Il dirigente è la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Condivide con il datore di lavoro gli obblighi gestionali dell’art. 18 e ha specifici obblighi di formazione e aggiornamento.
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Ambito di applicazione
Il dirigente è individuato in base ai poteri di gestione effettivamente esercitati, indipendentemente dalla qualifica formale. Il datore di lavoro può attribuire funzioni dirigenziali in materia di sicurezza con delega scritta ai sensi dell’art. 16.
Contenuti chiave
- Organizzazione del lavoro in modo conforme alla valutazione dei rischi.
- Adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali.
- Vigilanza sui preposti e sui lavoratori.
- Gestione di emergenze, infortuni e malattie professionali.
Formazione
È previsto uno specifico percorso formativo per dirigenti, di durata e contenuti minimi indicati dagli Accordi Stato-Regioni, con aggiornamento periodico.
Sanzioni
Le violazioni degli obblighi dell’art. 18 ascrivibili al dirigente sono sanzionate dall’art. 55, con responsabilità autonoma rispetto al datore di lavoro.
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Domande frequentiFAQ
Come si individua un dirigente?
Quale corso deve frequentare?
Quali sanzioni rischia il dirigente?
Fonti normative
- Artt. 2, 16, 18 e 55 D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
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