L’infortunio in itinere è quello che avviene sul normale percorso tra casa e lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo abituale dei pasti. È tutelato dall’INAIL, ma non in caso di deviazioni non necessarie. L’uso dell’auto è coperto solo se necessario; la bicicletta è sempre coperta. La denuncia segue le regole ordinarie.
La disciplina è nell’art. 2, comma 3, del DPR 1124/1965. Gli infortuni stradali durante il lavoro (trasferte, consegne) non sono in itinere: rientrano nella valutazione del rischio stradale del datore di lavoro.
Domande frequenti sull’infortunio in itinereFAQ
Cos’è l’infortunio in itinere?
Le soste e le deviazioni dal percorso sono coperte?
Se vado al lavoro in auto sono coperto?
E se uso la bicicletta?
Chi lavora in smart working è coperto per gli spostamenti?
Che differenza c’è con un infortunio durante una trasferta o un giro clienti?
Come si denuncia un infortunio in itinere?
Il datore di lavoro è responsabile di un infortunio in itinere?
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