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DUVRI art. 26

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Il DUVRI è il documento che il datore di lavoro committente elabora per indicare le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra le attività del committente e quelle delle imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. È previsto dall’art. 26, c. 3 del D.Lgs. 81/08.

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Definizione tecnica

Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi da interferenze, cioè quelli che si generano quando più soggetti operano nello stesso luogo di lavoro. Non sostituisce il DVR dell’appaltatore né riassorbe i rischi propri di ciascuna impresa. Va allegato al contratto e contiene: descrizione dell’attività, individuazione delle interferenze (sovrapposizioni temporali e spaziali), misure di prevenzione, costi della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 c. 5). È obbligatorio per contratti di appalto, d’opera e somministrazione, salvo le esclusioni dell’art. 26, c. 3-bis (servizi di natura intellettuale, mere forniture senza posa, lavori di durata inferiore a 5 uomini-giorno e senza rischi specifici elencati).

Riferimento normativo

Art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Le esclusioni sono al comma 3-bis; i costi della sicurezza al comma 5. Per lavori edili soggetti al Titolo IV (artt. 88-104) il DUVRI è sostituito dal PSC.

Esempi pratici

  • Impresa di pulizie che opera in un ufficio durante le ore lavorative dei dipendenti del committente.
  • Manutentore caldaia in azienda metalmeccanica con compresenza di operai in produzione.
  • Allestimento di stand fieristico con più espositori e fornitori che lavorano nello stesso padiglione.

Cosa non confondere

Il DUVRI non sostituisce il DVR di ciascun datore di lavoro. Per cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV si utilizzano PSC (art. 100) e POS, non il DUVRI. L’appaltatore deve continuare a gestire i propri rischi specifici.

Glossario correlato

Domande frequentiFAQ

Quando il DUVRI non è obbligatorio?
Nei casi previsti dall’art. 26 c. 3-bis: servizi intellettuali, mere forniture senza installazione, lavori di durata inferiore a 5 uomini-giorno senza rischi specifici elencati.
Chi redige il DUVRI?
Il datore di lavoro committente, in cooperazione con l’appaltatore; viene allegato al contratto e aggiornato in caso di varianti significative.

Fonti normative

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