Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Guida completa · 2026

Sicurezza nelle Agenzie per il Lavoro e Somministrazione: Guida 2026

Tutto quello che serve sapere per gestire la sicurezza in un'agenzia per il lavoro (APL) e in un'impresa di somministrazione: ripartizione degli obblighi tra somministratore e utilizzatore, DVR, informativa pre-invio, clausole contrattuali, infortuni INAIL, sorveglianza sanitaria e regime sanzionatorio.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Le agenzie per il lavoro (APL) e le imprese di somministrazione operano in un quadro normativo duale: il D.Lgs. 81/08 (art. 3 comma 5) e il D.Lgs. 276/2003 (art. 35) ripartiscono gli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore. Il somministratore garantisce la formazione generale, l'informativa pre-invio e gli adempimenti INAIL; l'utilizzatore risponde della formazione specifica sulla mansione, dei DPI specifici, della sorveglianza sanitaria e della sicurezza degli ambienti di lavoro. Il DVR dell'agenzia copre solo i rischi della propria sede e dell'attività amministrativa: la valutazione dei rischi del posto di lavoro del lavoratore somministrato spetta esclusivamente all'utilizzatore.

1. Quadro normativo: D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 276/2003 (Biagi) e D.Lgs. 81/2015

La gestione della sicurezza nelle agenzie per il lavoro e nelle imprese di somministrazione è disciplinata da un intreccio normativo che coinvolge simultaneamente il diritto del lavoro, la disciplina speciale della somministrazione e il Testo Unico sulla salute e sicurezza. Comprendere quale norma prevale su quale, e in quali circostanze, è il primo passo per impostare correttamente il sistema di prevenzione.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) è la cornice generale. L'art. 3 comma 5costituisce la norma chiave per la somministrazione: stabilisce che nel caso di somministrazione di lavoro gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto gravano sull'utilizzatore, fatta salva la responsabilità del somministratore relativamente agli obblighi che rientrano nel suo effettivo potere organizzativo e direttivo. Questa formulazione introduce il principio cardine dell'effettivo potere organizzativo: chi ha il controllo concreto sulle condizioni di lavoro porta gli obblighi correlati.

Il D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276(c.d. Legge Biagi), agli articoli 20-35, disciplina l'istituto della somministrazione di lavoro, definendo i requisiti delle agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro, i contenuti del contratto commerciale di somministrazione, i diritti e gli obblighi del lavoratore somministrato. L'art. 35 comma 4specifica che il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale sono assunti, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08. Il medesimo articolo prevede che il contratto di somministrazione determini l'assunzione da parte dell'utilizzatore di tutti gli altri obblighi di prevenzione.

Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81(Jobs Act), con gli articoli 30-40, ha riordinato la disciplina della somministrazione di lavoro, confermando l'impianto della Legge Biagi e introducendo ulteriori chiarimenti sulla parità di trattamento del lavoratore somministrato rispetto ai dipendenti diretti dell'utilizzatore. In materia di sicurezza, il Jobs Act ha ribadito che il lavoratore somministrato ha diritto a ricevere dall'utilizzatore le stesse informazioni, la stessa formazione specifica sulla mansione e gli stessi DPI che spettano ai lavoratori diretti addetti alla medesima mansione.

123 Consulenza (P.M.I. Servizi S.r.l.) affianca le agenzie per il lavoro nella definizione del sistema di sicurezza interno e nella revisione dei contratti di somministrazione per il corretto riconoscimento degli obblighi a carico di ciascuna parte.

2. Ripartizione degli obblighi: somministratore e utilizzatore

La comprensione della ripartizione degli obblighi tra agenzia per il lavoro (somministratore) e azienda utilizzatrice è il fulcro dell'intera gestione della sicurezza nella somministrazione. Una ripartizione non chiara — o non formalizzata nel contratto — è la principale causa di responsabilità in caso di infortuni. La tabella seguente sintetizza la distribuzione per materia.

MateriaSomministratore (APL)Utilizzatore
Valutazione dei rischi (DVR)DVR della propria sede e attività amministrativaDVR dell'intero ciclo produttivo, inclusa la mansione del somministrato
Formazione generale (4 ore)Obbligatoria prima dell'invio in missioneNon obbligatoria (già erogata dall'APL)
Formazione specifica sulla mansioneNon di competenza (non conosce l'ambiente)Obbligatoria prima o all'avvio della missione
Informativa pre-invioRedazione e consegna al lavoratoreFornisce i dati tecnici all'APL per redigere l'informativa
DPI genericiPuò fornire DPI di base (guanti generici, scarpe)Fornisce i DPI specifici per la mansione e l'ambiente
DPI specifici per la mansioneNon di competenzaObbligatori; dipendono dal DVR dell'utilizzatore
Sorveglianza sanitariaComunicazione giudizio idoneità nel fascicolo lavoratoreObbligo di visita preventiva e periodica tramite proprio medico competente
Denuncia infortuni INAILDatore formale; da informare tempestivamente dall'utilizzatoreSoggetto obbligato alla denuncia (art. 53 D.Lgs. 81/08)
Nomina RSPP e RLSObbligatoria per la propria sedeObbligatoria per i propri stabilimenti; il RLS rappresenta anche i somministrati
Contributi INAILVersamento a proprio carico (datore di lavoro formale)Rimborsa o riconosce il costo all'APL secondo contratto

Una regola pratica utile: l'agenzia per il lavoro porta gli obblighi che dipendono dalla conoscenza del lavoratore e dal rapporto contrattuale di lavoro (formazione generale, informativa, INAIL, contribuzione); l'utilizzatore porta gli obblighi che dipendono dalla conoscenza dell'ambiente produttivo (formazione specifica, DPI specifici, sorveglianza sanitaria sulla mansione, sicurezza delle attrezzature). Questa logica, ricavabile dall'art. 3 comma 5 D.Lgs. 81/08, è confermata dalla giurisprudenza penale in materia di infortuni sul lavoro dei somministrati.

3. DVR dell'agenzia per il lavoro: rischi propri della sede

Il Documento di Valutazione dei Rischidell'agenzia per il lavoro riguarda esclusivamente i rischi presenti nella propria sede operativa e nell'ambito delle proprie attività amministrative e commerciali. Non include — e non potrebbe includere — la valutazione dei rischi delle mansioni svolte dai lavoratori somministrati presso gli utilizzatori, poiché l'agenzia non ha accesso agli ambienti di lavoro dei clienti e non controlla le attrezzature, i processi produttivi e le condizioni operative.

I rischi tipici del DVR di un'agenzia per il lavoro includono:

Il DVR dell'agenzia non deve contenere la descrizione dei rischi di ogni cliente utilizzatore. Ciò che deve contenere è la procedura di gestione delle missioni: come l'agenzia raccoglie le informazioni sui rischi dagli utilizzatori, come redige l'informativa pre-invio, come verifica che l'utilizzatore abbia adempiuto agli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria, come gestisce le comunicazioni in caso di infortunio. Questa procedura è parte integrante del sistema di prevenzione dell'agenzia.

4. Informativa pre-invio: contenuti minimi obbligatori

L'informativa pre-invio è il documento che il somministratore consegna al lavoratore prima che inizi la missione presso l'utilizzatore. È prevista dall'art. 35 comma 1 D.Lgs. 276/2003 e dalla disciplina del D.Lgs. 81/08 in materia di informazione ai lavoratori (artt. 36 e 37). La sua funzione è duplice: informa il lavoratore sulle caratteristiche dell'utilizzatore e della mansione, e documenta l'adempimento dell'obbligo informativo da parte dell'agenzia.

I contenuti minimi obbligatori dell'informativa pre-invio sono:

L'informativa pre-invio va firmata dal lavoratore per ricevuta e conservata nel fascicolo personale dall'agenzia. Nei casi di missioni ripetute presso il medesimo utilizzatore con la stessa mansione, è possibile aggiornare l'informativa con una nota di conferma anziché redigerla ex novo ogni volta, purché non siano intervenute variazioni rilevanti nei rischi o nelle condizioni di lavoro.

Un'informativa pre-invio incompleta o assente, rilevata in occasione di un infortunio, costituisce una delle principali contestazioni che gli organi di vigilanza muovono alle agenzie per il lavoro. La tenuta di un archivio ordinato delle informative firmate è pertanto un'esigenza documentale e di tutela giuridica dell'agenzia stessa.

5. Contratto di somministrazione: clausole obbligatorie in materia di sicurezza

Il contratto di somministrazione, stipulato tra l'agenzia per il lavoro e l'impresa utilizzatrice, è lo strumento contrattuale che formalizza la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra le parti. L'art. 33 D.Lgs. 276/2003 stabilisce i contenuti obbligatori del contratto; l'art. 35 specifica gli obblighi di sicurezza in capo a ciascuna parte. Un contratto che ometta le clausole di sicurezza non solo è giuridicamente incompleto, ma genera incertezza sull'imputazione della responsabilità in caso di infortuni.

Le clausole obbligatorie del contratto di somministrazione in materia di sicurezza devono prevedere almeno:

Il contratto di somministrazione ha valenza sia commerciale sia normativa in materia di sicurezza. In caso di infortunio, gli organi giudiziari e di vigilanza verificheranno il contenuto del contratto per stabilire la corretta ripartizione degli adempimenti. Un contratto ben redatto, con clausole di sicurezza esplicite e ben definite, tutela l'agenzia da contestazioni per omissioni che erano in realtà obblighi dell'utilizzatore.

6. Formazione e informazione: chi forma su cosa

La ripartizione degli obblighi formativi tra agenzia e utilizzatore segue la logica dell'effettivo potere organizzativo già esaminata nell'art. 3 comma 5 D.Lgs. 81/08: chi conosce i rischi ha l'obbligo di formare il lavoratore su di essi. L'agenzia conosce i principi generali della sicurezza; l'utilizzatore conosce i rischi specifici della propria attività produttiva.

Formazione a carico del somministratore:

Formazione a carico dell'utilizzatore:

La documentazione della formazione erogata — registro firme, attestati, data e sede del corso — deve essere conservata sia dall'agenzia (per la formazione generale) sia dall'utilizzatore (per la formazione specifica). In caso di infortunio, la mancata documentazione della formazione specifica a carico dell'utilizzatore è una delle principali cause di contestazione penale e amministrativa.

7. DPI e sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato

La gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori somministrati richiede un coordinamento attivo tra agenzia e utilizzatore, poiché i due adempimenti sono strettamente interconnessi: il giudizio di idoneità del medico competente può condizionare quali DPI il lavoratore può utilizzare e se è idoneo alla mansione specifica assegnata dall'utilizzatore.

DPI:la fornitura dei DPI segue la mansione. Il somministratore può dotare il lavoratore di DPI generici (scarpe di sicurezza standard, guanti da lavoro generici, giubbotto catarifrangente) che il lavoratore porta con sé in missione come corredo di base. L'utilizzatore fornisce i DPI specifici richiesti dalla mansione e dall'ambiente produttivo: maschere filtranti (tipologia dipendente dagli agenti chimici presenti), cuffie o tappi per rumore superiore a 80 dB(A), imbracature anticaduta per lavori in quota, indumenti antistatici per ambienti con rischio esplosivo, occhiali di protezione per lavorazioni con proiezione di particelle. I verbali di consegna DPI firmati dal lavoratore devono essere tenuti dall'utilizzatore.

Sorveglianza sanitaria:l'obbligo è interamente dell'utilizzatore per quanto riguarda la visita preventiva sulla mansione specifica (da effettuarsi prima che il lavoratore somministrato inizi le attività esposte a rischi per i quali la legge prescrive la sorveglianza sanitaria) e le visite periodiche successive. Il medico competente dell'utilizzatore esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica con le seguenti possibili formulazioni:

Il giudizio di idoneità deve essere comunicato dall'utilizzatore all'agenzia per il lavoro. Questa comunicazione è fondamentale: l'agenzia, quale datore di lavoro formale, deve tenere traccia delle condizioni di idoneità del lavoratore nel proprio fascicolo e non potrà inviarlo in future missioni con mansioni incompatibili con eventuali prescrizioni o limitazioni emerse. In caso di inidoneità, l'agenzia deve valutare se esistono missioni compatibili con le condizioni del lavoratore o se si apre una situazione di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa.

8. Infortuni del lavoratore somministrato: denuncia INAIL e determinazione della responsabilità

Quando un lavoratore somministrato subisce un infortunio durante la missione, si attiva una procedura che coinvolge entrambi i soggetti del rapporto di somministrazione, con obblighi distinti e complementari.

La denuncia di infortunio all'INAILè a carico dell'utilizzatore, che ha la disponibilità materiale del lavoratore e presso il quale si è verificato l'evento lesivo. L'art. 53 D.Lgs. 81/08 stabilisce:

Poiché il datore di lavoro formale ai fini INAIL è l'agenzia per il lavoro (che versa i premi assicurativi), l'utilizzatore deve comunicare tempestivamente all'agenzia l'accaduto, fornendo tutte le informazioni necessarie (data, ora, luogo, dinamica, tipo di lesione, certificato medico). L'agenzia, a sua volta, comunica la circostanza all'INAIL nella qualità di datore di lavoro assicurante.

Determinazione della responsabilità: in caso di infortunio di un lavoratore somministrato, la responsabilità civile e penale si distribuisce tra i due soggetti in funzione degli obblighi inadempiuti:

InadempimentoSoggetto responsabileRiferimento normativo
Formazione specifica sulla mansione non erogataUtilizzatoreArt. 3 c. 5 e art. 37 D.Lgs. 81/08
Formazione generale non erogata prima della missioneSomministratore (APL)Art. 35 c. 4 D.Lgs. 276/2003
DPI specifici non forniti o inadeguatiUtilizzatoreArt. 3 c. 5 e artt. 77-79 D.Lgs. 81/08
Sorveglianza sanitaria non effettuataUtilizzatoreArt. 3 c. 5 e art. 41 D.Lgs. 81/08
Attrezzatura non sicura o senza marcatura CEUtilizzatoreTitolo III D.Lgs. 81/08
Informativa pre-invio assente o incompletaSomministratore (APL)Art. 36 D.Lgs. 81/08 e art. 35 D.Lgs. 276/2003
Mansione diversa da quella indicata nel contrattoUtilizzatore (responsabilità prevalente)Art. 33 D.Lgs. 276/2003

In molti casi di infortuni gravi la giurisprudenza penale ha riconosciuto la responsabilità concorrente di entrambi i soggetti — anche quando l'inadempimento principale era dell'uno — qualora l'altro non avesse adottato misure ragionevolmente esigibili per prevenire l'evento. Questo principio sottolinea l'importanza di un sistema di coordinamento e verifica reciproca, non limitato alla sola formalizzazione contrattuale.

9. Responsabilità solidale e sanzioni in caso di infortuni

Il regime di responsabilità solidaletra somministratore e utilizzatore è previsto dall'art. 35 comma 5 D.Lgs. 276/2003 per gli obblighi retributivi, contributivi e — per estensione giurisprudenziale — anche per alcune obbligazioni in materia di sicurezza. Questo significa che, in certi casi, entrambi i soggetti possono essere chiamati a rispondere nei confronti del lavoratore infortunato, salvo rivalsa tra loro in base agli accordi contrattuali.

Le sanzioni applicabili in caso di infortuni di lavoratori somministrati, per violazione delle norme di sicurezza, seguono il regime del D.Lgs. 81/08:

In caso di infortuni con lesioni gravi o mortali, le violazioni alle norme di sicurezza concorrono con le fattispecie penali di lesioni colpose gravi o gravissime(art. 590 c.p., pena fino a 3 anni) e di omicidio colposo (art. 589 c.p., pena da 2 a 7 anni) con le aggravanti specifiche per violazione delle norme antinfortunistiche.

Il D.Lgs. 231/2001(responsabilità amministrativa degli enti) si applica sia alle agenzie per il lavoro sia alle imprese utilizzatrici: se l'infortunio è imputabile a un difetto organizzativo dell'azienda, l'ente può essere sanzionato con quote da 200 a 1.000 per reato, interdizioni temporanee all'attività, confisca del profitto. L'adozione di un Modello Organizzativo 231 con specifica parte relativa alla sicurezza sul lavoro può esimere l'ente dalla responsabilità se adeguatamente attuato. 123 Consulenza supporta la predisposizione dei Modelli 231 integrati con il sistema di sicurezza ex D.Lgs. 81/08.

Le prescrizioni impartite dall'INL ai sensi del D.Lgs. 758/1994 consentono di estinguere le contravvenzioni ex D.Lgs. 81/08 con il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda, previa regolarizzazione entro il termine assegnato. La via della prescrizione non è percorribile per i reati con evento lesivo già verificatosi (lesioni gravi, morte).

10. Rischi specifici degli uffici dell'agenzia: VDT, stress e organizzazione del lavoro

La sede operativa di un'agenzia per il lavoro è a tutti gli effetti un ufficio, con i rischi tipici di questo tipo di ambiente. Tuttavia, l'attività di recruiting e consulenza del lavoro presenta alcune specificità che la differenziano da un ufficio amministrativo generico e che devono essere adeguatamente considerate nel DVR.

Rischio da videoterminali (VDT):il Titolo VII del D.Lgs. 81/08 (artt. 172-179) disciplina la tutela dei lavoratori addetti all'uso di videoterminali. Gli addetti che lavorano al VDT per più di 20 ore settimanali nette (escludendo le pause obbligatorie) hanno diritto a:

Stress lavoro-correlato: il personale delle agenzie per il lavoro — recruiter, account manager, responsabili di filiale — lavora in un contesto caratterizzato da obiettivi di placement con scadenze strette, rotazione frequente dei lavoratori, gestione di situazioni critiche (infortuni, controversie, mancato rinnovo missioni), pressione commerciale dei clienti utilizzatori. La valutazione dello stress lavoro-correlato ex art. 28 D.Lgs. 81/08 deve tenere conto di questi fattori specifici. La metodologia INAIL (metodologia di valutazione approvata dalla Commissione Consultiva nel 2010 e aggiornata con le linee operative 2017) è quella più utilizzata per le PMI del settore terziario.

Fattori di rischio da stress specifici delle agenzie per il lavoro:

La valutazione dello stress lavoro-correlato deve essere effettuata con il coinvolgimento del medico competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). I risultati devono essere incorporati nel DVR e, se si evidenziano aree di rischio significative, devono essere predisposte misure di prevenzione: formazione sulla gestione dello stress, revisione dei carichi di lavoro, supporto psicologico strutturato, miglioramento della comunicazione interna.

Checklist di conformità per agenzie per il lavoro (APL) — sicurezza somministrazione

  • DVR della sede dell'agenzia (VDT, stress, ergonomia, incendio, spostamenti professionali)
  • Nomina RSPP, RLS, medico competente, addetti primo soccorso e antincendio
  • Modulo di formazione generale (4 ore) erogato a tutti i lavoratori prima della prima missione
  • Registro aggiornato delle scadenze di formazione e aggiornamento quinquennale per ogni lavoratore
  • Template di informativa pre-invio con tutti i contenuti minimi obbligatori
  • Archivio informative pre-invio firmate dai lavoratori (una per ogni missione/utilizzatore)
  • Contratto di somministrazione con clausole sicurezza: mansioni, rischi dichiarati, obbligo formazione specifica, DPI, sorveglianza sanitaria, comunicazione infortuni
  • Procedura interna per la raccolta dei giudizi di idoneità del medico competente degli utilizzatori e conservazione nel fascicolo del lavoratore
  • Procedura di gestione degli infortuni: ricezione comunicazione dall'utilizzatore, supporto alla denuncia INAIL, apertura fascicolo
  • Sorveglianza sanitaria per il personale della sede (VDT, stress) con medico competente nominato
  • Verbali consegna DPI al personale della sede (postazioni VDT conformi, DPI per eventuali sopralluoghi)
  • Piano di emergenza ed evacuazione della sede; prove di evacuazione annuali documentate
  • Formazione antincendio e primo soccorso per gli addetti designati (aggiornamento periodico)
  • Valutazione stress lavoro-correlato con metodologia INAIL; misure preventive documentate nel DVR

FAQ — Sicurezza agenzie per il lavoro e somministrazione 2026FAQ

Chi redige il DVR per i lavoratori somministrati: l'agenzia o l'utilizzatore?
La risposta è articolata perché i due soggetti hanno obblighi distinti e non sovrapponibili. L'agenzia per il lavoro (somministratore) redige il proprio DVR in riferimento ai rischi della propria sede (uffici, attività amministrative, VDT, stress lavoro-correlato) e ai rischi generali connessi all'attività di somministrazione. L'utilizzatore, invece, valuta nel proprio DVR i rischi della mansione concretamente svolta dal lavoratore somministrato presso di sé: macchinari, sostanze, ambienti, agenti fisici. In nessun caso l'agenzia può valutare i rischi specifici del posto di lavoro dell'utilizzatore, non conoscendo ambienti, attrezzature e processi produttivi. L'art. 3 comma 5 D.Lgs. 81/08 è esplicito: gli obblighi di prevenzione e protezione relativi alla mansione sono posti in capo all'utilizzatore.
Il lavoratore somministrato deve ricevere formazione dall'agenzia prima di essere inviato?
Sì, ma con un perimetro definito. Il somministratore è tenuto a garantire al lavoratore somministrato la formazione di base in materia di salute e sicurezza (formazione generale ex Accordo Stato-Regioni 21/12/2011: 4 ore per il modulo generale) prima che il lavoratore venga inviato in missione. Questa formazione riguarda i principi generali, i diritti e i doveri dei lavoratori, il sistema di prevenzione aziendale, i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione. La formazione specifica sulla mansione (8 ore per rischio medio, ulteriori ore per rischio alto) e sull'utilizzo di attrezzature e DPI specifici spetta invece all'utilizzatore, che conosce i rischi del proprio ciclo produttivo. Questa ripartizione è confermata dall'art. 35 comma 4 D.Lgs. 276/2003 e dalla prassi consolidata degli organi di vigilanza.
In caso di infortunio di un lavoratore somministrato, chi denuncia all'INAIL?
La denuncia di infortunio all'INAIL spetta all'utilizzatore, che è il soggetto presso il quale si è verificato l'evento lesivo e che ha la disponibilità materiale del lavoratore al momento dell'infortunio. L'utilizzatore deve trasmettere la denuncia di infortunio ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 81/08 entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, e entro 24 ore per i casi mortali o con pericolo di morte. L'agenzia per il lavoro deve essere tempestivamente informata dall'utilizzatore dell'accaduto, poiché è il datore di lavoro formale del lavoratore ai fini assicurativi INAIL e contributivi INPS. In caso di inadempienza dell'utilizzatore, l'agenzia ha comunque l'obbligo di attivarsi per tutelare il lavoratore.
L'utilizzatore può inviare il lavoratore somministrato a svolgere mansioni diverse da quelle indicate nel contratto di somministrazione?
No. Il contratto di somministrazione deve indicare espressamente le mansioni per le quali il lavoratore viene messo a disposizione (art. 33 D.Lgs. 276/2003). Se l'utilizzatore adibisce il lavoratore a mansioni diverse, diverse sono anche le condizioni di rischio e cambia il perimetro degli obblighi formativi e preventivi. In caso di infortuni derivanti da mansioni non previste nel contratto e per le quali il lavoratore non è stato formato né dotato dei DPI adeguati, la responsabilità ricade in via prevalente sull'utilizzatore, che ha variato unilateralmente l'impiego senza coordinamento con l'agenzia. Questa situazione può configurare anche una violazione contrattuale nei confronti dell'agenzia. Il contratto di somministrazione deve pertanto essere aggiornato ogni volta che cambia il profilo mansionale.
La sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato è a carico dell'agenzia o dell'utilizzatore?
L'obbligo della sorveglianza sanitaria relativa alla mansione svolta è posto in capo all'utilizzatore ai sensi dell'art. 3 comma 5 D.Lgs. 81/08. L'utilizzatore nomina o si avvale del proprio medico competente, che effettua la visita preventiva prima che il lavoratore somministrato inizi la mansione esposta a rischi che la richiedono (es. VDT per più di 20 ore settimanali, MMC, agenti chimici, lavoro notturno, rumore, vibrazioni) e le visite periodiche successive. Il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve essere comunicato dall'utilizzatore all'agenzia per il lavoro, in modo che quest'ultima possa gestirne la conservazione nel fascicolo del lavoratore e tenerlo in considerazione per eventuali invii successivi. Il costo della sorveglianza sanitaria è normalmente a carico dell'utilizzatore, secondo le condizioni contrattuali concordate.
Quali sanzioni rischiano agenzia e utilizzatore in caso di infortunio grave di un lavoratore somministrato?
Il regime sanzionatorio in caso di infortunio grave o mortale di un lavoratore somministrato è particolarmente severo perché può coinvolgere entrambi i soggetti in modo solidale. L'utilizzatore risponde delle violazioni agli obblighi di prevenzione relativi alla mansione (DVR, formazione specifica, DPI, sorveglianza sanitaria, sicurezza delle attrezzature) con le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071 a 7.862 euro per DVR mancante; sanzioni specifiche per ogni omissione. In caso di infortunio grave con lesioni o morte, scattano le fattispecie penali degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose con violazione delle norme di prevenzione). L'agenzia per il lavoro risponde solidalmente per gli obblighi che la legge pone esplicitamente a suo carico (formazione generale, informativa pre-invio, contributi INAIL). Il D.Lgs. 231/2001 può coinvolgere anche l'ente (agenzia o utilizzatore) in responsabilità amministrativa da reato se non è adottato un adeguato modello organizzativo.

12. Fonti normative

Fonti normative

  • D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (artt. 3 comma 5, 17, 18, 26, 28, 29, 36-37, 53, 55)
  • D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 — Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro (c.d. Legge Biagi): artt. 20-28 (somministrazione), art. 33 (contratto), art. 35 (obblighi delle parti)
  • D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act): art. 30-40 (somministrazione di lavoro), integrazione della disciplina del D.Lgs. 276/2003
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 (classificazione rischio per settore, modulo generale 4 ore, modulo specifico 4/8/12 ore)
  • Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — Revisione criteri e modalità per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti; disciplina transitoria aggiornamento preposti
  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 — Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (lavoro notturno, sorveglianza sanitaria lavoratori notturni)
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2004 — Chiarimenti applicativi sulla somministrazione di lavoro ex D.Lgs. 276/2003, ripartizione degli obblighi tra somministratore e utilizzatore
  • Nota INL n. 4/2018 (e successive circolari operative) — Vigilanza sul lavoro in somministrazione: ripartizione responsabilità, contenuto informativa pre-invio, sorveglianza sanitaria
  • D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 — Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (estensione tutela INAIL ai lavoratori somministrati)
  • D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 — Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (denuncia infortuni, art. 53 D.Lgs. 81/08)

Disclaimer.Questa guida ha finalità informative ed editoriali e non sostituisce la valutazione tecnica o legale del caso specifico. Gli obblighi applicabili dipendono dalla struttura concreta del rapporto di somministrazione, dai settori degli utilizzatori, dalle mansioni affidate ai lavoratori e dalla normativa vigente al momento dell'applicazione. DVR, contratti di somministrazione, informative pre-invio e procedure di sicurezza devono essere adattati al caso concreto da professionisti qualificati. 123 Consulenza (P.M.I. Servizi S.r.l.) è a disposizione per supporto tecnico-operativo.

Vuoi impostare il sistema di sicurezza nella tua agenzia per il lavoro?

Supportiamo le agenzie per il lavoro nella redazione del DVR, nella strutturazione dell'informativa pre-invio e nella revisione dei contratti di somministrazione per la corretta ripartizione degli obblighi di sicurezza.