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Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Definizione, obblighi, requisiti e responsabilità del CSE nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) è la figura professionale nominata dal committente per i cantieri temporanei o mobili in cui operano più imprese, responsabile di coordinare l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di verificare il rispetto delle misure di prevenzione durante i lavori.

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Riferimento normativo

La figura del CSE è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In particolare, l'art. 89 lett. f) fornisce la definizione di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera come il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92. L'art. 92 elenca in modo dettagliato gli obblighi del CSE: verificare l'applicazione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) rispetto al PSC, organizzare la cooperazione tra le imprese, aggiornare il Fascicolo dell'Opera e segnalare al committente le inadempienze. L'art. 94 disciplina gli obblighi dei lavoratori autonomi nei confronti del CSE.

Quando è obbligatorio il CSE

Il CSE è obbligatorio ogni volta che in cantiere operano o è previsto che operino più imprese esecutrici, anche non contemporaneamente. La verifica va condotta nella fase di progettazione dei lavori. L'obbligo sussiste anche quando è presente un'unica impresa accompagnata da lavoratori autonomi. Il Titolo IV si applica ai cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, quali costruzioni, manutenzioni, riparazioni, demolizioni, opere stradali e idrauliche. La nomina del CSE segue sempre la nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), che redige il PSC preliminare. Anche per cantieri relativamente semplici, la presenza di più imprese (ad esempio impresa edile più impiantisti) fa scattare l'obbligo.

Requisiti e qualifiche del CSE

I requisiti per svolgere le funzioni di CSE sono stabiliti dall'art. 98 D.Lgs. 81/08. Il coordinatore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio con la corrispondente esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni:

  • Laurea magistrale in ingegneria, architettura o altra disciplina tecnica attinente all'edilizia o all'impiantistica, con almeno un anno di esperienza professionale nel settore delle costruzioni.
  • Laurea triennale nelle stesse discipline, con almeno tre anni di esperienza.
  • Diploma di geometra, perito industriale o perito agrario con almeno cinque anni di esperienza nel settore.

In aggiunta al titolo di studio e all'esperienza, il coordinatore deve aver frequentato un corso di formazione specifico della durata di 120 ore (art. 98 c. 2 D.Lgs. 81/08) e deve aggiornarsi periodicamente con corsi di 40 ore ogni cinque anni. La mancanza di questi requisiti comporta la nullità della nomina e la responsabilità solidale del committente che abbia nominato un soggetto privo delle qualifiche richieste.

Obblighi e responsabilità del CSE

Gli obblighi del CSE elencati all'art. 92 D.Lgs. 81/08 includono:

  • Verificare che le imprese esecutrici attuino quanto previsto nel PSC e nei propri POS, con sopralluoghi periodici in cantiere.
  • Verificare l'idoneità dei POS presentati dalle imprese prima dell'inizio dei lavori e in caso di modifica delle lavorazioni.
  • Organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro delle diverse imprese e il coordinamento delle loro attività per la prevenzione e la protezione collettiva.
  • Aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
  • Segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle imprese e dei lavoratori autonomi; in caso di pericolo grave e imminente, il CSE può sospendere le singole lavorazioni (art. 92 c. 1 lett. f)).

Il CSE risponde penalmente in caso di omessa vigilanza sulle inadempienze delle imprese, quando tali omissioni abbiano contribuito al verificarsi di un infortunio.

Differenza tra CSP e CSE

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) interviene nella fase precedente all'avvio dei lavori e ha il compito di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e il Fascicolo dell'Opera nella loro versione iniziale. Il CSE subentra durante l'esecuzione del cantiere e ha il compito di coordinare l'applicazione concreta del PSC, verificare la conformità dei POS, aggiornare il Fascicolo dell'Opera e intervenire in caso di pericolo. La stessa persona fisica può ricoprire entrambi i ruoli (CSP e CSE), purché possieda i requisiti richiesti, oppure il committente può nominare soggetti diversi per le due fasi. In ogni caso, la nomina di entrambe le figure è obbligatoria in presenza di più imprese, indipendentemente dalla fase dei lavori.

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Domande frequentiFAQ

Chi nomina il CSE?
Il CSE è nominato dal committente o dal responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori in cantiere, ai sensi dell'art. 90 c. 4 D.Lgs. 81/08. Il committente rimane responsabile in solido se nomina un CSE privo dei requisiti di legge o se non fornisce al coordinatore le informazioni e le risorse necessarie per svolgere il proprio incarico.
Il CSE può coincidere con il CSP?
Sì. La stessa persona fisica può svolgere contemporaneamente i ruoli di CSP e CSE, purché possieda i requisiti professionali richiesti dall'art. 98 D.Lgs. 81/08. Questa soluzione è frequente nei cantieri di media complessità, dove garantisce continuità nella gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento dalla fase di progettazione fino alla conclusione dei lavori.
Cosa succede se il CSE non viene nominato?
La mancata nomina del CSE quando obbligatoria espone il committente a sanzioni penali ai sensi dell'art. 157 D.Lgs. 81/08. Oltre alla responsabilità del committente, in caso di infortuni sul lavoro correlati all'assenza del coordinamento, il committente stesso può essere chiamato a rispondere anche per i reati di lesioni colpose o omicidio colposo commessi in violazione delle norme antinfortunistiche.

Fonti normative

  • Titolo IV D.Lgs. 81/08 — Cantieri temporanei o mobili
  • Art. 89-92 D.Lgs. 81/08 — Definizioni e obblighi del CSE

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