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Verbale di Ispezione (ASL/INL/VVF)

Cos'è il verbale di ispezione, quali organi lo emettono, le tipologie previste dalla legge e i rimedi a disposizione del destinatario ai sensi del D.Lgs. 758/1994 e della L. 689/1981.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il verbale di ispezione è il documento redatto dagli organi di vigilanza (ASL/ATS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Vigili del Fuoco) al termine di un'ispezione in materia di sicurezza sul lavoro, igiene o prevenzione incendi, che riporta le risultanze del controllo e le eventuali prescrizioni, diffide o sanzioni.

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Organi che emettono verbali

La vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro è distribuita tra più organi, ciascuno con specifica competenza:

  • ASL/ATS (Azienda Sanitaria Locale / Agenzia di Tutela della Salute): vigila in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08), igiene degli alimenti, tutela della salute pubblica. I verbali ASL in materia di sicurezza sono emessi dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) e dai tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL).
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL): vigila in materia di rapporti di lavoro e sicurezza sul lavoro, con competenza concorrente rispetto all'ASL per quest'ultima materia. È l'erede delle ex Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL) e degli ispettorati del lavoro provinciali.
  • Vigili del Fuoco (VVF): esercitano la vigilanza in materia di prevenzione incendi per le attività soggette al D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 (Regolamento prevenzione incendi). I verbali VVF riguardano la conformità dei luoghi di lavoro alle prescrizioni del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) antincendio.
  • NAS (Nuclei Antisofisticazione e Sanità): Carabinieri specializzati nella vigilanza su igiene alimentare, strutture sanitarie e farmaci, con competenza a redigere verbali in tali ambiti.

Tipologie di verbale

La legislazione prevede diverse tipologie di verbali, con effetti giuridici distinti:

  • Verbale di primo accesso: redatto dall'ispettore al momento dell'ingresso in azienda, riporta i dati identificativi del controllo, i soggetti presenti e le prime risultanze dell'accertamento. Ha valore di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso per quanto l'ispettore attesta di aver percepito direttamente.
  • Verbale di accertamento delle violazioni: documenta le irregolarità riscontrate, le norme violate e le eventuali sanzioni amministrative, oppure la notizia di reato quando la violazione costituisce un illecito penale.
  • Prescrizione obbligatoria (art. 20 D.Lgs. 758/1994): provvedimento con cui l'organo di vigilanza impone l'eliminazione della violazione contravvenzionale entro un termine perentorio, con la facoltà di estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo della pena pecuniaria dopo l'ottemperanza.
  • Diffida accertativa (D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124, art. 12 e D.Lgs. 149/2015): atto con cui l'INL intima al datore di lavoro di regolarizzare le irregolarità riscontrate nei rapporti di lavoro entro un termine determinato, con effetti vincolanti sul riconoscimento dei diritti dei lavoratori.
  • Provvedimento di sospensione dell'attività (art. 14 D.Lgs. 81/08): misura cautelare adottata dall'INL o dall'ASL in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza (lavoro in nero in misura superiore al 10% della forza lavoro, o gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza). La sospensione può essere revocata solo dopo la regolarizzazione e il pagamento di una somma aggiuntiva.

Cosa fare dopo aver ricevuto un verbale

La ricezione di un verbale di ispezione richiede un'analisi attenta prima di qualsiasi azione. I passi fondamentali da seguire sono:

  • Leggere con attenzione tutte le contestazioni indicate nel verbale, identificando la norma violata, la sanzione indicata e i termini per adempiere o per proporre rimedi.
  • Valutare la fondatezza delle contestazioni con il supporto di un professionista esperto in diritto del lavoro o sicurezza sul lavoro, per distinguere le violazioni effettivamente riscontrate da eventuali errori dell'organo ispettivo.
  • Provvedere alle regolarizzazioni richieste entro i termini indicati, documentando con prove scritte (comunicazioni, ricevute, fotografie, relazioni tecniche) ogni adempimento effettuato.
  • Non sottoscrivere, in sede di primo accesso o di verbalizzazione, dichiarazioni che ammettano esplicitamente responsabilità o che rinuncino a diritti di difesa, senza aver prima consultato un legale o un consulente qualificato.

Opposizione al verbale e ricorsi

A seconda della natura del verbale, sono disponibili diversi strumenti di impugnazione, con termini perentori da rispettare:

  • Ricorso gerarchico: proponibile nei confronti dei verbali ASL/INL che abbiano natura di atto amministrativo, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, al responsabile dell'ufficio che ha emesso il provvedimento.
  • Opposizione al Prefetto: per le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione, oppure pagamento in misura ridotta entro 60 giorni.
  • Impugnativa al TAR: per gli atti amministrativi lesivi di interessi legittimi (es. provvedimento di sospensione dell'attività), entro 60 giorni dalla notifica.
  • Opposizione al Tribunale ordinario: per le ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni amministrative, entro 30 giorni dalla notifica, con procedimento nelle forme del rito del lavoro.

Prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994

La prescrizione obbligatoria è la procedura speciale prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 per l'estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza e igiene del lavoro. L'organo di vigilanza che accerta una contravvenzione impartisce una prescrizione che indica le misure correttive da adottare entro un termine non superiore a sei mesi (prorogabile in casi eccezionali). Se il datore di lavoro ottempera alla prescrizione entro il termine fissato e versa all'organo di vigilanza, entro 30 giorni dalla comunicazione di ottemperanza, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione, il reato si estingue. L'organo di vigilanza comunica l'avvenuta estinzione all'autorità giudiziaria, che dispone l'archiviazione. La procedura non si applica ai delitti né alle contravvenzioni per le quali è già stata emessa sentenza di condanna.

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Domande frequentiFAQ

Se ricevo un verbale di prescrizione dell'ASL devo rispondere?
Sì. Il destinatario di una prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 758/1994 deve ottemperare alle misure indicate entro il termine fissato e comunicare per iscritto all'organo di vigilanza l'avvenuta ottemperanza. Solo dopo questa comunicazione e il pagamento della somma prevista (1/4 del massimo dell'ammenda) l'organo di vigilanza trasmette alla Procura la notizia dell'estinzione del reato. Il silenzio equivale a mancata ottemperanza, con conseguente trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per il procedimento penale.
Cosa succede se non si ottempera alla prescrizione entro il termine?
Se il destinatario non ottempera alla prescrizione entro il termine indicato, o non comunica l'ottemperanza nei modi previsti, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione alla Procura della Repubblica, che procede per la contravvenzione originaria. In questo caso il datore di lavoro perde il beneficio dell'estinzione agevolata e risponde del reato nelle forme ordinarie del procedimento penale, con pene che possono prevedere l'arresto e/o l'ammenda nel loro ammontare pieno.
È possibile fare ricorso contro un verbale di ispezione?
Sì, ma gli strumenti di impugnazione dipendono dalla natura del verbale. Per le sanzioni amministrative si può proporre opposizione al Prefetto (entro 30 giorni) oppure opposizione al Tribunale ordinario contro l'ordinanza-ingiunzione (entro 30 giorni dalla notifica). Per i provvedimenti di sospensione dell'attività (art. 14 D.Lgs. 81/08) si può ricorrere al TAR entro 60 giorni. Per i verbali che riportano notizie di reato, la difesa si esercita nell'ambito del procedimento penale davanti all'Autorità Giudiziaria competente. In tutti i casi, il rispetto rigoroso dei termini di impugnazione è essenziale.

Fonti normative

  • D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758 — Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
  • Art. 14 D.Lgs. 81/08 — Provvedimenti in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza
  • L. 24 novembre 1981 n. 689 — Modifiche al sistema penale (sanzioni amministrative)
  • D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 149 — Razionalizzazione e semplificazione delle procedure ispettive

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