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Videoterminale (VDT) e Rischi per i Lavoratori

Voce di glossario sul lavoratore addetto ai videoterminali ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08: definizione normativa, soglia delle 4 ore, rischi per la salute, requisiti ergonomici della postazione e obblighi di sorveglianza sanitaria.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Ai sensi del Titolo VII D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179), è lavoratore addetto ai videoterminalichi utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive al giorno, dedotte le interruzioni obbligatorie di 15 minuti ogni 2 ore. I rischi principali sono l'affaticamento visivo (astenopia), i disturbi muscolo-scheletrici (DMS) — in particolare cervicalgia, dorsalgia e sindrome del tunnel carpale — e lo stress correlato al carico cognitivo e al ritmo imposto dal sistema.

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Riferimento normativo

L'uso dei videoterminali nei luoghi di lavoro è disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, articoli 172-179, che recepisce la Direttiva europea 90/270/CEE. Il Titolo VII definisce il quadro degli obblighi del datore di lavoro, i requisiti minimi della postazione e le misure di prevenzione e protezione applicabili.

L'Allegato XXXIV al D.Lgs. 81/08 stabilisce i requisiti minimi ergonomici delle postazioni di lavoro con videoterminale: caratteristiche di monitor, tastiera, mouse, piano di lavoro, seduta e illuminazione. Il D.M. 2 ottobre 2000ha definito i criteri tecnici per l'ergonomia delle postazioni, in parte confluiti nell'Allegato XXXIV e nei riferimenti alla norma ISO 9241.

La norma si applica a qualsiasi attrezzatura munita di videoterminale: monitor tradizionali, laptop, tablet e touchscreen, purché il loro utilizzo sia sistematico e abituale. La soglia di applicazione del Titolo VII è fissata in almeno 4 ore consecutive al giorno, calcolate al netto delle pause regolamentari. Chi utilizza il VDT per periodi inferiori resta comunque soggetto agli obblighi generali del D.Lgs. 81/08, ma non alle disposizioni specifiche del Titolo VII (sorveglianza sanitaria oculistica periodica, fornitura di occhiali correttivi specifici, analisi dedicata della postazione nel DVR).

Rischi per la salute

L'utilizzo prolungato di videoterminali è associato a tre categorie principali di rischio per la salute dei lavoratori:

  • Affaticamento visivo (astenopia)— bruciore e lacrimazione oculare, visione sfocata o sdoppiata, cefalea frontale e difficoltà di accomodazione visiva. È determinato da postura oculare fissa, scarso contrasto o luminosità inadeguata dello schermo, riflessi e abbagliamenti. Le evidenze scientifiche consolidate escludono danni permanenti alla vista imputabili all'uso del monitor in condizioni ergonomicamente corrette.
  • Disturbi muscolo-scheletrici (DMS) — cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, tendinopatie degli arti superiori e sindrome del tunnel carpale, correlati a posture scorrette mantenute staticamente e a movimenti ripetitivi di digitazione e uso del mouse. La postazione non ergonomica (altezza del piano, inclinazione della tastiera, assenza di poggiapolsi) amplifica il rischio.
  • Stress da videoterminale— sovraccarico cognitivo determinato dalla complessità e dalla velocità di elaborazione delle informazioni, dal ritmo imposto dal sistema informatico, dalla riduzione dell'autonomia decisionale e, in alcuni contesti, dall'isolamento sociale. Lo stress può manifestarsi con sintomi psicosomatici, riduzione delle prestazioni e aumento dell'assenteismo.

Ulteriori fattori di rischio ambientale sono la illuminazione inadeguata del posto di lavoro (sorgenti luminose posizionate di fronte o di spalle allo schermo che generano abbagliamento diretto o riflessi indiretti) e la qualità dell'aria indoor (bassa umidità relativa accentua la sintomatologia oculare).

Requisiti della postazione — Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08

L'Allegato XXXIV stabilisce i requisiti minimi delle postazioni di lavoro con videoterminale. I principali elementi da rispettare sono:

  • Monitor— luminosità e contrasto regolabili dall'operatore; assenza di riflessi che causino affaticamento visivo; dimensione dello schermo adeguata al compito; distanza occhi-schermo compresa tra 50 e 70 cm; parte superiore dello schermo posta all'altezza degli occhi dell'operatore seduto, o leggermente al di sotto.
  • Tastiera — separata dallo schermo e inclinabile; superficie opaca e caratteri leggibili; spazio sufficiente sul piano di lavoro per il poggiapolsi, disponibile a richiesta del lavoratore.
  • Mouse— superficie di appoggio adeguata, possibilmente dotata di un poggiapolsi integrato o separato, per ridurre la tensione muscolare dell'avambraccio.
  • Piano di lavoro — superficie opaca e a bassa riflessione; dimensioni sufficienti per disporre il monitor, la tastiera, i documenti di consultazione e lasciare spazio per gli arti superiori; altezza regolabile o standard compresa tra 70 e 80 cm; spazio libero per gli arti inferiori.
  • Seduta — regolabile in altezza (da seduto, piedi piatti a terra o su poggiapiedi); schienale regolabile in altezza e inclinazione per il sostegno lombare; poggiapiedi disponibile su richiesta del lavoratore.
  • Illuminazione — livello di illuminamento sul piano di lavoro pari a circa 500 lux; evitare finestre di fronte o di spalle allo schermo; utilizzare tende o veneziane per controllare la luce naturale; orientare le scrivanie parallelamente alle finestre.

Obblighi del datore di lavoro e sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro che impiega lavoratori addetti ai videoterminali è tenuto a:

  • Analisi delle postazioni nel DVR— effettuare la valutazione dei rischi specifici connessi all'uso dei VDT (art. 174 D.Lgs. 81/08) e inserirla nel Documento di Valutazione dei Rischi, con analisi della postazione, dell'organizzazione del lavoro e dei fattori ambientali.
  • Formazione e informazione— formare i lavoratori sui rischi connessi all'uso del VDT e sulle modalità di corretta configurazione della postazione, secondo i requisiti dell'Allegato XXXIV (art. 177 D.Lgs. 81/08).
  • Pause obbligatorie — garantire interruzioni di 15 minuti ogni 2 ore consecutive di lavoro al VDT (art. 175 D.Lgs. 81/08). Il CCNL applicato può prevedere pause superiori o modalità diverse di fruizione; in tal caso prevale la disciplina contrattuale più favorevole al lavoratore.
  • Sorveglianza sanitaria — sottoporre i lavoratori addetti ai VDT a visita oculistica preventiva e periodica ogni 5 anni (ogni 2 anni per lavoratori con più di 50 anni o con patologie oculari già accertate). La sorveglianza è effettuata dal Medico Competente (art. 176 D.Lgs. 81/08).
  • Fornitura degli occhiali correttivi specifici — qualora la visita oculistica rilevi la necessità di occhiali o lenti correttive specifiche per il lavoro al VDT (distanza intermediadiversa dalla correzione per lontano o vicino), il datore di lavoro è tenuto a fornirli a propria cura e spese (art. 176 c. 8 D.Lgs. 81/08). I normali occhiali da vista già in possesso del lavoratore non sono a carico del datore.

Le disposizioni del Titolo VII si applicano anche al lavoro da remoto (smart working): l'art. 23 della L. 81/2017 prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore agile un'informativa sui rischi generali e specifici, inclusi i rischi VDT. L'obbligo di garantire la conformità ergonomica della postazione nella sede domestica ricade in parte sul lavoratore, ma il datore rimane responsabile della formazione, delle procedure e degli strumenti forniti.

Vedi anche

Domande frequentiFAQ

Chi è considerato lavoratore addetto ai VDT ai sensi del D.Lgs. 81/08?
È lavoratore addetto ai videoterminali chi utilizza un'attrezzatura munita di VDT (monitor, laptop, tablet, touchscreen) in modo sistematico e abituale per almeno 4 ore consecutive al giorno, calcolate al netto delle pause di legge di 15 minuti ogni 2 ore. Chi usa il VDT per periodi inferiori non è soggetto alle disposizioni specifiche del Titolo VII (sorveglianza sanitaria oculistica periodica, occhiali correttivi a carico del datore), ma resta comunque tutelato dagli obblighi generali del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro deve pagare gli occhiali da VDT?
Sì, ma solo in caso di specifica necessità accertata dal Medico Competente. Se la visita oculistica svolta nell'ambito della sorveglianza sanitaria rileva che il lavoratore necessita di occhiali correttivi specifici per la distanza di lavoro al VDT (diversa dalla correzione standard per lontano o per vicino), il datore di lavoro è tenuto a fornirli a propria cura e spese, ai sensi dell'art. 176 c. 8 D.Lgs. 81/08. I normali occhiali da vista del lavoratore non sono a carico del datore.
Il lavoro da remoto (smart working) cambia gli obblighi in materia di VDT?
Gli obblighi del Titolo VII D.Lgs. 81/08 si applicano anche al lavoro agile. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore in smart working un'informativa scritta sui rischi generali e specifici, inclusi i rischi da VDT, ai sensi dell'art. 23 L. 81/2017. Rimane tenuto a garantire formazione adeguata, strumenti idonei e sorveglianza sanitaria. La verifica della conformità ergonomica della postazione domestica presenta tuttavia difficoltà pratiche: il datore è responsabile degli strumenti forniti e delle procedure, mentre il lavoratore concorre alla corretta configurazione della postazione nel proprio domicilio.
Ogni quanto tempo il lavoratore VDT deve fare la visita oculistica?
La sorveglianza sanitaria oculistica è obbligatoria con cadenza quinquennale (ogni 5 anni) per i lavoratori addetti ai VDT. La periodicità è ridotta a ogni 2 anni per i lavoratori che hanno già compiuto 50 anni o per coloro che presentano problematiche oculari già accertate dal Medico Competente. La prima visita è preventiva (prima di iniziare l'attività al VDT) e le successive sono periodiche.

Fonti normative

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