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Lavoratore Distaccato

Definizione, disciplina della sicurezza sul lavoro (art. 3 c. 6 D.Lgs. 81/08), obblighi del distaccante e del distaccatario, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria e distacco transnazionale.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il lavoratore distaccato è il lavoratore che il datore di lavoro (distaccante) invia temporaneamente presso un altro datore di lavoro (distaccatario) per soddisfare un proprio interesse produttivo o organizzativo. Il distacco è disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e, in materia di sicurezza sul lavoro, dall'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che stabilisce una ripartizione degli obblighi tra distaccante e distaccatario.

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Riferimento normativo: art. 3 comma 6 D.Lgs. 81/08

L'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 81/08 è la norma cardine in materia di sicurezza per il lavoratore distaccato. Esso prevede che:

  • tutti gli obblighi di prevenzione e protezione siano a carico del distaccatario, in quanto datore di lavoro che organizza ed esercita il potere direttivo sull'attività del lavoratore distaccato durante il periodo di distacco;
  • gli obblighi relativi alle informazioni sui rischi specificidell'azienda di destinazione e alla formazione e addestramento specifici richiesti dalla mansione assegnata presso il distaccatario gravano sul distaccatario stesso;
  • il distaccante rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore e degli obblighi che derivano dal rapporto di lavoro originario, inclusa la sorveglianza sanitaria già avviata prima del distacco, salvo diversa pattuizione contrattuale.

Obblighi del distaccatario

Il datore di lavoro distaccatario è tenuto ad adempiere, nei confronti del lavoratore distaccato, agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 relativi all'ambiente di lavoro in cui il lavoratore opera. In particolare:

  • Informazione sui rischi— fornire al lavoratore distaccato le informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro del distaccatario (art. 36 D.Lgs. 81/08).
  • Formazione e addestramento specifici— garantire la formazione relativa alle mansioni assegnate presso il distaccatario, compreso l'addestramento sull'uso di attrezzature, macchine e DPI presenti nel sito di destinazione (art. 37 D.Lgs. 81/08).
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) — fornire i DPI necessari per le attività svolte presso il sito del distaccatario, qualora diversi o aggiuntivi rispetto a quelli già forniti dal distaccante.
  • Sorveglianza sanitaria— se l'attività svolta presso il distaccatario espone il lavoratore a rischi per i quali è prevista sorveglianza sanitaria obbligatoria non coperta dal protocollo del distaccante, il distaccatario è tenuto ad attivarla.
  • Misure di emergenza — includere il lavoratore distaccato nel piano di emergenza e garantire la sua partecipazione alle esercitazioni previste (art. 43 D.Lgs. 81/08).

Obblighi residui del distaccante

Il datore di lavoro distaccante non è esonerato da ogni responsabilità in materia di sicurezza. Mantiene in capo a sé:

  • gli obblighi legati al rapporto di lavoro originario, inclusa l'idoneità alla mansione originaria e la sorveglianza sanitaria già in corso;
  • la responsabilità di non inviare in distacco un lavoratore privo delle necessarie competenze o della formazione generale obbligatoria prevista dagli Accordi Stato-Regioni;
  • il controllo che il distaccatario rispetti le condizioni di sicurezza previste, potendo configurarsi una co-responsabilità in caso di distacco in condizioni di pericolo manifesto.

Distacco transnazionale

Il distacco transnazionale — disciplinato dal D.Lgs. 15 giugno 2016 n. 136, che recepisce la Direttiva 96/71/CE e la Direttiva 2018/957/UE — riguarda i lavoratori inviati da un'impresa stabilita in un altro Stato membro a svolgere attività in Italia (o viceversa). In materia di sicurezza, si applica la normativa dello Stato di esecuzione della prestazione: pertanto, il lavoratore distaccato in Italia da un'impresa straniera deve essere tutelato secondo il D.Lgs. 81/08, con obblighi a carico del distaccatario italiano.

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili in caso di distacco nazionale e transnazionale, supportando la predisposizione della documentazione necessaria.

Formazione del lavoratore distaccato

In tema di formazione, la prassi applicativa ha chiarito che:

  • la formazione generale(Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) rimane in capo al distaccante, che deve verificarne l'avvenuto completamento prima del distacco;
  • la formazione specificarelativa ai rischi dell'ambiente di lavoro e della mansione concretamente svolta presso il distaccatario è a carico del distaccatario;
  • l'addestramento sull'uso di attrezzature specifiche del sito del distaccatario deve essere garantito dal distaccatario prima dell'utilizzo delle stesse.

Approfondimenti e voci correlate

Domande frequentiFAQ

Chi paga i DPI del lavoratore distaccato?
I DPI necessari per le attività svolte presso il distaccatario sono a carico del distaccatario, in quanto parte degli obblighi di tutela dell'ambiente di lavoro di propria competenza. Se il lavoratore era già dotato di DPI adeguati forniti dal distaccante, il distaccatario deve verificarne l'idoneità per le mansioni assegnate e integrare ove necessario.
La sorveglianza sanitaria va ripetuta con il distacco?
Se l'attività svolta presso il distaccatario espone il lavoratore a rischi non presenti nell'azienda di provenienza, il distaccatario è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria per i nuovi rischi. Il distaccante deve fornire copia del giudizio di idoneità già espresso, affinché il distaccatario possa valutare la necessità di ulteriori accertamenti. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili al caso specifico.
In caso di infortunio del lavoratore distaccato, chi è responsabile?
La responsabilità dipende dalle circostanze dell'infortunio e dall'obbligo violato. In linea generale, il distaccatario risponde degli obblighi relativi all'ambiente di lavoro e alle attività svolte presso di sé; il distaccante può essere chiamato a rispondere se l'infortunio è riconducibile a una carenza formativa o a un'idoneità non verificata prima del distacco.

Fonti normative

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