Le violazioni principali del D.Lgs. 81/2008 sono contravvenzioni penali punite con arresto o ammenda, con importi rivalutati del 15,9% dal 6 ottobre 2023. Il DVR mancante costa da 3.559,60 a 9.112,57 euro di ammenda (o l’arresto da 3 a 6 mesi). Dopo l’ispezione l’azienda riceve una prescrizione: se regolarizza nel termine paga un quarto del massimo e il reato si estingue.
Gli importi riportati sono quelli rivalutati e sono presi dalla stessa base dati del nostro calcolatore delle sanzioni, dove si possono combinare più violazioni. Per i casi non elencati vale l’articolo sanzionatorio del titolo del D.Lgs. 81/2008 di riferimento.
Domande frequenti sulle sanzioniFAQ
Le sanzioni sulla sicurezza sono penali o amministrative?
La maggior parte delle violazioni del D.Lgs. 81/2008 a carico di datori di lavoro, dirigenti e preposti sono contravvenzioni penali punite con l’arresto o, in alternativa, con l’ammenda (artt. 55-60 per il Titolo I, articoli specifici per gli altri titoli). Alcune violazioni minori sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie. Restano poi i reati del codice penale in caso di infortunio: lesioni personali colpose e omicidio colposo aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590 c.p.).
Quanto costa non avere il DVR o non aver nominato l’RSPP?
Per l’omessa valutazione dei rischi e mancata elaborazione del DVR (art. 29, comma 1) e per l’omessa designazione dell’RSPP (art. 17, comma 1, lett. b) l’art. 55, comma 1, prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. La stessa pena si applica al datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP senza aver frequentato la formazione prevista. Sono obblighi non delegabili.
E per la formazione dei lavoratori non fatta?
L’omessa formazione dei lavoratori (art. 37, comma 1) e l’omessa informazione (art. 36) sono punite dall’art. 55, comma 5, lett. c) con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Per l’omessa formazione dei lavoratori (art. 37, comma 1), di dirigenti e preposti, addetti alle emergenze e RLS (art. 37, commi 7, 9 e 10) e per l’omesso invio a visita medica (art. 18, comma 1, lett. g) gli importi sono raddoppiati se la violazione riguarda più di cinque lavoratori e triplicati se ne riguarda più di dieci (art. 55, comma 6-bis).
E per medico competente, DPI e DUVRI?
L’omessa nomina del medico competente quando è prevista la sorveglianza sanitaria, la mancata fornitura dei DPI necessari e l’omessa elaborazione del DUVRI negli appalti interni sono punite dall’art. 55, comma 5, lett. d) con l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro. Per le attrezzature non conformi o prive di manutenzione (art. 71) l’art. 87 prevede l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
Perché gli importi hanno i centesimi?
Perché le ammende e le sanzioni del D.Lgs. 81/2008 vengono rivalutate ogni cinque anni in base all’indice ISTAT (art. 306, comma 4-bis). L’ultima rivalutazione, del 15,9%, è stata disposta con decreto del Ministero del Lavoro del 20 settembre 2023 e si applica alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. Gli importi di questa pagina sono quelli rivalutati.
Cosa succede dopo un verbale di ispezione? Si paga subito?
Per le contravvenzioni si applica la prescrizione del D.Lgs. 758/1994 (art. 301 D.Lgs. 81/2008): l’organo di vigilanza assegna un termine per eliminare la violazione. Se l’azienda adempie entro il termine, è ammessa a pagare in via amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda e il reato si estingue. Ad esempio, per l’omessa formazione dei lavoratori il quarto del massimo è di circa 1.851 euro. Se non adempie, il procedimento penale prosegue.
L’ispettore può sospendere l’attività?
Sì. L’art. 14 D.Lgs. 81/2008 consente all’Ispettorato nazionale del lavoro, e alle ASL per le violazioni di loro competenza, di adottare un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale quando almeno il 10% dei lavoratori presenti è irregolare (in nero) o in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell’Allegato I, come la mancata elaborazione del DVR o la mancata formazione. Per la revoca occorre regolarizzare e pagare una somma aggiuntiva.
Le sanzioni riguardano anche i lavoratori?
Sì: i lavoratori che non rispettano gli obblighi dell’art. 20 (ad esempio non usano i DPI messi a disposizione o non partecipano alla formazione organizzata) sono puniti dall’art. 59 con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda. Questo non riduce le responsabilità di datore di lavoro, dirigenti e preposti, che devono vigilare sull’osservanza delle regole.