Anche con un solo lavoratore il DVR è obbligatorio. Le aziende fino a 10 lavoratori lo redigono sulla base delle procedure standardizzate del D.M. 30 novembre 2012 (art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/08); quelle fino a 50 lavoratoripossono usarle, salvo le esclusioni dell'art. 29, comma 7. L'autocertificazione non è più ammessa dal 31 maggio 2013. Il modello semplifica la forma del documento, non la valutazione.
L'obbligo vale dal primo lavoratore
La valutazione di tutti i rischi e l'elaborazione del DVR sono obblighi del datore di lavoro che non si possono delegare (art. 17). Non ci sono soglie dimensionali: conta la presenza di almeno un lavoratore come definito dall'art. 2, che comprende anche apprendisti, tirocinanti e soci lavoratori. La dimensione incide solo sul modo in cui il documento può essere redatto e sulla possibilità per il titolare di svolgere direttamente i compiti di RSPP.
L'autocertificazione non esiste più
Fino al 2013 le aziende con non più di dieci lavoratori potevano limitarsi ad autocertificare di aver effettuato la valutazione. Era un regime transitorio, legato all'emanazione delle procedure standardizzate: con il D.M. 30 novembre 2012 è terminato, e dal 31 maggio 2013 anche le microimprese devono avere un documento scritto. Una «autocertificazione DVR» trovata oggi in azienda equivale, in caso di ispezione, a un DVR mancante.
Procedure standardizzate: chi può usarle
| Lavoratori occupati | Regola |
|---|---|
| Fino a 10 | Valutazione sulla base delle procedure standardizzate (art. 29, comma 5) |
| Fino a 50 | Facoltà di usare le procedure standardizzate (art. 29, comma 6), esclusi i casi del comma 7 |
| Oltre 50 | DVR redatto secondo l'art. 28, senza procedure standardizzate |
L'art. 29, comma 7, esclude dalla facoltà del comma 6 le aziende dell'art. 31, comma 6 (ad esempio quelle soggette agli obblighi di notifica per i rischi di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, le aziende per la fabbricazione di esplosivi, le strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori) e quelle in cui i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni o connessi all'amianto. Anche quando si usa il modello, questi rischi vanno valutati con i criteri dei rispettivi titoli del D.Lgs. 81/08: per esempio un rischio chimico «non irrilevante» richiede la valutazione del Titolo IX, che il modello da solo non sostituisce.
Come si compila il modello
Il modello del D.M. 30 novembre 2012 segue quattro passi, che corrispondono ai contenuti minimi dell'art. 28, comma 2:
- Descrizione dell'azienda: dati anagrafici, figure della prevenzione (RSPP, RLS o RLST, medico competente se nominato, addetti alle emergenze), ciclo lavorativo, mansioni, attrezzature, sostanze e luoghi di lavoro.
- Individuazione dei pericolipresenti, con l'elenco guidato del modello (luoghi, attrezzature, agenti chimici e fisici, movimentazione dei carichi, videoterminali, stress lavoro-correlato, lavoratrici in gravidanza, lavoratori giovani o stranieri).
- Valutazione dei rischi e misure attuate per ciascun pericolo, collegate alle mansioni e ai lavoratori esposti.
- Programma di miglioramento: misure da attuare, chi le attua e entro quando. È la parte più spesso lasciata vuota e la prima che un ispettore guarda.
INAIL mette a disposizione strumenti online gratuiti (OiRA) per alcuni settori, utili per guidare la valutazione. Anche in questo caso il risultato vale se le risposte descrivono l'azienda reale.
Il datore di lavoro può fare l'RSPP?
Sì, nei limiti dell'art. 34e dell'allegato II: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30, aziende della pesca fino a 20, altre aziende fino a 200. La facoltà è esclusa per le aziende dell'art. 31, comma 6, che devono avere un servizio di prevenzione interno.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di RSPP deve frequentare il percorso formativo previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (modulo comune e moduli specifici per alcuni settori) e i relativi aggiornamenti. Assumere il ruolo senza la formazione equivale a non aver designato l'RSPP.
Errori che emergono nelle ispezioni
- Modello scaricato e compilato con descrizioni generiche («addetto vendita, rischi standard»).
- Programma di miglioramento vuoto o senza nomi e date.
- Rischi chimici da prodotti di pulizia o di lavorazione non valutati, senza schede di sicurezza in azienda.
- Stress lavoro-correlato dichiarato «assente» senza alcuna valutazione.
- Nessuna evidenza della consultazione del RLS o RLST.
- Documento senza data certa, quindi impossibile da collocare nel tempo.
Tempi, aggiornamento e sanzioni
Chi avvia una nuova impresa deve effettuare subito la valutazione ed elaborare il documento entro novanta giorni dall'inizio dell'attività (art. 28, comma 3-bis). Il DVR non ha una scadenza fissa: va rielaborato entro trenta giorni quando cambiano in modo significativo lavorazioni, organizzazione o luoghi, dopo un infortunio significativo o se la sorveglianza sanitaria lo richiede (quando va aggiornato il DVR).
La mancata valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del documento sono punite con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55, comma 1, importi rivalutati nel 2023). La stessa pena è prevista per la mancata designazione dell'RSPP.
Domande frequentiFAQ
Con un solo dipendente serve il DVR?
Posso ancora autocertificare la valutazione dei rischi?
Le procedure standardizzate sono un DVR “semplificato” di serie B?
Chi firma il DVR di una microimpresa?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione (commi 5, 6 e 7: procedure standardizzate)
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto e contenuti del DVR
- D.Lgs. 81/2008, art. 34 e allegato II — Datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione
- D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro
- D.M. 30 novembre 2012 — Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (GU n. 285 del 6/12/2012)
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR) — Formazione del datore di lavoro e del datore di lavoro-RSPP
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