Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida completa · 2026

Sicurezza Call Center e Telelavoro 2026: Guida Completa VDT, Stress e Lavoro Agile

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un call center, contact center o struttura con lavoratori agile: DVR specifico, rischio VDT (artt. 173-179 D.Lgs. 81/08), stress lavoro-correlato, rumore da cuffie, ergonomia home office, sorveglianza sanitaria e sanzioni INL. Aggiornata a giugno 2026.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Un call center o contact center è un ambiente ad alta intensità di utilizzo dei videoterminali (VDT): gli operatori lavorano al monitor per l'intera durata del turno, con l'utilizzo continuativo di cuffie e con un'organizzazione del lavoro che genera elevato carico emozionale e cognitive. Il D.Lgs. 81/08 dedica l'intero Titolo VII (artt. 173-179) alla tutela dei lavoratori VDT, imponendo valutazione del rischio specifica, sorveglianza sanitaria oculistica e requisiti ergonomici minimi per le postazioni. A questi si aggiungono l'obbligo di valutare il rischio stress lavoro-correlato (art. 28), il rischio rumore da cuffie (Titolo VIII), e — per le aziende con lavoratori agile — gli obblighi della L. 81/2017. Con la diffusione massiccia del lavoro da remoto, la gestione della sicurezza si estende alle postazioni domestiche degli operatori.

1. Normativa applicabile: call center e lavoro agile (L. 81/2017)

Il quadro normativo che regola la sicurezza nei call center è articolato su più livelli e comprende sia le norme generali di sicurezza sul lavoro sia disposizioni specifiche per i lavoratori che utilizzano videoterminali e per chi svolge la prestazione in modalità remota.

Il pilastro generale è il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che si applica a tutti i datori di lavoro con lavoratori dipendenti o equiparati. Per i call center le sezioni più rilevanti sono:

Per le aziende che adottano il lavoro agile (smart working), la norma di riferimento è la L. 22 maggio 2017 n. 81(artt. 18-23), che disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali. L'art. 22 impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, almeno con cadenza annuale. Il datore è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento delle attrezzature fornite al lavoratore.

Per le strutture che adottano il telelavoro in senso stretto(postazione fissa a domicilio) fa riferimento l'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004(recepimento dell'Accordo Europeo del 2002), che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure appropriate per tutelare il telelavoro, inclusa la possibilità di effettuare sopralluoghi alla postazione domestica (con preavviso e consenso del lavoratore). Le sanzioni per le violazioni in materia di lavoro agile e sicurezza sono quelle generali del D.Lgs. 81/08 (artt. 55-58).

Il D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 (attuazione della Direttiva 2000/78/CE) impone il principio di parità di trattamento nel lavoro, con rilevanza per i call center nella gestione dei turni e dei criteri di valutazione della prestazione. La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 23 agosto 2022ha fornito chiarimenti sull'applicazione delle norme sul lavoro agile dopo la fase emergenziale della pandemia. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica organizzazione della tua struttura.

2. DVR per call center: rischi specifici

Il Documento di Valutazione dei Rischi di un call center o contact center ha caratteristiche specifiche che lo distinguono nettamente da quello di altri ambienti di lavoro ufficio. La presenza massiccia di videoterminali, l'organizzazione del lavoro a turni e per obiettivi, l'intensità dell'interazione con i clienti e la diffusione del lavoro da remoto rendono la valutazione dei rischi particolarmente articolata.

Le sezioni obbligatorie del DVR di un call center devono comprendere:

I call center con personale prevalentemente sedentario a videoterminale rientrano generalmente nella classificazione di rischio basso (codice ATECO 82.20 — attività dei call center) o rischio medioin funzione dell'organizzazione del lavoro e dei turni. La classificazione incide sul monte ore di formazione obbligatoria e sui requisiti per l'RSPP. Il DVR va firmato dal datore di lavoro, dal RSPP, dal medico competente e dall'RLS, conservato in azienda e aggiornato ad ogni variazione organizzativa significativa.

3. Rischio VDT: monitor, postura, illuminazione (artt. 173-179 D.Lgs. 81/08)

Il Titolo VII del D.Lgs. 81/08, recependo la Direttiva 90/270/CEE, disciplina specificamente la tutela dei lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali. Per i call center questo è il cuore della disciplina prevenzionale, dato che gli operatori trascorrono l'intera giornata lavorativa davanti a monitor con utilizzo continuativo di tastiera, mouse e cuffie.

L'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 definisce i requisiti minimi per ciascun componente della postazione VDT:

ComponenteRequisiti minimi (Allegato XXXIV)Buone pratiche raccomandate
MonitorSchermo orientabile e inclinabile, no riflessi, caratteri nitidi, luminosità e contrasto regolabili, assenza di sfarfallioDimensione minima 19–21 pollici; distanza occhi-schermo 50-70 cm; bordo superiore del monitor all'altezza degli occhi
TastieraInclinabile e separata dallo schermo, superficie opaca, caratteri leggibiliDistanza tastiera dal bordo della scrivania ≥ 10 cm; polsi in posizione neutra; poggiapolsi se opportuno
Piano di lavoroSuperficie poco riflettente, dimensioni sufficienti per disposizione flessibile delle attrezzature, altezza adeguataAltezza piano di lavoro regolabile (ideale 70-75 cm per seduta fissa); spazio sufficiente per avambracci
SedileRegolabile in altezza, schienale con supporto lombare, stabileRegolazione in profondità del sedile; braccioli regolabili; altezza: ginocchia a 90°, piedi piatti a terra o su poggiapiedi
PoggiapiediObbligatorio se richiesto dall'operatoreFornito a richiesta; inclinazione regolabile; superficie antiscivolo
IlluminazioneIlluminazione adeguata; evitare abbagliamento diretto e riflessi sullo schermo; finestre con tende o venezianeIlluminamento al piano di lavoro 300-500 lux; fonti luminose perpendicolari alla linea di visione; nessuna sorgente luminosa diretta nel campo visivo
Calore e rumore dell'attrezzaturaLivelli di calore e rumore prodotti dall'attrezzatura non devono disturbare il lavoroVentilazione adeguata dei computer; UPS e server in locali separati ove possibile

L'art. 175 del D.Lgs. 81/08disciplina le interruzioni obbligatorie per i lavoratori VDT: il datore di lavoro deve adottare misure affinché l'attività al videoterminale sia interrotta periodicamente con pause o cambiamenti di attività. L'interruzione è di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa. Le pause non possono essere accumulate a fine turno e non possono essere computate nel monte ore di lavoro straordinario. Nei call center la gestione delle pause è cruciale: il sistema informatico di distribuzione delle chiamate (ACD) deve essere configurato per consentire le pause regolamentari. Il mancato rispetto delle pause VDT costituisce violazione dell'art. 175 e dell'art. 178 del D.Lgs. 81/08.

4. Stress lavoro-correlato nei call center: obbligo di valutazione

Il rischio da stress lavoro-correlato nei call center e contact center è tra i più rilevanti del settore, riconosciuto sia dalla normativa nazionale sia dalle ricerche epidemiologiche. L'ambiente di lavoro tipico di un call center concentra molteplici fattori di rischio psicosociale: elevata richiesta emozionale nella gestione delle chiamate (in particolare negli inbound di reclami), forte monitoraggio quantitativo della prestazione con KPI stringenti (tempi medi di gestione, aderenza al turno, tasso di risoluzione), ridotta autonomia decisionale, lavoro a turni e orari atipici, elevata ripetitività dei compiti e frequenti cambiamenti di procedure.

Le Indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva Permanente del 17 novembre 2010definiscono la procedura in due fasi per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, obbligatoria ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08:

Le misure di prevenzione e gestione del rischio stress nei call center includono: chiarezza dei ruoli e degli obiettivi; sistemi di feedback costruttivi e non solo punitivi; meccanismi di segnalazione anonima dei disagi; programmi di supporto psicologico (Employee Assistance Program — EAP); formazione dei team leader sulla gestione della pressione lavorativa; politiche di flessibilità degli orari; formazione degli operatori sulle tecniche di gestione delle chiamate difficili e dei clienti aggressivi (comunicazione assertiva, tecniche di de-escalation).

Monitoraggio delle chiamate, KPI e privacy degli operatori

La registrazione delle chiamate, l'ascolto da parte dei supervisori e il controllo in tempo reale dei KPI incrociano due regimi normativi. L'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970, come modificato dal D.Lgs. 151/2015) vieta gli strumenti con scopo esclusivo di controllo a distanza e consente quelli installati per esigenze organizzative, di sicurezza o di tutela del patrimonio solo previo accordo sindacale (RSA/RSU) o autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro; per gli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione (PC, telefono, CRM) la procedura sindacale non serve, ma i dati sono utilizzabili — anche a fini disciplinari — solo con preventiva informativa sulle modalità d'uso e dei controlli (art. 4 c. 3). Sul fronte GDPRil datore deve identificare la base giuridica, fornire l'informativa ex art. 13, rispettare la minimizzazione dei dati, definire tempi di conservazione proporzionati per le registrazioni e valutare la nomina del DPO per trattamenti sistematici su larga scala; il Garante privacy ha adottato provvedimenti specifici per il settore dei call center. Anche la percezione di controllo continuo è un fattore da considerare nella valutazione dello stress lavoro-correlato.

5. Rischio rumore da cuffie e ambienti open space

Il rischio rumore nei call center si manifesta su due livelli distinti che devono essere valutati separatamente nel DVR: il rumore trasmesso dalle cuffie(headset) all'apparato uditivo dell'operatore, e il rumore ambientale dell'open space generato dalla sovrapposizione delle voci degli operatori.

Rumore da cuffie. Le cuffie telefoniche professionali per call center erogano suoni che possono raggiungere livelli di pressione sonora istantanea elevati, specialmente in caso di chiamate con disturbi di linea, clienti con voce alta o eventi acustici impulsivi (clic di centralino, toni di chiamata). La norma tecnica di riferimento è la EN 50332 (in due parti: EN 50332-1 per i requisiti di massimo volume medio e EN 50332-2 per i livelli di pressione sonora di picco). Il D.Lgs. 81/08 (Titolo VIII, Capo II) fissa:

Per la valutazione del rischio da cuffie si raccomanda la misura del livello di pressione sonora erogato dai dispositivi in uso con metodi standardizzati (o in alternativa l'utilizzo dei dati tecnici forniti dal costruttore con certificazione EN 50332). Le cuffie selezionate devono avere un sistema di limitazione del volume a protezione dell'udito. Il DVR deve riportare il modello di cuffia in uso, il livello di pressione sonora massima garantito dal costruttore e la valutazione del rischio risultante.

Rumore ambientale da open space.In un open space con decine o centinaia di operatori in conversazione simultanea, il livello di rumore ambientale può raggiungere 70-80 dB(A). Questo livello non è di per sé pericoloso per l'udito (il valore inferiore di azione è 80 dB(A)) ma provoca disturbo cognitivo significativo: difficoltà di concentrazione, necessità di parlare più forte (effetto Lombard), aumento della fatica mentale e contribuisce al rischio stress lavoro-correlato. Le misure di mitigazione del rumore ambientale includono: pannelli fonoassorbenti tra le postazioni, soffitti e pareti con materiali fonoassorbenti, layout che riduce la percezione diretta delle voci dei colleghi, sistemi di mascheramento sonoro (sound masking) nelle aree di maggiore densità operativa.

6. Organizzazione del lavoro agile/telelavoro: obblighi SSL

La diffusione del lavoro agile nei call center — accelerata dalla pandemia COVID-19 e ormai consolidata come modalità ordinaria in molte strutture — ha introdotto una dimensione nuova degli obblighi di sicurezza: la responsabilità del datore di lavoro si estende alle postazioni domestiche degli operatori, pur nei limiti della sfera privata del lavoratore.

Gli obblighi del datore di lavoro ai sensi della L. 81/2017e del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori agile sono:

Un aspetto spesso trascurato è la disconnessione digitale: il datore di lavoro deve adottare misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto delle fasce orarie di riposo e il diritto del lavoratore alla disconnessione dagli strumenti tecnologici (art. 19 c. 1 L. 81/2017). Per i call center questo significa definire in modo esplicito nell'accordo di lavoro agile gli orari di disponibilità e le modalità di raggiungibilità del lavoratore remoto.

7. Ergonomia postazione home office: requisiti minimi

La postazione domestica di un operatore di call center in lavoro agile deve soddisfare i requisiti ergonomici dell'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, esattamente come una postazione in sede aziendale. La sfida pratica è che in un'abitazione privata non sempre sono disponibili mobili da ufficio idonei o spazi adeguati. Il datore di lavoro non può pretendere requisiti che esulano dalla sua sfera di responsabilità (non può imporre la ristrutturazione dell'abitazione privata), ma deve adottare misure ragionevoli per supportare il lavoratore.

I requisiti minimi essenziali per la postazione home office di un operatore VDT di call center sono:

8. Formazione e informazione degli operatori di call center

La formazione obbligatoria per gli operatori di call center si articola su più livelli e deve essere documentata con attestati conservati in azienda per tutta la durata del rapporto di lavoro e per i cinque anni successivi.

Formazione SSL ex Accordo Stato-Regioni 2011/2016. I call center con codice ATECO 82.20 rientrano nella classificazione di rischio bassosecondo il D.M. MLPS 30 ottobre 2012: la formazione generale è di 4 ore e la formazione specifica di 4 ore (totale 8 ore). La formazione specifica deve coprire i rischi propri del settore: rischio VDT, postura, illuminazione, pause obbligatorie, rischio da cuffie (rumore), stress lavoro-correlato, utilizzo dei DPI eventualmente previsti, procedure di emergenza. L'aggiornamento periodico è di 6 ore ogni 5 anni. La formazione può essere erogata in modalità e-learning con verifica finale per i corsi che lo consentono; è obbligatorio il riconoscimento da parte di organismi accreditati.

Formazione specifica VDT (art. 177 D.Lgs. 81/08).Il datore di lavoro deve assicurare una formazione adeguata ai lavoratori VDT riguardo: i rischi connessi all'uso delle attrezzature (affaticamento visivo, disturbi muscolo-scheletrici, stress); le misure applicate (requisiti ergonomici della postazione, interruzioni regolamentari); la corretta regolazione e impostazione della postazione di lavoro (altezza monitor, distanza, illuminazione, posizione della sedia). Questa formazione è obbligatoria prima dell'inizio dell'attività e va aggiornata in caso di variazione significativa delle attrezzature o delle condizioni di lavoro.

Informazione sul lavoro agile (art. 22 L. 81/2017).Per i lavoratori agile, l'informativa scritta annuale sui rischi deve avere contenuti concreti e pratici: non è sufficiente un documento generico. L'informativa deve includere una sezione sui requisiti ergonomici della postazione domestica, con istruzioni illustrate su come regolare la sedia, posizionare il monitor, gestire l'illuminazione e rispettare le pause. L'informativa va consegnata all'RLS con cadenza annuale.

Formazione su stress e rischi psicosociali. Per i call center con valutazione dello stress lavoro-correlato che evidenzia livelli di rischio medio o alto, è buona prassi (e in alcuni contratti collettivi è obbligo specifico) prevedere formazione per i team leader sulla gestione del personale sotto stress, sulla comunicazione efficace e sulla prevenzione dei conflitti interpersonali. Gli operatori possono beneficiare di formazione sulle tecniche di comunicazione assertiva e sulla gestione delle chiamate difficili.

9. Sorveglianza sanitaria per addetti VDT

L'art. 176 del D.Lgs. 81/08disciplina specificamente la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai videoterminali che superano le 20 ore settimanali. Per i call center, dove la quasi totalità degli operatori utilizza il computer per l'intera durata del turno, la sorveglianza sanitaria riguarda praticamente tutto il personale operativo.

Il protocollo sanitario per addetti VDT di call center deve includere:

Per i lavoratori che presentano anche rischio rumore significativo da cuffie (livello di esposizione superiore a 80 dB(A) LEX,8h), il protocollo sanitario deve includere la valutazione audiometrica con periodicità definita dal medico competente in funzione del livello di rischio accertato. Il medico competente esprime per ciascun lavoratore un giudizio di idoneità alla mansione specifica, che può essere: idoneo, idoneo con prescrizioni (es. obbligo di utilizzo di occhiali forniti dal datore), idoneo con limitazioni (es. limitazione del numero massimo di ore giornaliere al VDT), non idoneo temporaneamente, non idoneo permanentemente. Il giudizio va comunicato al datore e al lavoratore e conservato nel fascicolo sanitario personale.

Lavoro notturno e turnistica (D.Lgs. 66/2003)

Nei call center con servizio h24 o su mercati con fusi orari diversi si applica il D.Lgs. 66/2003: è lavoratore notturno chi svolge almeno tre ore dell'orario normale nel periodo notturno (22-6) per il numero minimo di giorni fissato dalla contrattazione collettiva (in assenza di accordo, 80 giorni/anno). Per questi lavoratori valgono il limite di 8 ore nelle 24 ore (derogabile dalla contrattazione con protezioni equivalenti), la sorveglianza sanitaria preventiva e periodicaex art. 14 D.Lgs. 66/2003 (attenzione a disturbi del sonno, cardiovascolari, gastrointestinali e psicologici), il diritto al trasferimento al lavoro diurno in caso di inidoneità accertata e misure organizzative di mitigazione (limitare le notti consecutive, locale di riposo, accesso a ristorazione durante il turno). Il DVR deve valutare l'interazione tra stress da KPI, lavoro al VDT e turni notturni.

Tutela della maternità per le operatrici VDT (D.Lgs. 151/2001)

Per le lavoratrici gestanti il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione del rischio specifica (art. 11 D.Lgs. 151/2001) considerando postura sedentaria prolungata, carico emotivo delle chiamate ed ergonomia della postazione VDT; adattare la postazione (supporto lombare, pause e possibilità di movimento più frequenti, riduzione dell'orario al VDT se indicato dal medico competente); rispettare il divieto assoluto di lavoro notturnodall'accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 D.Lgs. 151/2001); modificare temporaneamente le mansioni o attivare l'astensione anticipata quando il rischio non è eliminabile.

10. Sanzioni e controlli INL sui call center

I call center sono soggetti a ispezioni dell'INL — Ispettorato Nazionale del Lavoro (per sicurezza sul lavoro, rapporti di lavoro, inquadramento contrattuale dei collaboratori) e dello SPISAL/PSAL(Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle ASL/ASST). Il settore è oggetto di particolare attenzione da parte degli organi di vigilanza per la frequente presenza di lavoratori formalmente autonomi (co.co.co., partite IVA) in rapporti di lavoro di fatto subordinati, e per i rischi specifici connessi all'utilizzo intensivo dei VDT.

ViolazioneRiferimento normativoSanzione indicativa
Mancata redazione del DVR (con sezione VDT)Art. 55 c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 €
Omessa valutazione rischio stress lavoro-correlatoArt. 55 c. 1 lett. a), D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 €
Violazione requisiti minimi postazione VDT (Allegato XXXIV)Art. 178 D.Lgs. 81/08Sanzione amministrativa da 300 a 900 € per lavoratore esposto
Mancato rispetto delle pause VDT (art. 175)Art. 178 D.Lgs. 81/08Sanzione amministrativa da 300 a 900 € per lavoratore
Omessa sorveglianza sanitaria VDTArt. 178 D.Lgs. 81/08Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 €
Mancata nomina del medico competenteArt. 55 c. 1 lett. b), D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €
Mancata formazione lavoratori (SSL e VDT)Art. 55 c. 5 lett. c), D.Lgs. 81/08Arresto fino a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 5.700 €
Omessa consegna informativa lavoro agile (art. 22 L. 81/2017)Art. 22 L. 81/2017 + art. 55 D.Lgs. 81/08Sanzione amministrativa da 100 a 500 € per lavoratore
Violazione obblighi rumore (Titolo VIII) — omessa valutazione cuffieArt. 55 c. 1, D.Lgs. 81/08Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €

Il D.Lgs. 758/1994prevede il meccanismo delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza: in presenza di una violazione, l'ispettore impartisce una prescrizione con termine per la regolarizzazione. Se la violazione è regolarizzata nel termine, il trasgressore può pagare in via definitiva un quarto del massimo dell'ammenda e il procedimento penale (nei casi previsti) si estingue. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a supportare la gestione documentale in vista di eventuali ispezioni.

Checklist adempimenti sicurezza call center e lavoro agile

  • DVR redatto con sezioni specifiche per: rischio VDT, stress lavoro-correlato, rumore da cuffie, rischio posturale, lavoro agile
  • Valutazione rischio stress lavoro-correlato (fase 1 obbligatoria; fase 2 se emergono indicatori di rischio) con documentazione nel DVR
  • Nomina del medico competente e protocollo sanitario VDT con visite preventive e periodiche (biennale over 50, quinquennale under 50)
  • Procedure per fornitura occhiali correttivi specifici per VDT a carico del datore (art. 177 D.Lgs. 81/08)
  • Nomina RSPP (datore o professionista esterno) con corso adeguato al livello di rischio dell'azienda
  • Formazione SSL specifica per operatori di call center: 8 ore (rischio basso) con modulo su VDT, cuffie, stress, postura
  • Informativa scritta annuale ai lavoratori agile sui rischi del lavoro da remoto (art. 22 L. 81/2017), firmata per ricevuta
  • Check-list di autovalutazione della postazione home office compilata da tutti i lavoratori agile, con documentazione fotografica conservata
  • Verifica conformità cuffie (headset) alle norme EN 50332: livello di pressione sonora massima e valutazione del rischio rumore nel DVR
  • Postazioni VDT in sede verificate rispetto all'Allegato XXXIV (monitor, sedia, illuminazione, distanze, riflessi)
  • Sistema di gestione delle pause obbligatorie (almeno 15 minuti ogni 120 minuti al VDT) integrato nel sistema ACD
  • Registro delle visite mediche e dei giudizi di idoneità aggiornato; fascicoli sanitari personali tenuti dal medico competente
  • Accordo individuale di lavoro agile che specifica orari di disponibilità, diritto alla disconnessione e requisiti della postazione domestica
  • DVR aggiornato a ogni variazione organizzativa significativa: cambio di turni, nuovi applicativi, incremento del personale remoto

12. FAQ

FAQ — Sicurezza call center, telelavoro e lavoro agileFAQ

Un operatore di call center che lavora da casa è considerato lavoratore in telelavoro o in lavoro agile?
La distinzione è rilevante ai fini degli obblighi di sicurezza. Il telelavoro in senso stretto è disciplinato dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (recepimento dell'Accordo Europeo del 2002) e si caratterizza per la prestazione lavorativa svolta regolarmente e stabilmente fuori dalla sede aziendale, con una postazione fissa presso il domicilio del lavoratore. Il lavoro agile (smart working) è invece disciplinato dalla L. 22 maggio 2017 n. 81 (artt. 18-23) e si distingue per l'assenza di una postazione fissa: il lavoratore alterna presenza in azienda e lavoro da remoto, senza obbligo di uno spazio dedicato. Per i call center, la situazione più frequente è il lavoro agile: l'operatore lavora da remoto per alcuni giorni alla settimana senza una postazione fissa dedicata. In entrambi i casi il datore di lavoro ha obblighi di sicurezza: nel telelavoro deve verificare preventivamente l'idoneità della postazione e può anche effettuare sopralluoghi (con preavviso); nel lavoro agile deve consegnare l'informativa sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione (art. 22, L. 81/2017) e assicurarsi che l'attrezzatura fornita sia sicura. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla specifica modalità organizzativa adottata.
Quante ore di utilizzo del VDT fanno scattare gli obblighi del Titolo VII del D.Lgs. 81/08?
Il D.Lgs. 81/08, agli artt. 173-179 (Titolo VII, Capo I), si applica ai lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall'art. 175. La soglia delle 20 ore settimanali deve essere considerata al netto dei periodi di interruzione regolamentari: la norma prevede una pausa di almeno 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT. Gli operatori di call center, che utilizzano computer e monitor per l'intera durata del turno lavorativo, rientrano quasi sempre nella definizione di "lavoratore" ai sensi dell'art. 173 e sono soggetti a tutti gli obblighi del Titolo VII: valutazione del rischio specifica, sorveglianza sanitaria con visita oculistica, rispetto dei requisiti ergonomici della postazione (allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08), formazione e informazione specifica, diritto alle pause regolamentari. Il datore di lavoro che non rispetta gli obblighi del Titolo VII è soggetto alle sanzioni dell'art. 178 e degli artt. 55-58 del D.Lgs. 81/08.
Come si valuta lo stress lavoro-correlato in un call center?
La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è obbligatoria per tutti i datori di lavoro ai sensi dell'art. 28 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08, introdotto dalla L. 3/2010. Nelle Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente del 17 novembre 2010 è definita la metodologia in due fasi. La prima fase è la valutazione preliminare, basata su indicatori oggettivi raggruppati in tre aree: eventi sentinella (infortuni, assenze, turn over, segnalazioni, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di cambio mansione); fattori di contenuto del lavoro (ambiente fisico, carichi di lavoro, orari, autonomia decisionale, monotonia dei compiti); fattori di contesto del lavoro (ruolo organizzativo, rapporti interpersonali, comunicazione interna, conciliazione vita-lavoro). Se la valutazione preliminare non evidenzia rischio stress, se ne dà atto nel DVR; se emergono indicatori di rischio si passa alla seconda fase di approfondimento, che include la valutazione soggettiva attraverso questionari validati (INAIL ha sviluppato specifici strumenti). Per i call center i fattori di rischio più critici sono: elevato carico emozionale (gestione di reclami, clienti aggressivi, situazioni conflittuali), elevata cadenza e monitoraggio dei tempi di chiamata (KPI molto stringenti), ridotta autonomia decisionale, monotonia dei compiti, orari atipici e a turni. La valutazione deve essere effettuata con il coinvolgimento del medico competente e dell'RLS.
Il datore di lavoro deve fornire le cuffie al lavoratore che opera da casa in modalità lavoro agile?
Sì. L'art. 18 c. 2 della L. 81/2017 prevede che il datore di lavoro garantisca la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Se l'utilizzo di cuffie (headset) è necessario per svolgere l'attività di operatore di call center — come è nella quasi totalità dei casi — il datore di lavoro deve: fornire le cuffie o rimborsarne l'acquisto documentato; accertarsi che le cuffie siano conformi alle norme tecniche applicabili (EN 50332 per il livello di pressione sonora massima, EN 62368-1 per la sicurezza elettrica); verificare che il livello di pressione sonora erogato dalle cuffie non superi i valori di azione previsti dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 (valore inferiore di azione: 80 dB(A) di LEX,8h; valore superiore: 85 dB(A)); informare il lavoratore sui rischi connessi all'utilizzo prolungato delle cuffie e sulle misure di prevenzione (regolazione del volume, pause, segnalazione di eventuali discomfort uditivi). La valutazione del rischio rumore deve tener conto delle cuffie anche per i lavoratori da remoto.
Quali sono i requisiti minimi della sedia ergonomica per un operatore di call center?
L'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 (che recepisce la Direttiva 90/270/CEE sui videoterminali) definisce i requisiti minimi delle attrezzature per i lavoratori VDT. Per la seduta, le caratteristiche minime richieste sono: regolabilità in altezza (per consentire il corretto posizionamento del piano di lavoro rispetto alle braccia e agli occhi); schienale con supporto lombare regolabile, per sostenere la curva lombare della schiena; base stabile (generalmente a 5 ruote girevoli); assenza di spigoli taglienti sul bordo anteriore del sedile. Oltre ai requisiti normativi minimi, le linee guida ergonomiche (ISO 9241, UNI EN 527) raccomandano: regolazione in profondità del sedile, regolazione dell'inclinazione dello schienale, presenza di braccioli regolabili (per ridurre il carico sulle spalle e sul collo), rivestimento traspirante. Per i lavoratori agile che operano da casa, il datore di lavoro deve verificare (tramite l'informativa sui rischi e, se necessario, tramite sopralluogo o autovalutazione guidata) che la postazione domestica rispetti i requisiti minimi. È buona prassi fornire ai lavoratori agile una sedia ergonomica aziendale o erogare un contributo documentato per l'acquisto.
Il datore di lavoro può effettuare controlli remoti sulla produttività di un operatore in smart working?
Questa materia è disciplinata dall'art. 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151. I controlli a distanza dei lavoratori tramite strumenti tecnologici sono consentiti, anche per strumenti che consentono il controllo a distanza dell'attività lavorativa, se: (i) vi è accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) o, in mancanza, autorizzazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro; oppure (ii) gli strumenti in questione sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (computer, applicativi di lavoro) — in questo caso non è necessario l'accordo sindacale preventivo ma è comunque obbligatorio fornire al lavoratore un'informativa adeguata sulle modalità di utilizzo e sui controlli. Per i call center, i sistemi di monitoraggio dei KPI (numero di chiamate gestite, tempo medio di conversazione, tempo di pausa, aderenza al turno) rientrano tipicamente nella seconda categoria. Il D.Lgs. 216/2003 sull'attuazione del principio di parità di trattamento impone che i criteri di valutazione delle prestazioni siano oggettivi, non discriminatori e comunicati al lavoratore. L'utilizzo dei dati raccolti tramite strumenti di monitoraggio a fini disciplinari è ammesso solo se sono stati rispettati gli obblighi informativi ex art. 4 L. 300/1970.
Qual è la frequenza della sorveglianza sanitaria per gli addetti VDT in un call center?
L'art. 176 del D.Lgs. 81/08 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori addetti ai VDT. La visita medica preventiva — prima dell'assegnazione alla mansione — è obbligatoria per tutti i lavoratori VDT (oltre 20 ore settimanali). La visita periodica ha una cadenza biennale per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni di età, e quinquennale per gli altri lavoratori. Il lavoratore può richiedere una visita a qualsiasi momento (visita a richiesta) se avverte disturbi riconducibili all'uso del VDT: disturbi visivi (affaticamento oculare, visione sfocata, bruciore agli occhi, cefalea), disturbi muscolo-scheletrici (dolore a collo, spalle, polsi, schiena), disturbi cutanei. La visita medica periodicaè incentrata sulla valutazione visiva (acuità visiva per vicino e per lontano, campo visivo, occhio dominante) e posturale. Se il medico competente lo ritiene necessario, il lavoratore VDT può essere inviato a visita oculistica specialistica. In caso di problemi visivi accertati, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore, a proprie spese, gli occhiali o le lenti correttive appropriate per il lavoro al videoterminale (art. 177 D.Lgs. 81/08), qualora gli occhiali normali del lavoratore non siano idonei.
Un call center che assume operatori con contratto di collaborazione è soggetto agli obblighi del D.Lgs. 81/08?
Sì, in misura significativa. L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 include nella definizione di "lavoratore" anche il collaboratore coordinato e continuativo (co.co.co.) che svolge la propria attività nei luoghi di lavoro del committente. Per questi lavoratori si applicano quasi integralmente le disposizioni del Testo Unico: obbligo di valutazione dei rischi con menzione nel DVR, obbligo di formazione e informazione, sorveglianza sanitaria (se prevista per la mansione), DPI. Per i lavoratori autonomi che operano presso la sede del committente (anche in modalità co.co.co.) si applica l'art. 26 sull'interferenza dei rischi. Nel settore dei call center, la qualificazione del rapporto di lavoro (dipendente, co.co.co., partita IVA) è spesso oggetto di verifica da parte dell'INL; la riconduzione alla subordinazione di fatto (art. 2 c. 1 D.Lgs. 81/2015) può comportare l'applicazione retroattiva di tutti gli obblighi del D.Lgs. 81/08. Per i call center che si avvalgono di collaboratori in misura significativa, ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in funzione della qualificazione effettiva del rapporto.

13. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Titoli I, VII, VIII; artt. 173-179 VDT; art. 28 stress lavoro-correlato)
  • D.Lgs. 81/08 — Allegato XXXIV: requisiti minimi per le attrezzature munite di videoterminali
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 (integrato dall'Accordo 7 luglio 2016) — Formazione lavoratori e RSPP
  • L. 22 maggio 2017 n. 81, artt. 18-23 — Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (lavoro agile)
  • Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 — Recepimento dell'Accordo Europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002
  • Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro — Indicazioni metodologiche per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, 17 novembre 2010
  • D.Lgs. 9 luglio 2003 n. 216 — Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (antidiscriminazione)
  • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 23 agosto 2022 — Chiarimenti sull'applicazione della disciplina del lavoro agile
  • L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), art. 4 — Controllo a distanza dei lavoratori, come modificato dal D.Lgs. 151/2015
  • INAIL — Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato: manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/2008
  • INAIL — Linee guida per i call center: valutazione dei rischi professionali specifici del settore
  • Direttiva 90/270/CEE del Consiglio del 29 maggio 1990 — Prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili a un call center, contact center o a una struttura con lavoratori agile dipendono dall'organizzazione concreta del lavoro, dal numero di lavoratori, dalle attrezzature utilizzate, dalla distribuzione tra sede e remoto e dalla normativa vigente, inclusi i contratti collettivi applicabili. DVR, protocollo sanitario, informativa lavoro agile e programma di formazione devono essere adattati al caso specifico. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua struttura.

Vuoi impostare la sicurezza nel tuo call center o gestire il lavoro agile in modo conforme?

Supportiamo la gestione documentale e formativa per call center, contact center e aziende con lavoratori agile, adattata alla tua organizzazione specifica.