Il DVR va rielaborato entro 30 giorniquando cambiano in modo significativo il processo produttivo o l'organizzazione del lavoro, quando l'evoluzione della tecnica lo richiede, dopo un infortunio significativo o quando la sorveglianza sanitaria ne mostra la necessità (art. 29 c. 3 D.Lgs. 81/08). Le misure di prevenzione vanno adeguate subito. Non esiste invece una scadenza triennale o annuale del DVR: un documento vecchio ma ancora corrispondente all'azienda resta valido.
La situazione
Hai acquistato una macchina nuova, introdotto un prodotto chimico, spostato un reparto, attivato turni notturni o il lavoro agile, oppure c'è stato un infortunio. Ti chiedi se il DVR vada rifatto e entro quando. Spesso la domanda arriva anche da un consulente o da un software che indica una «scadenza» del documento.
L'art. 29 c. 3 prevede quattro cause di rielaborazione: modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione significative per la salute e sicurezza; evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione; infortuni significativi; risultati della sorveglianza sanitaria. Per alcuni rischi specifici la legge fissa anche una periodicità propria: agenti fisici come rumore e vibrazioni almeno ogni quattro anni (art. 181), agenti cancerogeni e biologici dopo tre anni dall'ultima valutazione (artt. 236 e 271).
Anche l'arrivo di lavoratori con esigenze particolari (una lavoratrice in gravidanza, un minore, un lavoratore somministrato) può richiedere di integrare la valutazione, perché l'art. 28 c. 1 chiede di considerare i rischi legati a genere, età, provenienza e tipologia contrattuale.
Cosa rischi
- Rischi nuovi non valutati: per la parte non valutata vale come omessa valutazione, punita dall'art. 55 c. 1 lett. a con l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 €.
- Rielaborazione fuori termine o senza consultare il RLS: ammenda prevista dall'art. 55 c. 3 per il DVR adottato senza le modalità dell'art. 29 c. 2 e 3.
- Formazione non adeguata ai nuovi rischi: violazione dell'art. 37, punita dall'art. 55 c. 5 lett. c (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 €).
- Infortunio dopo la modifica: un rischio prevedibile non valutato è uno degli elementi su cui si fonda la responsabilità per lesioni o omicidio colposo, anche della società (D.Lgs. 231/2001).
Cosa devi fare ora
Annota l’evento e la data
Registra cosa è cambiato (macchina, sostanza, layout, organizzazione, infortunio, giudizio del medico competente) e quando: da quel giorno decorrono i 30 giorni per rielaborare il documento.
Adotta subito le misure provvisorie
Istruzioni scritte, DPI, limitazioni d’uso, affiancamento: i lavoratori non devono essere esposti al rischio nuovo in attesa del documento.
Rivaluta con RSPP e medico competente
Analizza solo le mansioni e le aree interessate, ma verifica gli effetti a catena: formazione, protocollo sanitario, piano di emergenza, DUVRI, misurazioni strumentali da ripetere.
Consulta il RLS
La consultazione preventiva del RLS o RLST sulla valutazione dei rischi è obbligatoria (artt. 29 c. 2 e 50): verbalizzala, con eventuali osservazioni.
Aggiorna il documento e dagli data certa
Modifica le sezioni interessate, aggiorna il programma delle misure con responsabili e tempi, compila il registro delle revisioni e attribuisci data certa (firme di datore, RSPP, RLS e medico competente se nominato, oppure PEC o firma digitale).
Informa e forma i lavoratori
Comunica i rischi nuovi o modificati e le misure adottate (art. 36) ed eroga la formazione specifica necessaria (art. 37) prima dell’esposizione.
Tempi e priorità
| Azione | Quando | Priorità |
|---|---|---|
| Misure provvisorie e istruzioni ai lavoratori | Subito, prima dell’esposizione | Urgente |
| Rielaborazione del DVR | Entro 30 giorni dall’evento (art. 29 c. 3) | Urgente |
| Consultazione del RLS | Prima della firma del documento | Alta |
| Formazione sui nuovi rischi | Prima di adibire i lavoratori alla nuova attività | Alta |
| Aggiornamento protocollo sanitario | Con il DVR, se cambiano le esposizioni | Media |
| Riesame periodico del documento | Ad esempio alla riunione periodica (art. 35, oltre 15 lavoratori) | Pianificare |
Documenti che servono
Cosa serve per aggiornare il DVR
- Descrizione della modifica (scheda tecnica della macchina, SDS della sostanza, nuovo layout)
- Esiti di eventuali misurazioni (rumore, agenti chimici, microclima)
- Verbale di consultazione del RLS o RLST
- DVR con registro delle revisioni e data certa
- Programma delle misure aggiornato con responsabili e scadenze
- Registro della formazione e dell’informazione sui nuovi rischi
Come ti possiamo aiutare
Verifichiamo se la modifica è significativa ai fini della sicurezza, quali parti del documento vanno rielaborate e quali adempimenti collegati (formazione, sorveglianza sanitaria, emergenze) cambiano. Prepariamo le sezioni aggiornate e organizziamo la consultazione del RLS entro i termini.
Servizio dedicato
Gestione scadenze sicurezza, formazione e HACCP
Monitoraggio di attestati, sorveglianza sanitaria e adempimenti periodici, con promemoria e pianificazione dei rinnovi.
Scopri il servizioApprofondisci
- Guida: quando va aggiornato il DVR
- Guida al DVR
- Cosa fare se: acquisto di una nuova attrezzatura
- Cosa fare se: cambio di sede
Domande frequentiFAQ
Il DVR scade dopo tre anni?
Devo rifare tutto il documento?
Chi deve firmare il DVR aggiornato?
Lo stress lavoro-correlato va rivalutato a scadenza fissa?
Fonti normative
- D.Lgs. 81/2008, art. 29 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 28 — Oggetto della valutazione dei rischi
- D.Lgs. 81/2008, art. 55 — Sanzioni per il datore di lavoro
- D.Lgs. 81/2008, art. 181 — Valutazione dei rischi da agenti fisici
- D.Lgs. 81/2008, art. 35 — Riunione periodica
Vuoi gestire questa situazione con un professionista al tuo fianco?
Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili, predisporre i documenti e gestire i rapporti con gli organi di vigilanza.