FAQ Contratti Atipici e Sicurezza sul Lavoro — D.Lgs. 81/08
Risposte agli interrogativi più frequenti sugli obblighi di sicurezza applicabili ai lavoratori con contratti non standard: collaboratori coordinati e continuativi, professionisti autonomi, stagisti, volontari, apprendisti, lavoratori a domicilio, soci cooperatori, prestatori occasionali e telelavoratori strutturali ai sensi del D.Lgs. 81/08.
D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida
Il D.Lgs. 81/08 estende le tutele prevenzionistiche ben oltre il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La qualificazione formale del rapporto è meno rilevante di quanto si creda: ciò che conta è la concreta integrazione del prestatore nell'organizzazione del committente e il luogo in cui la prestazione viene svolta. Analizziamo le figure più diffuse e i rispettivi obblighi.
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Queste FAQ si rivolgono a datori di lavoro, responsabili HR, RSPP e professionisti che gestiscono organizzazioni con una forza lavoro eterogenea sul piano contrattuale. La corretta mappatura degli obblighi di sicurezza per ciascuna tipologia di rapporto è il primo passo per una gestione consapevole della prevenzione aziendale.
Domande frequenti su contratti atipici e sicurezza sul lavoroFAQ
Gli obblighi di sicurezza (DVR, formazione, DPI) si applicano anche ai lavoratori con contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa?
Sì. L'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 81/08 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, quando la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. In tal caso il committente è obbligato ad applicare nei loro confronti le stesse misure previste per i propri dipendenti: valutazione del rischio e relativa sezione nel DVR, informazione e formazione sui rischi presenti nell'ambiente, fornitura dei dispositivi di protezione individuale adeguati alla mansione svolta. Se invece il collaboratore opera in piena autonomia organizzativa presso la propria sede o sedi terze, gli obblighi del committente si riducono, ma non si azzerano: restano in capo al committente gli obblighi di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 e, ove applicabile, la redazione del DUVRI. La distinzione fondamentale è quindi il luogo di svolgimento della prestazione e il grado di integrazione organizzativa del collaboratore nell'impresa committente. La qualificazione formale del contratto non è determinante: conta la sostanza del rapporto. In presenza di collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/15, la giurisprudenza tende ad applicare integralmente la disciplina del lavoro subordinato, inclusa quella prevenzionistica.
Un libero professionista con Partita IVA che lavora nei locali del committente ha diritti in materia di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 non equipara tout court il professionista autonomo al lavoratore dipendente, ma prevede obblighi specifici a carico del committente quando il professionista opera nei suoi locali. In base all'art. 26 D.Lgs. 81/08, il committente che affida lavori o servizi a soggetti esterni — inclusi i professionisti autonomi — deve: fornire loro informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui opereranno; promuovere la cooperazione e il coordinamento con i propri lavoratori per eliminare o ridurre i rischi da interferenza; redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) quando i rischi da interferenza non siano puramente teorici, con le esenzioni previste per lavori intellettuali o temporanei a basso rischio. Il professionista autonomo, dal canto suo, è responsabile della propria sicurezza personale e delle proprie attrezzature. Non può però essere lasciato operare in ambienti pericolosi senza le necessarie informazioni. Va inoltre considerato che, laddove il rapporto presenti i caratteri di una collaborazione etero-organizzata (orari imposti, inserimento in organigrammi, strumenti forniti dal committente), le tutele prevenzionistiche possono estendersi fino a quelle del lavoro dipendente. La valutazione caso per caso rimane indispensabile.
Gli stagisti e i tirocinanti sono coperti dal D.Lgs. 81/08?
Sì, pienamente. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce il "lavoratore" come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione. La norma include esplicitamente i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, i partecipanti a corsi di formazione professionale. Ne consegue che il soggetto ospitante (azienda, studio, ente) è a tutti gli effetti il "datore di lavoro" ai fini prevenzionistici nei confronti del tirocinante, con tutti gli obblighi connessi: valutazione dei rischi specifici della mansione affidata, informazione e formazione obbligatoria (inclusi i moduli sulla sicurezza generale previsti dall'Accordo Stato-Regioni), fornitura dei DPI necessari, attivazione della sorveglianza sanitaria quando prevista per la mansione. Il soggetto promotore del tirocinio (università, agenzia per il lavoro, ente formativo) mantiene obblighi di vigilanza e deve verificare che il soggetto ospitante rispetti queste condizioni. L'infortunio del tirocinante è denunciato come infortunio sul lavoro all'INAIL, che copre questi soggetti tramite assicurazione obbligatoria.
I volontari di associazioni, ODV e APS sono soggetti alle norme di sicurezza sul lavoro?
Sì, con un regime specifico articolato negli anni dal legislatore. L'art. 3 commi 12-bis e 12-ter del D.Lgs. 81/08 (introdotti dal D.Lgs. 106/2009 e successivamente modificati) e il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) regolano la materia. Le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono applicare le disposizioni del D.Lgs. 81/08, ma con alcune particolarità: l'obbligo di valutazione dei rischi sussiste in ogni caso; la formazione dei volontari deve essere adeguata all'attività svolta; i DPI devono essere forniti per le attività che espongono a rischi; la sorveglianza sanitaria si applica quando prevista per la specifica attività (es. volontari che utilizzano sostanze chimiche o operano in ambienti rumorosi). Le esenzioni riguardano principalmente le associazioni di volontariato di modeste dimensioni che non gestiscono luoghi di lavoro fissi e i cui volontari svolgono attività occasionali a basso rischio: in tali casi l'applicazione è proporzionata alla concreta entità del rischio. Ogni associazione dovrebbe mappare le proprie attività e i rischi connessi per stabilire correttamente il perimetro degli obblighi applicabili.
Gli apprendisti: quali obblighi aggiuntivi ha il datore di lavoro rispetto ai lavoratori ordinari?
Il contratto di apprendistato rientra pienamente nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08: l'apprendista è un lavoratore dipendente a tutti gli effetti, con le stesse tutele prevenzionistiche. Il datore di lavoro deve tuttavia adempiere a obblighi aggiuntivi derivanti dalla normativa sull'apprendistato (D.Lgs. 81/2015) e dalla disciplina sul lavoro minorile (D.Lgs. 345/1999), qualora l'apprendista sia minorenne. Obblighi specifici per gli apprendisti: la valutazione del rischio nel DVR deve considerare il minore o giovane grado di esperienza e maturità dell'apprendista nella specifica fase formativa; la formazione obbligatoria in materia di sicurezza deve essere erogata prioritariamente all'avvio del rapporto, prima che l'apprendista venga impiegato in attività con rischio; il tutor aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista e di verificare che le istruzioni operative siano comprese e rispettate; per gli apprendisti minorenni si applicano i divieti di impiego in lavorazioni pericolose, faticose o insalubri elencati nel D.Lgs. 345/1999 (es. lavori con esposizione ad agenti cancerogeni, lavori in quota oltre certi limiti, lavori notturni); la sorveglianza sanitaria deve tenere conto della minore età biologica e dei rischi connessi allo sviluppo fisico non ancora completato.
I lavoratori a domicilio e gli homeworker: come si valuta il rischio nel luogo privato?
L'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 81/08 disciplina i lavoratori a domicilio, stabilendo che le disposizioni del decreto si applicano a condizione che i rischi siano riconducibili all'attività lavorativa svolta e non all'ambiente privato in quanto tale. La valutazione del rischio presenta peculiarità significative: il datore di lavoro non ha diritto di accesso al domicilio privato del lavoratore senza il consenso di quest'ultimo; la valutazione del rischio deve quindi basarsi su autodichiarazioni del lavoratore, sopralluoghi concordati o schede di autovalutazione standardizzate; il DVR deve indicare i rischi connessi alle attrezzature e alle procedure di lavoro fornite dal datore, non i rischi generici dell'abitazione. Gli obblighi che permangono in capo al datore includono: fornire attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (es. videoterminali, sedie ergonomiche conformi a EN 1335); garantire la manutenzione delle attrezzature; informare il lavoratore sui rischi connessi all'uso delle attrezzature; attivare la sorveglianza sanitaria quando prevista (es. per l'uso prolungato di videoterminali, con visita oculistica ogni due anni). Per il telelavoro strutturale si aggiunge la tutela contro i rischi ergonomici e psicosociali. Si ricorda che il lavoro agile (smart working) regolato dalla L. 81/2017 prevede un regime parzialmente diverso, con obblighi semplificati documentati mediante l'informativa sui rischi generali e specifici.
Il socio lavoratore di cooperativa ha gli stessi diritti di sicurezza di un dipendente?
Sì. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 include esplicitamente il socio lavoratore di cooperativa tra i soggetti tutelati come "lavoratori", indipendentemente dalla natura del rapporto associativo che lo lega alla cooperativa. La cooperativa che si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci è quindi a tutti gli effetti "datore di lavoro" ai fini prevenzionistici e deve: redigere il DVR includendo i rischi cui sono esposti i soci lavoratori; erogare formazione e informazione obbligatoria; fornire i DPI necessari; attivare la sorveglianza sanitaria per le mansioni che la richiedono; nominare il RSPP; eleggere o designare il RLS. Questa equiparazione è stata ribadita dalla giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. IV) che ha confermato la responsabilità penale degli organi di gestione della cooperativa in caso di infortuni a soci lavoratori, allo stesso titolo di quanto avviene per i dipendenti. Una distinzione rilevante riguarda l'INAIL: l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si applica al socio lavoratore nella misura in cui svolga attività manuale o comunque soggetta all'obbligo assicurativo. La cooperativa deve verificare che tutti i soci lavoratori siano correttamente assicurati e che i premi INAIL siano calcolati sulla retribuzione imponibile effettiva.
I lavoratori occasionali (fino a 5.000 euro, Libretto di Famiglia): si applica il D.Lgs. 81/08?
L'istituto delle prestazioni di lavoro occasionale (PrestO) e del Libretto di Famiglia, introdotto dal DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), non deroga all'applicabilità del D.Lgs. 81/08. Il legislatore ha creato strumenti di gestione semplificata del rapporto (acquisito tramite piattaforma INPS, senza elaborazione buste paga), ma non ha eliminato gli obblighi di sicurezza. In dettaglio: per il Libretto di Famiglia (utilizzato da persone fisiche per lavori domestici, assistenza familiare, ripetizioni), gli obblighi prevenzionistici sono ridotti al minimo, trattandosi di ambito domestico non professionale; per le prestazioni occasionali erogate tramite PrestO da parte di imprenditori, la disciplina del D.Lgs. 81/08 si applica integralmente: l'utilizzatore deve valutare il rischio, informare il prestatore sui pericoli presenti, fornire i DPI, verificare l'idoneità sanitaria se richiesta dalla mansione. In entrambi i casi l'INAIL copre automaticamente il prestatore per gli infortuni sul lavoro tramite l'assicurazione attivata al momento dell'acquisto del voucher sulla piattaforma INPS. Si raccomanda agli utilizzatori PrestO in ambito aziendale di trattare il prestatore occasionale come qualsiasi altro lavoratore ai fini del coordinamento della sicurezza, in particolare quando opera in ambienti a rischio.
Gli amministratori di società che svolgono attività lavorativa: quando diventano "lavoratori" ai fini del D.Lgs. 81/08?
La questione è rilevante e oggetto di orientamenti giurisprudenziali consolidati. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 include tra i "lavoratori" anche "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso". La distinzione tra la mera qualità di amministratore (carica gestionale) e il concreto svolgimento di attività lavorativa è il criterio discriminante. Un amministratore che si limita a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di indirizzo strategico non è di norma un "lavoratore" ai sensi del D.Lgs. 81/08. Un amministratore che invece svolge personalmente attività operative — gestione della produzione, conduzione di veicoli aziendali, operazioni su macchinari, attività edilizie — diventa lavoratore ai fini prevenzionistici per quella specifica attività. Le conseguenze pratiche sono: l'amministratore-lavoratore deve ricevere formazione e informazione; se esposto a rischi specifici (rumore, vibrazioni, agenti chimici) deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria; deve ricevere i DPI adeguati. La situazione più delicata è quella dell'amministratore unico o del socio-amministratore di piccole imprese che si trova a svolgere di fatto ogni tipo di mansione: in questi casi la giurisprudenza ha riconosciuto la piena applicabilità delle tutele del D.Lgs. 81/08.
Come gestire la sicurezza per i lavoratori in telelavoro strutturale (distinto dallo smart working occasionale)?
Il telelavoro strutturale — intendendo la prestazione svolta in modo continuativo o prevalente al di fuori dei locali aziendali, in un luogo predeterminato e attrezzato — è regolato dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (recepimento dell'Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro). A differenza del lavoro agile (L. 81/2017), che prevede un regime semplificato basato sull'informativa generale sui rischi, il telelavoro strutturale prevede obblighi più articolati. Il datore di lavoro deve: valutare il rischio della postazione di telelavoro con la stessa metodologia usata per gli ambienti aziendali, includendo rischi ergonomici (postura, illuminazione, configurazione della postazione video), rischi da uso prolungato di videoterminali, rischi elettrici (impianto domestico, ciabatte sovraccariche) e rischi psicosociali (isolamento, difficoltà di disconnessione); fornire le attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (monitor, sedia ergonomica certificata EN 1335, tastiera, supporto per laptop) o verificare che quelle del lavoratore siano adeguate; garantire la sorveglianza sanitaria per i videoterminali (visita ogni due anni o a richiesta del lavoratore); assicurare la disconnessione dal lavoro e il rispetto dei tempi di riposo; prevedere visite periodiche concordate della postazione di lavoro per verificarne la conformità. Il DVR deve contenere una sezione specifica dedicata ai telelavoratori strutturali, con identificazione del gruppo omogeneo e delle misure adottate.
Gli obblighi di sicurezza (DVR, formazione, DPI) si applicano anche ai lavoratori con contratto a progetto o collaborazione coordinata e continuativa?
Sì. L'art. 3 comma 7 del D.Lgs. 81/08 estende l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, quando la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. In tal caso il committente è obbligato ad applicare nei loro confronti le stesse misure previste per i propri dipendenti: valutazione del rischio e relativa sezione nel DVR, informazione e formazione sui rischi presenti nell'ambiente, fornitura dei dispositivi di protezione individuale adeguati alla mansione svolta. Se invece il collaboratore opera in piena autonomia organizzativa presso la propria sede o sedi terze, gli obblighi del committente si riducono, ma non si azzerano: restano in capo al committente gli obblighi di coordinamento ex art. 26 D.Lgs. 81/08 e, ove applicabile, la redazione del DUVRI. La distinzione fondamentale è quindi il luogo di svolgimento della prestazione e il grado di integrazione organizzativa del collaboratore nell'impresa committente. La qualificazione formale del contratto non è determinante: conta la sostanza del rapporto. In presenza di collaborazioni etero-organizzate ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/15, la giurisprudenza tende ad applicare integralmente la disciplina del lavoro subordinato, inclusa quella prevenzionistica.
Un libero professionista con Partita IVA che lavora nei locali del committente ha diritti in materia di sicurezza?
Il D.Lgs. 81/08 non equipara tout court il professionista autonomo al lavoratore dipendente, ma prevede obblighi specifici a carico del committente quando il professionista opera nei suoi locali. In base all'art. 26 D.Lgs. 81/08, il committente che affida lavori o servizi a soggetti esterni — inclusi i professionisti autonomi — deve: fornire loro informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nell'ambiente in cui opereranno; promuovere la cooperazione e il coordinamento con i propri lavoratori per eliminare o ridurre i rischi da interferenza; redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) quando i rischi da interferenza non siano puramente teorici, con le esenzioni previste per lavori intellettuali o temporanei a basso rischio. Il professionista autonomo, dal canto suo, è responsabile della propria sicurezza personale e delle proprie attrezzature. Non può però essere lasciato operare in ambienti pericolosi senza le necessarie informazioni. Va inoltre considerato che, laddove il rapporto presenti i caratteri di una collaborazione etero-organizzata (orari imposti, inserimento in organigrammi, strumenti forniti dal committente), le tutele prevenzionistiche possono estendersi fino a quelle del lavoro dipendente. La valutazione caso per caso rimane indispensabile.
Gli stagisti e i tirocinanti sono coperti dal D.Lgs. 81/08?
Sì, pienamente. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 definisce il "lavoratore" come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione. La norma include esplicitamente i soggetti in tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, i partecipanti a corsi di formazione professionale. Ne consegue che il soggetto ospitante (azienda, studio, ente) è a tutti gli effetti il "datore di lavoro" ai fini prevenzionistici nei confronti del tirocinante, con tutti gli obblighi connessi: valutazione dei rischi specifici della mansione affidata, informazione e formazione obbligatoria (inclusi i moduli sulla sicurezza generale previsti dall'Accordo Stato-Regioni), fornitura dei DPI necessari, attivazione della sorveglianza sanitaria quando prevista per la mansione. Il soggetto promotore del tirocinio (università, agenzia per il lavoro, ente formativo) mantiene obblighi di vigilanza e deve verificare che il soggetto ospitante rispetti queste condizioni. L'infortunio del tirocinante è denunciato come infortunio sul lavoro all'INAIL, che copre questi soggetti tramite assicurazione obbligatoria.
I volontari di associazioni, ODV e APS sono soggetti alle norme di sicurezza sul lavoro?
Sì, con un regime specifico articolato negli anni dal legislatore. L'art. 3 commi 12-bis e 12-ter del D.Lgs. 81/08 (introdotti dal D.Lgs. 106/2009 e successivamente modificati) e il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) regolano la materia. Le organizzazioni di volontariato (ODV), le associazioni di promozione sociale (APS) e gli enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari devono applicare le disposizioni del D.Lgs. 81/08, ma con alcune particolarità: l'obbligo di valutazione dei rischi sussiste in ogni caso; la formazione dei volontari deve essere adeguata all'attività svolta; i DPI devono essere forniti per le attività che espongono a rischi; la sorveglianza sanitaria si applica quando prevista per la specifica attività (es. volontari che utilizzano sostanze chimiche o operano in ambienti rumorosi). Le esenzioni riguardano principalmente le associazioni di volontariato di modeste dimensioni che non gestiscono luoghi di lavoro fissi e i cui volontari svolgono attività occasionali a basso rischio: in tali casi l'applicazione è proporzionata alla concreta entità del rischio. Ogni associazione dovrebbe mappare le proprie attività e i rischi connessi per stabilire correttamente il perimetro degli obblighi applicabili.
Gli apprendisti: quali obblighi aggiuntivi ha il datore di lavoro rispetto ai lavoratori ordinari?
Il contratto di apprendistato rientra pienamente nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/08: l'apprendista è un lavoratore dipendente a tutti gli effetti, con le stesse tutele prevenzionistiche. Il datore di lavoro deve tuttavia adempiere a obblighi aggiuntivi derivanti dalla normativa sull'apprendistato (D.Lgs. 81/2015) e dalla disciplina sul lavoro minorile (D.Lgs. 345/1999), qualora l'apprendista sia minorenne. Obblighi specifici per gli apprendisti: la valutazione del rischio nel DVR deve considerare il minore o giovane grado di esperienza e maturità dell'apprendista nella specifica fase formativa; la formazione obbligatoria in materia di sicurezza deve essere erogata prioritariamente all'avvio del rapporto, prima che l'apprendista venga impiegato in attività con rischio; il tutor aziendale ha il compito di affiancare l'apprendista e di verificare che le istruzioni operative siano comprese e rispettate; per gli apprendisti minorenni si applicano i divieti di impiego in lavorazioni pericolose, faticose o insalubri elencati nel D.Lgs. 345/1999 (es. lavori con esposizione ad agenti cancerogeni, lavori in quota oltre certi limiti, lavori notturni); la sorveglianza sanitaria deve tenere conto della minore età biologica e dei rischi connessi allo sviluppo fisico non ancora completato.
I lavoratori a domicilio e gli homeworker: come si valuta il rischio nel luogo privato?
L'art. 3 comma 9 del D.Lgs. 81/08 disciplina i lavoratori a domicilio, stabilendo che le disposizioni del decreto si applicano a condizione che i rischi siano riconducibili all'attività lavorativa svolta e non all'ambiente privato in quanto tale. La valutazione del rischio presenta peculiarità significative: il datore di lavoro non ha diritto di accesso al domicilio privato del lavoratore senza il consenso di quest'ultimo; la valutazione del rischio deve quindi basarsi su autodichiarazioni del lavoratore, sopralluoghi concordati o schede di autovalutazione standardizzate; il DVR deve indicare i rischi connessi alle attrezzature e alle procedure di lavoro fornite dal datore, non i rischi generici dell'abitazione. Gli obblighi che permangono in capo al datore includono: fornire attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (es. videoterminali, sedie ergonomiche conformi a EN 1335); garantire la manutenzione delle attrezzature; informare il lavoratore sui rischi connessi all'uso delle attrezzature; attivare la sorveglianza sanitaria quando prevista (es. per l'uso prolungato di videoterminali, con visita oculistica ogni due anni). Per il telelavoro strutturale si aggiunge la tutela contro i rischi ergonomici e psicosociali. Si ricorda che il lavoro agile (smart working) regolato dalla L. 81/2017 prevede un regime parzialmente diverso, con obblighi semplificati documentati mediante l'informativa sui rischi generali e specifici.
Il socio lavoratore di cooperativa ha gli stessi diritti di sicurezza di un dipendente?
Sì. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 include esplicitamente il socio lavoratore di cooperativa tra i soggetti tutelati come "lavoratori", indipendentemente dalla natura del rapporto associativo che lo lega alla cooperativa. La cooperativa che si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci è quindi a tutti gli effetti "datore di lavoro" ai fini prevenzionistici e deve: redigere il DVR includendo i rischi cui sono esposti i soci lavoratori; erogare formazione e informazione obbligatoria; fornire i DPI necessari; attivare la sorveglianza sanitaria per le mansioni che la richiedono; nominare il RSPP; eleggere o designare il RLS. Questa equiparazione è stata ribadita dalla giurisprudenza (Cass. Pen. Sez. IV) che ha confermato la responsabilità penale degli organi di gestione della cooperativa in caso di infortuni a soci lavoratori, allo stesso titolo di quanto avviene per i dipendenti. Una distinzione rilevante riguarda l'INAIL: l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni si applica al socio lavoratore nella misura in cui svolga attività manuale o comunque soggetta all'obbligo assicurativo. La cooperativa deve verificare che tutti i soci lavoratori siano correttamente assicurati e che i premi INAIL siano calcolati sulla retribuzione imponibile effettiva.
I lavoratori occasionali (fino a 5.000 euro, Libretto di Famiglia): si applica il D.Lgs. 81/08?
L'istituto delle prestazioni di lavoro occasionale (PrestO) e del Libretto di Famiglia, introdotto dal DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), non deroga all'applicabilità del D.Lgs. 81/08. Il legislatore ha creato strumenti di gestione semplificata del rapporto (acquisito tramite piattaforma INPS, senza elaborazione buste paga), ma non ha eliminato gli obblighi di sicurezza. In dettaglio: per il Libretto di Famiglia (utilizzato da persone fisiche per lavori domestici, assistenza familiare, ripetizioni), gli obblighi prevenzionistici sono ridotti al minimo, trattandosi di ambito domestico non professionale; per le prestazioni occasionali erogate tramite PrestO da parte di imprenditori, la disciplina del D.Lgs. 81/08 si applica integralmente: l'utilizzatore deve valutare il rischio, informare il prestatore sui pericoli presenti, fornire i DPI, verificare l'idoneità sanitaria se richiesta dalla mansione. In entrambi i casi l'INAIL copre automaticamente il prestatore per gli infortuni sul lavoro tramite l'assicurazione attivata al momento dell'acquisto del voucher sulla piattaforma INPS. Si raccomanda agli utilizzatori PrestO in ambito aziendale di trattare il prestatore occasionale come qualsiasi altro lavoratore ai fini del coordinamento della sicurezza, in particolare quando opera in ambienti a rischio.
Gli amministratori di società che svolgono attività lavorativa: quando diventano "lavoratori" ai fini del D.Lgs. 81/08?
La questione è rilevante e oggetto di orientamenti giurisprudenziali consolidati. L'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 include tra i "lavoratori" anche "il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso". La distinzione tra la mera qualità di amministratore (carica gestionale) e il concreto svolgimento di attività lavorativa è il criterio discriminante. Un amministratore che si limita a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di indirizzo strategico non è di norma un "lavoratore" ai sensi del D.Lgs. 81/08. Un amministratore che invece svolge personalmente attività operative — gestione della produzione, conduzione di veicoli aziendali, operazioni su macchinari, attività edilizie — diventa lavoratore ai fini prevenzionistici per quella specifica attività. Le conseguenze pratiche sono: l'amministratore-lavoratore deve ricevere formazione e informazione; se esposto a rischi specifici (rumore, vibrazioni, agenti chimici) deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria; deve ricevere i DPI adeguati. La situazione più delicata è quella dell'amministratore unico o del socio-amministratore di piccole imprese che si trova a svolgere di fatto ogni tipo di mansione: in questi casi la giurisprudenza ha riconosciuto la piena applicabilità delle tutele del D.Lgs. 81/08.
Come gestire la sicurezza per i lavoratori in telelavoro strutturale (distinto dallo smart working occasionale)?
Il telelavoro strutturale — intendendo la prestazione svolta in modo continuativo o prevalente al di fuori dei locali aziendali, in un luogo predeterminato e attrezzato — è regolato dall'art. 3 comma 10 del D.Lgs. 81/08 e dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 (recepimento dell'Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro). A differenza del lavoro agile (L. 81/2017), che prevede un regime semplificato basato sull'informativa generale sui rischi, il telelavoro strutturale prevede obblighi più articolati. Il datore di lavoro deve: valutare il rischio della postazione di telelavoro con la stessa metodologia usata per gli ambienti aziendali, includendo rischi ergonomici (postura, illuminazione, configurazione della postazione video), rischi da uso prolungato di videoterminali, rischi elettrici (impianto domestico, ciabatte sovraccariche) e rischi psicosociali (isolamento, difficoltà di disconnessione); fornire le attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza (monitor, sedia ergonomica certificata EN 1335, tastiera, supporto per laptop) o verificare che quelle del lavoratore siano adeguate; garantire la sorveglianza sanitaria per i videoterminali (visita ogni due anni o a richiesta del lavoratore); assicurare la disconnessione dal lavoro e il rispetto dei tempi di riposo; prevedere visite periodiche concordate della postazione di lavoro per verificarne la conformità. Il DVR deve contenere una sezione specifica dedicata ai telelavoratori strutturali, con identificazione del gruppo omogeneo e delle misure adottate.
Fonti normative
D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lett. a) — Definizione di lavoratore
D.Lgs. 81/08 art. 3 commi 7, 9, 10, 12-bis, 12-ter — Campo di applicazione
D.Lgs. 81/08 art. 26 — Obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o somministrazione
D.Lgs. 81/2015 — Disciplina del contratto di apprendistato
D.Lgs. 345/1999 — Protezione dei giovani sul lavoro
D.Lgs. 117/2017 — Codice del Terzo Settore
DL 50/2017 conv. L. 96/2017 — Prestazioni di lavoro occasionale (Libretto di Famiglia e PrestO)
L. 81/2017 — Misure per la tutela del lavoro autonomo e lavoro agile
Accordo Interconfederale 9 giugno 2004 — Telelavoro
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — Formazione obbligatoria in materia di sicurezza
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