Per agenti fisici il D.Lgs. 81/2008 intende il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 180). Il datore di lavoro deve valutarli tutti nel DVR, anche solo per concludere che l’esposizione è trascurabile. Le radiazioni ionizzanti sono escluse dal Titolo VIII perché disciplinate dal D.Lgs. 101/2020.
Come è organizzato il Titolo VIII
| Agente | Disciplina | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Tutti gli agenti fisici | Capo I, artt. 180-186 | Valutazione, misure di prevenzione, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria |
| Rumore | Capo II, artt. 187-198 | Valori di azione 80 e 85 dB(A), valore limite 87 dB(A) con DPI |
| Vibrazioni meccaniche | Capo III, artt. 199-205 | Mano-braccio: azione 2,5 m/s², limite 5 m/s². Corpo intero: azione 0,5 m/s², limite 1,0 m/s² |
| Campi elettromagnetici | Capo IV, artt. 206-212 | Valori limite di esposizione e valori di azione dell’allegato XXXVI |
| Radiazioni ottiche artificiali | Capo V, artt. 213-218 | Valori limite dell’allegato XXXVII (laser e sorgenti incoerenti) |
| Microclima, ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere iperbariche | Capo I e norme tecniche | Nessun capo dedicato: si valutano secondo i principi del Capo I, con norme tecniche e buone prassi |
La valutazione (art. 181)
- Va programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni da personale qualificato, e aggiornata quando cambiano le condizioni che potrebbero renderla superata o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede.
- Può basarsi su dati di letteratura o del fabbricante (ad esempio i valori dichiarati di vibrazione o di emissione sonora) e, quando questi non bastano, su misurazioni.
- Fa parte del DVR: il documento deve indicare il metodo usato, i risultati e le misure adottate.
Misure di prevenzione
L’art. 182 impone di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo, privilegiando gli interventi tecnici e organizzativi (scelta di attrezzature meno rumorose o vibranti, manutenzione, schermature, riduzione dei tempi di esposizione) rispetto ai DPI. I lavoratori esposti vanno informati e formati sui risultati della valutazione (art. 184) e, se si superano i valori di azione, sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 185).
Errori frequenti
- Valutare solo il rumore e dimenticare vibrazioni, microclima o radiazioni ottiche (ad esempio saldatura).
- Lasciare la valutazione ferma oltre i quattro anni senza un riesame documentato.
- Usare i dati dichiarati dal fabbricante senza considerare le reali condizioni d’uso.
Fonti normative
Approfondimenti
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