Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)è il documento che ogni impresa esecutrice deve redigere per ogni singolo cantiere ai sensi dell'art. 96, comma 1, lett. g) e dell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. È il piano operativo specifico dell'impresa, complementare al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), e descrive le modalità concrete con cui l'impresa intende gestire i rischi connessi alle proprie lavorazioni nel cantiere specifico.
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Riferimento normativo
Il POS trova la propria disciplina nelle seguenti disposizioni del D.Lgs. 81/08:
- Art. 89— definisce il Piano Operativo di Sicurezza come il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo cantiere interessato, in cui sono contenute le specifiche modalità operative per le attività svolte dall'impresa stessa.
- Art. 96— elenca gli obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, tra i quali, alla lett. g), figura esplicitamente la redazione del POS prima dell'inizio dei lavori di competenza.
- Allegato XV— disciplina i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, indicando in dettaglio le informazioni che il POS deve riportare (sezione 3 dell'Allegato XV).
- Art. 159— stabilisce le sanzioni penali e amministrative applicabili all'impresa che non ottempera agli obblighi relativi alla redazione e trasmissione del POS.
Chi deve redigere il POS
Il POS deve essere redatto da ogni impresa esecutricepresente in cantiere, comprese le imprese subappaltatrici. L'obbligo grava sul datore di lavoro dell'impresa esecutrice, che può delegarne la redazione a un soggetto in possesso di adeguate competenze tecniche in materia di sicurezza sul lavoro (es. RSPP aziendale, consulente esterno), ferma restando la responsabilità finale in capo al datore di lavoro stesso.
Il POS è un documento personale dell'impresa: ogni impresa esecutrice redige il proprio POS riferito alle proprie specifiche lavorazioni e non può limitarsi a recepire il PSC del coordinatore o il POS di un'altra impresa.
Quando è obbligatorio
L'obbligo di redigere il POS ricorre nei seguenti casi:
- Cantieri soggetti a notifica preliminare— tutti i cantieri per i quali è obbligatoria la notifica preliminare all'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/08 (cantieri con durata superiore a 200 uomini-giorno, o con più di 20 lavoratori contemporaneamente presenti, o con volume di lavori superiori a 2.500 uomini-giorno) richiedono obbligatoriamente il POS per ogni impresa esecutrice.
- Cantieri con rischi specifici anche senza notifica— l'obbligo del POS sussiste anche per cantieri non soggetti a notifica preliminare qualora siano presenti i rischi elencati nell'Allegato XI del D.Lgs. 81/08 (es. lavori in quota, presenza di agenti chimici pericolosi, lavori in ambienti confinati, demolizioni).
Contenuto minimo secondo l'Allegato XV
La sezione 3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 individua i contenuti minimi obbligatori del POS. Il documento deve comprendere almeno:
- Dati identificativi dell'impresa esecutrice — ragione sociale, sede legale, numero di iscrizione alla CCIAA, dati del datore di lavoro, nominativi di RSPP, RLS/RLST, medico competente (se nominato).
- Descrizione dell'attività di cantiere — descrizione delle lavorazioni da eseguire, fasi di lavoro e loro successione, con identificazione dei rischi connessi a ciascuna fase operativa.
- Elenco dei lavoratori— nominativi del personale dell'impresa impiegato in cantiere, con indicazione delle relative mansioni e qualificazioni.
- Macchine, attrezzature e impianti — elenco delle macchine e delle attrezzature utilizzate, con riferimento ai libretti di uso e manutenzione e alle verifiche periodiche previste.
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) — tipologie di DPI previsti per ciascuna lavorazione, con indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di utilizzo.
- Procedure operative— modalità esecutive e misure preventive e protettive specifiche per le lavorazioni svolte dall'impresa, con riferimento alle istruzioni operative aziendali.
- Riferimento al PSC— indicazione di come l'impresa recepisce e attua le misure di coordinamento previste nel PSC del coordinatore per la sicurezza, ove presente.
Differenza tra POS e PSC
POS e PSC sono documenti distinti e complementari che operano su piani diversi:
- Il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e ha funzione di coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere. Contiene le misure di prevenzione riferite alle interferenze tra le lavorazioni delle diverse imprese e indica le modalità di coordinamento che ciascuna impresa è tenuta a rispettare.
- Il POS è redatto da ciascuna impresa esecutrice ed è specifico per le proprie lavorazioni. Non sostituisce il PSC ma lo integra, declinando sul piano operativo le misure di sicurezza relative alla singola impresa.
Nei cantieri in cui non è obbligatorio il PSC (cantieri mono-impresa senza rischi specifici), il POS costituisce il piano di sicurezza di riferimento per il cantiere.
Differenza tra POS e DVR
Il POS e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) assolvono funzioni diverse e non si sostituiscono reciprocamente:
- Il DVRè il documento generale dell'impresa che valuta tutti i rischi presenti in azienda, indipendentemente dai cantieri specifici, ed è redatto ai sensi degli artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/08.
- Il POS è cantiere-specifico: viene redatto per ogni singolo cantiere e descrive i rischi e le misure di sicurezza relativi alle lavorazioni in quel particolare contesto operativo. Il POS integra il DVR aziendale per il cantiere di riferimento, senza sostituirlo.
L'impresa esecutrice è quindi tenuta a possedere sia il DVR (documento permanente aziendale) sia il POS (documento specifico per ogni cantiere).
PIMUS — Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi
Il PIMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi)è un documento distinto dal POS, disciplinato dall'art. 136 D.Lgs. 81/08 e dall'Allegato XXII, che deve essere redatto quando in cantiere vengono installati ponteggi metallici fissi. Il PIMUS definisce le modalità di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio in sicurezza, le sequenze operative, i DPI necessari e le verifiche da effettuare.
Pur essendo un documento autonomo, il PIMUS è strettamente collegato al POS: le lavorazioni su ponteggio sono richiamate nel POS come fasi di lavoro a rischio elevato, e le misure del PIMUS sono recepite nelle procedure operative del POS dell'impresa che monta e usa il ponteggio.
Trasmissione al CSE prima dell'inizio dei lavori
Il POS deve essere trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)prima dell'inizio delle proprie lavorazioni in cantiere. Il CSE verifica l'idoneità del POS rispetto al PSC e alla tipologia delle lavorazioni svolte dall'impresa, e può richiedere integrazioni o modifiche qualora rilevi lacune o incongruenze.
L'obbligo di trasmissione preventiva riguarda sia l'impresa affidataria sia le imprese subappaltatrici: ciascuna deve inviare il proprio POS al CSE prima di iniziare i lavori di propria competenza.
Sanzioni
L'art. 159 D.Lgs. 81/08 prevede sanzioni a carico del datore di lavoro dell'impresa esecutrice in caso di violazione degli obblighi relativi al POS. La mancata redazione o trasmissione del POS al CSE è punita con arresto da tre a sei mesi o ammenda nelle misure stabilite dalla norma, aggiornate periodicamente per adeguamento ISTAT. Le sanzioni possono cumularsi con quelle previste per le violazioni connesse alle singole misure di sicurezza non adottate.
Approfondimenti e risorse correlate
Domande frequentiFAQ
Il POS è obbligatorio per tutte le imprese in cantiere?
Qual è la differenza tra POS e DVR?
Chi firma il POS?
Il POS va aggiornato durante i lavori?
Un'impresa con 1 solo lavoratore in cantiere deve fare il POS?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 89 (definizione di POS)
- D.Lgs. 81/08 — art. 96 (obblighi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici)
- D.Lgs. 81/08 — Allegato XV (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri)
- D.Lgs. 81/08 — art. 136 e Allegato XXII (PIMUS — piano ponteggi)
- D.Lgs. 81/08 — art. 159 (sanzioni per violazioni relative al POS)
- Circolare MLPS 18/2012 — chiarimenti sui contenuti del POS e del PSC
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