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FAQ sicurezza sul lavoro e tipologie contrattuali

Come si applica il D.Lgs. 81/2008 a contratti diversi dal tempo indeterminato e a chi lavora senza essere dipendente: art. 2 e art. 3, commi 4-13.

Risposta rapida

Ogni lavoratore subordinato, qualunque sia il contratto, ha diritto alle stesse tutele: valutazione dei rischi, formazione completa, visite e DPI. Senza DVR non si possono stipulare contratti a termine, intermittenti o di somministrazione. Collaboratori, autonomi, familiari e volontari hanno tutele più limitate, indicate dall’art. 3 del D.Lgs. 81/2008.

In questa pagina sono raccolte anche le domande su lavoro intermittente, collaboratori occasionali, distacco transnazionale, impresa familiare, cooperative e lavoro stagionale in agricoltura.

Domande frequenti su sicurezza e tipologie contrattualiFAQ

Il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i tipi di contratto?
Sì, ma con intensità diversa. L’art. 3, comma 4, lo applica a tutti i lavoratori subordinati e autonomi e ai soggetti equiparati. Per i lavoratori subordinati, qualunque sia la forma del contratto (tempo indeterminato o determinato, part-time, intermittente, apprendistato), valgono tutti gli obblighi: valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, DPI. Per collaboratori, autonomi, lavoratori a domicilio, volontari e componenti dell’impresa familiare l’art. 3, commi 5-13, prevede tutele specifiche e più limitate.
Chi è “equiparato” al lavoratore?
L’art. 2, comma 1, lett. a) considera lavoratore chiunque svolga un’attività lavorativa nell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere un mestiere. Sono equiparati tra gli altri il socio lavoratore di cooperativa o di società, l’associato in partecipazione, i tirocinanti e gli stagisti, gli allievi degli istituti di istruzione quando usano laboratori e attrezzature, i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile e i lavoratori socialmente utili. Per loro valgono gli stessi obblighi previsti per i dipendenti.
Un’azienda senza DVR può assumere a termine, con contratto intermittente o in somministrazione?
No. Il D.Lgs. 81/2015 vieta il contratto di lavoro intermittente (art. 14), l’apposizione del termine al contratto (art. 20) e il ricorso alla somministrazione (art. 32) da parte dei datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi. Per l’intermittente l’Ispettorato nazionale del lavoro ritiene che la violazione comporti la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018).
Il lavoratore intermittente fa meno formazione perché lavora poche ore?
No. La formazione non è proporzionata all’orario: il lavoratore intermittente deve ricevere la formazione generale e specifica prevista dall’Accordo Stato-Regioni per la mansione, prima di iniziare a lavorare, oltre all’eventuale visita medica e ai DPI. Il rapporto va inserito nel DVR come gli altri, con particolare attenzione all’inserimento di personale che lavora in modo discontinuo.
Collaboratori coordinati e continuativi e prestatori occasionali sono tutelati?
I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti al D.Lgs. 81/2008 quando la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente (art. 3, comma 7): vanno quindi inclusi nella valutazione dei rischi e formati come i dipendenti. Per le prestazioni occasionali il decreto si applica quando sono svolte a favore di un imprenditore o di un professionista; sono esclusi i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili (art. 3, comma 8).
Chi fa la formazione al lavoratore in somministrazione o in distacco?
Nella somministrazione gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore (art. 3, comma 5); il somministratore informa e forma sui rischi generali e sull’uso delle attrezzature, salvo che il contratto attribuisca questo obbligo all’utilizzatore (art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015). Nel distacco gli obblighi sono a carico del distaccatario, mentre resta al distaccante l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici della mansione per cui viene distaccato (art. 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008).
Un lavoratore distaccato in Italia da un’impresa straniera segue le regole italiane?
Sì. Durante il distacco transnazionale si applicano le condizioni di lavoro italiane, comprese quelle su salute e sicurezza (D.Lgs. 136/2016, art. 4). L’impresa straniera deve comunicare il distacco al Ministero del lavoro prima dell’inizio, tramite l’apposito servizio telematico. Il committente o l’utilizzatore italiano deve coordinarsi con l’impresa straniera secondo l’art. 26 e assicurarsi che i lavoratori abbiano ricevuto formazione comprensibile sui rischi del luogo di lavoro.
Il coniuge o i familiari che lavorano nell’impresa familiare hanno obblighi di sicurezza?
Sì, ma come i lavoratori autonomi. I componenti dell’impresa familiare (art. 230-bis c.c.), i coltivatori diretti, i piccoli commercianti e gli artigiani senza dipendenti seguono l’art. 21: devono usare attrezzature conformi al Titolo III, munirsi di DPI adeguati e, quando lavorano in appalto, portare la tessera di riconoscimento. Possono, a proprie spese, fare la sorveglianza sanitaria e la formazione. Se nell’impresa familiare c’è anche un solo dipendente, il titolare diventa datore di lavoro con tutti gli obblighi.
I soci lavoratori di cooperativa vanno trattati come dipendenti?
Sì. Il socio lavoratore di cooperativa è equiparato al lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a) e la cooperativa ha nei suoi confronti tutti gli obblighi del datore di lavoro: DVR, formazione, sorveglianza sanitaria, DPI, nomina di RSPP e medico competente quando necessario. Lo stesso vale per i soci delle società che prestano attività lavorativa nella società.
Per i lavoratori stagionali in agricoltura ci sono semplificazioni?
Sì, limitate. Il decreto interministeriale 27 marzo 2013, attuativo dell’art. 3, comma 13, prevede semplificazioni su informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali per non più di 50 giornate lavorative all’anno ciascuno, addetti a lavorazioni generiche e semplici che non richiedono requisiti professionali specifici. Le semplificazioni non riguardano la valutazione dei rischi né i DPI.

Fonti normative

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