Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

CSP — Coordinatore per la Progettazione

Definizione, obblighi di nomina, requisiti abilitativi, compiti (PSC e fascicolo dell'opera), differenze con il CSE e responsabilità penale ai sensi del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il CSP — Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazioneè il soggetto nominato dal committente o dal responsabile dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/08, che svolge i compiti previsti dall'art. 91 durante la progettazione dell'opera. È definito dall'art. 89, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 — in particolare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la predisposizione del fascicolo dell'opera.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Definizione normativa (art. 89 lett. e) D.Lgs. 81/08)

L'art. 89, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/08 definisce il CSP come il soggetto incaricato dall'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 durante la progettazione dell'opera, in collaborazione con il progettista. La nomina del CSP non è mai delegabile a un lavoratore dipendente del committente che non possieda i requisiti abilitativi richiesti dall'art. 98.

Quando è obbligatorio il CSP

Il committente (o il responsabile dei lavori) è obbligato a nominare il CSP prima dell'affidamento dei lavori in presenza di almeno una delle seguenti condizioni (art. 90 comma 3 D.Lgs. 81/08):

  • Cantiere con più imprese esecutrici— anche non contemporaneamente presenti: se i lavori sono affidati a più di un'impresa (o un'impresa con subappalti), la nomina è obbligatoria indipendentemente dalla durata o dall'entità del cantiere.
  • Entità presunta superiore a 200 uomini-giorno — se la notifica preliminare ex art. 99 D.Lgs. 81/08 è dovuta (cantiere con entità superiore a 200 uomini-giorno), la nomina del CSP è obbligatoria anche in caso di unica impresa esecutrice.
  • Lavori dell'Allegato II D.Lgs. 81/08— lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari elencati nell'Allegato II (es. rischi di seppellimento, amianto, elettrici ad alta tensione, esplosivi), indipendentemente dal numero di imprese o dall'entità del cantiere.

Requisiti abilitativi del CSP (art. 98 D.Lgs. 81/08)

Per essere nominato CSP, il professionista deve possedere:

  • Titolo di studio — laurea magistrale o laurea triennale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o forestali, con iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale; oppure diploma di geometra o perito industriale con iscrizione al Collegio dei Geometri o al Collegio dei Periti Industriali, con almeno tre anni di esperienza nel settore delle costruzioni.
  • Corso di formazione specifico — corso della durata di 120 ore(per laureati) o di 120 ore (per diplomati), strutturato secondo i contenuti minimi dell'Allegato XIV D.Lgs. 81/08, con superamento di esame finale.
  • Aggiornamento quinquennale — corso di aggiornamento di 40 oreogni cinque anni, ai sensi del D.M. 4 marzo 2013. In assenza di aggiornamento, l'abilitazione decade.

Compiti principali del CSP (art. 91 D.Lgs. 81/08)

L'art. 91 D.Lgs. 81/08 attribuisce al CSP i seguenti compiti:

  • Redazione del PSC — Piano di Sicurezza e Coordinamento— documento che, in base ai contenuti minimi dell'Allegato XV D.Lgs. 81/08, descrive le misure di prevenzione e protezione, le procedure da applicare in cantiere, le modalità di coordinamento tra le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, le misure di emergenza e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
  • Predisposizione del fascicolo dell'opera— documento che raccoglie le informazioni utili per la prevenzione dei rischi nelle successive fasi di manutenzione, ristrutturazione o demolizione dell'opera; è aggiornato dal CSE durante l'esecuzione dei lavori e trasmesso al committente al termine delle opere.
  • Coordinamento con i progettisti— il CSP collabora con il progettista architettonico e strutturale affinché le scelte progettuali tengano conto delle misure di sicurezza applicabili in cantiere e durante la vita utile dell'opera.

Differenza CSP e CSE

Il CSP (Coordinatore per la Progettazione) opera esclusivamente nella fase di progettazione dell'opera, prima dell'inizio dei lavori. Il CSE (Coordinatore per l'Esecuzione) subentra nella fase esecutiva (art. 92 D.Lgs. 81/08), vigilando sull'applicazione del PSC, verificando l'idoneità dei POS delle imprese, e aggiornando il fascicolo dell'opera.

Lo stesso soggetto può svolgere entrambi i ruoli (CSP e CSE) purché in possesso dei requisiti richiesti e a condizione che non vi siano incompatibilità funzionali nel caso specifico. La coincidenza tra CSP e CSE è frequente nei cantieri di media complessità e consente una continuità nella gestione del sistema di coordinamento.

Responsabilità penale del CSP (art. 158 D.Lgs. 81/08)

L'art. 158 D.Lgs. 81/08 disciplina le sanzioni a carico del CSP per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 91. In particolare:

  • Mancata redazione del PSC — arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
  • PSC inadeguato— il CSP risponde penalmente a titolo di colpa per i fatti di lesioni o omicidio colposo che si verifichino in cantiere in conseguenza diretta delle carenze del PSC da lui redatto, qualora quelle carenze abbiano costituito condizione necessaria dell'evento lesivo (art. 158 in combinato disposto con gli artt. 589 e 590 c.p.).
  • Mancata predisposizione del fascicolo dell'opera — arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

La responsabilità del CSP non esclude quella del committente e del responsabile dei lavori, che restano responsabili per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale del CSP nominato e per la trasmissione al CSP di tutte le informazioni utili alla redazione del PSC.

Approfondimenti e servizi correlati

Domande frequentiFAQ

Quando serve il CSP?
Il CSP deve essere nominato dal committente prima dell'affidamento dei lavori quando il cantiere prevede la presenza di più imprese esecutrici (anche non contemporanee), oppure quando l'entità presunta dei lavori supera 200 uomini-giorno (con obbligo di notifica preliminare ex art. 99 D.Lgs. 81/08), oppure quando sono previste lavorazioni particolarmente pericolose elencate nell'Allegato II D.Lgs. 81/08.
Chi nomina il CSP?
Il CSP è nominato dal committente o, se designato, dal responsabile dei lavori, prima che venga affidato l'incarico di progettazione (art. 90 comma 3 D.Lgs. 81/08). La nomina deve avvenire con atto scritto e il CSP deve accettare formalmente l'incarico. Il committente rimane responsabile della verifica del possesso dei requisiti abilitativi del CSP nominato.
Il CSP può coincidere con il CSE?
Sì. La stessa persona fisica può ricoprire sia il ruolo di CSP (fase di progettazione) sia il ruolo di CSE (fase di esecuzione), purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 D.Lgs. 81/08 e non sussistano specifiche incompatibilità. La coincidenza dei ruoli è prassi comune nei cantieri di media complessità e favorisce la continuità nella gestione del PSC e del fascicolo dell'opera.
Qual è la responsabilità penale del CSP?
Il CSP risponde penalmente ai sensi dell'art. 158 D.Lgs. 81/08 per la mancata redazione o l'inadeguatezza del PSC e per la mancata predisposizione del fascicolo dell'opera. Risponde inoltre, in concorso con altri soggetti, per lesioni o omicidio colposo (artt. 589–590 c.p.) quando la carenza del PSC da lui redatto abbia contribuito causalmente all'evento infortunistico verificatosi in cantiere.

Fonti normative

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito