L’omessa valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del DVR sono un reato contravvenzionale del datore di lavoro: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro (art. 55 c. 1 lett. a; importi comprensivi della maggiorazione del 10% della L. 145/2018 e della rivalutazione del 15,9%, applicata secondo l’INL alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023). In alcune attività ad alto rischio la pena è il solo arresto da 4 a 8 mesi (c. 2). La mancata elaborazione del DVR è anche una grave violazione che consente all’Ispettorato di sospendere l’attività (art. 14).
Le ipotesi dell’art. 55
- DVR mancante (c. 1 lett. a): arresto da 3 a 6 mesi o ammenda, nei limiti indicati sopra.
- DVR mancante in attività ad alto rischio (c. 2): solo arresto da 4 a 8 mesi, nelle aziende indicate dall’art. 31 c. 6 (ad esempio quelle soggette a rischi di incidente rilevante e le industrie estrattive oltre una certa dimensione), in quelle con esposizione a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, ad atmosfere esplosive, ad agenti cancerogeni o mutageni, all’amianto, e nei cantieri con più imprese di entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno.
- DVR incompleto (c. 3 e c. 4): è punito con la sola ammenda, di importo inferiore, il DVR privo di alcuni contenuti dell’art. 28 c. 2 (ad esempio le misure di prevenzione, il programma di miglioramento, le procedure e i ruoli, la relazione sui rischi o le mansioni a rischio specifico) o redatto senza la collaborazione di RSPP e medico competente e la consultazione del RLS.
Sospensione dell’attività
L’art. 14, come modificato nel 2021, consente all’Ispettorato nazionale del lavoro di sospendere l’attività quando accerta gravi violazioni in materia di sicurezza elencate nell’allegato I: la prima voce è proprio la mancata elaborazione del DVR. Per la revoca occorre regolarizzare e pagare una somma aggiuntiva, che per questa violazione è di 2.500 euro, oltre alle sanzioni penali.
Come si chiude una contestazione
Quasi sempre l’organo di vigilanza impartisce una prescrizione con un termine per redigere il DVR. Se la prescrizione è adempiuta nel termine, si viene ammessi a pagare un quarto del massimo dell’ammenda e il reato si estingue (D.Lgs. 758/1994, richiamato dall’art. 301). Se il termine non è rispettato, il procedimento penale prosegue. Un DVR scritto di corsa per rispondere alla prescrizione, ma generico, espone a nuove contestazioni per incompletezza.
Conseguenze oltre la sanzione
In caso di infortunio grave, l’assenza o l’inadeguatezza della valutazione dei rischi è uno degli elementi su cui si fonda la responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo del datore di lavoro e, per i reati di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa della società.
Errori frequenti
- Credere che con pochi dipendenti o con un’attività «a basso rischio» il DVR non serva.
- Pensare che il DVR «scada» dopo un certo numero di anni: va rielaborato nei casi dell’art. 29 c. 3, non a scadenza fissa.
- Affidarsi a un modello generico che non descrive i rischi reali dell’azienda.
- DVR senza data certa né firme.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Se non ho il DVR posso chiudere la questione pagando?
Un DVR senza data certa è come un DVR mancante?
Chi risponde del mancato DVR?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- D.Lgs. 81/2008, art. 14 — Provvedimenti degli organi di vigilanza (sospensione)
- D.Lgs. 81/2008, art. 17 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi (data certa)
- D.Lgs. 81/2008, art. 301 — Applicabilità della prescrizione
- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, artt. 20-24 — Estinzione delle contravvenzioni
- Decreto direttoriale Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023 — Rivalutazione del 15,9%
- Nota INL n. 724 del 30 ottobre 2023 — Applicazione della rivalutazione
- L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 c. 445 — Maggiorazione delle sanzioni
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