Risposta rapida
L’utilizzatore osserva verso il somministrato tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti; l’agenzia informa e forma sui rischi generali, salvo diverso accordo (art. 35 del D.Lgs. 81/2015). Senza valutazione dei rischi non si possono usare lavoratori somministrati.
Riferimenti: D.Lgs. 81/2015, artt. 32, 33 e 35; D.Lgs. 81/2008, artt. 3, comma 5, e 28.
Domande frequenti sulla somministrazioneFAQ
Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore somministrato?
Entrambi, con compiti diversi. L’utilizzatore, presso cui il lavoratore svolge l’attività, osserva nei suoi confronti tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti (art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015 e art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/2008). L’agenzia di somministrazione informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature necessarie, salvo che il contratto preveda che vi provveda l’utilizzatore.
Un’azienda senza DVR può utilizzare lavoratori somministrati?
No. La somministrazione è vietata ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi secondo la normativa di tutela della salute e sicurezza (art. 32, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 81/2015). Lo stesso divieto vale per il contratto a termine e per il lavoro intermittente.
Chi fa la formazione?
La formazione generale e l’informazione sui rischi generici spettano di norma all’agenzia; la formazione specifica sui rischi della mansione e del luogo di lavoro, l’addestramento e l’informazione sulle procedure di emergenza spettano in pratica all’utilizzatore, che conosce i rischi. Il contratto di somministrazione dovrebbe indicare con chiarezza chi fa cosa e lo scambio degli attestati. Le durate sono quelle dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Quali informazioni deve dare l’utilizzatore all’agenzia?
Il contratto di somministrazione deve indicare i rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate (art. 33, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 81/2015). L’utilizzatore deve quindi comunicare mansione, rischi specifici, eventuale necessità di sorveglianza sanitaria, DPI e formazione richiesti, in tempo utile perché l’agenzia possa selezionare e preparare il lavoratore.
Chi fornisce i DPI e paga la sorveglianza sanitaria?
L’utilizzatore, che deve osservare gli obblighi di prevenzione e protezione come per i propri dipendenti, fornisce i DPI previsti dalla sua valutazione dei rischi e garantisce la sorveglianza sanitaria se la mansione la richiede, tramite il proprio medico competente. Agenzia e utilizzatore possono regolare nel contratto aspetti organizzativi ed economici, ma non possono lasciare scoperti questi obblighi.
Il lavoratore somministrato rientra nel DVR dell’utilizzatore?
Sì. La valutazione dei rischi deve comprendere i lavoratori con contratti diversi da quello subordinato standard (art. 28, comma 1), considerando anche la minore conoscenza dell’ambiente da parte di chi ha incarichi brevi. I somministrati si computano inoltre per alcune soglie del D.Lgs. 81/2008 secondo i criteri dell’art. 4.
In caso di infortunio cosa succede?
La denuncia all’INAIL è a carico dell’agenzia, che è il datore di lavoro formale; l’utilizzatore deve comunicarle tempestivamente l’evento. La responsabilità penale per la violazione delle misure di prevenzione ricade di regola sull’utilizzatore, che organizza il lavoro, e sull’agenzia per gli obblighi di formazione e informazione che le spettano.
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