Il lavoratore somministratoè assunto dall'Agenzia per il Lavoro (APL/somministratore) e svolge la prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice. Gli obblighi in materia di sicurezza si ripartiscono: la formazione generale e la sorveglianza sanitariaspettano all'APL; la formazione specificae la tutela durante l'attività lavorativa spettano all'utilizzatore, ai sensi dell'art. 3 c. 5 D.Lgs. 81/08.
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Definizione di lavoratore somministrato e contratto di somministrazione (D.Lgs. 81/2015 artt. 30-40)
La somministrazione di lavoroè il contratto mediante il quale un'Agenzia per il Lavoro (APL), autorizzata dal Ministero del Lavoro, mette a disposizione di un'impresa utilizzatrice uno o più lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. La disciplina contrattuale è contenuta negli artt. 30-40 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 (cosiddetto Jobs Act), che ha abrogato e sostituito le disposizioni del D.Lgs. 276/2003 in materia di somministrazione.
Il rapporto si articola su tre soggetti:
- APL (somministratore) — è il datore di lavoro formale, titolare del contratto di assunzione e responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore.
- Impresa utilizzatrice— è il soggetto che riceve la prestazione lavorativa, esercita il potere direttivo e organizzativo sul lavoratore durante il periodo di missione, e risponde degli obblighi di sicurezza connessi all'ambiente di lavoro.
- Lavoratore somministrato— è il lavoratore assunto dall'APL (con contratto a tempo indeterminato o determinato) ed inviato in missione presso l'utilizzatore. Viene anche definito lavoratore interinale nel linguaggio corrente.
La somministrazione può essere a tempo indeterminato (staff leasing, consentita per tutte le mansioni salvo esclusioni di legge o contrattuale) o a tempo determinato(soggetta ai limiti quantitativi previsti dal CCNL applicato dall'utilizzatore).
Ripartizione degli obblighi di sicurezza tra APL e utilizzatore: art. 3 c. 5 D.Lgs. 81/08
L'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 disciplina espressamente la ripartizione degli obblighi di sicurezza nel rapporto di somministrazione. La norma stabilisce che:
- Tutti gli obblighi relativi all'ambiente di lavoro— inclusa la messa a disposizione di attrezzature idonee, la gestione delle emergenze, la sorveglianza del rischio nel luogo di lavoro — sono a carico dell'utilizzatore, che è il soggetto che organizza ed esercita il potere direttivo sull'attività del lavoratore somministrato.
- Formazione generale(Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) — è a carico dell'APL, che deve erogarla prima dell'inizio della prima missione del lavoratore. L'APL deve verificare che il lavoratore abbia completato la formazione generale obbligatoria e conservare la relativa documentazione.
- Formazione specificasui rischi del posto di lavoro e delle mansioni — è a carico dell'utilizzatore, che deve erogarla prima che il lavoratore somministrato inizi a svolgere le attività a rischio presso di sé. La formazione specifica deve coprire i rischi propri del sito produttivo, delle attrezzature e delle procedure operative dell'utilizzatore.
- Sorveglianza sanitaria — l'APLè tenuta a nominare il medico competente e a garantire la sorveglianza sanitaria obbligatoria. Tuttavia, il protocollo sanitario deve essere concordato con l'utilizzatore, che è tenuto a comunicare all'APL i rischi specifici del posto di lavoro cui il lavoratore sarà esposto, affinché il medico competente possa predisporre un protocollo adeguato (visite preventive, accertamenti integrativi). La visita preventiva deve precedere l'inizio della missione.
- DVR dell'utilizzatore— l'obbligo di valutazione dei rischi e di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) grava sull'utilizzatore in relazione al proprio sito e alle attività ivi svolte. Il lavoratore somministrato deve essere incluso nella valutazione dei rischi e nella pianificazione delle misure preventive.
L'art. 35 del D.Lgs. 81/08 ribadisce la parità di trattamento tra lavoratori somministrati e lavoratori dipendenti dell'utilizzatore in materia di sicurezza: non è ammessa alcuna discriminazione in ragione della tipologia contrattuale.
Informazione ai lavoratori somministrati: i rischi specifici comunicati dall'utilizzatore
Prima dell'inizio di ogni missione, l'utilizzatoreè tenuto a comunicare al lavoratore somministrato — e per conoscenza all'APL — le informazioni sui rischi specificipresenti nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08. Tali informazioni devono comprendere:
- i rischi fisici, chimici, biologici ed ergonomici presenti nel luogo di lavoro e nelle mansioni assegnate;
- le misure di prevenzione e protezione adottate, i dispositivi di protezione individuale forniti e le modalità del loro utilizzo;
- le procedure di emergenza, le vie di esodo e i nominativi degli addetti al pronto soccorso e alla gestione delle emergenze;
- i nominativi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) dell'utilizzatore.
L'APL è tenuta a conservare copia delle informazioni ricevute dall'utilizzatore per ogni missione attivata, quale documentazione dell'adempimento degli obblighi di sicurezza.
Il lavoratore somministrato e il DVR dell'utilizzatore: aggiornamento e RLS
Il DVR dell'utilizzatore deve tenere conto della presenza dei lavoratori somministrati tra la forza lavoro esposta ai rischi presenti nel sito. In particolare:
- Il DVR deve essere aggiornato quando cambia significativamente il numero di lavoratori somministrati impiegati, le mansioni assegnate o i profili di rischio a cui sono esposti (art. 29 comma 3 D.Lgs. 81/08).
- I lavoratori somministrati sono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori dell'utilizzatore rilevante per gli obblighi di legge (nomina RSPP interno, elezione RLS, redazione dei piani di emergenza, ecc.), nel periodo in cui la missione è in corso.
- Il RLS dell'utilizzatorerappresenta anche i lavoratori somministrati impiegati nel medesimo sito durante la missione, in quanto questi ultimi sono di norma privi di un proprio RLS nell'APL per le questioni inerenti al sito produttivo dell'utilizzatore. Il RLS ha il diritto di consultare il DVR e di essere informato sui rischi cui sono esposti i lavoratori somministrati.
- L'utilizzatore deve comunicare all'APL qualsiasi modifica rilevante dei rischi del sito che possa incidere sul protocollo sanitario concordato o sulla formazione specifica erogata.
Responsabilità penale in caso di infortuni: ripartizione giurisprudenziale
In caso di infortunio di un lavoratore somministrato, la giurisprudenza penale ha elaborato criteri di ripartizione della responsabilità tra APL e utilizzatore che seguono la stessa logica della ripartizione degli obblighi di sicurezza.
- Utilizzatore— risponde penalmente per gli infortuni riconducibili a carenze nell'ambiente di lavoro, nelle attrezzature, nella formazione specifica, nell'informazione sui rischi specifici o nella gestione delle emergenze; in sostanza, per tutto ciò che attiene all'organizzazione del lavoro nel proprio sito.
- APL— può essere chiamata a rispondere qualora l'infortunio sia riconducibile all'omissione della formazione generale, alla mancata sorveglianza sanitaria preventiva o all'invio in missione di un lavoratore in assenza del giudizio di idoneità alla mansione.
- La Cassazione penale (sez. IV) ha consolidato il principio per cui la co-responsabilità tra APL e utilizzatore è possibile quando la violazione è imputabile a entrambi i soggetti in relazione alla rispettiva sfera di competenza; viceversa, la responsabilità esclusiva di uno dei due soggetti è configurabile quando la violazione sia univocamente riconducibile alla sua sfera di obblighi.
- Entrambi i soggetti possono rispondere ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni colpose), con l'aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
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Domande frequentiFAQ
Chi è responsabile della formazione del lavoratore somministrato?
L'APL deve nominare il medico competente per i lavoratori somministrati?
Il lavoratore somministrato deve essere incluso nel DVR dell'utilizzatore?
In caso di infortunio del lavoratore somministrato, chi risponde penalmente?
Fonti normative
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — art. 3 comma 5 (somministrazione di lavoro)
- D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 — artt. 30-40 (somministrazione di lavoro, Jobs Act)
- Cassazione penale, sez. IV — giurisprudenza sulla responsabilità per infortuni di lavoratori somministrati
- Circolare INL sulla tutela dei lavoratori in somministrazione
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