Il committente imprenditore risponde in solido con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori per le retribuzioni, le quote di TFR, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto, entro due anni dalla cessazione dell’appalto (art. 29, c. 2, D.Lgs. 276/2003). Per la sicurezza, l’art. 26, c. 4, D.Lgs. 81/2008 prevede una solidarietà distinta: il committente risponde con appaltatore e subappaltatori dei danni da infortunio non indennizzati dall’INAIL, esclusi quelli derivanti dai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore.
I principi affermati dalla Cassazione
1. La solidarietà retributiva è una garanzia, non una colpa
Il committente risponde anche se non ha alcuna responsabilità per il mancato pagamento: la norma tutela i lavoratori dell’appalto. Dal 2017 (D.L. 25/2017) non può più chiedere che il creditore agisca prima contro l’appaltatore. Resta escluso il pagamento delle sanzioni civili, che restano a carico dell’inadempiente.
art. 29 c. 2 D.Lgs. 276/2003
2. Il termine di due anni è di decadenza
Il lavoratore deve agire contro il committente entro due anni dalla cessazione dell’appalto. La giurisprudenza ha chiarito che il termine non si applica all’azione degli enti previdenziali per i contributi, soggetta alla prescrizione ordinaria dei crediti contributivi.
3. La solidarietà per gli infortuni copre il danno differenziale
L’art. 26, c. 4, riguarda i danni per i quali il lavoratore non è indennizzato dall’INAIL. L’esclusione dei «rischi specifici propri» dell’appaltatore è interpretata in modo restrittivo: riguarda i rischi tecnici della sua attività che il committente non può conoscere né governare, non quelli generici o da interferenza.
art. 26 c. 4 D.Lgs. 81/2008
Chi è escluso
La solidarietà retributiva dell’art. 29 non si applica al committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale (art. 29, c. 3-ter): il privato che fa ristrutturare casa non risponde dei debiti retributivi dell’impresa, ferma la tutela generale dell’art. 1676 c.c., che consente ai dipendenti dell’appaltatore di agire contro il committente nei limiti di quanto questi deve ancora all’appaltatore.
Rapporto con gli obblighi di sicurezza
La solidarietà non sostituisce gli obblighi dell’art. 26 (verifica dell’idoneità tecnico-professionale, informazione sui rischi, cooperazione e coordinamento, DUVRI, costi della sicurezza nel contratto). Anzi, la verifica documentale dell’appaltatore, compresa la regolarità contributiva, è il primo strumento per ridurre il rischio economico.
Cosa fare in azienda
- Acquisire DURC e documentazione dell’idoneità tecnico-professionale prima dell’affidamento e alle scadenze.
- Prevedere nel contratto l’obbligo di esibire buste paga e versamenti e la facoltà di sospendere i pagamenti in caso di irregolarità.
- Autorizzare per iscritto i subappalti e chiederne la stessa documentazione.
- Verificare la copertura assicurativa RC dell’appaltatore per i danni a persone.
Domande frequentiFAQ
Se l’appaltatore fallisce, i suoi dipendenti possono chiedere lo stipendio a me?
La solidarietà vale anche per i subappalti?
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