Il dirigente è chi, con competenze e poteri adeguati, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008). Risponde degli obblighi dell’art. 18 nei limiti dei poteri ricevuti, anche se è dirigente solo di fatto (art. 299), e deve seguire un corso di almeno 12 ore (Accordo Stato-Regioni 2025).
Art. 2, lett. d: la definizione
Il decreto definisce il dirigente come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa». Gli elementi sono tre: competenza, poteri reali e un compito di organizzazione e vigilanza che deriva dalle direttive del vertice.
La definizione non coincide con la qualifica contrattuale di dirigente prevista dal CCNL. Un quadro o un impiegato direttivo che organizza un reparto è dirigente ai fini della sicurezza; un dirigente contrattuale che si occupa solo di consulenza fiscale, senza persone da organizzare, di norma non lo è. Sono figure tipiche il direttore di stabilimento, il responsabile di produzione o di logistica, il direttore di un punto vendita della grande distribuzione, il direttore tecnico di un’impresa edile, il direttore di un albergo che non ne sia titolare.
Art. 299: il dirigente di fatto
L’art. 299 estende le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto a «colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici» di quelle figure. In pratica, chi decide turni, assegna mansioni, gestisce un budget e impartisce ordini ai preposti risponde come dirigente anche senza alcuna lettera di nomina.
La conseguenza per l’azienda è che l’organigramma della sicurezza deve corrispondere a quello reale. Se sulla carta il responsabile di magazzino è un semplice impiegato ma di fatto organizza venti persone, l’organo di vigilanza lo tratterà da dirigente: dovrà avere la formazione prevista e rispondere degli obblighi rientranti nel suo perimetro. Le pronunce più significative sono raccolte nella pagina sulla responsabilità del dirigente in giurisprudenza.
Dirigente, delegato, preposto e datore di lavoro
| Figura | Da dove nascono i poteri | Di cosa risponde |
|---|---|---|
| Datore di lavoro | Titolarità del rapporto o responsabilità dell’organizzazione (art. 2, lett. b) | Tutto, compresi gli obblighi non delegabili dell’art. 17: DVR e nomina dell’RSPP |
| Dirigente | Ruolo organizzativo (art. 2, lett. d) o esercizio di fatto (art. 299) | Obblighi dell’art. 18 «secondo le attribuzioni e competenze» conferite; vigilanza dell’art. 18, comma 3-bis |
| Delegato | Delega scritta, con data certa, accettata per iscritto e con autonomia di spesa (art. 16) | Le funzioni trasferite; il datore di lavoro conserva l’obbligo di vigilare sul delegato |
| Preposto | Ruolo di sovrintendenza (art. 2, lett. e) e individuazione (art. 18, lett. b-bis) | Obblighi dell’art. 19: vigilanza diretta sui lavoratori, intervento e sospensione in caso di pericolo |
Un dirigente può essere anche delegato: in quel caso, per le materie delegate, dispone dei poteri e dell’autonomia di spesa del datore di lavoro e ne risponde direttamente. Le condizioni di validità della delega sono approfondite nella voce di glossario sulla delega di funzioni. Ciò che nessuna delega può trasferire è elencato nella pagina sugli obblighi non delegabili dell’art. 17.
Art. 18: obblighi del dirigente e sanzioni
Il comma 1 dell’art. 18 si rivolge insieme al datore di lavoro e ai «dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite». La formula fissa il perimetro: il dirigente di un reparto risponde di ciò che accade nel reparto, con i poteri e le risorse che ha. Il comma 3-bis aggiunge l’obbligo di vigilare sull’adempimento degli obblighi di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori (artt. 19-25).
Le sanzioni dell’art. 55, comma 5, sono previste espressamente per «il datore di lavoro e il dirigente». La tabella riporta le lettere più rilevanti nella gestione quotidiana; per la formazione l’importo è quello rivalutato per le violazioni dal 6 ottobre 2023, per le altre voci è indicato l’importo base del testo, poi aumentato dalle rivalutazioni.
| Obbligo (art. 18, c. 1) | Cosa significa per il dirigente | Sanzione (art. 55, c. 5) |
|---|---|---|
| Lett. b-bis: individuare i preposti | Indicare per iscritto chi vigila su ogni squadra o turno | Lett. d: arresto 2-4 mesi o ammenda (base 1.500-6.000 euro) |
| Lett. d: fornire DPI idonei | Garantire che i DPI previsti dal DVR siano disponibili e adeguati | Lett. d: arresto 2-4 mesi o ammenda (base 1.500-6.000 euro) |
| Lett. f: richiedere l’osservanza delle norme e l’uso dei DPI | Pretendere il rispetto delle procedure, anche con richiami | Lett. c: arresto 2-4 mesi o ammenda (base 1.200-5.200 euro) |
| Lett. g: inviare i lavoratori alla visita medica | Rispettare le scadenze del protocollo sanitario | Lett. e: ammenda (base 2.000-4.000 euro) |
| Lett. l e art. 37: informazione, formazione, addestramento | Nessuno inizia una mansione senza la formazione prevista | Lett. c: arresto 2-4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro |
| Lett. z: aggiornare le misure di prevenzione | Segnalare e gestire i cambiamenti organizzativi e produttivi | Lett. d: arresto 2-4 mesi o ammenda (base 1.500-6.000 euro) |
Per la formazione e le visite mediche l’art. 55, comma 6-bis, raddoppia gli importi se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e li triplica oltre dieci. Il commento lettera per lettera dell’art. 18 è nella pagina dedicata agli obblighi di datore di lavoro e dirigenti.
Formazione: 12 ore secondo l’Accordo 2025
L’art. 37, comma 7, stabilisce che «il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico» secondo l’accordo Stato-Regioni. L’Accordo del 17 aprile 2025 (Rep. 59/CSR), in vigore da maggio 2025 e che ha sostituito gli accordi del 2011, fissa per i dirigenti un corso di almeno 12 ore, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Un percorso più lungo resta conforme, ma il minimo di legge è 12 ore.
Per i dirigenti dell’impresa affidataria nei cantieri si aggiunge il modulo cantieri di 6 ore, collegato all’art. 97, comma 3-ter, che richiede a datore di lavoro, dirigenti e preposti dell’affidataria una «adeguata formazione». Chi è insieme dirigente e preposto, perché coordina direttamente una squadra, deve verificare se serve anche il percorso del corso preposti, che ha regole proprie su modalità in presenza e aggiornamento biennale. Contenuti e calendario del corso sono descritti nella pagina del corso dirigenti per la sicurezza.
Conseguenze pratiche per l’azienda
Esempio: un’azienda di 60 dipendenti con un direttore di stabilimento, un responsabile di magazzino e tre capiturno. Il direttore e il responsabile di magazzino organizzano persone e risorse: sono dirigenti e servono due corsi da 12 ore. I capiturno sovrintendono al lavoro: sono preposti, da individuare per iscritto e formare con il loro percorso. Se il responsabile di magazzino non ha autonomia di spesa, ogni intervento oltre il suo budget va segnalato per iscritto al datore di lavoro.
- Mappare chi organizza persone e risorse, a prescindere dalla qualifica contrattuale.
- Formalizzare per iscritto perimetro, poteri e budget di ciascun dirigente, così che sia chiaro di cosa risponde.
- Valutare se serve una delega di funzioni ai sensi dell’art. 16, con autonomia di spesa reale.
- Programmare il corso da 12 ore e l’aggiornamento quinquennale, più il modulo cantieri se pertinente.
- Stabilire come il dirigente segnala le misure che richiedono poteri o spese che non ha.
L’errore tipico in caso di infortunio
L’errore più frequente è un organigramma che non nomina dirigenti, per evitare responsabilità: per l’art. 299 chi esercita in concreto i poteri ne risponde comunque, e in più risulterà non formato. L’errore opposto è una nomina scritta a un dirigente senza budget né poteri: dopo un infortunio la sua posizione sarà valutata sui poteri effettivi e il datore di lavoro dovrà dimostrare di averlo messo in condizione di agire.
Oltre alle sanzioni contravvenzionali, in caso di infortunio il dirigente può rispondere di lesioni o omicidio colposo se la violazione rientrava nel suo perimetro. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a costruire un organigramma della sicurezza coerente con l’organizzazione reale, da adattare al caso specifico.
Domande frequentiFAQ
Serve una nomina scritta per il dirigente?
Il dirigente può redigere il DVR o nominare l’RSPP?
Un dirigente con delega deve fare anche il corso per datori di lavoro?
Il dirigente può essere anche RSPP?
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