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FAQ delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008)

Come trasferire validamente obblighi di sicurezza del datore di lavoro: requisiti, limiti, vigilanza, subdelega e differenze con il ruolo del dirigente.

Risposta rapida

La delega di funzioni trasferisce obblighi del datore di lavoro solo se è scritta con data certa, accettata per iscritto, data a una persona competente con poteri e autonomia di spesa reali e resa nota in azienda. Non si possono delegare il DVR e la nomina dell’RSPP, e il datore di lavoro conserva un obbligo di vigilanza sul delegato.

La delega è disciplinata dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 81/2008. Una sintesi della definizione è nella voce del glossario delega di funzioni.

Domande frequenti sulla delega di funzioniFAQ

Cos’è la delega di funzioni in materia di sicurezza?
È l’atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un’altra persona, con i relativi poteri, l’adempimento di alcuni suoi obblighi di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/2008). Se è valida, il delegato diventa titolare di quegli obblighi e ne risponde. Serve nelle organizzazioni in cui il datore di lavoro non può seguire direttamente ogni sede o reparto, ad esempio con un direttore di stabilimento o un responsabile tecnico.
Quali requisiti deve avere una delega valida?
L’art. 16, comma 1, ne indica cinque, tutti necessari: atto scritto recante data certa; delegato in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalle funzioni delegate; attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo necessari; autonomia di spesa adeguata alle funzioni; accettazione scritta del delegato. Il comma 2 aggiunge che alla delega va data adeguata e tempestiva pubblicità. Se manca uno di questi elementi la delega non trasferisce gli obblighi e la responsabilità resta al datore di lavoro.
Cosa non si può delegare?
Due obblighi restano sempre al datore di lavoro: la valutazione di tutti i rischi con la redazione del DVR e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17). Il delegato può collaborare alla valutazione, ma la responsabilità del documento e la nomina dell’RSPP non si trasferiscono.
Con la delega il datore di lavoro non risponde più di nulla?
No. La delega non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite (art. 16, comma 3). Questa vigilanza si considera assolta se il datore di lavoro ha adottato ed efficacemente attuato il modello di verifica e controllo previsto dall’art. 30, comma 4. Senza un controllo reale il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere insieme al delegato.
Come si dà “data certa” alla delega?
Con uno strumento che renda la data opponibile a terzi: firma digitale con marca temporale, invio tramite PEC, autentica o scrittura privata registrata, apposizione di data da parte di un pubblico ufficiale. Una semplice data scritta a mano non basta, perché non prova quando l’atto è stato firmato.
Cosa vuol dire autonomia di spesa adeguata?
Che il delegato deve poter disporre direttamente delle risorse economiche necessarie per gli interventi di sicurezza delegati, senza chiedere ogni volta l’autorizzazione del datore di lavoro. Conviene indicare nella delega un budget o un limite di spesa e prevedere cosa fare per le spese urgenti che lo superano. Una delega senza poteri di spesa reali viene considerata solo formale.
Il delegato può a sua volta delegare?
Sì, una volta sola. Il delegato può, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni alle stesse condizioni dei commi 1 e 2. La subdelega non esclude l’obbligo di vigilanza del delegante e il subdelegato non può delegare ulteriormente (art. 16, comma 3-bis).
Che differenza c’è tra delegato e dirigente?
Il dirigente ha obblighi di sicurezza propri per il ruolo che ricopre: l’art. 18 elenca obblighi che gravano su “il datore di lavoro e i dirigenti”, in base alle attribuzioni e competenze conferite, senza bisogno di una delega. La delega serve invece a trasferire obblighi che sono propri del datore di lavoro. In pratica spesso il delegato è un dirigente a cui la delega amplia poteri e responsabilità; chi esercita di fatto i poteri di un dirigente ne risponde comunque (art. 299).
Si può delegare all’RSPP?
Non è vietato, ma è sconsigliabile. L’RSPP ha un ruolo di consulenza del datore di lavoro: se riceve anche poteri decisionali e di spesa finisce per valutare il proprio operato e la sua posizione di responsabilità cambia. Una delega all’RSPP, se fatta, deve rispettare tutti i requisiti dell’art. 16 e non può comprendere la valutazione dei rischi né la sua stessa nomina.

Fonti normative

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