Il lavoratore somministrato è assunto da un’agenzia per il lavoro (somministratore) e svolge la propria attività sotto la direzione e il controllo di un’azienda utilizzatrice. Per la sicurezza l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08 pone tutti gli obblighi di prevenzione e protezione a carico dell’utilizzatore. L’agenzia deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature necessarie, ma il contratto può trasferire questo obbligo all’utilizzatore (art. 35, comma 4, D.Lgs. 81/2015).
Cosa deve fare l’utilizzatore
- Includere i somministrati nel DVR e nelle misure di prevenzione come i propri dipendenti.
- Verificare prima dell’inizio che abbiano la formazione richiesta dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 per il settore e la mansione, integrando quella mancante.
- Fornire DPI, addestramento sulle attrezzature del reparto e informazioni sul piano di emergenza.
- Garantire la sorveglianza sanitaria se la mansione la richiede: il giudizio di idoneità deve esserci prima dell’adibizione, e conviene stabilire nel contratto chi organizza le visite.
- Comunicare all’agenzia le mansioni e i rischi, perché li indichi nel contratto.
Divieti
La somministrazione è vietata, tra l’altro, presso datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi (art. 32, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2015), oltre che per sostituire lavoratori in sciopero.
Errori frequenti
- Considerare il somministrato «coperto dall’agenzia» e non formarlo sui rischi specifici del reparto.
- Far lavorare il somministrato prima di avere copia degli attestati e del giudizio di idoneità.
Fonti normative
Voci collegate
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