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Guida

DVR nelle micro e piccole imprese: procedure standardizzate

Cosa cambia per chi ha pochi dipendenti: chi può usare il modello del D.M. 30 novembre 2012, perché l’autocertificazione non è più ammessa e quando il titolare può fare da RSPP.

Risposta rapida

Anche con un solo lavoratore il DVR è obbligatorio. Le aziende fino a 10 lavoratori lo redigono sulla base delle procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012 (art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08); quelle fino a 50 lavoratoripossono usarle, salvo le esclusioni dell'art. 29, comma 7. L'autocertificazione non è più ammessa dal 31 maggio 2013. Il modello semplifica la forma del documento, non la valutazione.

L'obbligo vale dal primo lavoratore

La valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del DVR sono obblighi del datore di lavoro che non si possono delegare (art. 17). Non ci sono soglie dimensionali: conta la presenza di almeno un lavoratore come definito dall'art. 2, che comprende anche apprendisti, tirocinanti e soci lavoratori. La dimensione incide solo sul modo in cui il documento può essere redatto e sulla possibilità per il titolare di svolgere direttamente i compiti di RSPP.

L'autocertificazione non esiste più

Fino al 2013 le aziende con non più di dieci lavoratori potevano limitarsi ad autocertificare di aver effettuato la valutazione. Era un regime transitorio, legato all'emanazione delle procedure standardizzate: con il D.M. 30 novembre 2012 è terminato, e dal 31 maggio 2013 anche le microimprese devono avere un documento scritto. Una «autocertificazione DVR» trovata oggi in azienda equivale, in caso di ispezione, a un DVR mancante.

Procedure standardizzate: chi può usarle

Lavoratori occupatiRegola
Fino a 10Valutazione sulla base delle procedure standardizzate (art. 29, comma 5)
Fino a 50Facoltà di usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 6), esclusi i casi del comma 7
Oltre 50DVR redatto secondo l'art. 28, senza procedure standardizzate

L'art. 29, comma 7, esclude dalla facoltà del comma 6 le aziende dell'art. 31, comma 6 (ad esempio quelle soggette agli obblighi di notifica per i rischi di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori) e quelle in cui i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o connessi all'amianto. Anche quando si usa il modello, questi rischi vanno valutati con i criteri dei rispettivi titoli del D.Lgs. 81/08: per esempio un rischio chimico «non irrilevante» richiede la valutazione del Titolo IX, che il modello da solo non sostituisce.

Come si compila il modello

Il modello del D.M. 30 novembre 2012 segue quattro passi, che corrispondono ai contenuti minimi dell'art. 28, comma 2:

  1. Descrizione dell'azienda: dati anagrafici, figure della prevenzione (RSPP, RLS o RLST, medico competente se nominato, addetti alle emergenze), ciclo lavorativo, mansioni, attrezzature, sostanze e luoghi di lavoro.
  2. Individuazione dei pericolipresenti, con l'elenco guidato del modello (luoghi, attrezzature, agenti chimici e fisici, movimentazione dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, lavoratori giovani o stranieri).
  3. Valutazione dei rischi e misure attuate per ciascun pericolo, collegate alle mansioni e ai lavoratori esposti.
  4. Programma di miglioramento: misure da attuare, chi le attua e entro quando. È la parte più spesso lasciata vuota e la prima che un ispettore guarda.

INAIL mette a disposizione strumenti online gratuiti (OiRA) per alcuni settori, utili per guidare la valutazione. Anche in questo caso il risultato vale se le risposte descrivono l'azienda reale.

Il datore di lavoro può fare l'RSPP?

Sì, nei limiti dell'art. 34e dell'allegato II: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30, aziende della pesca fino a 20, altre aziende fino a 200. La facoltà è esclusa per le aziende dell'art. 31, comma 6, che devono avere un servizio di prevenzione interno.

Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP deve frequentare il percorso formativo previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (modulo comune e moduli specifici per alcuni settori) e i relativi aggiornamenti. Assumere il ruolo senza la formazione equivale a non aver designato l'RSPP.

Errori che emergono nelle ispezioni

Tempi, aggiornamento e sanzioni

Chi avvia una nuova impresa deve effettuare subito la valutazione ed elaborare il documento entro novanta giorni dall'inizio dell'attività (art. 28, comma 3-bis). Il DVR non ha una scadenza fissa: va rielaborato entro trenta giorni quando cambiano in modo significativo lavorazioni, organizzazione o luoghi, dopo un infortunio significativo o se la sorveglianza sanitaria lo richiede (quando va aggiornato il DVR).

La mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55, comma 1, importi rivalutati nel 2023). La stessa pena è prevista per la mancata designazione dell'RSPP.

Domande frequentiFAQ

Con un solo dipendente serve il DVR?
Sì. L’obbligo di valutare i rischi e di elaborare il documento scatta con il primo lavoratore, inteso in senso ampio dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08: dipendenti a tempo pieno o parziale, apprendisti, tirocinanti, soci lavoratori di società e cooperative. Il titolare che lavora da solo, senza lavoratori, non deve redigere il DVR.
Posso ancora autocertificare la valutazione dei rischi?
No. L’autocertificazione per le aziende fino a dieci lavoratori era una misura transitoria, ammessa fino al 31 maggio 2013. Dopo quella data serve un documento di valutazione dei rischi, che le aziende fino a dieci lavoratori redigono sulla base delle procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012.
Le procedure standardizzate sono un DVR “semplificato” di serie B?
No. Semplificano la struttura del documento, non la valutazione: vanno comunque individuati i pericoli presenti, valutati i rischi, indicate le misure adottate e programmati i miglioramenti con responsabili e tempi. Un modello compilato in modo generico non soddisfa l’obbligo.
Chi firma il DVR di una microimpresa?
Il datore di lavoro. La data certa può risultare dalla sua firma insieme a quella dell’RSPP, del RLS o RLST e del medico competente se nominato (art. 28, comma 2). Nelle microimprese senza RLS interno il riferimento è il rappresentante territoriale (RLST) dell’organismo paritetico.

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