In caso di somministrazione di lavoro, il D.Lgs. 81/08 (art. 3 c. 5) e il D.Lgs. 276/2003 (art. 23) ripartiscono gli obblighi tra agenzia e utilizzatore: la formazione generale e l'informativa sui rischi generici spettano all'agenzia, mentre la formazione specifica, la sorveglianza sanitaria, la fornitura dei DPI e la vigilanza quotidiana spettano all'utilizzatore. Il lavoratore somministrato va inserito nel DVR e può consultare il RLS aziendale. L'utilizzatore deve agire prima che il lavoratore metta piede in azienda.
Contenuti revisionati da consulenti tecnici
Verificati da professionisti del settore
Copertura nazionale con consulenti sul territorio
Presenti in tutta Italia
Fonti normative tracciate e aggiornate
Riferimenti sempre verificabili
Documenti adattati alla tua attività
Personalizzati sul caso specifico
La situazione
La somministrazione di lavoro (ex "interinale") prevede tre soggetti: l'agenzia per il lavoro (somministratore), l'azienda utilizzatrice e il lavoratore. Dal punto di vista contrattuale il datore di lavoro è l'agenzia, ma ai fini della sicurezza sul lavoro la situazione è più articolata.
L'art. 3 c. 5 del D.Lgs. 81/08 stabilisce una ripartizione specifica degli obblighi: l'agenzia risponde degli obblighi formativi e informativi di carattere generale (es. formazione generale, nozioni di base sui rischi genereici del settore), mentre l'utilizzatore assume in capo a sé tutti gli obblighi relativi all'ambiente di lavoro concreto — dalla formazione specifica alla sorveglianza sanitaria, dalla vigilanza giornaliera alla fornitura dei DPI.
Questa ripartizione vale sin dal primo giorno di presenza in azienda. Non è sufficiente dire "ci pensa l'agenzia": l'utilizzatore è direttamente e penalmente responsabile per la parte che gli compete, e un infortunio nel primo turno evidenzierebbe immediatamente eventuali lacune.
La casistica più frequente è la seguente: l'agenzia invia il lavoratore all'inizio settimana, spesso a breve preavviso. L'azienda utilizzatrice deve avere già pronto un pacchetto di accoglienza SSL specifico, verificare cosa ha già ricevuto il lavoratore dall'agenzia, e completare subito le parti di competenza propria.
Cosa rischi
- Mancata informativa rischi specifica prima dell'avvio: art. 36 D.Lgs. 81/08 — sanzioni penali a carico dell'utilizzatore, indipendentemente da quanto fatto dall'agenzia.
- Formazione specifica omessa: art. 37 — ammenda fino a 6.388 € per lavoratore, possibile sospensione attività ex art. 14.
- Sorveglianza sanitaria non avviata ove dovuta: art. 41 — sanzioni penali a carico dell'utilizzatore.
- DPI non forniti: art. 77-78 — sanzioni penali.
- DVR non aggiornato con i rischi del lavoratore somministrato: art. 28 — vulnerabilità in caso di infortunio e ispezione.
- Mancata comunicazione tra agenzia e utilizzatore (art. 23 D.Lgs. 276/2003): responsabilità solidale in caso di infortunio.
- Infortunio nel primo turno: senza documentazione di accoglienza SSL, la colpa specifica dell'utilizzatore è praticamente certa in sede penale e civile.
Cosa devi fare ora
Verifica cosa ha già fatto l'agenzia (prima dell'arrivo)
Contatta l'agenzia e chiedi copia della documentazione formativa già erogata: formazione generale (4 h Accordo SR), eventuale formazione specifica per il settore, idoneità sanitaria se già svolta. Conserva copia in fascicolo lavoratore.
Prepara l'informativa rischi specifica
Redigi o aggiorna l'informativa sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro, della mansione assegnata e delle misure di prevenzione adottate (art. 36 D.Lgs. 81/08). Deve essere consegnata e firmata prima dell'avvio in mansione, non "entro qualche giorno".
Eroga la formazione specifica mancante
Se l'agenzia ha erogato solo la formazione generale, l'utilizzatore deve completare la formazione specifica (4/8/12 h secondo il livello di rischio aziendale, Accordo SR 2025). Documentala con registro presenze e attestato firmato.
Avvia la sorveglianza sanitaria
L'utilizzatore è responsabile della sorveglianza sanitaria per i rischi dell'ambiente concreto. Coordina con il medico competente aziendale per la visita preventiva o per verificare l'idoneità già espressa dall'agenzia per mansioni equivalenti. Non lasciare il lavoratore in mansioni a rischio senza giudizio di idoneità valido.
Fornisci i DPI specifici della mansione
I DPI connessi all'ambiente di lavoro e alla mansione specifica spettano all'utilizzatore. Consegnali prima dell'inizio attività, fai sottoscrivere il registro di consegna e forma brevemente il lavoratore sul loro corretto utilizzo.
Aggiorna il DVR e inserisci il lavoratore somministrato
Il DVR deve includere i lavoratori somministrati come soggetti esposti ai rischi aziendali. Verifica che la mansione del lavoratore interinale sia già coperta dalla valutazione dei rischi esistente; se la mansione è nuova, integra la valutazione.
Garantisci l'accesso al RLS aziendale
Il lavoratore somministrato ha diritto a consultare il RLS dell'azienda utilizzatrice (art. 47 D.Lgs. 81/08). Informa il lavoratore del nome e recapito del RLS e informa il RLS stesso dell'arrivo del nuovo lavoratore e della sua mansione.
Formalizza il verbale di accoglienza SSL
Predisponi un verbale di accoglienza che attesti: data di arrivo, mansione assegnata, rischi comunicati, formazione ricevuta (con indicazione di chi ha erogato cosa), DPI consegnati, nominativo RLS comunicato, giudizio di idoneità. Firma del lavoratore (anche con firma elettronica).
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Richiedere documentazione all'agenzia (formazione già erogata) | Prima dell'arrivo del lavoratore | Urgente |
| Informativa rischi specifici firmata | Prima dell'avvio in mansione | Urgente |
| Formazione specifica completata | Prima o al massimo contestualmente all'avvio | Urgente |
| Sorveglianza sanitaria: verifica idoneità o avvio visita | Prima dell'avvio in mansioni a rischio | Urgente |
| Consegna DPI e registro firmato | Primo giorno, prima dell'inizio attività | Urgente |
| Aggiornamento DVR con lavoratore somministrato | Entro 15 giorni dall'arrivo | Alta |
| Comunicazione al RLS aziendale | Primo giorno | Alta |
| Verbale di accoglienza SSL firmato | Primo giorno | Alta |
Documenti che servono
Documenti da preparare prima del primo turno
- Copia della formazione generale erogata dall'agenzia (attestato)
- Informativa rischi specifici firmata dal lavoratore (art. 36 D.Lgs. 81/08)
- Attestato formazione specifica erogata dall'utilizzatore
- Giudizio di idoneità del medico competente (visita preventiva)
- Registro consegna DPI firmato
- Verbale di accoglienza SSL con firma del lavoratore
- Estratto del DVR aggiornato con la mansione del somministrato
- Comunicazione scritta al RLS del nominativo e mansione del lavoratore
- Copia del contratto di somministrazione (parte relativa agli obblighi SSL)
Come ti possiamo aiutare
Supportiamo le aziende utilizzatrici nella predisposizione del pacchetto di accoglienza SSL per lavoratori somministrati: dall'analisi di ciò che ha già erogato l'agenzia, alla redazione dell'informativa rischi specifica, all'erogazione della formazione specifica integrativa, fino alla predisposizione del verbale di accoglienza e all'aggiornamento del DVR.
Per aziende che fanno ricorso frequente alla somministrazione, sviluppiamo un kit standardizzato di accoglienza SSL da attivare rapidamente a ogni nuovo arrivo, riducendo i tempi di compliance senza rinunciare alla correttezza documentale. Coordiniamo anche i rapporti con l'agenzia per definire contrattualmente la ripartizione degli obblighi e prevenire ambiguità in caso di controllo o infortunio.
Servizio dedicato
Abbonamento consulenza annuale
Presidio tecnico continuativo su sicurezza sul lavoro e HACCP: aggiornamenti documentali, scadenze e supporto operativo.
Scopri il servizioApprofondisci
Domande frequentiFAQ
L'agenzia ha già formato il lavoratore: devo rifarlo?
La sorveglianza sanitaria spetta all'agenzia o all'utilizzatore?
I DPI devo fornirli io o li porta il lavoratore dall'agenzia?
Il lavoratore somministrato può andare dal RLS della mia azienda?
Devo aggiornare il DVR per ogni lavoratore interinale?
Cosa succede se il lavoratore si infortuna il primo giorno?
Posso delegare tutto il pacchetto SSL all'agenzia?
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 81/08 art. 3 c. 5 — obblighi nella somministrazione di lavoro
- D.Lgs. 81/08 art. 36 — informazione ai lavoratori
- D.Lgs. 81/08 art. 37 — formazione dei lavoratori
- D.Lgs. 81/08 art. 41 — sorveglianza sanitaria
- D.Lgs. 81/08 art. 47 — rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- D.Lgs. 276/2003 art. 23 — obblighi del somministratore e dell'utilizzatore
- Accordo SR 17/04/2025 — durate e contenuti formazione
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 3 c. 5 — somministrazione di lavoro
- D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, art. 23 — contratto di somministrazione
- Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 — formazione lavoratori
- Circolare MinLavoro n. 14/2004 — ripartizione obblighi sicurezza in somministrazione
Vuoi gestire questa situazione con un professionista al tuo fianco?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili, predisporre i documenti e gestire i rapporti con gli organi di vigilanza.