Codice ATECO 2025
Il codice 41.10 appartiene alla classificazione ATECO 2007, sostituita dal 1° aprile 2025 da ATECO 2025. Il nuovo codice si legge nella visura camerale aggiornata o nella tavola di raccordo ISTAT. Il cambio di codice non modifica gli obblighi di sicurezza, che dipendono dall’attività svolta.
Rischi tipici dell’attività
- Sopralluoghi in cantiere: cadute, materiali dall'alto, mezzi in movimento
- Responsabilità del committente per la scelta delle imprese e la nomina dei coordinatori
- Lavoro d'ufficio al videoterminale
- Guida per spostamenti tra cantieri
L’elenco è un punto di partenza: il DVR deve valutare i rischi presenti davvero (artt. 17 e 28 D.Lgs. 81/2008) e va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative del processo o dell’organizzazione, infortuni gravi o risultati della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29, comma 3).
Gli obblighi del committente
Il committente o il responsabile dei lavori deve, già in fase di progettazione, attenersi ai principi di prevenzione, nominare i coordinatori quando le imprese sono più di una, verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi e inviare la notifica preliminare nei casi previsti. Se non verifica la patente a crediti o non nomina il coordinatore quando obbligatorio, risponde in proprio secondo l'art. 157 D.Lgs. 81/2008.
Formazione dei dipendenti
Il codice 41.10 è nella sezione delle costruzioni, ma i dipendenti di una società di sviluppo immobiliare di norma lavorano in ufficio. La classe di rischio della formazione va stabilita con il DVR: chi entra in cantiere per sopralluoghi o come responsabile dei lavori deve avere una formazione adeguata a quei rischi.
Documenti e adempimenti
Documenti per ATECO 41.10
- DVR per i propri dipendenti, con le visite in cantiere
- Nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione quando nel cantiere è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese (art. 90 D.Lgs. 81/2008)
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, compresa la patente a crediti (art. 90 e Allegato XVII)
- Notifica preliminare all'ASL e all'Ispettorato del lavoro nei casi dell'art. 99
- Trasmissione all'amministrazione competente dei dati delle imprese con il titolo abilitativo
- Eventuale nomina del responsabile dei lavori (art. 89)
Formazione obbligatoria
Durate minime previste dall’art. 37 D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dal DM 02/09/2021 e dal DM 388/2003. La classe di rischio (basso, medio o alto) si ricava dal settore ATECO secondo la tabella dell’Accordo e va confermata dal DVR.
| Figura | Corso | Aggiornamento |
|---|---|---|
| Lavoratori | 4 h di formazione generale + 4, 8 o 12 h di formazione specifica secondo la classe di rischio | 6 h ogni 5 anni |
| Preposti | 12 h, in presenza | 6 h ogni 2 anni, in presenza |
| Addetti antincendio | livello 1: 4 h | livello 1: 2 h, ogni 5 anni |
| Addetti primo soccorso | gruppi B e C: 12 h | 4 h ogni 3 anni |
| RLS | 32 h | annuale: 4 h da 15 a 50 lavoratori, 8 h oltre 50 |
Antincendio
Il DM 02/09/2021 distingue tre livelli di attività per la formazione degli addetti antincendio. Per ATECO 41.10: livello 1.
Il livello 2 riguarda in generale le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (Allegato I del DPR 151/2011), il livello 3 le attività più complesse elencate dal decreto, per le quali serve anche l’attestato di idoneità tecnica. Estintori, porte e luci di emergenza vanno controllati periodicamente e i controlli registrati (DM 01/09/2021).
Primo soccorso
Si applica il gruppo B del DM 388/2003 con 3 o più lavoratori e il gruppo C con meno di 3, salvo che l’azienda rientri nei casi del gruppo A.
Per l'ufficio si applica il gruppo B o C secondo l'organico. Nei cantieri le dotazioni di primo soccorso sono a carico delle imprese esecutrici, coordinate dal PSC.
Nei gruppi A e B serve la cassetta di pronto soccorso con i contenuti dell’Allegato 1 del decreto, nel gruppo C il pacchetto di medicazione dell’Allegato 2, oltre a un mezzo di comunicazione per attivare il sistema di emergenza sanitaria.
Chi controlla
- ASL: servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
- Ispettorato nazionale del lavoro
- Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro
Le sanzioni per gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono previste dall’art. 55 D.Lgs. 81/2008; gli importi aggiornati delle violazioni più contestate sono nel calcolatore delle sanzioni.
Errori frequenti
- Coordinatore nominato solo dopo l'ingresso della seconda impresa in cantiere
- Patente a crediti delle imprese non verificata
- Dipendenti in cantiere senza DPI né formazione specifica