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Radiazioni non ionizzanti (NIR)

Le radiazioni che non hanno energia sufficiente a ionizzare la materia: dai campi elettromagnetici a bassa frequenza all’ultravioletto.

Risposta rapida

Le radiazioni non ionizzanti sono le radiazioni elettromagnetiche che non hanno energia sufficiente a ionizzare atomi e molecole. Nel D.Lgs. 81/2008 sono trattate in due capi del Titolo VIII (agenti fisici): i campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (Capo IV, artt. 206-212) e le radiazioni ottiche artificiali — infrarosso, visibile, ultravioletto, laser — (Capo V, artt. 213-218). Le radiazioni ionizzanti (raggi X, gamma, radon) seguono invece il D.Lgs. 101/2020.

Campi elettromagnetici (CEM)

Sorgenti tipiche: saldatrici a resistenza, forni a induzione, elettrolisi, magnetizzatori, risonanza magnetica, antenne e apparati radio, saldatura a radiofrequenza di plastiche. Il datore di lavoro valuta e, se necessario, misura i livelli confrontandoli con valori limite di esposizione e livelli di azione (art. 209). Attenzione particolare ai lavoratori con dispositivi medici impiantati (pacemaker, defibrillatori) e alle lavoratrici in gravidanza, per i quali i livelli di riferimento sono più bassi.

Radiazioni ottiche artificiali (ROA)

Sorgenti tipiche: saldatura ad arco, laser di classe 3B e 4, lampade UV per polimerizzazione o disinfezione, forni e fusione di metalli e vetro. I rischi riguardano occhi e pelle (ustioni, fotocheratite, cataratta). La valutazione segue l’art. 216 e i valori limite dell’Allegato XXXVII; la sorveglianza sanitaria è prevista per i lavoratori esposti oltre i valori limite o a rischio sulla base della valutazione (art. 218).

E il sole?

La radiazione solare non rientra nel Capo V, che riguarda solo le sorgenti artificiali, ma resta un rischio da valutare ai sensi dell’art. 28 per chi lavora all’aperto (edilizia, agricoltura, manutenzione stradale, stabilimenti balneari): organizzazione dei turni nelle ore centrali, ombreggiamento, indumenti e occhiali protettivi, informazione sui tumori cutanei.

Chi può valutare

La valutazione degli agenti fisici va programmata ed effettuata da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione, ripetuta almeno ogni quattro anni e aggiornata dopo mutamenti significativi (art. 181).

Fonti normative

Voci collegate

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