Nei laboratori universitari il D.Lgs. 81/2008 si applica con le regole specifiche del D.M. 363/1998: il rettore (o il dirigente della struttura con autonomia di spesa) è datore di lavoro, il responsabile dell’attività di ricerca gestisce la sicurezza del proprio gruppo e studenti, dottorandi e borsisti che usano il laboratorio sono equiparati ai lavoratori. I rischi tipici sono agenti chimici e cancerogeni, agenti biologici, radiazioni, laser, gas compressi e criogenici, spesso con sostanze nuove e quantità piccole ma molto variabili.
Chi fa cosa
Nelle università il datore di lavoro è il rettore, oppure il dirigente delle strutture dotate di autonomia di spesa e gestione individuate dall’ateneo. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio collabora alla valutazione, adotta le misure per l’attività che coordina e vigila sui collaboratori e sugli studenti. Per i laboratori di ricerca privati valgono i ruoli ordinari del D.Lgs. 81/2008, con il responsabile di laboratorio che di fatto opera come preposto.
Agenti chimici e cancerogeni
Il registro dei prodotti e le schede di sicurezza sono la base della valutazione (Titolo IX). Le misure ricorrenti sono cappe chimiche verificate periodicamente, armadi aspirati e separati per infiammabili, acidi e basi, quantità minime sul banco, gestione dei rifiuti di laboratorio. Per le sostanze cancerogene o mutagene (ad esempio formaldeide, alcuni solventi e reagenti) si applica il Capo II: sostituzione dove possibile, sistemi chiusi, registro degli esposti quando l’esposizione non è trascurabile.
Agenti biologici
L’uso deliberato di microrganismi richiede la classificazione nei gruppi da 1 a 4 (allegato XLVI) e il livello di contenimento corrispondente; l’uso di agenti dei gruppi 2 e 3 va comunicato all’organo di vigilanza (art. 269), quello di agenti del gruppo 4 richiede l’autorizzazione del Ministero della salute (art. 270). Cappe di sicurezza biologica certificate, procedure di decontaminazione e gestione degli incidenti sono parte del DVR. I microrganismi geneticamente modificati seguono anche una normativa propria.
Radiazioni, laser e campi elettromagnetici
Sorgenti radioattive e apparecchi a raggi X sono disciplinati dal D.Lgs. 101/2020, con esperto di radioprotezione e classificazione delle aree. I laser di classe 3B e 4 richiedono la valutazione delle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V), aree controllate e protezioni oculari adatte alla lunghezza d’onda. Le risonanze magnetiche da laboratorio comportano rischi da campo magnetico statico.
Gas compressi e criogenici
Bombole fissate e in posizione verticale, riduttori adatti al gas, rilevatori di ossigeno nei locali in cui si usano azoto liquido o elio: l’evaporazione in un locale piccolo può ridurre l’ossigeno a livelli pericolosi. Il travaso di liquidi criogenici richiede visiera e guanti specifici.
Formazione e sorveglianza
Prima dell’accesso al laboratorio servono formazione generale e specifica secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 e un addestramento sulle procedure del laboratorio. La sorveglianza sanitaria è definita dal medico competente in base agli agenti a cui la persona è effettivamente esposta, compresi studenti e dottorandi.
Errori frequenti
- Studenti e tesisti ammessi in laboratorio senza formazione né registrazione.
- Cappe chimiche usate come deposito di reagenti, con flusso non verificato.
- Lavoro notturno o nei festivi da soli, senza regole per il lavoro isolato.
- Inventario dei prodotti chimici non aggiornato e reagenti scaduti accumulati.
Approfondimenti
Domande frequentiFAQ
Studenti e dottorandi in laboratorio sono lavoratori?
Chi è il responsabile dell’attività di ricerca in laboratorio?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 2 — Definizioni (lavoratori equiparati)
- D.M. 5 agosto 1998, n. 363 — Sicurezza nelle università e negli istituti di istruzione universitaria
- D.Lgs. 81/2008, art. 223 — Valutazione dei rischi da agenti chimici
- D.Lgs. 81/2008, art. 236 — Valutazione del rischio da agenti cancerogeni e mutageni
- D.Lgs. 81/2008, art. 271 — Valutazione del rischio biologico
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 — Protezione dalle radiazioni ionizzanti
- Reg. (CE) 1272/2008 (CLP) — Classificazione ed etichettatura delle sostanze
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