FAQ Delega di Funzioni Art. 16 D.Lgs. 81/08 — requisiti, limiti, responsabilità
Risposte alle domande più frequenti sulla delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08: requisiti di validità, obblighi indelegabili ex art. 17, subdelega, responsabilità residua del datore di lavoro e orientamenti della Cassazione penale.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
L'art. 16 D.Lgs. 81/08 consente al datore di lavoro di trasferire specifiche funzioni di sicurezza a un delegato dotato di competenze, poteri e risorse adeguati, ma non lo esonera dall'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato né dagli obblighi assolutamente indelegabili indicati dall'art. 17. Analizziamo i requisiti formali e sostanziali che rendono la delega valida ed efficace, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione penale.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
Queste FAQ si rivolgono a datori di lavoro, direttori generali, responsabili di stabilimento, consulenti legali e RSPP che intendono comprendere il perimetro applicativo della delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08, con riferimento alle condizioni di validità, ai limiti soggettivi e oggettivi e alle conseguenze in caso di infortuni o ispezioni.
Domande frequenti sulla delega di funzioni Art. 16 D.Lgs. 81/08FAQ
Cos'è la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08?
La delega di funzioni è l'atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto — il delegato — specifici poteri e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che la legge originariamente pone in capo a lui. L'art. 16 del D.Lgs. 81/08 ha positivizzato un istituto elaborato dalla giurisprudenza, conferendogli una disciplina organica. La ratio è permettere alle organizzazioni complesse di distribuire le funzioni di garanzia lungo la struttura gerarchica, attribuendo responsabilità a soggetti che dispongono delle competenze e dei poteri concreti per esercitarle. Non si tratta di una mera delega di firma o di incarico funzionale, bensì del trasferimento di una posizione di garanzia autonoma: il delegato diventa titolare degli obblighi delegati e risponde in prima persona delle violazioni commesse nell'esercizio di tali funzioni. La Cassazione penale ha chiarito che la delega opera sul piano della distribuzione della responsabilità penale e non su quello civilistico della rappresentanza (Cass. pen., Sez. IV, n. 38991/2010).
Quali requisiti deve avere il delegato affinché la delega sia valida?
L'art. 16 co. 1 D.Lgs. 81/08 elenca tassativamente i requisiti di validità della delega, che devono sussistere contemporaneamente: (a) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate — la norma non pretende titoli formali ma competenza tecnica concreta, adeguata alla complessità del rischio gestito; (b) al delegato devono essere attribuiti dal delegante tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate — senza poteri decisionali autonomi la delega è nulla; (c) al delegato devono essere attribuiti dal delegante i poteri di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate — l'impossibilità di allocare risorse economici svuoterebbe la delega di effettività; (d) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto; (e) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. L'assenza anche di uno solo di tali requisiti rende la delega invalida e inopponibile ai terzi (incluso il giudice penale), con la conseguenza che la responsabilità rimane interamente in capo al datore di lavoro. La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'onere di provare la validità della delega grava sul datore di lavoro (Cass. pen., Sez. IV, n. 22455/2009).
La delega libera completamente il datore di lavoro dalla responsabilità penale?
No. L'art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza può essere esercitata anche tramite sistemi di verifica e controllo (audit, ispezioni, report periodici) e, in organizzazioni strutturate, avvalendosi dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. La norma precisa altresì che la vigilanza si intende assolta in caso di adozione e attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/08. La giurisprudenza distingue tra culpa in eligendo (scelta di un delegato inidoneo) e culpa in vigilando (omessa sorveglianza sull'operato del delegato): entrambe fondano la responsabilità del delegante. La Cassazione ha affermato che il datore di lavoro mantiene sempre una posizione di garanzia di secondo livello: non può essere condannato per le stesse omissioni del delegato, ma risponde se ha omesso di vigilare o se era a conoscenza di irregolarità e non è intervenuto (Cass. pen., Sez. IV, n. 4340/2014; n. 32289/2016).
La delega deve essere scritta e autenticata? Che forma deve avere?
L'art. 16 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08 richiede che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La forma scritta è dunque requisito di validità della delega stessa, non mero adempimento probatorio. Non è invece richiesta l'autenticazione notarile né la registrazione presso enti pubblici: il requisito formale si esaurisce nella documentazione scritta firmata da entrambe le parti. Il documento deve contenere in modo chiaro e analitico: l'identificazione precisa delle funzioni delegate (con riferimento agli articoli del D.Lgs. 81/08 o ai settori di rischio); l'attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; l'accettazione espressa del delegato; la data di decorrenza. La pubblicità adeguata (art. 16 co. 1 lett. e)) si realizza normalmente mediante comunicazione interna ai lavoratori e ai loro rappresentanti, all'RSPP e al medico competente, nonché — in caso di ispezione — esibizione agli organi di vigilanza. La Cassazione ha ritenuto che la mancanza di forma scritta non sia sanabile con prove orali o presuntive, poiché il legislatore ha scelto la forma ad substantiam (Cass. pen., Sez. IV, n. 10702/2013).
Il datore di lavoro può delegare anche la nomina di RSPP e medico competente?
No. L'art. 17 D.Lgs. 81/08 elenca tassativamente gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, tra cui figurano espressamente: (a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (art. 17 co. 1 lett. a)); (b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione — RSPP (art. 17 co. 1 lett. b)). Tali obblighi sono sottratti in assoluto alla delega ex art. 16 e non possono essere trasferiti ad alcun soggetto, nemmeno attraverso atti apparentemente formalmente corretti. La nomina del medico competente non è espressamente menzionata nell'art. 17, ma la giurisprudenza prevalente la riconduce agli obblighi indelegabili in quanto strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria che il DVR deve pianificare. La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro che deleghi la valutazione dei rischi o la designazione dell'RSPP rimane penalmente responsabile come se la delega non esistesse (Cass. pen., Sez. IV, n. 15081/2015). Va distinta la nomina — atto riservato al datore — dalla gestione operativa dei rapporti con RSPP e medico competente, che può invece essere oggetto di delega.
Cosa si intende per "subdelega" ex art. 16 co. 3? È sempre ammessa?
L'art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08 dispone che il delegato possa a sua volta delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro — cosiddetta subdelega — alle seguenti condizioni cumulative: (a) che la subdelega sia espressamente autorizzata dal datore di lavoro (l'autorizzazione può essere contenuta nell'atto di delega principale o in un atto separato); (b) che essa non riguardi tutte le funzioni delegate, poiché una subdelega totale svuoterebbe la posizione del delegato e configurerebbe un'elusione della disciplina; (c) che la subdelega rispetti tutti i requisiti di validità previsti dall'art. 16 co. 1 per la delega originaria. La subdelega ulteriore — ossia la subdelega del subdelegato ad un terzo — non è ammessa, atteso che il legislatore si è fermato espressamente al secondo livello. In assenza di autorizzazione del datore di lavoro, la subdelega è nulla e la responsabilità rimane interamente in capo al delegato originario, che non può invocare a sua discolpa la ripartizione interna del lavoro. La ratio della norma è evitare catene di deleghe che rendano impossibile individuare il responsabile effettivo.
Che differenza c'è tra delega di funzioni e nomina del preposto o del dirigente?
Si tratta di istituti giuridicamente distinti con presupposti e effetti diversi. Il dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08) è il soggetto che, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. La sua posizione di garanzia deriva direttamente dalla qualifica e dai poteri di fatto, indipendentemente da qualsiasi delega formale: risponde degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per il dirigente anche senza atto scritto. Il preposto (art. 2 co. 1 lett. e)) è colui che sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori; risponde degli obblighi di propria competenza anche in assenza di delega. La delega di funzioni ex art. 16 opera invece su un piano aggiuntivo: trasferisce formalmente obblighi che spetterebbero al datore di lavoro, al di là delle posizioni di garanzia già attribuite dalla legge in funzione del ruolo. In sintesi: dirigente e preposto rispondono per ciò che fa parte del loro ruolo istituzionale; il delegato risponde per ciò che gli viene formalmente trasferito dal datore.
In caso di infortunio, come si accerta se la delega era valida ed efficace?
In sede di procedimento penale successivo a un infortunio, il pubblico ministero e il giudice verificano la validità ed efficacia della delega attraverso un accertamento in concreto che riguarda almeno cinque profili: (1) Forma: esistenza di un documento scritto, firmato dal delegato per accettazione, con data certa anteriore all'evento; (2) Completezza del contenuto: analitica individuazione delle funzioni delegate, con espressa attribuzione dei poteri decisionali e di spesa — le clausole generiche o i riferimenti omnicomprensivi sono spesso ritenuti insufficienti; (3) Adeguatezza del delegato: verifica della professionalità ed esperienza concreta, anche attraverso il curriculum vitae, i titoli professionali e la storia lavorativa; (4) Effettività dei poteri: accertamento che il delegato disponesse davvero di autonomia decisionale e di budget — la delega è inefficace se nella pratica il delegato doveva chiedere autorizzazione al datore per ogni intervento; (5) Vigilanza del delegante: verifica dell'esistenza di meccanismi di controllo attivati dal datore. La Cassazione ha ritenuto che la delega sia un elemento difensivo da produrre tempestivamente e che l'onere della prova della sua validità gravi sull'imputato datore di lavoro (Cass. pen., Sez. IV, n. 4973/2019).
Il delegato può rifiutare la delega? Con quali effetti?
Sì. L'accettazione scritta da parte del delegato è un requisito essenziale di validità della delega (art. 16 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08): poiché la legge richiede accettazione, la delega non può essere imposta unilateralmente. Il delegato può rifiutare per qualsiasi ragione: inadeguatezza delle proprie competenze, insufficienza dei poteri o delle risorse attribuite, valutazioni di opportunità personale. In caso di rifiuto, la delega non produce effetti e la posizione di garanzia rimane integralmente in capo al datore di lavoro. Sul piano del rapporto di lavoro, il rifiuto di una delega di funzioni in materia di sicurezza non costituisce di per sé inadempimento contrattuale, a condizione che il rifiuto non sia arbitrario rispetto agli obblighi già compresi nella mansione del lavoratore. Va distinto il rifiuto della delega — che riguarda responsabilità aggiuntive formalmente trasferite dal datore — dalla rinuncia a svolgere i propri obblighi di dirigente o preposto, che invece integra inadempimento. Il delegato che accetta ma poi si trova privo dei poteri o delle risorse promesse può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al datore la propria impossibilità di adempiere, con efficacia protettiva rispetto alla propria responsabilità penale, a condizione che la comunicazione sia tempestiva e documentata.
Quali obblighi del datore sono indelegabili per legge?
L'art. 17 D.Lgs. 81/08 individua due obblighi assolutamente indelegabili: (1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR — che il datore deve effettuare in collaborazione con RSPP e medico competente, ma della cui correttezza risponde personalmente e inderogabilmente; (2) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Oltre all'art. 17, la giurisprudenza ha individuato per via interpretativa ulteriori obblighi che si sottraggono alla delega perché intrinsecamente connessi alla figura del datore di lavoro: la scelta dell'assetto organizzativo dell'impresa e l'allocazione delle risorse finanziarie destinate alla sicurezza, la decisione circa il modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/08, l'obbligo di vigilanza di secondo livello sull'operato dei delegati. La Cassazione ha precisato che l'indelegabilità dell'art. 17 è assoluta e non ammette deroghe nemmeno parziali: qualsiasi atto con cui il datore tenti di trasferire la responsabilità per la valutazione dei rischi è nullo e privo di effetti penali (Cass. pen., Sez. IV, n. 15081/2015; Sez. IV, n. 43786/2018). Sul piano pratico, il datore può avvalersi di consulenti e tecnici per elaborare la valutazione, ma la firma del DVR e la responsabilità della sua completezza restano sue.
Cos'è la delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 81/08?
La delega di funzioni è l'atto con cui il datore di lavoro trasferisce a un altro soggetto — il delegato — specifici poteri e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro che la legge originariamente pone in capo a lui. L'art. 16 del D.Lgs. 81/08 ha positivizzato un istituto elaborato dalla giurisprudenza, conferendogli una disciplina organica. La ratio è permettere alle organizzazioni complesse di distribuire le funzioni di garanzia lungo la struttura gerarchica, attribuendo responsabilità a soggetti che dispongono delle competenze e dei poteri concreti per esercitarle. Non si tratta di una mera delega di firma o di incarico funzionale, bensì del trasferimento di una posizione di garanzia autonoma: il delegato diventa titolare degli obblighi delegati e risponde in prima persona delle violazioni commesse nell'esercizio di tali funzioni. La Cassazione penale ha chiarito che la delega opera sul piano della distribuzione della responsabilità penale e non su quello civilistico della rappresentanza (Cass. pen., Sez. IV, n. 38991/2010).
Quali requisiti deve avere il delegato affinché la delega sia valida?
L'art. 16 co. 1 D.Lgs. 81/08 elenca tassativamente i requisiti di validità della delega, che devono sussistere contemporaneamente: (a) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate — la norma non pretende titoli formali ma competenza tecnica concreta, adeguata alla complessità del rischio gestito; (b) al delegato devono essere attribuiti dal delegante tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate — senza poteri decisionali autonomi la delega è nulla; (c) al delegato devono essere attribuiti dal delegante i poteri di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate — l'impossibilità di allocare risorse economici svuoterebbe la delega di effettività; (d) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto; (e) alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. L'assenza anche di uno solo di tali requisiti rende la delega invalida e inopponibile ai terzi (incluso il giudice penale), con la conseguenza che la responsabilità rimane interamente in capo al datore di lavoro. La Cassazione ha ripetutamente affermato che l'onere di provare la validità della delega grava sul datore di lavoro (Cass. pen., Sez. IV, n. 22455/2009).
La delega libera completamente il datore di lavoro dalla responsabilità penale?
No. L'art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che la delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza può essere esercitata anche tramite sistemi di verifica e controllo (audit, ispezioni, report periodici) e, in organizzazioni strutturate, avvalendosi dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01. La norma precisa altresì che la vigilanza si intende assolta in caso di adozione e attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30 D.Lgs. 81/08. La giurisprudenza distingue tra culpa in eligendo (scelta di un delegato inidoneo) e culpa in vigilando (omessa sorveglianza sull'operato del delegato): entrambe fondano la responsabilità del delegante. La Cassazione ha affermato che il datore di lavoro mantiene sempre una posizione di garanzia di secondo livello: non può essere condannato per le stesse omissioni del delegato, ma risponde se ha omesso di vigilare o se era a conoscenza di irregolarità e non è intervenuto (Cass. pen., Sez. IV, n. 4340/2014; n. 32289/2016).
La delega deve essere scritta e autenticata? Che forma deve avere?
L'art. 16 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08 richiede che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La forma scritta è dunque requisito di validità della delega stessa, non mero adempimento probatorio. Non è invece richiesta l'autenticazione notarile né la registrazione presso enti pubblici: il requisito formale si esaurisce nella documentazione scritta firmata da entrambe le parti. Il documento deve contenere in modo chiaro e analitico: l'identificazione precisa delle funzioni delegate (con riferimento agli articoli del D.Lgs. 81/08 o ai settori di rischio); l'attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa; l'accettazione espressa del delegato; la data di decorrenza. La pubblicità adeguata (art. 16 co. 1 lett. e)) si realizza normalmente mediante comunicazione interna ai lavoratori e ai loro rappresentanti, all'RSPP e al medico competente, nonché — in caso di ispezione — esibizione agli organi di vigilanza. La Cassazione ha ritenuto che la mancanza di forma scritta non sia sanabile con prove orali o presuntive, poiché il legislatore ha scelto la forma ad substantiam (Cass. pen., Sez. IV, n. 10702/2013).
Il datore di lavoro può delegare anche la nomina di RSPP e medico competente?
No. L'art. 17 D.Lgs. 81/08 elenca tassativamente gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, tra cui figurano espressamente: (a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (art. 17 co. 1 lett. a)); (b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione — RSPP (art. 17 co. 1 lett. b)). Tali obblighi sono sottratti in assoluto alla delega ex art. 16 e non possono essere trasferiti ad alcun soggetto, nemmeno attraverso atti apparentemente formalmente corretti. La nomina del medico competente non è espressamente menzionata nell'art. 17, ma la giurisprudenza prevalente la riconduce agli obblighi indelegabili in quanto strettamente connessa alla sorveglianza sanitaria che il DVR deve pianificare. La Cassazione ha confermato che il datore di lavoro che deleghi la valutazione dei rischi o la designazione dell'RSPP rimane penalmente responsabile come se la delega non esistesse (Cass. pen., Sez. IV, n. 15081/2015). Va distinta la nomina — atto riservato al datore — dalla gestione operativa dei rapporti con RSPP e medico competente, che può invece essere oggetto di delega.
Cosa si intende per "subdelega" ex art. 16 co. 3? È sempre ammessa?
L'art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08 dispone che il delegato possa a sua volta delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro — cosiddetta subdelega — alle seguenti condizioni cumulative: (a) che la subdelega sia espressamente autorizzata dal datore di lavoro (l'autorizzazione può essere contenuta nell'atto di delega principale o in un atto separato); (b) che essa non riguardi tutte le funzioni delegate, poiché una subdelega totale svuoterebbe la posizione del delegato e configurerebbe un'elusione della disciplina; (c) che la subdelega rispetti tutti i requisiti di validità previsti dall'art. 16 co. 1 per la delega originaria. La subdelega ulteriore — ossia la subdelega del subdelegato ad un terzo — non è ammessa, atteso che il legislatore si è fermato espressamente al secondo livello. In assenza di autorizzazione del datore di lavoro, la subdelega è nulla e la responsabilità rimane interamente in capo al delegato originario, che non può invocare a sua discolpa la ripartizione interna del lavoro. La ratio della norma è evitare catene di deleghe che rendano impossibile individuare il responsabile effettivo.
Che differenza c'è tra delega di funzioni e nomina del preposto o del dirigente?
Si tratta di istituti giuridicamente distinti con presupposti e effetti diversi. Il dirigente (art. 2 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08) è il soggetto che, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. La sua posizione di garanzia deriva direttamente dalla qualifica e dai poteri di fatto, indipendentemente da qualsiasi delega formale: risponde degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 per il dirigente anche senza atto scritto. Il preposto (art. 2 co. 1 lett. e)) è colui che sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori; risponde degli obblighi di propria competenza anche in assenza di delega. La delega di funzioni ex art. 16 opera invece su un piano aggiuntivo: trasferisce formalmente obblighi che spetterebbero al datore di lavoro, al di là delle posizioni di garanzia già attribuite dalla legge in funzione del ruolo. In sintesi: dirigente e preposto rispondono per ciò che fa parte del loro ruolo istituzionale; il delegato risponde per ciò che gli viene formalmente trasferito dal datore.
In caso di infortunio, come si accerta se la delega era valida ed efficace?
In sede di procedimento penale successivo a un infortunio, il pubblico ministero e il giudice verificano la validità ed efficacia della delega attraverso un accertamento in concreto che riguarda almeno cinque profili: (1) Forma: esistenza di un documento scritto, firmato dal delegato per accettazione, con data certa anteriore all'evento; (2) Completezza del contenuto: analitica individuazione delle funzioni delegate, con espressa attribuzione dei poteri decisionali e di spesa — le clausole generiche o i riferimenti omnicomprensivi sono spesso ritenuti insufficienti; (3) Adeguatezza del delegato: verifica della professionalità ed esperienza concreta, anche attraverso il curriculum vitae, i titoli professionali e la storia lavorativa; (4) Effettività dei poteri: accertamento che il delegato disponesse davvero di autonomia decisionale e di budget — la delega è inefficace se nella pratica il delegato doveva chiedere autorizzazione al datore per ogni intervento; (5) Vigilanza del delegante: verifica dell'esistenza di meccanismi di controllo attivati dal datore. La Cassazione ha ritenuto che la delega sia un elemento difensivo da produrre tempestivamente e che l'onere della prova della sua validità gravi sull'imputato datore di lavoro (Cass. pen., Sez. IV, n. 4973/2019).
Il delegato può rifiutare la delega? Con quali effetti?
Sì. L'accettazione scritta da parte del delegato è un requisito essenziale di validità della delega (art. 16 co. 1 lett. d) D.Lgs. 81/08): poiché la legge richiede accettazione, la delega non può essere imposta unilateralmente. Il delegato può rifiutare per qualsiasi ragione: inadeguatezza delle proprie competenze, insufficienza dei poteri o delle risorse attribuite, valutazioni di opportunità personale. In caso di rifiuto, la delega non produce effetti e la posizione di garanzia rimane integralmente in capo al datore di lavoro. Sul piano del rapporto di lavoro, il rifiuto di una delega di funzioni in materia di sicurezza non costituisce di per sé inadempimento contrattuale, a condizione che il rifiuto non sia arbitrario rispetto agli obblighi già compresi nella mansione del lavoratore. Va distinto il rifiuto della delega — che riguarda responsabilità aggiuntive formalmente trasferite dal datore — dalla rinuncia a svolgere i propri obblighi di dirigente o preposto, che invece integra inadempimento. Il delegato che accetta ma poi si trova privo dei poteri o delle risorse promesse può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al datore la propria impossibilità di adempiere, con efficacia protettiva rispetto alla propria responsabilità penale, a condizione che la comunicazione sia tempestiva e documentata.
Quali obblighi del datore sono indelegabili per legge?
L'art. 17 D.Lgs. 81/08 individua due obblighi assolutamente indelegabili: (1) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR — che il datore deve effettuare in collaborazione con RSPP e medico competente, ma della cui correttezza risponde personalmente e inderogabilmente; (2) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Oltre all'art. 17, la giurisprudenza ha individuato per via interpretativa ulteriori obblighi che si sottraggono alla delega perché intrinsecamente connessi alla figura del datore di lavoro: la scelta dell'assetto organizzativo dell'impresa e l'allocazione delle risorse finanziarie destinate alla sicurezza, la decisione circa il modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/08, l'obbligo di vigilanza di secondo livello sull'operato dei delegati. La Cassazione ha precisato che l'indelegabilità dell'art. 17 è assoluta e non ammette deroghe nemmeno parziali: qualsiasi atto con cui il datore tenti di trasferire la responsabilità per la valutazione dei rischi è nullo e privo di effetti penali (Cass. pen., Sez. IV, n. 15081/2015; Sez. IV, n. 43786/2018). Sul piano pratico, il datore può avvalersi di consulenti e tecnici per elaborare la valutazione, ma la firma del DVR e la responsabilità della sua completezza restano sue.
Fonti normative
Art. 16 D.Lgs. 81/08 — Delega di funzioni
Art. 17 D.Lgs. 81/08 — Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Art. 2 co. 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 — Definizione di datore di lavoro
Art. 2 co. 1 lett. d) e) D.Lgs. 81/08 — Dirigente e preposto
Art. 30 D.Lgs. 81/08 — Modelli di organizzazione e di gestione
Cass. pen., Sez. IV, n. 38991/2010 — Natura giuridica della delega di funzioni
Cass. pen., Sez. IV, n. 22455/2009 — Onere della prova della delega
Cass. pen., Sez. IV, n. 4340/2014 — Vigilanza residua del datore delegante
Cass. pen., Sez. IV, n. 10702/2013 — Forma scritta ad substantiam
Cass. pen., Sez. IV, n. 15081/2015 — Indelegabilità ex art. 17
Cass. pen., Sez. IV, n. 4973/2019 — Accertamento validità della delega post-infortunio
Cass. pen., Sez. IV, n. 43786/2018 — Nullità della delega della valutazione dei rischi
Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.