Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza
Giurisprudenza sicurezza sul lavoro

Distacco e somministrazione: chi risponde della sicurezza del lavoratore

Il lavoratore presta la sua attività presso un’azienda diversa da quella che lo ha assunto. La legge sposta gran parte degli obblighi su chi organizza il lavoro in concreto.

Risposta rapida

Nel distacco tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, cioè dell’azienda presso cui il lavoratore opera, salvo l’obbligo del distaccante di informarlo e formarlo sui rischi tipici delle mansioni per cui è distaccato (art. 3, c. 6, D.Lgs. 81/2008). Nella somministrazione gli obblighi sono a carico dell’utilizzatore, mentre l’agenzia, salvo diverso accordo, cura l’informazione e la formazione generale sui rischi (art. 3, c. 5, D.Lgs. 81/2008, e art. 35 D.Lgs. 81/2015). In caso di infortunio la giurisprudenza guarda a chi aveva il controllo effettivo del luogo e dell’organizzazione del lavoro.

I principi affermati dalla Cassazione

  1. 1. Risponde chi organizza il lavoro

    Il distaccatario e l’utilizzatore dirigono la prestazione, conoscono i rischi del luogo di lavoro e dispongono delle misure: per questo sono loro i principali garanti. La giurisprudenza applica lo stesso criterio di effettività dell’art. 299 anche per individuare dirigenti e preposti nei loro reparti.

    art. 3 c. 5 e 6 D.Lgs. 81/2008art. 299 D.Lgs. 81/2008

  2. 2. Il distaccante conserva obblighi propri

    Il distaccante deve informare e formare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni e resta datore di lavoro: se invia un lavoratore non idoneo o non formato, o se il distacco è fittizio, può rispondere insieme al distaccatario.

  3. 3. Il distacco deve essere genuino

    Il distacco richiede un interesse del distaccante e la temporaneità (art. 30 D.Lgs. 276/2003). Quando manca, la giurisprudenza lo qualifica come somministrazione irregolare: il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore e gli obblighi di sicurezza vengono riferiti a chi lo ha impiegato di fatto.

    art. 30 D.Lgs. 276/2003

Obblighi nella somministrazione

Trasferte, missioni e distacchi all’estero

La trasferta non è un distacco: il lavoratore resta nell’organizzazione del proprio datore, che conserva tutti gli obblighi anche per il luogo in cui lo invia. Per i distacchi transnazionali verso l’Italia valgono le condizioni di lavoro e le norme di sicurezza italiane.

Cosa fare in azienda

Domande frequentiFAQ

Chi fa la visita medica al lavoratore distaccato?
La sorveglianza sanitaria rientra negli obblighi di prevenzione e protezione che l’art. 3, c. 6, pone a carico del distaccatario, che la organizza con il proprio medico competente; i due datori possono coordinarsi per evitare duplicazioni.
Se un somministrato si infortuna, l’agenzia risponde?
Di regola risponde l’utilizzatore, che organizza il lavoro. L’agenzia può essere chiamata in causa per gli obblighi che le spettano, come l’informazione generale e la formazione all’uso delle attrezzature se non trasferita all’utilizzatore.

Fonti normative

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.