Nel distacco tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, cioè dell’azienda presso cui il lavoratore opera, salvo l’obbligo del distaccante di informarlo e formarlo sui rischi tipici delle mansioni per cui è distaccato (art. 3, c. 6, D.Lgs. 81/2008). Nella somministrazione gli obblighi sono a carico dell’utilizzatore, mentre l’agenzia, salvo diverso accordo, cura l’informazione e la formazione generale sui rischi (art. 3, c. 5, D.Lgs. 81/2008, e art. 35 D.Lgs. 81/2015). In caso di infortunio la giurisprudenza guarda a chi aveva il controllo effettivo del luogo e dell’organizzazione del lavoro.
I principi affermati dalla Cassazione
1. Risponde chi organizza il lavoro
Il distaccatario e l’utilizzatore dirigono la prestazione, conoscono i rischi del luogo di lavoro e dispongono delle misure: per questo sono loro i principali garanti. La giurisprudenza applica lo stesso criterio di effettività dell’art. 299 anche per individuare dirigenti e preposti nei loro reparti.
art. 3 c. 5 e 6 D.Lgs. 81/2008art. 299 D.Lgs. 81/2008
2. Il distaccante conserva obblighi propri
Il distaccante deve informare e formare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni e resta datore di lavoro: se invia un lavoratore non idoneo o non formato, o se il distacco è fittizio, può rispondere insieme al distaccatario.
3. Il distacco deve essere genuino
Il distacco richiede un interesse del distaccante e la temporaneità (art. 30 D.Lgs. 276/2003). Quando manca, la giurisprudenza lo qualifica come somministrazione irregolare: il lavoratore può chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore e gli obblighi di sicurezza vengono riferiti a chi lo ha impiegato di fatto.
art. 30 D.Lgs. 276/2003
Obblighi nella somministrazione
- l’utilizzatore non può ricorrere alla somministrazione se non ha effettuato la valutazione dei rischi (art. 32 D.Lgs. 81/2015);
- l’agenzia informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature, salvo che il contratto preveda che vi provveda l’utilizzatore;
- l’utilizzatore osserva nei confronti dei somministrati tutti gli obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi (art. 35, c. 4, D.Lgs. 81/2015);
- se le mansioni richiedono sorveglianza sanitaria o rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore.
Trasferte, missioni e distacchi all’estero
La trasferta non è un distacco: il lavoratore resta nell’organizzazione del proprio datore, che conserva tutti gli obblighi anche per il luogo in cui lo invia. Per i distacchi transnazionali verso l’Italia valgono le condizioni di lavoro e le norme di sicurezza italiane.
Cosa fare in azienda
- Formalizzare il distacco con indicazione di interesse, durata, mansioni e rischi, e consegnare al distaccatario la documentazione formativa e sanitaria.
- Nel contratto di somministrazione stabilire chi fa formazione specifica, addestramento, DPI e sorveglianza sanitaria.
- Inserire i lavoratori distaccati e somministrati nel DVR e nei registri di formazione dell’azienda che li impiega.
Domande frequentiFAQ
Chi fa la visita medica al lavoratore distaccato?
Se un somministrato si infortuna, l’agenzia risponde?
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