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Sicurezza nei laboratori di ricerca e università

Università, enti di ricerca e laboratori privati di ricerca e sviluppo: chi ha quali responsabilità e quali rischi vanno valutati.

Risposta rapida

Nei laboratori universitari il D.Lgs. 81/2008 si applica con le regole specifiche del D.M. 363/1998: il rettore (o il dirigente della struttura con autonomia di spesa) è datore di lavoro, il responsabile dell’attività di ricerca gestisce la sicurezza del proprio gruppo e studenti, dottorandi e borsisti che usano il laboratorio sono equiparati ai lavoratori. I rischi tipici sono agenti chimici e cancerogeni, agenti biologici, radiazioni, laser, gas compressi e criogenici, spesso con sostanze nuove e quantità piccole ma molto variabili.

Chi fa cosa

Nelle università il datore di lavoro è il rettore, oppure il dirigente delle strutture dotate di autonomia di spesa e gestione individuate dall’ateneo. Il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio collabora alla valutazione, adotta le misure per l’attività che coordina e vigila sui collaboratori e sugli studenti. Per i laboratori di ricerca privati valgono i ruoli ordinari del D.Lgs. 81/2008, con il responsabile di laboratorio che di fatto opera come preposto.

Agenti chimici e cancerogeni

Il registro dei prodotti e le schede di sicurezza sono la base della valutazione (Titolo IX). Le misure ricorrenti sono cappe chimiche verificate periodicamente, armadi aspirati e separati per infiammabili, acidi e basi, quantità minime sul banco, gestione dei rifiuti di laboratorio. Per le sostanze cancerogene o mutagene (ad esempio formaldeide, alcuni solventi e reagenti) si applica il Capo II: sostituzione dove possibile, sistemi chiusi, registro degli esposti quando l’esposizione non è trascurabile.

Agenti biologici

L’uso deliberato di microrganismi richiede la classificazione nei gruppi da 1 a 4 (allegato XLVI) e il livello di contenimento corrispondente; l’uso di agenti dei gruppi 2 e 3 va comunicato all’organo di vigilanza (art. 269), quello di agenti del gruppo 4 richiede l’autorizzazione del Ministero della salute (art. 270). Cappe di sicurezza biologica certificate, procedure di decontaminazione e gestione degli incidenti sono parte del DVR. I microrganismi geneticamente modificati seguono anche una normativa propria.

Radiazioni, laser e campi elettromagnetici

Sorgenti radioattive e apparecchi a raggi X sono disciplinati dal D.Lgs. 101/2020, con esperto di radioprotezione e classificazione delle aree. I laser di classe 3B e 4 richiedono la valutazione delle radiazioni ottiche artificiali (Titolo VIII, Capo V), aree controllate e protezioni oculari adatte alla lunghezza d’onda. Le risonanze magnetiche da laboratorio comportano rischi da campo magnetico statico.

Gas compressi e criogenici

Bombole fissate e in posizione verticale, riduttori adatti al gas, rilevatori di ossigeno nei locali in cui si usano azoto liquido o elio: l’evaporazione in un locale piccolo può ridurre l’ossigeno a livelli pericolosi. Il travaso di liquidi criogenici richiede visiera e guanti specifici.

Formazione e sorveglianza

Prima dell’accesso al laboratorio servono formazione generale e specifica secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 e un addestramento sulle procedure del laboratorio. La sorveglianza sanitaria è definita dal medico competente in base agli agenti a cui la persona è effettivamente esposta, compresi studenti e dottorandi.

Errori frequenti

  • Studenti e tesisti ammessi in laboratorio senza formazione né registrazione.
  • Cappe chimiche usate come deposito di reagenti, con flusso non verificato.
  • Lavoro notturno o nei festivi da soli, senza regole per il lavoro isolato.
  • Inventario dei prodotti chimici non aggiornato e reagenti scaduti accumulati.

Approfondimenti

Domande frequentiFAQ

Studenti e dottorandi in laboratorio sono lavoratori?
Ai fini della sicurezza sì. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 equipara ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici. Dottorandi, assegnisti, borsisti e tirocinanti che frequentano i laboratori vanno quindi informati, formati, dotati di DPI e, se esposti, sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Chi è il responsabile dell’attività di ricerca in laboratorio?
Il D.M. 363/1998 individua il responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio: il docente o ricercatore che coordina il gruppo. Collabora alla valutazione dei rischi, adotta le misure di prevenzione per le attività che dirige e informa gli operatori. Nella pratica assume un ruolo analogo a quello del preposto per il personale e gli studenti del laboratorio.

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