Per agente fisico si intende, ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, qualsiasi agente che può causare danni all'udito, al sistema nervoso, all'apparato muscolo-scheletrico o ad altri organi a causa dell'esposizione nell'ambiente di lavoro. Il Titolo VIII del Testo Unico disciplina in modo specifico il rumore (Capo II), le vibrazioni (Capo III), i campi elettromagnetici (Capo IV), le radiazioni ottiche artificiali (Capo V) e il microclima e lo stress termico, stabilendo valori limite di esposizione, valori d'azione e obblighi del datore di lavoro in materia di valutazione, prevenzione e sorveglianza sanitaria.
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Classificazione degli agenti fisici nel Titolo VIII D.Lgs. 81/08
Il Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 (artt. 180–220) suddivide gli agenti fisici in cinque categorie principali, ciascuna disciplinata da un Capo dedicato:
- Rumore (Capo II, artt. 187–198) — rumore aereo trasmesso all'udito attraverso l'aria; si misura in dB(A) e in dB(C) per i picchi. Può causare ipoacusia professionale e altri danni extrauditivi.
- Vibrazioni (Capo III, artt. 199–205) — vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV) e vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV). Causano danni vascolari, neurologici e osteoarticolari.
- Campi elettromagnetici — CEM (Capo IV, artt. 206–212) — campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza da 0 Hz a 300 GHz. Possono determinare effetti termici e non termici sui tessuti biologici.
- Radiazioni ottiche artificiali — ROA (Capo V, artt. 213–218) — radiazioni ultraviolette, visibili e infrarosse prodotte da sorgenti artificiali (laser, lampade UV, fiamme, archi di saldatura). Possono causare danni alla cute e all'apparato visivo.
- Microclima e stress termico — condizioni ambientali (temperatura, umidità, velocità dell'aria, irraggiamento) che influenzano lo scambio termico tra il lavoratore e l'ambiente. Disciplinato dall'art. 180 e dalle norme tecniche di riferimento (ISO 7730, ISO 7933, ISO 7243).
Obblighi di valutazione
L'art. 181 D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici, tenendo conto in particolare di:
- livello, tipo e durata dell'esposizione, inclusa qualsiasi esposizione a impulsi;
- valori limite di esposizione e valori d'azione di cui agli articoli specifici per ciascun agente fisico;
- effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi a rischio particolarmente sensibile (lavoratrici in gravidanza, minori, lavoratori con patologie pregresse);
- disponibilità di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;
- informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro.
La valutazione dei rischi da agenti fisici deve essere documentata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e aggiornata ogni qualvolta mutino le condizioni lavorative o insorgano nuovi rischi. Il datore di lavoro può avvalersi delle banche dati dell'INAIL o delle associazioni di categoria per la stima dei livelli di esposizione.
Valori limite e valori d'azione
Per ogni agente fisico il D.Lgs. 81/08 stabilisce due soglie fondamentali:
- Valori d'azione (VA) — livelli di esposizione al cui superamento scattano obblighi specifici (misure tecniche e organizzative, informazione e formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria). Il superamento dei VA non implica necessariamente un rischio immediato per la salute, ma richiede interventi preventivi.
- Valori limite di esposizione (VLE) — soglie che non devono mai essere superate durante il lavoro. Il superamento dei VLE configura una situazione di rischio grave e immediato che obbliga il datore di lavoro ad adottare misure correttive urgenti.
A titolo esemplificativo, per il rumore i valori d'azione inferiori sono LEX = 80 dB(A) e ppicco = 112 Pa, quelli superiori LEX = 85 dB(A) e ppicco = 140 Pa; il valore limite di esposizione è LEX = 87 dB(A). Per le vibrazioni mano-braccioil valore d'azione giornaliero è A(8) = 2,5 m/s² e il valore limite A(8) = 5 m/s².
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Domande frequentiFAQ
Come si valuta il rischio da agenti fisici nel DVR?
Quali agenti fisici richiedono sorveglianza sanitaria obbligatoria?
Cosa sono i valori d'azione e i valori limite per gli agenti fisici?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/08 art. 180 — Definizioni e campo di applicazione agenti fisici
- D.Lgs. 81/08 art. 181 — Valutazione dei rischi da agenti fisici
- D.Lgs. 81/08 artt. 187–198 — Capo II Rumore
- D.Lgs. 81/08 artt. 199–205 — Capo III Vibrazioni
- D.Lgs. 81/08 artt. 206–212 — Capo IV Campi elettromagnetici
- D.Lgs. 81/08 artt. 213–218 — Capo V Radiazioni ottiche artificiali
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