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Agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione

Le sostanze CLP di categoria 1A e 1B e i processi che le liberano: classificazione, obblighi del datore di lavoro e registro degli esposti.

Risposta rapida

Sono cancerogeni o mutageni ai fini del D.Lgs. 81/2008 le sostanze e miscele classificate nelle categorie 1A o 1B del Regolamento CLP, le sostanze, miscele e processi dell’allegato XLII (ad esempio lavori che espongono a polveri di legno duro, a silice cristallina respirabile, a idrocarburi policiclici aromatici, a gas di scarico dei motori diesel). Dal D.Lgs. 135/2024, in vigore dall’11 ottobre 2024, il Capo II del Titolo IX si applica anche alle sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A e 1B. Il regime è più severo di quello degli agenti chimici: la priorità è sostituire, e quando non si può, lavorare a ciclo chiuso o ridurre l’esposizione al minimo tecnicamente possibile.

Classificazione CLP

CategoriaSignificatoSi applica il Capo II?
1AEffetti accertati nell’uomoSì
1BEffetti presunti, sulla base di studi sugli animaliSì
2SospettiNo: si applica il Capo I (agenti chimici)

Obblighi del datore di lavoro

  • Sostituzione con sostanze o processi non pericolosi o meno pericolosi, se tecnicamente possibile (art. 235).
  • Sistema chiuso quando la sostituzione non è possibile e, altrimenti, esposizione ridotta al più basso valore tecnicamente possibile, mai oltre i valori limite dell’allegato XLIII.
  • Valutazione specifica (art. 236), ripetuta in caso di modifiche e comunque ogni tre anni.
  • Misure tecniche e igieniche (artt. 237 e 238): aree delimitate con accesso limitato, aspirazione alla fonte, divieto di mangiare e fumare, indumenti separati.
  • Informazione e formazione (art. 239) e sorveglianza sanitaria (art. 242).
  • Registro degli esposti (art. 243): i dati sono comunicati all’INAIL e, alla cessazione del rapporto, la cartella sanitaria è trasmessa all’INAIL, che la conserva per almeno 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.

Errori frequenti

  • Valutare solo i prodotti etichettati e non i processi dell’allegato XLII (polveri di legno, silice, fumi diesel).
  • Non aggiornare la valutazione dopo l’estensione alle sostanze reprotossiche.
  • Tenere il registro degli esposti senza trasmetterne i dati all’INAIL come richiesto.

Fonti normative

Approfondimenti

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