Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida definitiva · 2026

Sicurezza Laboratori Universitari e Ricerca: la Guida Definitiva 2026

Tutto quello che serve sapere per impostare la sicurezza nei laboratori universitari e di ricerca (ATECO 72.10.0, 72.20.0, 85.42.0): DVR, agenti biologici (BSL 1-3), agenti chimici cancerogeni e CMR, radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020), laser, criogeni (azoto liquido), autoclavi, VDT, lavoro notturno dei ricercatori e obblighi formativi.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

I laboratori universitari e di ricerca presentano un profilo di rischio tra i più articolati e specifici di qualsiasi ambito lavorativo: agenti biologici (fino a BSL 3), agenti chimici cancerogeni e CMR, radiazioni ionizzanti (disciplinate dal D.Lgs. 101/2020 con obbligo di Esperto in Radioprotezione), radiazioni laser, criogeni (azoto liquido con rischio asfissia), autoclavi come apparecchi in pressione, VDT per i ricercatori e lavoro notturno. Il DVR deve essere specifico per ciascun laboratorio; dottorandi e assegnisti sono considerati lavoratori a tutti gli effetti.

1. Quadro normativo per laboratori universitari e di ricerca

I laboratori universitari e degli enti di ricerca (codici ATECO 72.10.0 — Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria; 72.20.0 — Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche; 85.42.0 — Istruzione universitaria e post-universitaria) sono soggetti integralmente al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), con applicazione di tutti i titoli rilevanti in funzione dei rischi presenti.

La particolarità del settore della ricerca accademica è la varietà estrema di rischi specifici che possono coesistere nello stesso edificio o addirittura nello stesso laboratorio: rischio biologico (Titolo X), rischio chimico con agenti cancerogeni (Titolo IX Capo I e II), rischio da radiazioni ionizzanti (Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08, disciplinato in dettaglio dal D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 230/1995 e il D.Lgs. 187/2000), rischio da radiazioni ottiche artificiali (laser, Titolo VIII Capo V), rischio da videoterminali (Titolo VII), movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI) nelle attività di laboratorio che prevedono manipolazione di materiali pesanti.

Un elemento caratteristico del contesto universitario è la presenza di categorie di lavoratori non sempre riconosciute come tali: dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti post-doc, specializzandi medici nelle strutture universitarie convenzionate, tesisti di laurea magistrale che svolgono attività di laboratorio. La Circolare MLPS ha chiarito che queste figure sono da considerarsi lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 quando svolgono la propria attività nei laboratori dell'università, con tutte le tutele conseguenti. 123 Consulenza supporta le università e gli enti di ricerca nella gestione documentale e nella verifica degli obblighi applicabili a ciascun laboratorio.

2. DVR specifico per laboratori di ricerca: struttura e contenuti

Il DVR di un'università o di un ente di ricerca non può essere un unico documento che tratti in modo uniforme tutti i laboratori: i rischi di un laboratorio di microbiologia (BSL 2/3) sono radicalmente diversi da quelli di un laboratorio di fisica dello stato solido (laser, criogeni, alto vuoto) o di un laboratorio di chimica organica (solventi, CMR, distillazione sotto vuoto). La struttura più efficace prevede un DVR generale di ateneo (con la valutazione dei rischi comuni a tutte le strutture: VDT, MMC, microclima, incendio) e delle appendici specifiche per tipologia di laboratorio, con la valutazione dettagliata dei rischi specifici di ciascuna categoria.

La tabella seguente riepiloga i rischi specifici da valutare per tipologia di laboratorio:

Tipologia di laboratorioRischi specifici principaliRiferimento normativo
Biologia molecolare / MicrobiologiaAgenti biologici BSL 1-3, CMR (bromuro etidio, acrilamide), autoclaviTitolo X D.Lgs. 81/08, artt. 269-275 notifica
Chimica organica / SintesiCMR (solventi clorurati, alchilanti), ATEX (solventi infiammabili), reazioni esotermicheTitolo IX D.Lgs. 81/08, CLP, D.Lgs. 233/2003
Fisica / Fisica sperimentaleRadiazioni ionizzanti, laser, criogeni, alto vuoto, campi magnetici intensiD.Lgs. 101/2020, CEI EN 60825-1, Titolo VIII D.Lgs. 81/08
Laboratori radioisotopiRadiazioni ionizzanti da sorgenti non sigillate (3H, 14C, 32P, 35S, 125I)D.Lgs. 101/2020, ER obbligatorio, dosimetria individuale
Laboratori ingegneria / PrototipazioneMacchine utensili, polveri, rumore, MMC, rischio elettricoTitoli VI, VIII, IX D.Lgs. 81/08
Laboratori informatici / Data scienceVDT (uso intensivo), posture, stress lavoro correlatoTitolo VII D.Lgs. 81/08

3. Agenti biologici: classificazione BSL e misure di contenimento

I laboratori biologici dell'università devono applicare le misure di contenimento previste dall'allegato XLVII del D.Lgs. 81/08 in funzione del gruppo di rischio degli agenti utilizzati. Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 e le Linee guida WHO Laboratory Biosafety Manual (4a edizione, 2020) definiscono i requisiti strutturali, le prassi di lavoro e le dotazioni per ciascun livello di biosicurezza.

Per i laboratori BSL 2 (i più comuni nelle università: microbiologia di base, biologia cellulare, virologia con virus a rischio moderato come epatite B, HIV per alcune manipolazioni): accesso controllato durante le operazioni con agenti di gruppo 2; procedure per ridurre la formazione di aerosol; utilizzo obbligatorio di Cabine di Sicurezza Biologica (CBS) di classe II per le manipolazioni che possono generare aerosol; disponibilità di autoclave nella stessa struttura o nel laboratorio per la decontaminazione; indumenti protettivi specifici (camice a maniche lunghe, guanti, occhiali di protezione); procedure di emergenza per spandimenti di materiale biologico.

Per i laboratori BSL 3 (presenti in alcune università per ricerca su Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2 per le manipolazioni ad alto rischio di aerosol, arbovirus di gruppo 3): requisiti strutturali aggiuntivi rispetto al BSL 2: pressione negativa mantenuta rispetto all'esterno (il laboratorio è a pressione inferiore a quella del corridoio, per impedire la fuoriuscita di aerosol), doppia porta di accesso con vestibolo/anticamera pressurizzata, CBS di classe II tipo A2 o classe III per le manipolazioni più pericolose, sistema di trattamento dell'aria in uscita con filtri HEPA, doccia per l'uscita del personale in alcuni protocolli, accesso ristretto con registro degli ingressi. La notifica all'autorità competente ex art. 269 D.Lgs. 81/08 è obbligatoria per tutti i laboratori che utilizzano agenti biologici di gruppo 3.

La valutazione del rischio biologico deve essere condotta prima dell'inizio di qualsiasi attività con agenti di gruppo 2 o superiore, e deve essere aggiornata a ogni variazione significativa degli agenti utilizzati o delle procedure. Il medico competente deve essere consultato e collaborare alla valutazione.

4. Agenti chimici cancerogeni, mutageni e reprotossici (CMR)

Nei laboratori di ricerca universitari l'uso di agenti chimici cancerogeni, mutageni o reprotossici (CMR) è estremamente diffuso e spesso non adeguatamente gestito, soprattutto nelle realtà in cui la cultura della sicurezza non è ancora pienamente integrata nelle pratiche di laboratorio. Gli agenti CMR di uso comune includono:

Gli obblighi specifici del Titolo IX Capo II includono: tenuta del registro degli esposti ad agenti CMR (art. 243 D.Lgs. 81/08), da conservare per 40 anni e trasmesso all'INAIL; sorveglianza sanitaria specifica con frequenza almeno annuale; uso preferenziale di sistemi chiusi per le manipolazioni; cappe chimiche aspiranti certificate secondo le norme EN 14175 per tutte le operazioni con CMR; monitoraggio ambientale periodico se la valutazione indica il rischio di superamento dei valori limite di esposizione.

5. Radiazioni ionizzanti: D.Lgs. 101/2020 e sorveglianza fisica

Il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 (Attuazione della direttiva Euratom 2013/59) ha riformulato integralmente il sistema italiano di protezione dalle radiazioni ionizzanti, introducendo nuove categorie professionali, nuovi valori di dose e nuove procedure autorizzative. La norma si applica a tutti i laboratori universitari che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti: sorgenti non sigillate (radioisotopi: 3H, 14C, 32P, 35S,125I nei laboratori di biologia molecolare; 57Co, 60Co, 137Cs nelle calibrazioni degli strumenti); sorgenti sigillate; apparecchi a raggi X (diffrattometri a raggi X per la cristallografia, strumenti XRF per l'analisi elementale, acceleratori di particelle).

I principali obblighi del datore di lavoro (Rettore o direttore della struttura) ai sensi del D.Lgs. 101/2020 includono: nomina dell'Esperto in Radioprotezione (ER), qualificato ai sensi del decreto (iscritto all'elenco nazionale degli ER); classificazione delle zone (zona controllata — accesso ristretto e sorvegliata con dosimetria ambientale — e zona sorvegliata — accesso possibile con precauzioni); classificazione dei lavoratori esposti (categoria A: dose efficace annua potenzialmente superiore a 6 mSv; categoria B: superiore a 1 mSv); dosimetria individuale per i lavoratori di categoria A (dosimetri a termoluminescenza o a pellicola, lettura mensile o trimestrale); sorveglianza medica obbligatoria per i lavoratori di categoria A (medico specialista in medicina del lavoro o radiologa designato); autorizzazione o comunicazione preventiva per l'utilizzo di sorgenti.

6. Radiazioni non ionizzanti: laser e campi elettromagnetici

I laboratori universitari di fisica, chimica e biologia avanzata utilizzano frequentemente laser di potenza (sistemi di spettroscopia, laser per trapping ottico, microscopi confocali, laser per ablazione, laser ultracorti a femtosecondi). Molti di questi laser sono di classe 3B o 4 (secondo la CEI EN 60825-1) e rappresentano rischi seri per la vista (danno retinico irreversibile in pochi microsecondi di esposizione diretta o da riflessione speculare) e per la cute (ustioni). I laser UV (terza armonica del Nd:YAG a 355 nm, eccimeri) aggiungono il rischio di danno corneale e cutaneo da radiazione ultravioletta, oltre al rischio di produzione di ozono nelle operazioni in aria aperta.

Il Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08 richiede la valutazione dell'esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) e il confronto con i valori limite dell'allegato XXXVII. Le misure di controllo per i laser di classe 3B e 4 includono: controllo dell'accesso al locale laser (interlocks sulla porta, segnaletica laser in funzione); beam dump per l'assorbimento del fascio, baffles per bloccare le riflessioni; eliminazione delle superfici riflettenti nelle aree di lavoro; DPI oculari certificati CEI EN 207 specificatamente per la lunghezza d'onda e la potenza del laser; formazione specifica degli addetti; nomina di un Laser Safety Officer (LSO) nei laboratori con sistemi di classe 4; divieto assoluto di operare sul fascio senza DPI oculari adeguati.

I laboratori di fisica che utilizzano magneti superconduttori (NMR ad alta risoluzione, sistemi MRI sperimentali, magneti per ricerca sui materiali) devono valutare l'esposizione ai campi magnetici statici intensi ai sensi del Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 81/08 artt. 207-212 per i campi elettromagnetici. I campi statici intensi (oltre 2 T) possono attrarre pericolosamente oggetti ferromagnetici, inibire i pacemaker cardiaci e i dispositivi medici impiantati: il controllo dell'accesso alle aree con campo intenso è critico.

7. Criogeni: azoto liquido, elio liquido e rischi correlati

L'azoto liquido (LN2, punto di ebollizione -196 °C) è il criogeno più diffuso nei laboratori universitari: è usato per la conservazione a lungo termine di campioni biologici in Dewar e biobank, per il raffreddamento rapido di reazioni chimiche, per la trappola criogenica nelle linee di vuoto. Nei laboratori di fisica, l'elio liquido (LHe, -269 °C) è usato per il raffreddamento dei magneti superconduttori degli spettrometri NMR e degli strumenti di misura a bassa temperatura.

I rischi principali nella manipolazione di criogeni includono:

Le misure di prevenzione includono: rilevatori fissi di ossigeno nei locali dove si conserva o si utilizza LN2 in grandi quantità, calibrati per attivare l'allarme sonoro e visivo al di sotto del 19,5% O2; ventilazione forzata con ricambio d'aria adeguato; DPI criogenici per la manipolazione (guanti EN 511 di categoria III, visiera o occhiali di protezione, grembiule termico); trasporto di LN2 in ascensore solo con cabina non occupata o con finestre aperte (molti atenei hanno policy specifiche); formazione specifica per tutti gli utilizzatori di LN2.

8. Autoclavi e apparecchi in pressione: sicurezza e verifiche

Le autoclavi (sterilizzatori a vapore saturo sotto pressione) sono presenti in quasi tutti i laboratori biologici universitari e negli istituti di anatomia patologica e medicina legale. Operano tipicamente a 121 °C (1 atm di sovrapressione) per la sterilizzazione standard o a 134 °C (2 atm) per i cicli più rapidi o per la sterilizzazione di agenti più resistenti.

Come apparecchi a pressione, le autoclavi sono soggette alla Direttiva PED(Dir. 2014/68/UE, D.Lgs. 26/2016) per la loro immissione sul mercato e alle verifiche periodiche dell'allegato VII del D.Lgs. 81/08 durante l'esercizio. Le autoclavi con PS × V superiore a 50 bar·l (prodotto pressione massima ammissibile in bar per volume interno in litri) sono soggette a verifica periodica biennale da parte di INAIL o soggetti abilitati. Il datore di lavoro deve: richiedere la prima verifica a INAIL prima della messa in servizio; effettuare le successive verifiche periodiche; mantenere il libretto aggiornato; formare gli addetti all'uso corretto; verificare prima di ogni ciclo che la camera sia vuota da pressione e che il bloccaggio della porta sia completato prima dell'apertura.

I rischi principali dell'autoclave includono: apertura accidentale durante il ciclo con proiezione di vapore a 121-134 °C e di materiale biologico potenzialmente infetto; esplosione della camera per guasto del sistema di controllo della pressione o della valvola di sicurezza; contaminazione dell'ambiente per perdita di materiale biologico prima della sterilizzazione completa (ciclo interrotto). I sistemi di blocco elettromeccanico (interlocks) sulla porta — che impediscono l'apertura finché la temperatura e la pressione non sono tornate ai valori sicuri — sono critici e devono essere verificati periodicamente.

9. MMC, VDT e posture: ricercatori e dottorandi

La movimentazione manuale dei carichi nei laboratori di ricerca riguarda principalmente: la movimentazione di attrezzature scientifiche pesanti (spettrometri, centrifughe di grosse dimensioni, bombole di gas tecnici, Dewar di azoto liquido da 100-500 litri quando si movimentano con carrello — il Dewar da 100 litri pieno pesa oltre 100 kg), i campioni in forma massiva e i reagenti in fusti.

Il rischio da videoterminali (VDT) è invece trasversale a tutte le categorie di lavoratori dei laboratori universitari: ricercatori, dottorandi, assegnisti, tecnici di laboratorio e personale amministrativo che utilizzano il computer per attività di analisi dati, scrittura scientifica, gestione bibliografica. Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 si applica a tutti i lavoratori che usano il VDT per più di 20 ore settimanali (art. 173 c. 1). Le postazioni VDT devono rispettare i requisiti ergonomici dell'allegato XXXIV (distanza monitor, altezza tastiera, supporto per i documenti, illuminazione, assenza di riflessi). Le pause obbligatorie di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT devono essere rispettate e organizzate come cambio di attività o riposo. La sorveglianza sanitaria VDT è dovuta per tutti i lavoratori che superano la soglia delle 20 ore settimanali.

10. Lavoro notturno dei ricercatori: obblighi specifici

Il lavoro notturno nei laboratori di ricerca universitari è più diffuso di quanto comunemente ritenuto: esperimenti con tempi biologici fissi (raccolta di campioni a orari prestabiliti nel ciclo circadiano degli animali da laboratorio), sedute di acquisizione dati sugli strumenti a fascia oraria notturna (acceleratori, NMR ad alta risoluzione in ora di punta evitata), analisi dati notturne per rispettare le scadenze di pubblicazione o di progetto. I dottorandi e i giovani ricercatori sono le categorie più esposte a questo tipo di orario atipico.

Il D.Lgs. 66/2003 e l'art. 41 del D.Lgs. 81/08 si applicano ai lavoratori notturni dei laboratori universitari come a qualsiasi altro lavoratore. Gli obblighi principali includono: sorveglianza sanitaria preventiva prima dell'adibizione al lavoro notturno e periodica (annuale) per i lavoratori notturni (chi lavora per almeno 3 ore nel periodo 24:00-5:00 per almeno 80 giorni l'anno); valutazione nel DVR dei rischi specifici del lavoro notturno in laboratorio (riduzione della vigilanza durante le operazioni pericolose, isolamento del lavoratore notturno in laboratorio senza colleghi nelle vicinanze). Quest'ultimo aspetto è particolarmente rilevante: un ricercatore che lavora da solo di notte in un laboratorio con agenti biologici, chimici pericolosi o radiazioni è in una situazione di rischio aumentato, poiché in caso di incidente potrebbe non essere soccorso tempestivamente. Le procedure per il lavoro solitario in laboratorio (lone worker procedures) devono essere formalizzate: check-in periodico con un collega o con la portineria, sistemi di segnalazione automatica di mancato check-in.

11. DPI specifici per i laboratori di ricerca

Rischio / AttivitàDPI obbligatoriNorma / Note
Laboratorio biologico BSL 2 (generale)Camice a maniche lunghe EN 13795, guanti monouso nitrile, occhiali chiusi EN 166All. XLVII D.Lgs. 81/08 — requisiti contenimento BSL 2
Agenti CMR in forma liquida (sotto cappa)Guanti chimici cat. III con compatibilità specifica (EN 374), occhiali chiusi, camice impermeabileScegliere il guanto sulla base della SDS per ciascuna sostanza CMR (test di permeazione)
Laser di classe 3B / 4Occhiali protettivi laser certificati CEI EN 207 con OD e lunghezza d'onda correttiCEI EN 60825-1 — scegliere le lenti specificatamente per la lunghezza d'onda e la potenza del laser in uso
Azoto liquido e criogeniGuanti criogenici EN 511 cat. III, occhiali o visiera, grembiule termico criogenicoMai maneggiare LN2 senza guanti; mai chiudere ermeticamente contenitori
Radiazioni ionizzanti (sorgenti non sigillate)Dosimetro individuale (TLD o film), guanti monouso, camice, occhiali se rischio contaminazione oculareD.Lgs. 101/2020 — dosimetria obbligatoria per lavoratori di categoria A
Lavoratori con agenti CMR in polvereFiltrante facciale FFP3 o maschera a pieno facciale con filtro P3 (per CMR in polvere), guanti cat. IIITitolo IX Capo II D.Lgs. 81/08 — DPI di cat. III obbligatori per CMR

12. Formazione e informazione dei lavoratori nei laboratori

I laboratori di ricerca universitari (ATECO 72.10.0, 72.20.0, 85.42.0) con agenti biologici di gruppo 2 o superiore, con agenti chimici CMR o con radiazioni ionizzanti rientrano nella classificazione rischio alto dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011: 4 ore di formazione generale + 12 ore di formazione specifica = 16 ore totali per i lavoratori, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni. Preposti: modulo aggiuntivo di 8 ore. Dirigenti: 16 ore.

Alle 16 ore di formazione base si aggiungono formazioni specifiche per i rischi presenti:

La formazione dei dottorandi e degli assegnisti all'ingresso in laboratorio è particolarmente critica: sono lavoratori giovani, spesso con scarsa esperienza di sicurezza, che vengono inseriti in ambienti ad alto rischio. La formazione deve essere erogata prima dell'inizio delle attività di laboratorio e deve essere documentata. Supportiamo le università nella pianificazione e nell'erogazione del piano formativo per tutte le categorie di lavoratori dei laboratori di ricerca.

Adempimenti minimi per i laboratori universitari e di ricerca — checklist

  • DVR specifico per ciascuna tipologia di laboratorio (biologico, chimico, fisico, radiologico)
  • Classificazione degli agenti biologici per gruppo di rischio e valutazione del contenimento BSL
  • Inventario aggiornato degli agenti CMR con SDS e registro degli esposti (conservazione 40 anni)
  • Nomina dell'Esperto in Radioprotezione (ER) ex D.Lgs. 101/2020 per i laboratori con sorgenti ionizzanti
  • Dosimetria individuale attiva per i lavoratori esposti di categoria A alle radiazioni ionizzanti
  • Valutazione del rischio laser con classificazione CEI EN 60825-1 e misure di controllo
  • Rilevatori di ossigeno fissi nei locali dove si conserva o usa LN2 in grandi quantità
  • Nomine RSPP, RLS, medico competente per la struttura universitaria
  • Sorveglianza sanitaria attiva per: agenti biologici, CMR, radiazioni, laser, VDT, lavoro notturno
  • Verbali di verifica periodica delle autoclavi (biennale per PS×V > 50 bar·l)
  • Attestati formazione 16 ore (rischio alto) + formazioni specifiche per rischi presenti (biologico, CMR, radiazioni, laser, criogeni)
  • Procedure scritte per: emergenza biologica, contaminazione con CMR, allarme LN2, incidenti con radiazioni
  • Procedure per il lavoro solitario notturno in laboratorio (lone worker) con sistema di check-in

14. Sanzioni e ispezioni

I laboratori universitari e di ricerca sono soggetti ai controlli dell'INL e delle ASL/UOPSAL per il D.Lgs. 81/08; dell'ISIN(Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, istituito dal D.Lgs. 101/2020) per le sorgenti di radiazioni ionizzanti; dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi; delle ARPA regionali per le emissioni e lo smaltimento di rifiuti radioattivi e chimici pericolosi.

La mancata valutazione del rischio biologico o la mancata notifica all'autorità competente per i laboratori che usano agenti di gruppo 3 o 4 (art. 269 D.Lgs. 81/08) è sanzionata con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda. Le violazioni della normativa sulle radiazioni ionizzanti (mancata nomina dell'ER, mancata sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A, utilizzo di sorgenti non autorizzate) sono sanzionate dal D.Lgs. 101/2020 con sanzioni penali e amministrative specifiche.

FAQ — Sicurezza laboratori universitari e ricercaFAQ

I dottorandi e gli assegnisti di ricerca sono considerati "lavoratori" ai fini del D.Lgs. 81/08?
Sì. L'art. 2 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce "lavoratore" in senso ampio qualsiasi persona che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i dottorandi di ricerca e gli assegnisti di ricerca quando svolgono la propria attività nei laboratori dell'università o dell'ente di ricerca. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i dottorandi che frequentano i laboratori devono essere considerati lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e devono essere destinatari di tutte le tutele previste: DVR che valuti i rischi a cui sono esposti, formazione obbligatoria, sorveglianza sanitaria se esposti a rischi che la richiedono, DPI adeguati, nomina del medico competente. La stessa estensione si applica agli specializzandi (nelle strutture universitarie convenzionate con il SSN) e ai laureandi che svolgono attività di laboratorio per la tesi. Le università sono responsabili della sicurezza di tutte queste figure, e supportiamo la gestione documentale per le strutture universitarie e di ricerca.
Come si classificano i laboratori biologici (BSL) e quali misure di contenimento richiedono?
La classificazione dei laboratori biologici per livello di sicurezza (Biosafety Level, BSL) segue le categorie previste dal Titolo X del D.Lgs. 81/08 e le Linee guida dell'OMS Laboratory Biosafety Manual. Il D.Lgs. 81/08, all. XLVI, classifica gli agenti biologici in quattro gruppi di rischio (da gruppo 1 a gruppo 4) in funzione della probabilità di causare malattie, del pericolo per i lavoratori e per la comunità, della disponibilità di profilassi efficace. I livelli di contenimento (BSL 1-4) corrispondono ai gruppi di rischio: BSL 1 per gli agenti di gruppo 1 (non patogeni per l'uomo: E. coli K12, Saccharomyces cerevisiae) — misure igieniche di base, nessun requisito strutturale speciale; BSL 2 per gli agenti di gruppo 2 (rischio moderato: Salmonella typhi, epatite B, HIV) — accesso limitato, cabine di sicurezza biologica (CBS) di classe II per le operazioni aerogene, indumenti protettivi, autoclave; BSL 3 per gli agenti di gruppo 3 (rischio elevato: Mycobacterium tuberculosis, SARS-CoV-2 per alcune manipolazioni, West Nile virus) — laboratorio a pressione negativa, doppia porta di accesso con vestibolo, CBS di classe II/III, equipaggiamento di protezione respiratoria, accesso ristretto e controllato. I laboratori BSL 3 devono essere notificati all'autorità competente (D.Lgs. 81/08 art. 269) e sono soggetti a verifiche specifiche.
Quali obblighi derivano dall'uso di agenti chimici cancerogeni, mutageni o reprotossici (CMR) nei laboratori di ricerca?
L'uso di agenti CMR (cancerogeni, mutageni o reprotossici) nei laboratori di ricerca è frequente: solventi organici clorurati (cloroformio, diclorometano, tetracloruro di carbonio), reagenti alchilanti (bromuro di etidio nei gel di agarosio per elettroforesi, cis-platino, ciclofosfamide nei laboratori di oncologia), composti azotati (N-nitrosamine, idrazine), benzene, formaldeide (conservazione dei campioni istologici), acrilamide (gel SDS-PAGE). Gli obblighi specifici del Titolo IX Capo II del D.Lgs. 81/08 per gli agenti CMR includono: sostituzione o eliminazione degli agenti CMR ove tecnicamente possibile (principio di sostituzione, da applicare prima di qualsiasi altra misura); se la sostituzione non è possibile, uso in sistema chiuso ove tecnicamente fattibile; misure di riduzione dell'esposizione al valore più basso ragionevolmente praticabile (principio ALARA); sorveglianza sanitaria obbligatoria per tutti i lavoratori esposti; registro degli esposti, conservato per 40 anni; adeguata ventilazione (cappe chimiche aspiranti) per tutte le operazioni con CMR in forma liquida o in polvere; DPI di cat. III (filtranti facciali, guanti chimici specificatamente idonei al prodotto in base alla SDS). Il laboratorio deve disporre di un inventario aggiornato di tutti gli agenti CMR utilizzati, con le relative SDS.
Chi è il "Responsabile del Servizio di Fisica Sanitaria" nelle università che usano sorgenti di radiazioni ionizzanti?
Nelle università e negli enti di ricerca che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti sigillate, sorgenti non sigillate per i radioisotopi nei laboratori di biochimica e biologia molecolare, apparecchi a raggi X per la diffrazione cristallografica o l'analisi XRF, acceleratori), il D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 (che ha abrogato e sostituito il D.Lgs. 230/1995 e il D.Lgs. 187/2000) impone la nomina del <strong>Esperto in Radioprotezione (ER)</strong>, precedentemente denominato Esperto Qualificato. L'ER è un professionista qualificato ai sensi del D.Lgs. 101/2020 (iscritto all'elenco nazionale) che svolge le funzioni di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni: classificazione delle zone (controllata, sorvegliata), classificazione dei lavoratori (esposti di categoria A o B, non esposti), definizione delle misure di protezione strutturali e operative, dosimetria individuale per i lavoratori esposti, relazione semestrale/annuale all'autorità. L'Esperto in Radioprotezione collabora con il medico competente per la sorveglianza medica dei lavoratori esposti di categoria A. Il datore di lavoro (il Rettore o il responsabile della struttura) non può svolgere in proprio le funzioni dell'ER, che richiedono una specifica qualificazione.
I laser utilizzati nei laboratori di ricerca richiedono una valutazione specifica del rischio?
Sì. I laser utilizzati in laboratorio (laser di potenza per spettroscopia, laser ultracorti per ablazione, laser per microscopia confocale, laser per la manipolazione ottica di molecole) sono sorgenti di radiazioni ottiche artificiali (ROA) e sono regolati dal Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08. La norma tecnica CEI EN 60825-1 classifica i laser in 4 classi principali (classe 1 — sicuro in condizioni normali, classe 1M, 2, 2M, 3R, 3B, 4) in funzione della potenza e della lunghezza d'onda. I laser di classe 3B (es.: laser Nd:YAG a 532 nm da 5-500 mW, laser a diodo da 50 mW) e di classe 4 (laser ad alta potenza, laser UV, laser ad impulsi ultraveloci) richiedono: valutazione del rischio da radiazioni ottiche con stima dell'esposizione e confronto con i valori limite (VLE) delle tabelle all'allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08; misure di contenimento (baffles, beam dump, interlocks sulla porta del laboratorio laser); formazione specifica degli addetti all'uso sicuro del laser; nomina di un Laser Safety Officer (LSO) o equivalente nei laboratori con laser di classe 3B e 4; sorveglianza sanitaria per gli esposti a laser che possono danneggiare gli occhi (visita oculistica specifica). I DPI per i laser devono essere selezionati specificamente per la lunghezza d'onda e la potenza del laser in uso (occhiali laser con indicazione OD e lunghezza d'onda di protezione sulla lente).
L'azoto liquido e gli altri gas criogeni usati nei laboratori richiedono misure speciali?
Sì. L'azoto liquido (LN2, temperatura di ebollizione -196 °C) è uno dei criogeni più usati nei laboratori di ricerca per la conservazione di campioni biologici (celle staminali, colture batteriche, sieri) in contenitori Dewar e nei biobank. I rischi specifici dell'azoto liquido includono: ustioni da freddo (cryogenic burns) per contatto cutaneo con il liquido o con le superfici cryogeniche; asfissia per evaporazione dell'azoto in ambienti chiusi (l'azoto liquido si espande di circa 700 volte in volume quando evapora: un litro di LN2 produce circa 700 litri di gas, che possono rapidamente depletare l'ossigeno in un locale chiuso); esplosione dei contenitori pressurizzati se i sistemi di sfogo non funzionano o se vengono riempiti o trasportati in modo non corretto; rischio di rottura del contenitore Dewar per impatto meccanico. Le misure di prevenzione includono: utilizzo di LN2 solo in locali ben ventilati o con rilevatori fissi di ossigeno che attivino l'allarme al di sotto del 19,5% O2 (IDLH per l'anossica); DPI specifici (guanti da criogenico EN 511 con isolamento termico adeguato, occhiali o schermo facciale, grembiule criogenico per i trasferimenti in grandi quantità); contenitori Dewar con valvola di sicurezza funzionante; divieto assoluto di chiudere ermeticamente contenitori aperti con LN2 (rischio di esplosione per aumento della pressione). Per l'elio liquido (He-4, -269 °C) i rischi sono analoghi con l'aggiunta del rischio di congelamento immediato e della necessità di recupero del gas per ragioni economiche.
Le autoclavi dei laboratori di microbiologia devono essere verificate periodicamente come apparecchi in pressione?
Sì. Le autoclavi di laboratorio (sterilizzatori a vapore saturo sotto pressione, tipicamente da 121 °C a 1 atm di sovrapressione, o da 134 °C a 2 atm) sono attrezzature a pressione soggette alla Direttiva Attrezzature a Pressione (PED, Dir. 2014/68/UE, recepita dal D.Lgs. 26/2016) per la loro immissione sul mercato e alle verifiche periodiche previste dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 durante l'esercizio. Le autoclavi di laboratorio con capacità interna superiore ai limiti dell'allegato VII sono soggette a verifica periodica biennale da parte dell'INAIL o di soggetti abilitati. Il datore di lavoro è tenuto a: mantenere il libretto dell'autoclave con i verbali di verifica; effettuare le manutenzioni periodiche indicate dal fabbricante (verifica delle guarnizioni, dei sistemi di controllo della temperatura e della pressione, della valvola di sicurezza); formare gli addetti all'uso corretto (cicli di sterilizzazione, limiti di carico, tipologia di materiali sterilizzabili, procedure di apertura in sicurezza a ciclo completato e pressione zero); tenere un registro dei cicli di sterilizzazione per la tracciabilità dei campioni biologici sterilizzati. Il rischio di apertura prematura dell'autoclave con camera ancora in pressione è il rischio principale: sistemi di blocco elettromeccanico sulla porta sono obbligatori nelle autoclavi moderne e devono essere mantenuti funzionanti.
I ricercatori che lavorano prevalentemente al computer nei laboratori universitari sono soggetti alla sorveglianza sanitaria VDT?
Sì. I ricercatori, i dottorandi e i tecnici di laboratorio che utilizzano videoterminali per più di 20 ore settimanali (esclusi gli intervalli obbligatori) sono soggetti alla sorveglianza sanitaria prevista dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 176-177). La visita medica preventiva e periodica (ogni 5 anni per i lavoratori con meno di 50 anni, ogni 2 anni per quelli con 50 anni e oltre) deve includere: valutazione della visione (acuità visiva, difetti di rifrazione, convergenza, forie) da parte del medico competente o di un oculista; valutazione dell'apparato muscolo-scheletrico (rachide cervicale, dorso-lombare, arti superiori) per la prevenzione dei disturbi da postura scorretta; counseling ergonomico sulla postura corretta davanti al video. I ricercatori che alternano attività al videoterminale con attività di laboratorio (manipolazione di campioni, operazioni strumentali) devono comunque essere valutati se il tempo totale al VDT supera le 20 ore settimanali. La postazione di lavoro al videoterminale deve rispettare i requisiti dell'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 (dimensioni dello schermo, illuminazione, distanza visiva, altezza tastiera, supporto per i polsi). Sono obbligatorie le pause dal videoterminale: 15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuativo al VDT.

16. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli VII VDT, VIII radiazioni, IX chimici CMR, X biologici; artt. 269-275 notifica agenti biologici)
  • D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101 — Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti (abroga D.Lgs. 230/1995 e D.Lgs. 187/2000)
  • D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 — Norme in materia di radiazioni ionizzanti (per le parti ancora vigenti e storiche, ora sostituito da D.Lgs. 101/2020)
  • D.M. 2 settembre 2021 — Criteri per la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
  • Regolamento CE 1272/2008 (CLP) — Classificazione, etichettatura e imballaggio (agenti chimici CMR nei laboratori)
  • Regolamento CE 1907/2006 (REACH) — Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche
  • CEI EN 60825-1:2016 — Sicurezza degli apparecchi laser — Classificazione delle apparecchiature e requisiti
  • Circolare MLPS — Applicazione del D.Lgs. 81/08 nelle università e nei laboratori di ricerca (dottorandi, assegnisti, specializzandi)
  • WHO Laboratory Biosafety Manual, 4th edition, 2020 — Linee guida internazionali per i livelli di biosicurezza BSL 1-4
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione lavoratori, preposti e dirigenti (classificazione rischio alto per laboratori di ricerca con agenti CMR e biologici)
  • D.Lgs. 26 febbraio 2016 n. 26 — Attuazione della direttiva 2014/68/UE — Attrezzature a pressione (PED) — verifiche periodiche autoclavi
  • UNI EN ISO 11114-1:2020 — Bombole per gas — Compatibilità dei materiali delle bombole e delle valvole con il contenuto gassoso

Disclaimer. Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi dipendono dalla singola struttura: tipologia di laboratorio, agenti biologici e chimici utilizzati, sorgenti di radiazioni presenti, numero e categorie di lavoratori. DVR, valutazioni specifiche e procedure devono essere adattate al caso concreto da professionisti qualificati. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili ai laboratori della tua università o ente di ricerca.

Vuoi impostare la sicurezza nei laboratori della tua università o ente di ricerca?

Supportiamo la gestione documentale multirischio, la valutazione degli agenti biologici e CMR, la pianificazione formativa e la conformità alle normative sulle radiazioni ionizzanti.