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FAQ Infortuni in Itinere — Tragitto Casa-Lavoro: copertura INAIL e obblighi 2026

Risposte alle domande più frequenti sugli infortuni in itinere: quando scatta la copertura INAIL ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 38/2000, quali deviazioni sono ammesse, come si denuncia l'evento, gli obblighi del datore di lavoro e i casi particolari come smart working e pausa pranzo.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 estende la tutela INAIL al tragitto casa-lavoro, richiedendo che il percorso sia normale, non interrotto da deviazioni arbitrarie e — per il mezzo privato — "necessitato". Ti aiutiamo a gestire la denuncia, la documentazione e i rapporti con l'INAIL in caso di infortunio in itinere del tuo personale.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP e lavoratori in merito alla copertura INAIL per gli infortuni in itinere, con riferimento all'art. 12 D.Lgs. 38/2000, al DPR 1124/1965 e agli orientamenti più recenti della Cassazione Sezione Lavoro.

Domande frequenti sugli infortuni in itinereFAQ

Cos'è l'infortunio in itinere e quando è coperto dall'INAIL?
L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 estende la tutela INAIL agli infortuni occorsi durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro in caso di pluriattività, o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione dei pasti. La copertura opera indipendentemente dall'orario, purché il percorso sia necessitato e non interrotto da deviazioni non giustificate. Per l'uso del mezzo privato, la giurisprudenza richiede che risulti "necessitato" per assenza o inadeguatezza del trasporto pubblico, o per comprovate esigenze di servizio.
Quali deviazioni dal percorso non interrompono la copertura INAIL?
La giurisprudenza INAIL e la Corte di Cassazione Sezione Lavoro hanno consolidato l'orientamento per cui alcune deviazioni non interrompono il nesso causale. Rientrano in questa casistica l'accompagnamento dei figli a scuola o all'asilo prima di recarsi al lavoro, le urgenze familiari di breve durata e documentabili, il passaggio in farmacia per motivi sanitari impellenti. Il criterio guida è che la deviazione sia "necessitata, breve e non arbitraria": la deviazione lunga o dettata da comodità personale non giustificata fa invece decadere la tutela INAIL per il tratto aggiuntivo percorso.
Cosa succede se il lavoratore usa l'auto privata invece dei mezzi pubblici?
L'uso del mezzo proprio è tutelato dall'INAIL solo se risulta "necessitato", ossia quando il trasporto pubblico è assente, inadeguato rispetto agli orari di lavoro, o eccessivamente oneroso in termini di tempo rispetto al mezzo privato. Lo dimostra il lavoratore presentando documentazione sui servizi pubblici disponibili e sugli orari di lavoro. Se invece il mezzo pubblico è fruibile e il lavoratore sceglie comunque l'auto per comodità senza necessità oggettiva, la copertura INAIL può essere esclusa, salvo diversa valutazione caso per caso da parte dell'Istituto.
L'incidente durante la pausa pranzo fuori sede è coperto dall'INAIL?
Sì, purché ricorrano le condizioni dell'art. 12 D.Lgs. 38/2000: l'infortunio deve verificarsi durante il tragitto tra il luogo di lavoro e il luogo di consumazione del pasto, non durante la sosta nel locale. La tutela copre il percorso di andata e ritorno nel caso in cui la mensa aziendale sia assente o insufficiente. Secondo gli orientamenti INAIL e la Cassazione Lavoro, se il lavoratore si allontana per esigenze proprie non correlate al pasto (commissioni, acquisti personali) durante la pausa, il nesso causale con l'attività lavorativa si interrompe e la copertura decade.
Come si denuncia un infortunio in itinere all'INAIL?
Il lavoratore deve comunicare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro, allegando il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o dal medico curante con prognosi e diagnosi. Il datore di lavoro trasmette telematicamente la denuncia di infortunio all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato (o entro 24 ore in caso di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni). La documentazione utile comprende: verbale delle forze dell'ordine se presenti, denuncia di sinistro all'assicurazione, testimonianze, fotografie del luogo, tabulato telefonico o GPS se disponibile. L'INAIL apre un fascicolo e avvia l'istruttoria per la verifica del nesso eziologico.
Il datore di lavoro ha obblighi diretti in caso di infortuni in itinere?
Sì. In base al DPR 1124/1965 (TU INAIL) e all'art. 12 D.Lgs. 38/2000, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la denuncia INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, pena sanzioni amministrative. Deve inoltre conservare la documentazione sanitaria nel fascicolo del lavoratore e collaborare all'istruttoria INAIL fornendo informazioni su orari, tragitti abituali e modalità di trasporto. Non ha invece l'obbligo di integrare economicamente le prestazioni INAIL, salvo diversa previsione del CCNL applicato. L'omessa o tardiva denuncia espone il datore di lavoro a sanzioni ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965.
Lo smart working in itinere — tragitto verso casa di un collega o co-working — è coperto?
La questione è oggetto di evoluzione giurisprudenziale. Il D.Lgs. 81/2017 sullo smart working non modifica esplicitamente l'art. 12 D.Lgs. 38/2000 per gli spostamenti verso luoghi di lavoro temporanei. La Cassazione Sezione Lavoro (orientamenti 2022-2025) tende a riconoscere la tutela in itinere quando lo spostamento verso un co-working o l'abitazione di un collega sia autorizzato dal datore di lavoro e documentato nel contratto individuale o in accordo aziendale. In assenza di accordo scritto, la copertura INAIL risulta incerta: è fondamentale che la modalità di lavoro e il luogo alternativo siano formalizzati preventivamente.
Qual è la differenza tra infortunio in itinere e infortunio stradale sul lavoro?
L'infortunio in itinere riguarda il tragitto privato del lavoratore da casa al lavoro e viceversa, effettuato con mezzo proprio o pubblico per ragioni personali di spostamento. L'infortunio stradale sul lavoro si verifica invece quando il lavoratore guida un mezzo aziendale o si sposta per conto dell'azienda nell'esercizio delle proprie mansioni (es. agente di commercio, autotrasportatore, tecnico in trasferta). In quest'ultimo caso si tratta di infortunio sul lavoro in senso stretto ex DPR 1124/1965, con presunzione di nesso causale più ampia e senza la condizione della "necessità" del mezzo privato richiesta per l'itinere.

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Domande frequentiFAQ

Cos'è l'infortunio in itinere e quando è coperto dall'INAIL?
L'art. 12 del D.Lgs. 38/2000 estende la tutela INAIL agli infortuni occorsi durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione del lavoratore e il luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro in caso di pluriattività, o tra il luogo di lavoro e quello di consumazione dei pasti. La copertura opera indipendentemente dall'orario, purché il percorso sia necessitato e non interrotto da deviazioni non giustificate. Per l'uso del mezzo privato, la giurisprudenza richiede che risulti "necessitato" per assenza o inadeguatezza del trasporto pubblico, o per comprovate esigenze di servizio.
Quali deviazioni dal percorso non interrompono la copertura INAIL?
La giurisprudenza INAIL e la Corte di Cassazione Sezione Lavoro hanno consolidato l'orientamento per cui alcune deviazioni non interrompono il nesso causale. Rientrano in questa casistica l'accompagnamento dei figli a scuola o all'asilo prima di recarsi al lavoro, le urgenze familiari di breve durata e documentabili, il passaggio in farmacia per motivi sanitari impellenti. Il criterio guida è che la deviazione sia "necessitata, breve e non arbitraria": la deviazione lunga o dettata da comodità personale non giustificata fa invece decadere la tutela INAIL per il tratto aggiuntivo percorso.
Cosa succede se il lavoratore usa l'auto privata invece dei mezzi pubblici?
L'uso del mezzo proprio è tutelato dall'INAIL solo se risulta "necessitato", ossia quando il trasporto pubblico è assente, inadeguato rispetto agli orari di lavoro, o eccessivamente oneroso in termini di tempo rispetto al mezzo privato. Lo dimostra il lavoratore presentando documentazione sui servizi pubblici disponibili e sugli orari di lavoro. Se invece il mezzo pubblico è fruibile e il lavoratore sceglie comunque l'auto per comodità senza necessità oggettiva, la copertura INAIL può essere esclusa, salvo diversa valutazione caso per caso da parte dell'Istituto.
L'incidente durante la pausa pranzo fuori sede è coperto dall'INAIL?
Sì, purché ricorrano le condizioni dell'art. 12 D.Lgs. 38/2000: l'infortunio deve verificarsi durante il tragitto tra il luogo di lavoro e il luogo di consumazione del pasto, non durante la sosta nel locale. La tutela copre il percorso di andata e ritorno nel caso in cui la mensa aziendale sia assente o insufficiente. Secondo gli orientamenti INAIL e la Cassazione Lavoro, se il lavoratore si allontana per esigenze proprie non correlate al pasto (commissioni, acquisti personali) durante la pausa, il nesso causale con l'attività lavorativa si interrompe e la copertura decade.
Come si denuncia un infortunio in itinere all'INAIL?
Il lavoratore deve comunicare immediatamente l'infortunio al datore di lavoro, allegando il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso o dal medico curante con prognosi e diagnosi. Il datore di lavoro trasmette telematicamente la denuncia di infortunio all'INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato (o entro 24 ore in caso di infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni). La documentazione utile comprende: verbale delle forze dell'ordine se presenti, denuncia di sinistro all'assicurazione, testimonianze, fotografie del luogo, tabulato telefonico o GPS se disponibile. L'INAIL apre un fascicolo e avvia l'istruttoria per la verifica del nesso eziologico.
Il datore di lavoro ha obblighi diretti in caso di infortuni in itinere?
Sì. In base al DPR 1124/1965 (TU INAIL) e all'art. 12 D.Lgs. 38/2000, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la denuncia INAIL entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, pena sanzioni amministrative. Deve inoltre conservare la documentazione sanitaria nel fascicolo del lavoratore e collaborare all'istruttoria INAIL fornendo informazioni su orari, tragitti abituali e modalità di trasporto. Non ha invece l'obbligo di integrare economicamente le prestazioni INAIL, salvo diversa previsione del CCNL applicato. L'omessa o tardiva denuncia espone il datore di lavoro a sanzioni ai sensi dell'art. 53 DPR 1124/1965.
Lo smart working in itinere — tragitto verso casa di un collega o co-working — è coperto?
La questione è oggetto di evoluzione giurisprudenziale. Il D.Lgs. 81/2017 sullo smart working non modifica esplicitamente l'art. 12 D.Lgs. 38/2000 per gli spostamenti verso luoghi di lavoro temporanei. La Cassazione Sezione Lavoro (orientamenti 2022-2025) tende a riconoscere la tutela in itinere quando lo spostamento verso un co-working o l'abitazione di un collega sia autorizzato dal datore di lavoro e documentato nel contratto individuale o in accordo aziendale. In assenza di accordo scritto, la copertura INAIL risulta incerta: è fondamentale che la modalità di lavoro e il luogo alternativo siano formalizzati preventivamente.
Qual è la differenza tra infortunio in itinere e infortunio stradale sul lavoro?
L'infortunio in itinere riguarda il tragitto privato del lavoratore da casa al lavoro e viceversa, effettuato con mezzo proprio o pubblico per ragioni personali di spostamento. L'infortunio stradale sul lavoro si verifica invece quando il lavoratore guida un mezzo aziendale o si sposta per conto dell'azienda nell'esercizio delle proprie mansioni (es. agente di commercio, autotrasportatore, tecnico in trasferta). In quest'ultimo caso si tratta di infortunio sul lavoro in senso stretto ex DPR 1124/1965, con presunzione di nesso causale più ampia e senza la condizione della "necessità" del mezzo privato richiesta per l'itinere.

Fonti normative

  • Art. 12 D.Lgs. 38/2000 — Infortuni in itinere: estensione della tutela INAIL
  • DPR 1124/1965 — Testo Unico INAIL: denuncia e obblighi del datore di lavoro
  • D.Lgs. 81/2017 — Smart working e tutele in materia di sicurezza sul lavoro
  • Cassazione Civile Sezione Lavoro — orientamenti 2020-2025 sugli infortuni in itinere
  • INAIL — Circolari e prassi operative sugli infortuni in itinere

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