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FAQ infortunio in itinere (casa-lavoro)

Quando un infortunio sul tragitto tra casa e lavoro è tutelato dall’INAIL, quali spostamenti sono esclusi e come si gestisce la denuncia.

Risposta rapida

L’infortunio in itinere è quello che avviene sul normale percorso tra casa e lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo abituale dei pasti. È tutelato dall’INAIL, ma non in caso di deviazioni non necessarie. L’uso dell’auto è coperto solo se necessario; la bicicletta è sempre coperta. La denuncia segue le regole ordinarie.

La disciplina è nell’art. 2, comma 3, del DPR 1124/1965. Gli infortuni stradali durante il lavoro (trasferte, consegne) non sono in itinere: rientrano nella valutazione del rischio stradale del datore di lavoro.

Domande frequenti sull’infortunio in itinereFAQ

Cos’è l’infortunio in itinere?
È l’infortunio che avviene durante il normale percorso di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, durante il percorso tra due luoghi di lavoro (se il lavoratore ha più rapporti di lavoro) e durante il percorso tra il luogo di lavoro e quello in cui consuma abitualmente i pasti, se non c’è una mensa aziendale (art. 2, comma 3, DPR 1124/1965, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. 38/2000). È tutelato dall’INAIL come gli altri infortuni sul lavoro.
Le soste e le deviazioni dal percorso sono coperte?
Di norma no. La tutela è esclusa per interruzioni o deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate. Sono invece coperte le interruzioni e deviazioni dovute a cause di forza maggiore, a esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. La valutazione è fatta dall’INAIL caso per caso.
Se vado al lavoro in auto sono coperto?
Solo se l’uso del mezzo privato è necessitato: ad esempio quando mancano mezzi pubblici sul percorso, gli orari non sono compatibili con il turno o il tragitto a piedi è troppo lungo. Se esiste un mezzo pubblico adeguato, l’uso dell’auto è considerato una scelta personale e l’infortunio può non essere indennizzato. La tutela è comunque esclusa per gli infortuni causati dall’abuso di alcolici o di stupefacenti e per il conducente sprovvisto della patente di guida.
E se uso la bicicletta?
L’uso della bicicletta per il percorso casa-lavoro è sempre considerato necessitato, per i positivi riflessi ambientali, quindi gli infortuni in bicicletta sono tutelati alle stesse condizioni degli altri infortuni in itinere (modifica introdotta dall’art. 5 della L. 221/2015). Restano escluse le deviazioni non necessitate.
Chi lavora in smart working è coperto per gli spostamenti?
Sì, per il percorso tra l’abitazione e il luogo scelto per lavorare fuori dai locali aziendali, quando la scelta del luogo è dettata da esigenze legate alla prestazione o alla conciliazione tra vita e lavoro e risponde a criteri di ragionevolezza (art. 23, comma 3, L. 81/2017). Gli infortuni durante la prestazione in lavoro agile sono tutelati come quelli in azienda.
Che differenza c’è con un infortunio durante una trasferta o un giro clienti?
Gli spostamenti fatti per lavoro durante l’orario (trasferte, consegne, visite ai clienti) non sono infortuni in itinere ma infortuni “in occasione di lavoro”: il viaggio fa parte della prestazione. Per questi spostamenti il datore di lavoro deve valutare il rischio stradale nel DVR e adottare misure sui veicoli, sui tempi di guida e sulla formazione.
Come si denuncia un infortunio in itinere?
Con la normale denuncia di infortunio all’INAIL, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico se la prognosi supera i 3 giorni (24 ore se mortale). Il lavoratore deve avvisare subito il datore di lavoro e fornire i dati su luogo, ora, percorso e mezzo usato; in caso di incidente stradale è utile allegare il verbale delle forze dell’ordine o la constatazione amichevole. L’INAIL può chiedere chiarimenti sulla necessità del mezzo e sul percorso.
Il datore di lavoro è responsabile di un infortunio in itinere?
Di regola no, perché il percorso casa-lavoro è fuori dal suo controllo. Ha però l’obbligo di fare la denuncia nei termini. Una responsabilità può emergere solo in casi particolari, ad esempio se il trasporto è organizzato dall’azienda con propri mezzi o se l’infortunio è legato a turni o orari imposti in violazione delle norme sui riposi.

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