancanza del PSC

L'assenza del PSC nei cantieri in cui è obbligatorio è sanzionata dall'art. 157 D.Lgs. 81/08. Le sanzioni colpiscono diversi soggetti della filiera:

  • il committente o il responsabile dei lavoriche non provvedano alla nomina del CSP o non richiedano la redazione del PSC nei casi previsti sono soggetti ad arresto o ammenda nelle misure stabilite dall'art. 157;
  • il CSPche non rediga il PSC, o lo rediga in modo incompleto rispetto ai contenuti minimi dell'Allegato XV, è parimenti soggetto alle sanzioni previste dalla norma;
  • le imprese esecutrici che operino in cantiere senza aver ricevuto copia del PSC o senza che il proprio POS sia stato trasmesso al coordinatore rischiano analoghe conseguenze sanzionatorie ai sensi delle disposizioni del Titolo IV.

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Domande frequentiFAQ

Chi deve redigere il PSC?
Il PSC è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), nominato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'affidamento dei lavori. Il CSP deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 98 D.Lgs. 81/08, tra cui un titolo di laurea in discipline tecniche e un attestato di formazione specifica di almeno centoventi ore con aggiornamento quinquennale.
Il PSC è obbligatorio anche per piccoli cantieri?
Il PSC è obbligatorio in presenza di più imprese esecutrici, indipendentemente dalla dimensione del cantiere, oppure al superamento delle soglie di notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/08: più di trenta giorni lavorativi con almeno venti lavoratori contemporaneamente, o più di cinquecento uomini-giorno). Per cantieri con una sola impresa e al di sotto delle soglie di notifica, il PSC non è richiesto, ma rimane obbligatorio il POS dell'impresa stessa.
Cosa deve contenere il PSC per legge?
L'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 definisce i contenuti minimi obbligatori del PSC: anagrafica del cantiere, descrizione dell'opera, individuazione dei rischi trasmissibili, analisi delle fasi lavorative e delle interferenze tra imprese, misure di prevenzione e protezione, stima analitica dei costi della sicurezza e cronoprogramma dei lavori.
Qual è la differenza tra PSC e POS?
Il PSC è redatto dal CSP per conto del committente e riguarda l'intero cantiere: disciplina il coordinamento tra le imprese, i rischi da interferenza e le misure comuni. Il POS è invece redatto da ciascuna impresa esecutrice e descrive le proprie scelte operative, le procedure esecutive e le attrezzature impiegate. Il POS deve essere coerente con il PSC e ne è il complemento a livello di singola impresa.
I costi della sicurezza nel PSC possono essere ribassati?
No. I costi della sicurezza quantificati nel PSC non sono soggetti a ribasso d'asta, né negli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023) né in quelli privati. In sede di gara pubblica, le offerte che non rispettino i costi della sicurezza indicati nel PSC devono essere escluse. Tale vincolo garantisce che le misure di prevenzione previste siano effettivamente finanziate e realizzate.

Fonti normative

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