Un call center o contact center è un ambiente ad alta intensità di utilizzo dei videoterminali (VDT): gli operatori lavorano al monitor per l'intera durata del turno, con l'utilizzo continuativo di cuffie e con un'organizzazione del lavoro che genera elevato carico emozionale e cognitive. Il D.Lgs. 81/08 dedica l'intero Titolo VII (artt. 173-179) alla tutela dei lavoratori VDT, imponendo valutazione del rischio specifica, sorveglianza sanitaria oculistica e requisiti ergonomici minimi per le postazioni. A questi si aggiungono l'obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato (art. 28), il rischio rumore da cuffie (Titolo VIII), e — per le aziende con lavoratori agile — gli obblighi della L. 81/2017. Con la diffusione massiccia del lavoro da remoto, la gestione della sicurezza si estende alle postazioni domestiche degli operatori.
1. Normativa applicabile: call center e lavoro agile (L. 81/2017)
Il quadro normativo che regola la sicurezza nei call center è articolato su più livelli e comprende sia le norme generali di sicurezza sul lavoro sia disposizioni specifiche per i lavoratori che utilizzano videoterminali e per chi svolge la prestazione in modalità remota.
Il pilastro generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a tutti i datori di lavoro con lavoratori dipendenti o equiparati. Per i call center le sezioni più rilevanti sono:
- Titolo VII — Attrezzature munite di videoterminali (artt. 173-179): norme specifiche per i lavoratori VDT, con definizione del campo di applicazione (20 ore settimanali di utilizzo sistematico), obblighi di valutazione del rischio, requisiti minimi delle postazioni (allegato XXXIV), sorveglianza sanitaria, interruzioni regolamentari, fornitura di occhiali correttivi.
- Art. 28 c. 1-bis — Stress lavoro-correlato: obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, introdotto dalla L. 3/2010 e operativo dal 2011 con le Indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente.
- Titolo VIII Capo II — Rumore (artt. 187-198): valutazione dell'esposizione al rumore, con particolare attenzione al rischio da cuffie per gli operatori telefonici.
- Titolo VI — Movimentazione manuale dei carichi: applicabile limitatamente, per le attività di magazzino e logistica presenti in alcune strutture.
Per le aziende che adottano il lavoro agile (smart working), la norma di riferimento è la L. 22 maggio 2017 n. 81(artt. 18-23), che disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali. L'art. 22 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, almeno con cadenza annuale. Il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento delle attrezzature fornite al lavoratore.
Per le strutture che adottano il telelavoro in senso stretto(postazione fissa a domicilio) fa riferimento l'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004(recepimento dell'Accordo Europeo del 2002), che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure appropriate per tutelare il telelavoro, inclusa la possibilità di effettuare sopralluoghi alla postazione domestica (con preavviso e consenso del lavoratore). Le sanzioni per le violazioni in materia di lavoro agile e sicurezza sono quelle generali del D.Lgs. 81/08 (artt. 55-58).
Il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 (attuazione della Direttiva 2000/78/CE) impone il principio di parità di trattamento nel lavoro, con rilevanza per i call center nella gestione dei turni e dei criteri di valutazione della prestazione. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 23 agosto 2022ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle norme sul lavoro agile dopo la fase emergenziale della pandemia. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica organizzazione della tua struttura.
2. DVR per call center: rischi specifici
Il Documento di Valutazione dei Rischi di un call center o contact center ha caratteristiche specifiche che lo distinguono nettamente da quello di altri ambienti di lavoro ufficio. La presenza massiccia di videoterminali, l'organizzazione del lavoro a turni e per obiettivi, l'intensità dell'interazione con i clienti e la diffusione del lavoro da remoto rendono la valutazione dei rischi particolarmente articolata.
Le sezioni obbligatorie del DVR di un call center devono comprendere:
- Rischio VDT: valutazione sistematica delle postazioni di lavoro ai videoterminali per tutti gli operatori che superano le 20 ore settimanali di utilizzo. La valutazione deve coprire monitor, tastiera, mouse, sedia, piano di lavoro, poggiapiedi, illuminazione, riflessi e distanze di visualizzazione, in conformità all'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.
- Rischio stress lavoro-correlato: obbligatorio ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis; nei call center è un rischio prioritario a causa dei fattori organizzativi tipici del settore (elevata pressione sui KPI, carico emozionale, monitoraggio intensivo delle prestazioni, lavoro a turni, orari atipici).
- Rischio rumore da cuffie: valutazione del livello di pressione sonora erogato dagli headset in uso, con riferimento ai valori di azione del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 e alle norme tecniche EN 50332.
- Rischio posturale e muscolo-scheletrico: valutazione degli effetti dell'assunzione prolungata di posture statiche, in particolare a carico del rachide cervicale, delle spalle e dei polsi (disturbi muscolo-scheletrici da lavoro — WMSD).
- Microclima e qualità dell'aria interna: negli open space di grandi dimensioni la qualità dell'aria (CO₂, umidità, temperatura) influisce sul benessere e sulle performance cognitive. La valutazione del microclima deve considerare anche l'affollamento tipico degli spazi call center.
- Rischio biologico da condivisione delle postazioni: la rotazione degli operatori su postazioni condivise (hot-desking) pone un problema igienico per cuffie, tastiere e mouse; il DVR deve prevedere procedure di sanificazione.
- Sezione lavoro agile: per le aziende con lavoratori remoti, il DVR deve contenere una sezione dedicata che valuta i rischi specifici del lavoro agile (postazione domestica non verificata, isolamento sociale, confusione dei confini vita-lavoro, rischi tecnologici) e le misure adottate.
I call center con personale prevalentemente sedentario a videoterminale rientrano generalmente nella classificazione di rischio basso (codice ATECO 82.20 — attività dei call center) o rischio medioin funzione dell'organizzazione del lavoro e dei turni. La classificazione incide sul monte ore di formazione obbligatoria e sui requisiti per l'RSPP. Il DVR va firmato dal datore di lavoro, dal RSPP, dal medico competente e dall'RLS, conservato in azienda e aggiornato ad ogni variazione organizzativa significativa.
3. Rischio VDT: monitor, postura, illuminazione (artt. 173-179 D.Lgs. 81/08)
Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08, recependo la Direttiva 90/270/CEE, disciplina specificamente la tutela dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Per i call center questo è il cuore della disciplina prevenzionale, dato che gli operatori trascorrono l'intera giornata lavorativa davanti a monitor con utilizzo continuativo di tastiera, mouse e cuffie.
L'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 definisce i requisiti minimi per ciascun componente della postazione VDT:
| Componente | Requisiti minimi (Allegato XXXIV) | Buone pratiche raccomandate |
|---|---|---|
| Monitor | Schermo orientabile e inclinabile, no riflessi, caratteri nitidi, luminosità e contrasto regolabili, assenza di sfarfallio | Dimensione minima 19–21 pollici; distanza occhi-schermo 50-70 cm; bordo superiore del monitor all'altezza degli occhi |
| Tastiera | Inclinabile e separata dallo schermo, superficie opaca, caratteri leggibili | Distanza tastiera dal bordo della scrivania ≥ 10 cm; polsi in posizione neutra; poggiapolsi se opportuno |
| Piano di lavoro | Superficie poco riflettente, dimensioni sufficienti per disposizione flessibile delle attrezzature, altezza adeguata | Altezza piano di lavoro regolabile (ideale 70-75 cm per seduta fissa); spazio sufficiente per avambracci |
| Sedile | Regolabile in altezza, schienale con supporto lombare, stabile | Regolazione in profondità del sedile; braccioli regolabili; altezza: ginocchia a 90°, piedi piatti a terra o su poggiapiedi |
| Poggiapiedi | Obbligatorio se richiesto dall'operatore | Fornito a richiesta; inclinazione regolabile; superficie antiscivolo |
| Illuminazione | Illuminazione adeguata; evitare abbagliamento diretto e riflessi sullo schermo; finestre con tende o veneziane | Illuminamento al piano di lavoro 300-500 lux; fonti luminose perpendicolari alla linea di visione; nessuna sorgente luminosa diretta nel campo visivo |
| Calore e rumore dell'attrezzatura | Livelli di calore e rumore prodotti dall'attrezzatura non devono disturbare il lavoro | Ventilazione adeguata dei computer; UPS e server in locali separati ove possibile |
L'art. 175 del D.Lgs. 81/08disciplina le interruzioni obbligatorie per i lavoratori VDT: il datore di lavoro deve adottare misure affinché l'attività al videoterminale sia interrotta periodicamente con pause o cambiamenti di attività. L'interruzione è di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa. Le pause non possono essere accumulate a fine turno e non possono essere computate nel monte ore di lavoro straordinario. Nei call center la gestione delle pause è cruciale: il sistema informatico di distribuzione delle chiamate (ACD) deve essere configurato per consentire le pause regolamentari. Il mancato rispetto delle pause VDT costituisce violazione dell'art. 175 e dell'art. 178 del D.Lgs. 81/08.
4. Stress lavoro-correlato nei call center: obbligo di valutazione
Il rischio da stress lavoro-correlato nei call center e contact center è tra i più rilevanti del settore, riconosciuto sia dalla normativa nazionale sia dalle ricerche epidemiologiche. L'ambiente di lavoro tipico di un call center concentra molteplici fattori di rischio psicosociale: elevata richiesta emozionale nella gestione delle chiamate (in particolare negli inbound di reclami), forte monitoraggio quantitativo della prestazione con KPI stringenti (tempi medi di gestione, aderenza al turno, tasso di risoluzione), ridotta autonomia decisionale, lavoro a turni e orari atipici, elevata ripetitività dei compiti e frequenti cambiamenti di procedure.
Le Indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente del 17 novembre 2010definiscono la procedura in due fasi per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, obbligatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08:
- Fase 1 — Valutazione preliminare obbligatoria: analisi degli indicatori oggettivi aziendali raggruppati in tre aree:
- Eventi sentinella: indice infortunistico, tasso di assenteismo, indice di turnover del personale, numero di procedimenti disciplinari, segnalazioni di molestie o violenze, visite su richiesta del medico competente. Nei call center questi indicatori tendono ad essere elevati: il tasso di turnover del settore è storicamente alto e l'assenteismo supera spesso la media nazionale.
- Fattori di contenuto del lavoro: ambiente e attrezzature di lavoro (qualità dell'open space, rumore ambientale, microclima), pianificazione dei compiti (monotonia, ripetitività, frammentazione), carichi e ritmi di lavoro (cadenza delle chiamate, obiettivi quantitativi), orario di lavoro (turni, straordinari, reperibilità).
- Fattori di contesto del lavoro: ruolo nell'ambito dell'organizzazione (chiarezza dei compiti, responsabilità), autonomia decisionale e controllo (grado di discrezionalità nella gestione delle chiamate), relazioni interpersonali (rapporti con i colleghi e con i superiori, rischio di mobbing e violenza verbale da parte dei clienti), interfaccia casa-lavoro (compatibilità turni con vita privata), comunicazione interna.
- Fase 2 — Approfondimento soggettivo: se la valutazione preliminare evidenzia indicatori di rischio, si procede con la valutazione soggettiva tramite questionari validati somministrati ai lavoratori. L'INAIL ha sviluppato strumenti specifici (questionario INAIL per la valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato). Il medico competente e l'RLS devono essere coinvolti in questa fase.
Le misure di prevenzione e gestione del rischio stress nei call center includono: chiarezza dei ruoli e degli obiettivi; sistemi di feedback costruttivi e non solo punitivi; meccanismi di segnalazione anonima dei disagi; programmi di supporto psicologico (Employee Assistance Program — EAP); formazione dei team leader sulla gestione della pressione lavorativa; politiche di flessibilità degli orari; formazione degli operatori sulle tecniche di gestione delle chiamate difficili e dei clienti aggressivi (comunicazione assertiva, tecniche di de-escalation).
Monitoraggio delle chiamate, KPI e privacy degli operatori
La registrazione delle chiamate, l'ascolto da parte dei supervisori e il controllo in tempo reale dei KPI incrociano due regimi normativi. L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970, come modificato dal D.Lgs. 151/2015) vieta gli strumenti con scopo esclusivo di controllo a distanza e consente quelli installati per esigenze organizzative, di sicurezza o di tutela del patrimonio solo previo accordo sindacale (RSA/RSU) o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro; per gli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione (PC, telefono, CRM) la procedura sindacale non serve, ma i dati sono utilizzabili — anche a fini disciplinari — solo con preventiva informativa sulle modalità d'uso e dei controlli (art. 4 c. 3). Sul fronte GDPRil datore deve identificare la base giuridica, fornire l'informativa ex art. 13, rispettare la minimizzazione dei dati, definire tempi di conservazione proporzionati per le registrazioni e valutare la nomina del DPO per trattamenti sistematici su larga scala; il Garante privacy ha adottato provvedimenti specifici per il settore dei call center. Anche la percezione di controllo continuo è un fattore da considerare nella valutazione dello stress lavoro-correlato.
5. Rischio rumore da cuffie e ambienti open space
Il rischio rumore nei call center si manifesta su due livelli distinti che devono essere valutati separatamente nel DVR: il rumore trasmesso dalle cuffie(headset) all'apparato uditivo dell'operatore, e il rumore ambientale dell'open space generato dalla sovrapposizione delle voci degli operatori.
Rumore da cuffie. Le cuffie telefoniche professionali per call center erogano suoni che possono raggiungere livelli di pressione sonora istantanea elevati, specialmente in caso di chiamate con disturbi di linea, clienti con voce alta o eventi acustici impulsivi (clic di centralino, toni di chiamata). La norma tecnica di riferimento è la EN 50332 (in due parti: EN 50332-1 per i requisiti di massimo volume medio e EN 50332-2 per i livelli di pressione sonora di picco). Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo II) fissa:
- Valore inferiore di azione: LEX,8h = 80 dB(A) e/o LCpicco = 135 dB(C). Sopra questo valore il datore deve valutare il rischio, mettere a disposizione i DPI, informare i lavoratori.
- Valore superiore di azione: LEX,8h = 85 dB(A) e/o LCpicco = 137 dB(C). Sopra questo valore il datore deve far indossare i DPI, attivare la sorveglianza sanitaria, segnalare le aree.
- Valore limite di esposizione: LEX,8h = 87 dB(A) e/o LCpicco = 140 dB(C) (considerando l'attenuazione dei DPI). Non deve mai essere superato.
Per la valutazione del rischio da cuffie si raccomanda la misura del livello di pressione sonora erogato dai dispositivi in uso con metodi standardizzati (o in alternativa l'utilizzo dei dati tecnici forniti dal costruttore con certificazione EN 50332). Le cuffie selezionate devono avere un sistema di limitazione del volume a protezione dell'udito. Il DVR deve riportare il modello di cuffia in uso, il livello di pressione sonora massima garantito dal costruttore e la valutazione del rischio risultante.
Rumore ambientale da open space.In un open space con decine o centinaia di operatori in conversazione simultanea, il livello di rumore ambientale può raggiungere 70-80 dB(A). Questo livello non è di per sé pericoloso per l'udito (il valore inferiore di azione è 80 dB(A)) ma provoca disturbo cognitivo significativo: difficoltà di concentrazione, necessità di parlare più forte (effetto Lombard), aumento della fatica mentale e contribuisce al rischio stress lavoro-correlato. Le misure di mitigazione del rumore ambientale includono: pannelli fonoassorbenti tra le postazioni, soffitti e pareti con materiali fonoassorbenti, layout che riduce la percezione diretta delle voci dei colleghi, sistemi di mascheramento sonoro (sound masking) nelle aree di maggiore densità operativa.
6. Organizzazione del lavoro agile/telelavoro: obblighi SSL
La diffusione del lavoro agile nei call center — accelerata dalla pandemia COVID-19 e ormai consolidata come modalità ordinaria in molte strutture — ha introdotto una dimensione nuova degli obblighi di sicurezza: la responsabilità del datore di lavoro si estende alle postazioni domestiche degli operatori, pur nei limiti della sfera privata del lavoratore.
Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi della L. 81/2017e del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori agile sono:
- Informativa scritta sui rischi: il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e all'RLS, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile (art. 22 L. 81/2017). L'informativa deve essere firmata per ricevuta dal lavoratore. Deve coprire: rischi VDT (postura, illuminazione, fatica visiva), rischi da utilizzo prolungato di cuffie, rischi psicosociali (isolamento, confusione vita-lavoro), requisiti minimi della postazione domestica.
- Fornitura di attrezzature sicure: le attrezzature (PC, monitor, cuffie, accessori ergonomici) fornite dal datore di lavoro devono essere conformi alla normativa vigente e sicure. Il datore risponde dei danni causati da attrezzature difettose da lui fornite.
- Verifica della postazione: nel telelavoro in senso stretto (postazione fissa a domicilio), il datore può effettuare sopralluoghi con preavviso. Nel lavoro agile puro (senza postazione fissa), la verifica avviene tipicamente tramite questionari di autovalutazione della postazione, check-list fotografiche o video-sopralluoghi. Lo strumento più efficace è una check-list strutturata di autovalutazione che il lavoratore compila e restituisce con documentazione fotografica.
- Inclusione nel DVR: la sezione del DVR dedicata al lavoro agile deve descrivere le modalità con cui il datore ha adempiuto agli obblighi di prevenzione per i lavoratori remoti, i rischi specifici identificati e le misure adottate. Non è sufficiente indicare genericamente "i lavoratori agile sono informati dei rischi".
- Continuità della sorveglianza sanitaria: la modalità di lavoro agile non esonera dalla sorveglianza sanitaria. Gli addetti VDT in lavoro agile sono soggetti agli stessi obblighi di visita medica degli addetti in sede.
Un aspetto spesso trascurato è la disconnessione digitale: il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto delle fasce orarie di riposo e il diritto del lavoratore alla disconnessione dagli strumenti tecnologici (art. 19 c. 1 L. 81/2017). Per i call center questo significa definire in modo esplicito nell'accordo di lavoro agile gli orari di disponibilità e le modalità di raggiungibilità del lavoratore remoto.
7. Ergonomia postazione home office: requisiti minimi
La postazione domestica di un operatore di call center in lavoro agile deve soddisfare i requisiti ergonomici dell'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, esattamente come una postazione in sede aziendale. La sfida pratica è che in un'abitazione privata non sempre sono disponibili mobili da ufficio idonei o spazi adeguati. Il datore di lavoro non può pretendere requisiti che esulano dalla sua sfera di responsabilità (non può imporre la ristrutturazione dell'abitazione privata), ma deve adottare misure ragionevoli per supportare il lavoratore.
I requisiti minimi essenziali per la postazione home office di un operatore VDT di call center sono:
- Locale dedicato o spazio separato: la postazione di lavoro deve essere collocata in un locale o in uno spazio dell'abitazione che consenta di lavorare senza continue interruzioni; non è obbligatorio un locale esclusivamente dedicato ma deve essere possibile isolarsi dalle distrazioni durante le chiamate.
- Scrivania/piano di lavoro adeguato: altezza standard di 70-75 cm (o regolabile); superficie sufficiente per monitor, tastiera, mouse e spazio per gli avambracci (almeno 120 × 60 cm); superficie opaca o con protezione anti-riflesso.
- Sedia con supporto lombare: la sedia deve avere almeno altezza regolabile e schienale con supporto lombare; il datore deve valutare se fornire una sedia ergonomica aziendale per i lavoratori con accordo di lavoro agile strutturato. Il lavoratore deve poter posizionare i piedi piatti sul pavimento (o su poggiapiedi) con ginocchia a 90°.
- Monitor esterno: per gli operatori che lavorano con laptop aziendale, l'utilizzo del solo schermo del portatile per oltre 20 ore settimanali è sconsigliato sotto il profilo ergonomico (schermo troppo piccolo, postura del collo non neutrale). Il datore dovrebbe fornire o rimborsare l'acquisto di un monitor esterno di almeno 19-21 pollici e un supporto per rialzare il laptop o il monitor all'altezza degli occhi.
- Illuminazione: la postazione deve essere illuminata adeguatamente (luce naturale o artificiale, senza abbagliamento diretto sul monitor e senza riflessi). Il monitor non deve essere posizionato direttamente di fronte a una finestra luminosa; le finestre devono essere schermate con tende o veneziane. L'illuminamento minimo al piano di lavoro per attività al VDT è di 300 lux.
- Connessione internet stabile e sicura: una connessione instabile genera frustrazione, allungamento delle chiamate e aumento del carico cognitivo. Il datore deve indicare i requisiti minimi di banda e latenza nella policy di lavoro agile, e valutare il supporto tecnico o il rimborso dei costi di connessione.
- Riservatezza acustica: il trattamento dei dati personali dei clienti durante le chiamate richiede che il lavoratore operi in un ambiente dove le conversazioni non possano essere udite da terzi (familiari conviventi). Questo è un requisito sia di sicurezza occupazionale (riservatezza del lavoro) sia di conformità al GDPR.
8. Formazione e informazione degli operatori di call center
La formazione obbligatoria per gli operatori di call center si articola su più livelli e deve essere documentata con attestati conservati in azienda per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i cinque anni successivi.
Formazione SSL ex Accordo Stato-Regioni 2011/2016. I call center con codice ATECO 82.20 rientrano nella classificazione di rischio bassosecondo il D.M. MLPS 30 ottobre 2012: la formazione generale è di 4 ore e la formazione specifica di 4 ore (totale 8 ore). La formazione specifica deve coprire i rischi propri del settore: rischio VDT, postura, illuminazione, pause obbligatorie, rischio da cuffie (rumore), stress lavoro-correlato, utilizzo dei DPI eventualmente previsti, procedure di emergenza. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. La formazione può essere erogata in modalità e-learning con verifica finale per i corsi che lo consentono; è obbligatorio il riconoscimento da parte di organismi accreditati.
Formazione specifica VDT (art. 177 D.Lgs. 81/08).Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata ai lavoratori VDT riguardo: i rischi connessi all'uso delle attrezzature (affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici, stress); le misure applicate (requisiti ergonomici della postazione, interruzioni regolamentari); la corretta regolazione e impostazione della postazione di lavoro (altezza monitor, distanza, illuminazione, posizione della sedia). Questa formazione è obbligatoria prima dell'inizio dell'attività e va aggiornata in caso di variazione significativa delle attrezzature o delle condizioni di lavoro.
Informazione sul lavoro agile (art. 22 L. 81/2017).Per i lavoratori agile, l'informativa scritta annuale sui rischi deve avere contenuti concreti e pratici: non è sufficiente un documento generico. L'informativa deve includere una sezione sui requisiti ergonomici della postazione domestica, con istruzioni illustrate su come regolare la sedia, posizionare il monitor, gestire l'illuminazione e rispettare le pause. L'informativa va consegnata all'RLS con cadenza annuale.
Formazione su stress e rischi psicosociali. Per i call center con valutazione dello stress lavoro-correlato che evidenzia livelli di rischio medio o alto, è buona prassi (e in alcuni contratti collettivi è obbligo specifico) prevedere formazione per i team leader sulla gestione del personale sotto stress, sulla comunicazione efficace e sulla prevenzione dei conflitti interpersonali. Gli operatori possono beneficiare di formazione sulle tecniche di comunicazione assertiva e sulla gestione delle chiamate difficili.
9. Sorveglianza sanitaria per addetti VDT
L'art. 176 del D.Lgs. 81/08disciplina specificamente la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai videoterminali che superano le 20 ore settimanali. Per i call center, dove la quasi totalità degli operatori utilizza il computer per l'intera durata del turno, la sorveglianza sanitaria riguarda praticamente tutto il personale operativo.
Il protocollo sanitario per addetti VDT di call center deve includere:
- Visita preventiva: effettuata prima dell'inizio dell'attività al VDT; comprende valutazione visiva completa (acuità visiva per vicino e per lontano, visione binoculare, disturbi oculomotori) e valutazione posturale (rachide cervicale, spalle, polsi) per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici.
- Visita periodica biennale: per i lavoratori che hanno compiuto o compiranno 50 anni di età durante il periodo di sorveglianza; si raccomanda di calendarizzarla con sufficiente anticipo rispetto al compimento dei 50 anni.
- Visita periodica quinquennale: per i lavoratori sotto i 50 anni, con visita oculistica e posturale.
- Visita a richiesta del lavoratore: il medico competente valuta i disturbi riferiti e decide se prescrivere accertamenti approfonditi (visita oculistica specialistica, esame ortottico, valutazione fisiatrica per i disturbi muscolo-scheletrici).
- Fornitura di occhiali correttivi specifici per VDT: se il medico competente o l'oculista accerta che i mezzi di correzione ordinari del lavoratore (occhiali da vista o lenti a contatto) non sono idonei per il lavoro al videoterminale, il datore di lavoro deve fornire, a proprie spese, gli occhiali o le lenti correttive appropriate (art. 177 D.Lgs. 81/08). Il datore può definire una procedura interna per il rimborso o la fornitura diretta, con un importo massimo rimborsabile definito dalla policy aziendale o dal CCNL.
Per i lavoratori che presentano anche rischio rumore significativo da cuffie (livello di esposizione superiore a 80 dB(A) LEX,8h), il protocollo sanitario deve includere la valutazione audiometrica con periodicità definita dal medico competente in funzione del livello di rischio accertato. Il medico competente esprime per ciascun lavoratore un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni (es. obbligo di utilizzo di occhiali forniti dal datore), idoneo con limitazioni (es. limitazione del numero massimo di ore giornaliere al VDT), non idoneo temporaneamente, non idoneo permanentemente. Il giudizio va comunicato al datore e al lavoratore e conservato nel fascicolo sanitario personale.
Lavoro notturno e turnistica (D.Lgs. 66/2003)
Nei call center con servizio h24 o su mercati con fusi orari diversi si applica il D.Lgs. 66/2003: è lavoratore notturno chi svolge almeno tre ore dell'orario normale nel periodo notturno (22-6) per il numero minimo di giorni fissato dalla contrattazione collettiva (in assenza di accordo, 80 giorni/anno). Per questi lavoratori valgono il limite di 8 ore nelle 24 ore (derogabile dalla contrattazione con protezioni equivalenti), la sorveglianza sanitaria preventiva e periodicaex art. 14 D.Lgs. 66/2003 (attenzione a disturbi del sonno, cardiovascolari, gastrointestinali e psicologici), il diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di inidoneità accertata e misure organizzative di mitigazione (limitare le notti consecutive, locale di riposo, accesso a ristorazione durante il turno). Il DVR deve valutare l'interazione tra stress da KPI, lavoro al VDT e turni notturni.
Tutela della maternità per le operatrici VDT (D.Lgs. 151/2001)
Per le lavoratrici gestanti il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione del rischio specifica (art. 11 D.Lgs. 151/2001) considerando postura sedentaria prolungata, carico emotivo delle chiamate ed ergonomia della postazione VDT; adattare la postazione (supporto lombare, pause e possibilità di movimento più frequenti, riduzione dell'orario al VDT se indicato dal medico competente); rispettare il divieto assoluto di lavoro notturnodall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/2001); modificare temporaneamente le mansioni o attivare l'astensione anticipata quando il rischio non è eliminabile.
10. Sanzioni e controlli INL sui call center
I call center sono soggetti a ispezioni dell'INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro (per sicurezza sul lavoro, rapporti di lavoro, inquadramento contrattuale dei collaboratori) e dello SPISAL/PSAL(Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL/ASST). Il settore è oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di vigilanza per la frequente presenza di lavoratori formalmente autonomi (co.co.co., partite IVA) in rapporti di lavoro di fatto subordinati, e per i rischi specifici connessi all'utilizzo intensivo dei VDT.
| Violazione | Riferimento normativo | Sanzione indicativa |
|---|---|---|
| Mancata redazione del DVR (con sezione VDT) | Art. 55 c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € |
| Omessa valutazione rischio stress lavoro-correlato | Art. 55 c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 € |
| Violazione requisiti minimi postazione VDT (Allegato XXXIV) | Art. 178 D.Lgs. 81/08 | Sanzione amministrativa da 300 a 900 € per lavoratore esposto |
| Mancato rispetto delle pause VDT (art. 175) | Art. 178 D.Lgs. 81/08 | Sanzione amministrativa da 300 a 900 € per lavoratore |
| Omessa sorveglianza sanitaria VDT | Art. 178 D.Lgs. 81/08 | Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 € |
| Mancata nomina del medico competente | Art. 55 c. 1 lett. b), D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € |
| Mancata formazione lavoratori (SSL e VDT) | Art. 55 c. 5 lett. c), D.Lgs. 81/08 | Arresto fino a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 5.700 € |
| Omessa consegna informativa lavoro agile (art. 22 L. 81/2017) | Art. 22 L. 81/2017 + art. 55 D.Lgs. 81/08 | Sanzione amministrativa da 100 a 500 € per lavoratore |
| Violazione obblighi rumore (Titolo VIII) — omessa valutazione cuffie | Art. 55 c. 1, D.Lgs. 81/08 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € |
Il D.Lgs. 758/1994prevede il meccanismo delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza: in presenza di una violazione, l'ispettore impartisce una prescrizione con termine per la regolarizzazione. Se la violazione è regolarizzata nel termine, il trasgressore può pagare in via definitiva un quarto del massimo dell'ammenda e il procedimento penale (nei casi previsti) si estingue. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a supportare la gestione documentale in vista di eventuali ispezioni.
Checklist adempimenti sicurezza call center e lavoro agile
- DVR redatto con sezioni specifiche per: rischio VDT, stress lavoro-correlato, rumore da cuffie, rischio posturale, lavoro agile
- Valutazione rischio stress lavoro-correlato (fase 1 obbligatoria; fase 2 se emergono indicatori di rischio) con documentazione nel DVR
- Nomina del medico competente e protocollo sanitario VDT con visite preventive e periodiche (biennale over 50, quinquennale under 50)
- Procedure per fornitura occhiali correttivi specifici per VDT a carico del datore (art. 177 D.Lgs. 81/08)
- Nomina RSPP (datore o professionista esterno) con corso adeguato al livello di rischio dell'azienda
- Formazione SSL specifica per operatori di call center: 8 ore (rischio basso) con modulo su VDT, cuffie, stress, postura
- Informativa scritta annuale ai lavoratori agile sui rischi del lavoro da remoto (art. 22 L. 81/2017), firmata per ricevuta
- Check-list di autovalutazione della postazione home office compilata da tutti i lavoratori agile, con documentazione fotografica conservata
- Verifica conformità cuffie (headset) alle norme EN 50332: livello di pressione sonora massima e valutazione del rischio rumore nel DVR
- Postazioni VDT in sede verificate rispetto all'Allegato XXXIV (monitor, sedia, illuminazione, distanze, riflessi)
- Sistema di gestione delle pause obbligatorie (almeno 15 minuti ogni 120 minuti al VDT) integrato nel sistema ACD
- Registro delle visite mediche e dei giudizi di idoneità aggiornato; fascicoli sanitari personali tenuti dal medico competente
- Accordo individuale di lavoro agile che specifica orari di disponibilità, diritto alla disconnessione e requisiti della postazione domestica
- DVR aggiornato a ogni variazione organizzativa significativa: cambio di turni, nuovi applicativi, incremento del personale remoto
12. FAQ
FAQ — Sicurezza call center, telelavoro e lavoro agileFAQ
Un operatore di call center che lavora da casa è considerato lavoratore in telelavoro o in lavoro agile?
Quante ore di utilizzo del VDT fanno scattare gli obblighi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08?
Come si valuta lo stress lavoro-correlato in un call center?
Il datore di lavoro deve fornire le cuffie al lavoratore che opera da casa in modalità lavoro agile?
Quali sono i requisiti minimi della sedia ergonomica per un operatore di call center?
Il datore di lavoro può effettuare controlli remoti sulla produttività di un operatore in smart working?
Qual è la frequenza della sorveglianza sanitaria per gli addetti VDT in un call center?
Un call center che assume operatori con contratto di collaborazione è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 81/08?
13. Fonti normative
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VII, VIII; artt. 173-179 VDT; art. 28 stress lavoro-correlato)
- D.Lgs. 81/08 — Allegato XXXIV: requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali
- Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (integrato dall'Accordo 7 luglio 2016) — Formazione lavoratori e RSPP
- L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 18-23 — Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (lavoro agile)
- Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 — Recepimento dell'Accordo Europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002
- Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro — Indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, 17 novembre 2010
- D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 — Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (antidiscriminazione)
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 23 agosto 2022 — Chiarimenti sull'applicazione della disciplina del lavoro agile
- L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 4 — Controllo a distanza dei lavoratori, come modificato dal D.Lgs. 151/2015
- INAIL — Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato: manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/2008
- INAIL — Linee guida per i call center: valutazione dei rischi professionali specifici del settore
- Direttiva 90/270/CEE del Consiglio del 29 maggio 1990 — Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali
Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un call center, contact center o a una struttura con lavoratori agile dipendono dall'organizzazione concreta del lavoro, dal numero di lavoratori, dalle attrezzature utilizzate, dalla distribuzione tra sede e remoto e dalla normativa vigente, inclusi i contratti collettivi applicabili. DVR, protocollo sanitario, informativa lavoro agile e programma di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura.
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