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Agenti fisici

Le forme di energia presenti nell’ambiente di lavoro che possono danneggiare la salute: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima.

Risposta rapida

Per agenti fisici il D.Lgs. 81/2008 intende il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 180). Il datore di lavoro deve valutarli tutti nel DVR, anche solo per concludere che l’esposizione è trascurabile. Le radiazioni ionizzanti sono escluse dal Titolo VIII perché disciplinate dal D.Lgs. 101/2020.

Come è organizzato il Titolo VIII

AgenteDisciplinaContenuto essenziale
Tutti gli agenti fisiciCapo I, artt. 180-186Valutazione, misure di prevenzione, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria
RumoreCapo II, artt. 187-198Valori di azione 80 e 85 dB(A), valore limite 87 dB(A) con DPI
Vibrazioni meccanicheCapo III, artt. 199-205Mano-braccio: azione 2,5 m/s², limite 5 m/s². Corpo intero: azione 0,5 m/s², limite 1,0 m/s²
Campi elettromagneticiCapo IV, artt. 206-212Valori limite di esposizione e valori di azione dell’allegato XXXVI
Radiazioni ottiche artificialiCapo V, artt. 213-218Valori limite dell’allegato XXXVII (laser e sorgenti incoerenti)
Microclima, ultrasuoni, infrasuoni, atmosfere iperbaricheCapo I e norme tecnicheNessun capo dedicato: si valutano secondo i principi del Capo I, con norme tecniche e buone prassi

La valutazione (art. 181)

  • Va programmata ed effettuata almeno ogni quattro anni da personale qualificato, e aggiornata quando cambiano le condizioni che potrebbero renderla superata o quando la sorveglianza sanitaria lo richiede.
  • Può basarsi su dati di letteratura o del fabbricante (ad esempio i valori dichiarati di vibrazione o di emissione sonora) e, quando questi non bastano, su misurazioni.
  • Fa parte del DVR: il documento deve indicare il metodo usato, i risultati e le misure adottate.

Misure di prevenzione

L’art. 182 impone di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo, privilegiando gli interventi tecnici e organizzativi (scelta di attrezzature meno rumorose o vibranti, manutenzione, schermature, riduzione dei tempi di esposizione) rispetto ai DPI. I lavoratori esposti vanno informati e formati sui risultati della valutazione (art. 184) e, se si superano i valori di azione, sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 185).

Errori frequenti

  • Valutare solo il rumore e dimenticare vibrazioni, microclima o radiazioni ottiche (ad esempio saldatura).
  • Lasciare la valutazione ferma oltre i quattro anni senza un riesame documentato.
  • Usare i dati dichiarati dal fabbricante senza considerare le reali condizioni d’uso.

Fonti normative

Approfondimenti

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