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FAQ Sicurezza Lavoratori in Somministrazione (Interinali) — D.Lgs. 81/08

Risposte alle domande più frequenti sulla sicurezza dei lavoratori somministrati: chi risponde degli obblighi di prevenzione, come si ripartiscono formazione, DPI e sorveglianza sanitaria tra agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

L'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e l'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 attribuiscono all'impresa utilizzatrice la responsabilità principale degli obblighi di sicurezza nei confronti dei lavoratori somministrati durante la missione. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili alla tua realtà aziendale e a strutturare le procedure di accoglienza, formazione e sorveglianza sanitaria per il personale in somministrazione.

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Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, RSPP, responsabili HR e agenzie per il lavoro in merito alla corretta gestione della sicurezza dei lavoratori somministrati secondo il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 276/2003.

Domande frequenti sulla sicurezza nella somministrazioneFAQ

Chi è responsabile della sicurezza dei lavoratori in somministrazione: agenzia o utilizzatore?
La ripartizione degli obblighi di sicurezza tra agenzia per il lavoro (APL) e impresa utilizzatrice è disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs. 276/2003, dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 7/2005. Il principio cardine è che l'impresa utilizzatrice assume in capo a sé tutti gli obblighi di sicurezza relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa: è responsabile della sicurezza e della salute del lavoratore somministrato nell'ambiente di lavoro, inclusi il rispetto delle misure di prevenzione e protezione, la formazione specifica, la fornitura dei DPI e la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi presenti nel ciclo produttivo. L'agenzia per il lavoro mantiene invece gli obblighi "generali" del datore di lavoro, quali: la comunicazione preventiva della missione agli enti previdenziali, il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, l'assicurazione INAIL, gli adempimenti amministrativi e la sorveglianza sanitaria per i rischi propri del rapporto di agenzia. In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità primaria ricade sull'utilizzatore, che era preposto all'organizzazione e alla direzione della prestazione, fermo restando che l'agenzia può essere chiamata a rispondere solidalmente qualora non abbia fornito le informazioni sui rischi generici richieste dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003.
Cosa prevede l'art. 35 D.Lgs. 276/2003 in materia di sicurezza nella somministrazione?
L'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 (come modificato dal D.Lgs. 24/2012 e dalle successive novelle) costituisce la norma speciale che regola il riparto degli obblighi di sicurezza nel contratto di somministrazione. Il comma 4 stabilisce che l'utilizzatore osservi, nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, informando contestualmente l'agenzia per il lavoro dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Il comma 5 dispone che il lavoratore somministrato abbia diritto ad esercitare tutti i diritti sindacali riconosciuti ai lavoratori dell'impresa utilizzatrice. L'art. 35, comma 4, va letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08, che individua espressamente nell'utilizzatore il soggetto obbligato a garantire la sicurezza del lavoratore somministrato, in ragione del potere direttivo e organizzativo che l'utilizzatore esercita sulla prestazione lavorativa. Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: Cass. Pen. sez. IV n. 38953/2018 e Cass. Pen. sez. IV n. 21595/2019 hanno entrambe ribadito la responsabilità penale dell'utilizzatore per infortuni occorsi a lavoratori somministrati.
Quali informazioni deve fornire l'utilizzatore prima dell'avvio della missione?
Prima dell'inizio della missione, l'impresa utilizzatrice è tenuta a trasmettere all'agenzia per il lavoro, e a portare a conoscenza del lavoratore somministrato, le informazioni sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa che questi andrà a svolgere. Tale obbligo informativo ha duplice destinatario. Nei confronti dell'agenzia, l'utilizzatore deve comunicare: la natura dei rischi presenti nel reparto o mansione di destinazione, le misure di prevenzione e protezione adottate (collettive e individuali), i DPI necessari, le procedure di emergenza e di primo soccorso vigenti nello stabilimento, le figure della sicurezza presenti (RSPP, MC, preposti). Nei confronti del lavoratore, l'utilizzatore deve garantire — prima o contestualmente all'inizio dell'attività — un'informazione esauriente sulle specificità del luogo di lavoro (layout, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, rischi residui), sulle procedure operative da seguire e sui comportamenti vietati. L'informativa deve essere documentata (modulo di presa visione firmato dal lavoratore) e conservata nel fascicolo della missione. Ai fini del DVR, l'utilizzatore deve già aver previsto nel documento di valutazione dei rischi la presenza di lavoratori somministrati e le misure informative correlate. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi informativi applicabili alla tua realtà aziendale.
Chi fornisce la formazione sulla sicurezza ai lavoratori somministrati?
La formazione è ripartita tra agenzia per il lavoro e utilizzatore con logiche diverse a seconda della tipologia. L'agenzia per il lavoro è tenuta a erogare la formazione generale prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (da 4 a 16 ore in base al settore ATECO) prima dell'avvio della prima missione del lavoratore; tale formazione è trasferibile da missione a missione e non deve essere ripetuta se già conseguita. L'impresa utilizzatrice è invece responsabile della formazione specifica, ossia della parte formativa correlata ai rischi propri del luogo di lavoro, della mansione assegnata e delle attrezzature utilizzate: questa deve essere erogata prima o contestualmente all'inizio dell'attività e deve essere documentata con registro presenze firmato. Qualora la missione riguardi lavorazioni soggette a formazione abilitante (es. uso di carrelli elevatori, ponteggi, DPI di III categoria), l'utilizzatore deve verificare che il lavoratore sia già in possesso degli attestati richiesti o provvedere al completamento della formazione prima dell'impiego. La formazione deve essere registrata nel libretto formativo del cittadino, ove disponibile, e conservata per almeno cinque anni dall'utilizzatore. Anche l'aggiornamento periodico della formazione è a carico dell'utilizzatore per la parte specifica e dell'agenzia per la parte generale.
Chi fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai lavoratori in somministrazione?
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08 e dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003, l'obbligo di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ricade sull'impresa utilizzatrice. Quest'ultima deve: individuare i DPI necessari in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro e nella specifica mansione assegnata al lavoratore somministrato (tale individuazione deve essere già contenuta nel DVR); consegnare i DPI idonei e certificati (conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Reg. UE 2016/425) prima dell'inizio dell'attività; fornire al lavoratore le istruzioni per l'uso, la manutenzione e la conservazione dei DPI; verificare l'effettivo utilizzo dei DPI durante la prestazione lavorativa tramite i preposti. L'agenzia per il lavoro, pur non essendo direttamente responsabile della consegna dei DPI specifici, deve informarsi presso l'utilizzatore circa i DPI previsti e può inserire nel contratto di somministrazione una clausola che obblighi l'utilizzatore a documentare la consegna. La mancata fornitura o la fornitura di DPI non idonei costituisce violazione dell'art. 77 D.Lgs. 81/08, soggetta alle sanzioni di cui all'art. 87 dello stesso decreto (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro).
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori somministrati è a carico dell'utilizzatore o dell'agenzia?
La sorveglianza sanitaria per i rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'impresa utilizzatrice è a carico dell'impresa utilizzatrice stessa. Questo principio discende dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08 e dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003: poiché l'utilizzatore esercita il potere direttivo e organizzativo sulla prestazione, è su di lui che gravano gli obblighi di sorveglianza sanitaria legati ai rischi presenti nel proprio ciclo produttivo. In pratica, il medico competente dell'impresa utilizzatrice effettua le visite mediche preventive (prima dell'adibizione) e periodiche (durante la missione) per i lavoratori somministrati, esattamente come per i propri dipendenti, ogni volta che la mansione comporti rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. L'agenzia per il lavoro può mantenere un proprio medico competente per gli obblighi di sorveglianza sanitaria non correlati ai rischi lavorativi specifici (es. idoneità generica per categorie particolari). Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente dell'utilizzatore è vincolante per l'assegnazione del lavoratore somministrato alla specifica mansione. Il giudizio e le relative visite devono essere documentati e conservati dall'utilizzatore per almeno dieci anni.
Il DVR dell'impresa utilizzatrice deve includere i lavoratori somministrati?
Sì, in modo esplicito e documentato. L'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08 dispone che la valutazione dei rischi riguardi tutti i lavoratori, compreso il personale somministrato, e l'art. 3, comma 5, dello stesso decreto chiarisce che l'utilizzatore è il soggetto obbligato ad applicare le misure di tutela nei loro confronti. Il DVR dell'impresa utilizzatrice deve quindi: indicare la presenza di lavoratori somministrati come categoria di lavoratori coinvolta nella valutazione; riportare le mansioni o reparti nei quali vengono impiegati lavoratori somministrati e i relativi rischi specifici; descrivere le misure di prevenzione e protezione adottate per questa categoria (informazione, formazione specifica, DPI, procedure operative); indicare le modalità di sorveglianza sanitaria previste per i somministrati; definire le procedure di integrazione e accoglienza (onboarding della sicurezza) attivate al momento dell'inizio di ogni nuova missione. Il DVR va aggiornato ogniqualvolta si verifichino significative variazioni nelle condizioni di lavoro (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08) o quando l'impiego di lavoratori somministrati in nuove mansioni o reparti comporti profili di rischio non precedentemente valutati. L'omessa o insufficiente valutazione dei rischi per i lavoratori somministrati costituisce violazione dell'art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08.
In caso di infortunio di un lavoratore somministrato, come si ripartiscono le responsabilità?
In caso di infortunio occorso a un lavoratore somministrato durante la missione, la responsabilità principale sotto il profilo penale e civile ricade sull'impresa utilizzatrice, in quanto soggetto che esercitava il potere direttivo, organizzativo e di controllo sulla prestazione nel momento dell'evento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. IV nn. 38953/2018, 21595/2019 e successive) ha costantemente affermato che l'utilizzatore risponde dei reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche nei confronti dei lavoratori somministrati al pari dei propri dipendenti. L'agenzia per il lavoro può concorrere nella responsabilità qualora l'infortunio sia riconducibile a una sua omissione: ad esempio, mancata erogazione della formazione generale obbligatoria prima dell'avvio della missione, mancata trasmissione all'utilizzatore di informazioni rilevanti sul profilo del lavoratore, omessa assicurazione INAIL. Sotto il profilo assicurativo INAIL, il premio è calcolato sulla base del settore di attività dell'utilizzatore (non dell'agenzia) e l'infortunio è denunciato dall'utilizzatore stesso. La solidarietà passiva tra agenzia e utilizzatore è prevista dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 276/2003 per i crediti del lavoratore, inclusi quelli derivanti da infortuni o malattie professionali.
Quali clausole sulla sicurezza devono essere inserite nel contratto di somministrazione?
Il contratto di somministrazione, stipulato tra agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice, deve contenere specifiche clausole in materia di sicurezza per regolare il riparto degli obblighi e tutelare entrambe le parti. Le clausole raccomandate dalla prassi e dalle linee guida Assolavoro/Confindustria comprendono: (1) dichiarazione dell'utilizzatore di aver valutato i rischi della mansione assegnata nel proprio DVR e di aver predisposto le misure di prevenzione e protezione adeguate; (2) impegno dell'utilizzatore a comunicare all'agenzia i rischi specifici della missione prima dell'avvio, con allegato informativo sui rischi da consegnare al lavoratore; (3) indicazione dei DPI che saranno forniti dall'utilizzatore e delle relative procedure di consegna; (4) impegno dell'utilizzatore a erogare la formazione specifica obbligatoria prima dell'adibizione alla mansione e a documentarne l'avvenuta erogazione; (5) dichiarazione dell'agenzia di aver erogato (o di erogare prima dell'avvio della missione) la formazione generale ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; (6) obbligo reciproco di comunicazione immediata in caso di infortunio o malattia professionale; (7) indicazione del medico competente dell'utilizzatore che effettuerà la sorveglianza sanitaria per i rischi specifici. Ti aiutiamo a verificare le clausole applicabili al tuo contratto di somministrazione.

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Domande frequentiFAQ

Chi è responsabile della sicurezza dei lavoratori in somministrazione: agenzia o utilizzatore?
La ripartizione degli obblighi di sicurezza tra agenzia per il lavoro (APL) e impresa utilizzatrice è disciplinata dall'art. 35 del D.Lgs. 276/2003, dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 7/2005. Il principio cardine è che l'impresa utilizzatrice assume in capo a sé tutti gli obblighi di sicurezza relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa: è responsabile della sicurezza e della salute del lavoratore somministrato nell'ambiente di lavoro, inclusi il rispetto delle misure di prevenzione e protezione, la formazione specifica, la fornitura dei DPI e la sorveglianza sanitaria per i rischi lavorativi presenti nel ciclo produttivo. L'agenzia per il lavoro mantiene invece gli obblighi "generali" del datore di lavoro, quali: la comunicazione preventiva della missione agli enti previdenziali, il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, l'assicurazione INAIL, gli adempimenti amministrativi e la sorveglianza sanitaria per i rischi propri del rapporto di agenzia. In caso di infortunio sul lavoro, la responsabilità primaria ricade sull'utilizzatore, che era preposto all'organizzazione e alla direzione della prestazione, fermo restando che l'agenzia può essere chiamata a rispondere solidalmente qualora non abbia fornito le informazioni sui rischi generici richieste dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003.
Cosa prevede l'art. 35 D.Lgs. 276/2003 in materia di sicurezza nella somministrazione?
L'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 (come modificato dal D.Lgs. 24/2012 e dalle successive novelle) costituisce la norma speciale che regola il riparto degli obblighi di sicurezza nel contratto di somministrazione. Il comma 4 stabilisce che l'utilizzatore osservi, nei confronti dei lavoratori somministrati, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, informando contestualmente l'agenzia per il lavoro dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate. Il comma 5 dispone che il lavoratore somministrato abbia diritto ad esercitare tutti i diritti sindacali riconosciuti ai lavoratori dell'impresa utilizzatrice. L'art. 35, comma 4, va letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08, che individua espressamente nell'utilizzatore il soggetto obbligato a garantire la sicurezza del lavoratore somministrato, in ragione del potere direttivo e organizzativo che l'utilizzatore esercita sulla prestazione lavorativa. Tale impostazione è confermata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: Cass. Pen. sez. IV n. 38953/2018 e Cass. Pen. sez. IV n. 21595/2019 hanno entrambe ribadito la responsabilità penale dell'utilizzatore per infortuni occorsi a lavoratori somministrati.
Quali informazioni deve fornire l'utilizzatore prima dell'avvio della missione?
Prima dell'inizio della missione, l'impresa utilizzatrice è tenuta a trasmettere all'agenzia per il lavoro, e a portare a conoscenza del lavoratore somministrato, le informazioni sui rischi specifici connessi all'attività lavorativa che questi andrà a svolgere. Tale obbligo informativo ha duplice destinatario. Nei confronti dell'agenzia, l'utilizzatore deve comunicare: la natura dei rischi presenti nel reparto o mansione di destinazione, le misure di prevenzione e protezione adottate (collettive e individuali), i DPI necessari, le procedure di emergenza e di primo soccorso vigenti nello stabilimento, le figure della sicurezza presenti (RSPP, MC, preposti). Nei confronti del lavoratore, l'utilizzatore deve garantire — prima o contestualmente all'inizio dell'attività — un'informazione esauriente sulle specificità del luogo di lavoro (layout, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, rischi residui), sulle procedure operative da seguire e sui comportamenti vietati. L'informativa deve essere documentata (modulo di presa visione firmato dal lavoratore) e conservata nel fascicolo della missione. Ai fini del DVR, l'utilizzatore deve già aver previsto nel documento di valutazione dei rischi la presenza di lavoratori somministrati e le misure informative correlate. Ti aiutiamo a verificare gli obblighi informativi applicabili alla tua realtà aziendale.
Chi fornisce la formazione sulla sicurezza ai lavoratori somministrati?
La formazione è ripartita tra agenzia per il lavoro e utilizzatore con logiche diverse a seconda della tipologia. L'agenzia per il lavoro è tenuta a erogare la formazione generale prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 (da 4 a 16 ore in base al settore ATECO) prima dell'avvio della prima missione del lavoratore; tale formazione è trasferibile da missione a missione e non deve essere ripetuta se già conseguita. L'impresa utilizzatrice è invece responsabile della formazione specifica, ossia della parte formativa correlata ai rischi propri del luogo di lavoro, della mansione assegnata e delle attrezzature utilizzate: questa deve essere erogata prima o contestualmente all'inizio dell'attività e deve essere documentata con registro presenze firmato. Qualora la missione riguardi lavorazioni soggette a formazione abilitante (es. uso di carrelli elevatori, ponteggi, DPI di III categoria), l'utilizzatore deve verificare che il lavoratore sia già in possesso degli attestati richiesti o provvedere al completamento della formazione prima dell'impiego. La formazione deve essere registrata nel libretto formativo del cittadino, ove disponibile, e conservata per almeno cinque anni dall'utilizzatore. Anche l'aggiornamento periodico della formazione è a carico dell'utilizzatore per la parte specifica e dell'agenzia per la parte generale.
Chi fornisce i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ai lavoratori in somministrazione?
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08 e dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003, l'obbligo di fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ricade sull'impresa utilizzatrice. Quest'ultima deve: individuare i DPI necessari in relazione ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro e nella specifica mansione assegnata al lavoratore somministrato (tale individuazione deve essere già contenuta nel DVR); consegnare i DPI idonei e certificati (conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza del Reg. UE 2016/425) prima dell'inizio dell'attività; fornire al lavoratore le istruzioni per l'uso, la manutenzione e la conservazione dei DPI; verificare l'effettivo utilizzo dei DPI durante la prestazione lavorativa tramite i preposti. L'agenzia per il lavoro, pur non essendo direttamente responsabile della consegna dei DPI specifici, deve informarsi presso l'utilizzatore circa i DPI previsti e può inserire nel contratto di somministrazione una clausola che obblighi l'utilizzatore a documentare la consegna. La mancata fornitura o la fornitura di DPI non idonei costituisce violazione dell'art. 77 D.Lgs. 81/08, soggetta alle sanzioni di cui all'art. 87 dello stesso decreto (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro).
La sorveglianza sanitaria per i lavoratori somministrati è a carico dell'utilizzatore o dell'agenzia?
La sorveglianza sanitaria per i rischi specifici connessi all'attività lavorativa svolta nell'impresa utilizzatrice è a carico dell'impresa utilizzatrice stessa. Questo principio discende dall'art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/08 e dall'art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003: poiché l'utilizzatore esercita il potere direttivo e organizzativo sulla prestazione, è su di lui che gravano gli obblighi di sorveglianza sanitaria legati ai rischi presenti nel proprio ciclo produttivo. In pratica, il medico competente dell'impresa utilizzatrice effettua le visite mediche preventive (prima dell'adibizione) e periodiche (durante la missione) per i lavoratori somministrati, esattamente come per i propri dipendenti, ogni volta che la mansione comporti rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è obbligatoria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08. L'agenzia per il lavoro può mantenere un proprio medico competente per gli obblighi di sorveglianza sanitaria non correlati ai rischi lavorativi specifici (es. idoneità generica per categorie particolari). Il giudizio di idoneità espresso dal medico competente dell'utilizzatore è vincolante per l'assegnazione del lavoratore somministrato alla specifica mansione. Il giudizio e le relative visite devono essere documentati e conservati dall'utilizzatore per almeno dieci anni.
Il DVR dell'impresa utilizzatrice deve includere i lavoratori somministrati?
Sì, in modo esplicito e documentato. L'art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/08 dispone che la valutazione dei rischi riguardi tutti i lavoratori, compreso il personale somministrato, e l'art. 3, comma 5, dello stesso decreto chiarisce che l'utilizzatore è il soggetto obbligato ad applicare le misure di tutela nei loro confronti. Il DVR dell'impresa utilizzatrice deve quindi: indicare la presenza di lavoratori somministrati come categoria di lavoratori coinvolta nella valutazione; riportare le mansioni o reparti nei quali vengono impiegati lavoratori somministrati e i relativi rischi specifici; descrivere le misure di prevenzione e protezione adottate per questa categoria (informazione, formazione specifica, DPI, procedure operative); indicare le modalità di sorveglianza sanitaria previste per i somministrati; definire le procedure di integrazione e accoglienza (onboarding della sicurezza) attivate al momento dell'inizio di ogni nuova missione. Il DVR va aggiornato ogniqualvolta si verifichino significative variazioni nelle condizioni di lavoro (art. 29, comma 3, D.Lgs. 81/08) o quando l'impiego di lavoratori somministrati in nuove mansioni o reparti comporti profili di rischio non precedentemente valutati. L'omessa o insufficiente valutazione dei rischi per i lavoratori somministrati costituisce violazione dell'art. 55, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08.
In caso di infortunio di un lavoratore somministrato, come si ripartiscono le responsabilità?
In caso di infortunio occorso a un lavoratore somministrato durante la missione, la responsabilità principale sotto il profilo penale e civile ricade sull'impresa utilizzatrice, in quanto soggetto che esercitava il potere direttivo, organizzativo e di controllo sulla prestazione nel momento dell'evento. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. IV nn. 38953/2018, 21595/2019 e successive) ha costantemente affermato che l'utilizzatore risponde dei reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche nei confronti dei lavoratori somministrati al pari dei propri dipendenti. L'agenzia per il lavoro può concorrere nella responsabilità qualora l'infortunio sia riconducibile a una sua omissione: ad esempio, mancata erogazione della formazione generale obbligatoria prima dell'avvio della missione, mancata trasmissione all'utilizzatore di informazioni rilevanti sul profilo del lavoratore, omessa assicurazione INAIL. Sotto il profilo assicurativo INAIL, il premio è calcolato sulla base del settore di attività dell'utilizzatore (non dell'agenzia) e l'infortunio è denunciato dall'utilizzatore stesso. La solidarietà passiva tra agenzia e utilizzatore è prevista dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. 276/2003 per i crediti del lavoratore, inclusi quelli derivanti da infortuni o malattie professionali.
Quali clausole sulla sicurezza devono essere inserite nel contratto di somministrazione?
Il contratto di somministrazione, stipulato tra agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice, deve contenere specifiche clausole in materia di sicurezza per regolare il riparto degli obblighi e tutelare entrambe le parti. Le clausole raccomandate dalla prassi e dalle linee guida Assolavoro/Confindustria comprendono: (1) dichiarazione dell'utilizzatore di aver valutato i rischi della mansione assegnata nel proprio DVR e di aver predisposto le misure di prevenzione e protezione adeguate; (2) impegno dell'utilizzatore a comunicare all'agenzia i rischi specifici della missione prima dell'avvio, con allegato informativo sui rischi da consegnare al lavoratore; (3) indicazione dei DPI che saranno forniti dall'utilizzatore e delle relative procedure di consegna; (4) impegno dell'utilizzatore a erogare la formazione specifica obbligatoria prima dell'adibizione alla mansione e a documentarne l'avvenuta erogazione; (5) dichiarazione dell'agenzia di aver erogato (o di erogare prima dell'avvio della missione) la formazione generale ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 21/12/2011; (6) obbligo reciproco di comunicazione immediata in caso di infortunio o malattia professionale; (7) indicazione del medico competente dell'utilizzatore che effettuerà la sorveglianza sanitaria per i rischi specifici. Ti aiutiamo a verificare le clausole applicabili al tuo contratto di somministrazione.

Fonti normative

  • Art. 3, comma 5, D.Lgs. 81/2008 — Lavoratori somministrati
  • Art. 28–29 D.Lgs. 81/2008 — Valutazione dei rischi
  • Art. 41 D.Lgs. 81/2008 — Sorveglianza sanitaria
  • Art. 77 D.Lgs. 81/2008 — Obblighi del datore di lavoro relativi ai DPI
  • Art. 87 D.Lgs. 81/2008 — Sanzioni in materia di DPI
  • Art. 35 D.Lgs. 276/2003 — Sicurezza nella somministrazione di lavoro
  • Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 — Formazione dei lavoratori
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 7/2005 — Somministrazione e sicurezza
  • Cass. Pen. sez. IV, n. 38953/2018 — Responsabilità dell'utilizzatore
  • Cass. Pen. sez. IV, n. 21595/2019 — Infortuni lavoratori somministrati

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