Si parla di lavoro solitario quando una persona lavora senza colleghi che possano vederla o sentirla e quindi dare l’allarme in caso di infortunio o malore: il guardiano notturno, il manutentore in un impianto remoto, il tecnico in trasferta, l’addetto che chiude il negozio. La legge italiana non lo vieta in generale né lo definisce, ma è un fattore che aggrava le conseguenze di qualsiasi evento e va considerato nella valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/08). Il DM 388/2003 (art. 2, comma 5) impone per chi lavora in luoghi isolati un pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo per attivare i soccorsi.
Quando non è ammesso
Alcune attività, per il loro rischio, richiedono per legge o norma tecnica più persone: l’ingresso in spazi confinati (DPR 177/2011 e art. 66 D.Lgs. 81/08) prevede sempre una sorveglianza dall’esterno; nei lavori in quota con funi il lavoro deve essere programmato e sorvegliato in modo da poter soccorrere subito l’operatore (art. 116). In questi casi il lavoro solitario va escluso, non gestito.
Misure tipiche
- Procedure di contatto programmato (chiamate a orari fissi) con chi resta in sede.
- Dispositivi «uomo a terra» con allarme automatico per perdita di verticalità o mancato movimento.
- Divieto di svolgere da soli determinate operazioni (accesso a vasche, uso di certe macchine, lavori in quota).
- Verifica che la copertura di rete sia presente nei luoghi di lavoro reali.
- Valutazione dell’idoneità sanitaria per chi lavora isolato, se il medico competente lo ritiene opportuno.
Fonti normative
Voci collegate
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