Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

Gruppi di rischio degli agenti biologici

La classificazione in quattro gruppi con cui il D.Lgs. 81/08 misura la pericolosità di batteri, virus, funghi e parassiti.

Risposta rapida

L’art. 268 del D.Lgs. 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro gruppi secondo la probabilità che causino malattie nell’uomo, la gravità di queste, la possibilità che si propaghino nella comunità e la disponibilità di misure profilattiche o terapeutiche efficaci. L’elenco degli agenti classificati è nell’Allegato XLVI, che riprende la Direttiva 2000/54/CE come aggiornata dalla Direttiva (UE) 2019/1833. La mancata inclusione di un agente nell’elenco non significa che sia di gruppo 1, e se un agente non è attribuibile con certezza a un gruppo va classificato in quello di rischio più elevato (art. 268, comma 3).

I quattro gruppi

  • Gruppo 1: poche probabilità di causare malattie nell’uomo (ad esempio lieviti e batteri usati nella produzione alimentare).
  • Gruppo 2: può causare malattie e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; di norma sono disponibili profilassi o terapie (ad esempio Legionella pneumophila, Salmonella non tifoidea, tetano).
  • Gruppo 3: può causare malattie gravi e costituisce un serio rischio; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili profilassi o terapie (ad esempio Mycobacterium tuberculosis, virus dell’epatite B e C, HIV).
  • Gruppo 4: malattie gravi, elevato rischio di propagazione, di norma senza profilassi o terapie efficaci (ad esempio virus Ebola).

Obblighi collegati

  • Valutazione del rischio biologico nel DVR (art. 271), sia per l’uso deliberato sia per l’esposizione potenziale (sanità, rifiuti, depurazione, agricoltura, servizi alla persona).
  • Comunicazione all’organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori che comportano l’uso deliberato di agenti dei gruppi 2 e 3 (art. 269).
  • Autorizzazione del Ministero della salute per l’uso di agenti del gruppo 4 (art. 270).
  • Misure e livelli di contenimento per laboratori e processi industriali (Allegati XLVII e XLVIII).
  • Registro degli esposti per i lavoratori addetti ad attività con agenti dei gruppi 3 e 4 (art. 280) e sorveglianza sanitaria, con vaccinazioni ove disponibili (art. 279).

Fonti normative

Voci collegate

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito