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DVR a Roma

Redazione e rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi per unità locali di Roma e della Città metropolitana, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

Risposta rapida

Ogni datore di lavoro con almeno un lavoratore deve valutare tutti i rischi ed elaborare il DVR, compito che non può delegare (art. 17 D.Lgs. 81/2008). Il documento non scade: va rielaborato entro 30 giorni dopo modifiche significative, infortuni significativi o esiti della sorveglianza sanitaria che lo richiedono (art. 29 c. 3). A Roma la vigilanza spetta allo SPreSAL della ASL competente per municipio o comune e all'Ispettorato del lavoro.

Quale ASL è competente

Nel territorio di Roma Capitale: ASL Roma 1 per i municipi I, II, III, XIII, XIV e XV; ASL Roma 2 per i municipi dal IV al IX; ASL Roma 3 per i municipi X, XI e XII e per il Comune di Fiumicino. Gli altri comuni della Città metropolitana fanno capo ad ASL Roma 4, 5 o 6. Conta l'indirizzo dell'unità produttiva: un'azienda con più sedi può avere interlocutori diversi per ciascuna.

Rischi da trattare nei settori più diffusi a Roma

  • Uffici, studi e servizi: videoterminali, stress lavoro-correlato, microclima, lavoro agile, gestione delle emergenze in palazzi storici con vie di esodo limitate.
  • Strutture sanitarie private, studi odontoiatrici, RSA: rischio biologico (Titolo X), chimico da disinfettanti e gas anestetici, radiazioni ionizzanti dove presenti apparecchi radiologici (D.Lgs. 101/2020), movimentazione dei pazienti, aggressioni.
  • Ristorazione e ricettivo: ustioni, tagli, scivolamenti, rischio chimico da detergenti, lavoro notturno, depositi in ambienti seminterrati.
  • Produzioni audiovisive, spettacoli ed eventi: lavori in quota, rischio elettrico, allestimenti temporanei e montaggio di strutture con le regole del D.I. 22 luglio 2014.
  • Cantieri e restauri: il DVR dell'impresa si accompagna al POS e, con più imprese, al PSC del coordinatore (Titolo IV).

Contenuto e forma

Il DVR riporta la valutazione di tutti i rischi con i criteri usati, le misure e i DPI, il programma di miglioramento con responsabili e tempi, i nominativi di RSPP, RLS e medico competente e le mansioni a rischio specifico (art. 28 c. 2). Deve avere data certa o la sottoscrizione di datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente. Una nuova attività valuta subito i rischi e documenta da subito misure e incarichi; ha 90 giorni dall'avvio solo per completare il DVR (art. 28 c. 3-bis).

Sanzioni

L'omessa valutazione dei rischi e la mancata adozione del DVR sono punite con l'arresto o l'ammenda a carico del datore di lavoro (art. 55 c. 1 lett. a); il DVR privo di alcuni contenuti dell'art. 28 c. 2 è punito con l'ammenda (art. 55 c. 3 e 4).

Domande frequentiFAQ

Il DVR va depositato presso la ASL di Roma?
No. Il DVR è custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce (art. 29 c. 4 D.Lgs. 81/2008) e va esibito su richiesta degli organi di vigilanza. Non esiste un deposito preventivo.
Per una clinica privata il DVR deve trattare il rischio biologico?
Sì. Nelle strutture sanitarie la valutazione del rischio biologico (Titolo X D.Lgs. 81/2008) è centrale, insieme a quella del rischio da taglienti, chimico e da movimentazione dei pazienti; dove ci sono apparecchiature radiologiche si aggiunge la radioprotezione.
Ogni quanto si aggiorna il DVR?
Non c'è una cadenza fissa. Va rielaborato entro 30 giorni quando cambiano in modo significativo lavorazioni, organizzazione o ambienti, dopo infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo rendono necessario (art. 29 c. 3).

Fonti normative

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