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Sanzioni per mancato DVR: arresto, ammenda, sospensione

Cosa rischia il datore di lavoro senza documento di valutazione dei rischi o con un DVR incompleto, e come si chiude una contestazione.

Risposta rapida

L’omessa valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del DVR sono un reato contravvenzionale del datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55 c. 1 lett. a; importi comprensivi della maggiorazione del 10% della L. 145/2018 e della rivalutazione del 15,9%, applicata secondo l’INL alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023). In alcune attività ad alto rischio la pena è il solo arresto da 4 a 8 mesi (c. 2). La mancata elaborazione del DVR è anche una grave violazione che consente all’Ispettorato di sospendere l’attività (art. 14).

Le ipotesi dell’art. 55

  • DVR mancante (c. 1 lett. a): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda, nei limiti indicati sopra.
  • DVR mancante in attività ad alto rischio (c. 2): solo arresto da 4 a 8 mesi, nelle aziende indicate dall’art. 31 c. 6 (ad esempio quelle soggette a rischi di incidente rilevante e le industrie estrattive oltre una certa dimensione), in quelle con esposizione a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, ad atmosfere esplosive, ad agenti cancerogeni o mutageni, all’amianto, e nei cantieri con più imprese di entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno.
  • DVR incompleto (c. 3 e c. 4): è punito con la sola ammenda, di importo inferiore, il DVR privo di alcuni contenuti dell’art. 28 c. 2 (ad esempio le misure di prevenzione, il programma di miglioramento, le procedure e i ruoli, la relazione sui rischi o le mansioni a rischio specifico) o redatto senza la collaborazione di RSPP e medico competente e la consultazione del RLS.

Sospensione dell’attività

L’art. 14, come modificato nel 2021, consente all’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività quando accerta gravi violazioni in materia di sicurezza elencate nell’allegato I: la prima voce è proprio la mancata elaborazione del DVR. Per la revoca occorre regolarizzare e pagare una somma aggiuntiva, che per questa violazione è di 2.500 euro, oltre alle sanzioni penali.

Come si chiude una contestazione

Quasi sempre l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per redigere il DVR. Se la prescrizione è adempiuta nel termine, si viene ammessi a pagare un quarto del massimo dell’ammenda e il reato si estingue (D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 301). Se il termine non è rispettato, il procedimento penale prosegue. Un DVR scritto di corsa per rispondere alla prescrizione, ma generico, espone a nuove contestazioni per incompletezza.

Conseguenze oltre la sanzione

In caso di infortunio grave, l’assenza o l’inadeguatezza della valutazione dei rischi è uno degli elementi su cui si fonda la responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo del datore di lavoro e, per i reati di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa della società.

Errori frequenti

  • Credere che con pochi dipendenti o con un’attività «a basso rischio» il DVR non serva.
  • Pensare che il DVR «scada» dopo un certo numero di anni: va rielaborato nei casi dell’art. 29 c. 3, non a scadenza fissa.
  • Affidarsi a un modello generico che non descrive i rischi reali dell’azienda.
  • DVR senza data certa né firme.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Se non ho il DVR posso chiudere la questione pagando?
Sì, nella maggior parte dei casi. Le contravvenzioni del D.Lgs. 81/2008 punite con l’ammenda, anche in alternativa all’arresto, seguono la procedura di prescrizione del D.Lgs. 758/1994 (art. 301 D.Lgs. 81/2008): l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, cioè redigere il DVR; se si adempie nel termine e si paga una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda, il reato si estingue. Fa eccezione l’ipotesi aggravata dell’art. 55 c. 2, punita con il solo arresto.
Un DVR senza data certa è come un DVR mancante?
Il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, di RSPP, RLS e medico competente (art. 28 c. 2). Un documento senza data certa è difficile da opporre agli organi di vigilanza, che possono contestare di non poter verificare quando la valutazione sia stata effettuata. Conviene sempre garantirla con le firme o con strumenti come la PEC.
Chi risponde del mancato DVR?
Solo il datore di lavoro: la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili (art. 17). Né l’RSPP né un consulente esterno ne rispondono penalmente al suo posto, anche se possono avere responsabilità proprie per un lavoro svolto male.

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