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FAQ cantieri domestici: obblighi del committente privato

Cosa deve fare chi fa ristrutturare casa o un immobile: coordinatori, notifica preliminare, verifiche sulle imprese, patente a crediti e conseguenze degli inadempimenti.

Risposta rapida

Anche il privato che fa ristrutturare casa è committente. Se lavorano più imprese, anche in momenti diversi, deve nominare il coordinatore per l’esecuzione (e per la progettazione, salvo lavori non soggetti a permesso di costruire sotto 100.000 euro). Deve sempre verificare idoneità e patente a crediti delle imprese e inviare la notifica preliminare nei casi dell’art. 99.

Gli obblighi sono negli artt. 88-101 del D.Lgs. 81/2008 (Titolo IV, Capo I). Per la patente a crediti vale l’art. 27, in vigore dal 1° ottobre 2024.

Domande frequenti sui cantieri del committente privatoFAQ

Un privato che ristruttura casa ha obblighi di sicurezza?
Sì. Chi commissiona lavori edili o di ingegneria civile è “committente” ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, anche se è una persona fisica che fa ristrutturare la propria abitazione. Gli obblighi del Titolo IV dipendono da quante imprese lavorano nel cantiere e dalla sua entità, non dal fatto che il committente sia un privato. Il committente può nominare un responsabile dei lavori (ad esempio il direttore dei lavori) che svolge per suo conto questi adempimenti (art. 93).
Quando bisogna nominare il coordinatore per la sicurezza?
Quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici, comprese le imprese che lavorano in subappalto e i lavoratori autonomi con funzioni d’impresa. In questo caso il committente nomina il coordinatore per la progettazione (CSP) contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il coordinatore per l’esecuzione (CSE) prima dell’affidamento dei lavori (art. 90, commi 3 e 4). Se la seconda impresa entra a lavori iniziati, il CSE va nominato in quel momento.
Per lavori in edilizia libera o con CILA serve il coordinatore per la progettazione?
Nei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro non serve la nomina del CSP: le sue funzioni, compresa la redazione del PSC, sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione (art. 90, comma 11). Se sono previste più imprese, il CSE resta comunque obbligatorio.
Quando va inviata la notifica preliminare?
Prima dell’inizio dei lavori, nei cantieri in cui operano più imprese esecutrici anche non contemporaneamente, nei cantieri che vi rientrano successivamente per l’ingresso di altre imprese e nei cantieri con una sola impresa la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno (art. 99). La invia il committente o il responsabile dei lavori all’ASL e all’Ispettorato del lavoro competenti, con i contenuti dell’Allegato XII, e va esposta in cantiere.
Cosa deve verificare il committente sulle imprese?
L’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9). Per i cantieri sotto i 200 uomini-giorno senza i rischi particolari dell’Allegato XI basta acquisire certificato della Camera di commercio, DURC e autocertificazione sul possesso dei requisiti dell’Allegato XVII. Il committente deve inoltre verificare che imprese e autonomi abbiano la patente a crediti prevista dall’art. 27 o, in alternativa, l’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III. Prima dell’inizio dei lavori trasmette all’amministrazione che ha ricevuto il titolo edilizio copia della notifica preliminare, il DURC e la dichiarazione di avvenuta verifica.
Cosa succede se il committente non verifica la patente a crediti?
È prevista una sanzione amministrativa a carico del committente o del responsabile dei lavori; secondo le indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’importo va da 711,92 a 2.562,91 euro ed è ammessa la diffida. L’impresa che lavora senza patente o con meno di 15 crediti subisce invece una sanzione pari al 10% del valore dei lavori, con un importo minimo che il D.L. 159/2025 ha innalzato a 12.000 euro (art. 27, comma 11). La verifica va fatta al momento dell’affidamento dei lavori.
Se lavora una sola impresa cosa resta da fare?
Non servono coordinatori né PSC. Restano la verifica dell’idoneità tecnico-professionale e della patente a crediti, la notifica preliminare se il cantiere raggiunge 200 uomini-giorno e la trasmissione dei documenti all’amministrazione competente. L’impresa deve comunque avere il proprio POS e rispettare le misure di sicurezza del Titolo IV.
Cosa rischia il committente che non nomina il coordinatore?
La mancata nomina di CSP o CSE quando sono obbligatori è una contravvenzione punita dall’art. 157 del D.Lgs. 81/2008. Inoltre, in assenza del PSC, del fascicolo dell’opera quando previsti, della notifica preliminare o del DURC, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo edilizio (art. 90, comma 10). In caso di infortunio il committente può essere chiamato a rispondere se non ha adempiuto ai propri obblighi.
Serve il fascicolo dell’opera anche per una ristrutturazione?
Il fascicolo con le informazioni utili per i futuri lavori di manutenzione è predisposto dal coordinatore per la progettazione, o dal CSE quando ne assume le funzioni, nei cantieri in cui è obbligatoria la nomina dei coordinatori (art. 91, comma 1, lett. b). Non va predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria.

Fonti normative

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