Vai al contenuto
123 Consulenza123Consulenza

FAQ — Agenzia di Somministrazione e Sicurezza sul Lavoro

Risposte alle domande più frequenti sulla ripartizione degli obblighi di sicurezza tra agenzia di somministrazione e utilizzatore ai sensi del D.Lgs. 276/2003 e D.Lgs. 81/08.

D.Lgs. 81/08Sicurezza lavoroReg. CE 852/2004Igiene alimentareAccordo SR 2025Aggiornamento
Risposta rapida

Nel rapporto di somministrazione di manodopera gli obblighi di sicurezza sul lavoro sono ripartiti per legge tra agenzia di somministrazione e utilizzatore: l'agenzia è responsabile della formazione generale e della copertura assicurativa, mentre l'utilizzatore assume tutti gli obblighi di protezione connessi all'esecuzione della prestazione, inclusi DVR, DPI, sorveglianza sanitaria e gestione delle emergenze. Ti aiutiamo a definire contrattualmente e operativamente questa ripartizione per evitare vuoti di tutela e responsabilità condivise in caso di infortunio o malattia professionale.

Contenuti revisionati da consulenti tecnici

Verificati da professionisti del settore

Copertura nazionale con consulenti sul territorio

Presenti in tutta Italia

Fonti normative tracciate e aggiornate

Riferimenti sempre verificabili

Documenti adattati alla tua attività

Personalizzati sul caso specifico

Queste FAQ raccolgono i dubbi più comuni di datori di lavoro, responsabili HR, RSPP e agenzie di somministrazione sulla corretta ripartizione degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 276/2003 e dal D.Lgs. 81/08.

Domande frequenti — Somministrazione e sicurezza sul lavoroFAQ

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore somministrato: agenzia o utilizzatore?
La responsabilità è ripartita tra i due soggetti per legge. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08, l'utilizzatore è responsabile per tutti gli obblighi di protezione e prevenzione relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa (sicurezza sul luogo di lavoro, DPI, sorveglianza sanitaria specifica, gestione delle emergenze). L'agenzia di somministrazione rimane responsabile per la formazione generale in materia di sicurezza, per l'informazione sui rischi generali e per la copertura assicurativa INAIL. In caso di infortunio, entrambi i soggetti possono essere chiamati a rispondere nelle rispettive sfere di competenza.
Chi deve fare la formazione obbligatoria — generale vs. specifica — del lavoratore somministrato?
La ripartizione degli obblighi formativi segue la distinzione tra formazione generale e formazione specifica. La formazione generale (art. 37 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) è a carico dell'agenzia di somministrazione, che deve erogarla prima dell'invio in missione. La formazione specifica sui rischi propri del ciclo produttivo e delle mansioni concretamente svolte presso l'utilizzatore è invece a carico di quest'ultimo, che dispone delle informazioni necessarie sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro. Le parti possono pattuire nel contratto di somministrazione una diversa ripartizione degli oneri, fermo restando che la responsabilità finale verso il lavoratore rimane in capo al soggetto a cui la legge attribuisce l'obbligo.
Chi nomina il medico competente per la sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato?
L'obbligo di nominare il medico competente e di garantire la sorveglianza sanitaria ricade sull'utilizzatore, in quanto titolare del potere direttivo sull'attività lavorativa e conoscitore dei rischi specifici dell'ambiente produttivo (art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003; artt. 18 e 41 D.Lgs. 81/08). L'utilizzatore deve sottoporre il lavoratore somministrato agli stessi protocolli sanitari previsti per i propri dipendenti che svolgono mansioni equivalenti. I giudizi di idoneità emessi dal medico competente dell'utilizzatore hanno piena validità. L'agenzia di somministrazione deve essere informata degli esiti degli accertamenti (in forma aggregata o anonima se non diversamente concordato) per adempiere ai propri obblighi contrattuali e assicurativi.
L'utilizzatore deve includere il lavoratore somministrato nel DVR?
Sì. Il lavoratore somministrato è a tutti gli effetti un lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 durante lo svolgimento della missione presso l'utilizzatore. La valutazione dei rischi (DVR) deve riguardare tutti i lavoratori presenti nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. L'utilizzatore deve quindi valutare i rischi cui i lavoratori somministrati sono esposti in ragione della mansione assegnata e prevedere le relative misure preventive e protettive. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si introducono lavoratori somministrati adibiti a nuove mansioni o esposti a rischi non precedentemente censiti.
Chi fornisce i DPI al lavoratore somministrato?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere forniti dall'utilizzatore, in quanto responsabile della sicurezza nell'ambiente di lavoro e titolare della gestione operativa della prestazione lavorativa (art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003; art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/08). I DPI devono essere adeguati ai rischi specifici della mansione, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e mantenuti in efficienza. L'utilizzatore è tenuto a formare e informare il lavoratore somministrato sul corretto utilizzo dei DPI assegnati. Eventuali accordi contrattuali tra agenzia e utilizzatore possono prevedere che l'agenzia anticipi la fornitura di alcuni DPI generici (es. scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità), ma ciò non esonera l'utilizzatore dall'obbligo di legge.
Come funziona la comunicazione dei rischi dall'utilizzatore all'agenzia?
Prima della stipula del contratto di somministrazione, l'utilizzatore è tenuto a comunicare all'agenzia tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi alle mansioni oggetto del contratto e le misure di prevenzione e protezione adottate (art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003). Questa informativa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'agenzia di adempiere ai propri obblighi informativi e formativi verso il lavoratore prima dell'avvio della missione. L'agenzia, a sua volta, deve trasmettere queste informazioni al lavoratore prima che inizi a lavorare presso l'utilizzatore. In caso di variazione dei rischi durante la missione, l'utilizzatore deve aggiornare tempestivamente l'agenzia. La carenza o l'omissione di questa comunicazione espone l'utilizzatore a responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale.
Il lavoratore somministrato ha diritto alle stesse tutele dei lavoratori diretti?
Sì, il principio di parità di trattamento è sancito espressamente dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 e dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08. Per tutta la durata della missione il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni di lavoro complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, incluse le misure di sicurezza e salute sul lavoro, l'accesso ai servizi aziendali (mensa, trasporti, spogliatoi) e la formazione. Il principio si applica anche alle attrezzature di lavoro, ai DPI e alla sorveglianza sanitaria. Eventuali discriminazioni nell'accesso alle misure di sicurezza o nelle condizioni di lavoro rispetto ai dipendenti diretti costituiscono una violazione sia delle norme sulla somministrazione sia del D.Lgs. 81/08.
In caso di infortunio del lavoratore somministrato, chi denuncia all'INAIL?
L'obbligo di denuncia dell'infortunio all'INAIL spetta all'utilizzatore, in quanto datore di lavoro di fatto durante la missione e soggetto nel cui ambiente si è verificato l'evento (art. 53 D.P.R. 1124/1965; circ. INAIL). L'utilizzatore deve effettuare la denuncia entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, e immediatamente per infortuni mortali o con pericolo di vita. Deve contestualmente informare l'agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale del lavoratore e che deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e assicurativi. Il premio INAIL è versato dall'agenzia (che è il soggetto assicurante), ma il rischio effettivo di infortunio è connesso all'attività svolta presso l'utilizzatore.
Come si gestisce la sorveglianza sanitaria per lavoratori somministrati con contratti brevi?
La brevità del contratto di somministrazione non esonera dall'obbligo di sorveglianza sanitaria quando la mansione lo richiede. L'utilizzatore deve sottoporre il lavoratore somministrato alla visita medica preventiva prima dell'adibizione alla mansione specifica (o, nei casi previsti, alla verifica del possesso dell'idoneità già accertata). Per mansioni con sorveglianza sanitaria obbligatoria (es. movimentazione carichi, agenti chimici, videoterminali, rumore) non è possibile prescindere dalla visita, indipendentemente dalla durata del contratto. In pratica, molte agenzie di somministrazione organizzano accordi con medici competenti per effettuare le visite preventive prima dell'invio in missione, consentendo all'utilizzatore di ricevere il lavoratore già con un giudizio di idoneità alla mansione generica; l'utilizzatore potrà poi integrare o confermare l'idoneità per la mansione specifica se necessario.
Il DUVRI è necessario in caso di lavoratori somministrati?
No, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) non è richiesto per i lavoratori somministrati. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che prevede il DUVRI, si applica ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione di servizi, ma non alla somministrazione di manodopera disciplinata dal D.Lgs. 276/2003. Il lavoratore somministrato non opera in qualità di lavoratore di un'impresa appaltatrice distinta: per la durata della missione è inserito nell'organizzazione produttiva dell'utilizzatore e soggetto al suo potere direttivo, come un dipendente diretto. Pertanto gli obblighi dell'utilizzatore si esauriscono nell'informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e fornitura di DPI al lavoratore individuale, senza necessità di coordinare interferenze tra lavorazioni di imprese diverse.

Approfondisci

Domande frequentiFAQ

Chi è responsabile della sicurezza del lavoratore somministrato: agenzia o utilizzatore?
La responsabilità è ripartita tra i due soggetti per legge. Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08, l'utilizzatore è responsabile per tutti gli obblighi di protezione e prevenzione relativi all'esecuzione della prestazione lavorativa (sicurezza sul luogo di lavoro, DPI, sorveglianza sanitaria specifica, gestione delle emergenze). L'agenzia di somministrazione rimane responsabile per la formazione generale in materia di sicurezza, per l'informazione sui rischi generali e per la copertura assicurativa INAIL. In caso di infortunio, entrambi i soggetti possono essere chiamati a rispondere nelle rispettive sfere di competenza.
Chi deve fare la formazione obbligatoria — generale vs. specifica — del lavoratore somministrato?
La ripartizione degli obblighi formativi segue la distinzione tra formazione generale e formazione specifica. La formazione generale (art. 37 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) è a carico dell'agenzia di somministrazione, che deve erogarla prima dell'invio in missione. La formazione specifica sui rischi propri del ciclo produttivo e delle mansioni concretamente svolte presso l'utilizzatore è invece a carico di quest'ultimo, che dispone delle informazioni necessarie sui rischi specifici presenti nel proprio ambiente di lavoro. Le parti possono pattuire nel contratto di somministrazione una diversa ripartizione degli oneri, fermo restando che la responsabilità finale verso il lavoratore rimane in capo al soggetto a cui la legge attribuisce l'obbligo.
Chi nomina il medico competente per la sorveglianza sanitaria del lavoratore somministrato?
L'obbligo di nominare il medico competente e di garantire la sorveglianza sanitaria ricade sull'utilizzatore, in quanto titolare del potere direttivo sull'attività lavorativa e conoscitore dei rischi specifici dell'ambiente produttivo (art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003; artt. 18 e 41 D.Lgs. 81/08). L'utilizzatore deve sottoporre il lavoratore somministrato agli stessi protocolli sanitari previsti per i propri dipendenti che svolgono mansioni equivalenti. I giudizi di idoneità emessi dal medico competente dell'utilizzatore hanno piena validità. L'agenzia di somministrazione deve essere informata degli esiti degli accertamenti (in forma aggregata o anonima se non diversamente concordato) per adempiere ai propri obblighi contrattuali e assicurativi.
L'utilizzatore deve includere il lavoratore somministrato nel DVR?
Sì. Il lavoratore somministrato è a tutti gli effetti un lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08 durante lo svolgimento della missione presso l'utilizzatore. La valutazione dei rischi (DVR) deve riguardare tutti i lavoratori presenti nel ciclo produttivo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. L'utilizzatore deve quindi valutare i rischi cui i lavoratori somministrati sono esposti in ragione della mansione assegnata e prevedere le relative misure preventive e protettive. Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che si introducono lavoratori somministrati adibiti a nuove mansioni o esposti a rischi non precedentemente censiti.
Chi fornisce i DPI al lavoratore somministrato?
I dispositivi di protezione individuale (DPI) devono essere forniti dall'utilizzatore, in quanto responsabile della sicurezza nell'ambiente di lavoro e titolare della gestione operativa della prestazione lavorativa (art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003; art. 18, comma 1, lett. d), D.Lgs. 81/08). I DPI devono essere adeguati ai rischi specifici della mansione, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e mantenuti in efficienza. L'utilizzatore è tenuto a formare e informare il lavoratore somministrato sul corretto utilizzo dei DPI assegnati. Eventuali accordi contrattuali tra agenzia e utilizzatore possono prevedere che l'agenzia anticipi la fornitura di alcuni DPI generici (es. scarpe antinfortunistiche, indumenti ad alta visibilità), ma ciò non esonera l'utilizzatore dall'obbligo di legge.
Come funziona la comunicazione dei rischi dall'utilizzatore all'agenzia?
Prima della stipula del contratto di somministrazione, l'utilizzatore è tenuto a comunicare all'agenzia tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi alle mansioni oggetto del contratto e le misure di prevenzione e protezione adottate (art. 35, comma 4, D.Lgs. 276/2003). Questa informativa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'agenzia di adempiere ai propri obblighi informativi e formativi verso il lavoratore prima dell'avvio della missione. L'agenzia, a sua volta, deve trasmettere queste informazioni al lavoratore prima che inizi a lavorare presso l'utilizzatore. In caso di variazione dei rischi durante la missione, l'utilizzatore deve aggiornare tempestivamente l'agenzia. La carenza o l'omissione di questa comunicazione espone l'utilizzatore a responsabilità in caso di infortunio o malattia professionale.
Il lavoratore somministrato ha diritto alle stesse tutele dei lavoratori diretti?
Sì, il principio di parità di trattamento è sancito espressamente dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 276/2003 e dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 81/08. Per tutta la durata della missione il lavoratore somministrato ha diritto a condizioni di lavoro complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, incluse le misure di sicurezza e salute sul lavoro, l'accesso ai servizi aziendali (mensa, trasporti, spogliatoi) e la formazione. Il principio si applica anche alle attrezzature di lavoro, ai DPI e alla sorveglianza sanitaria. Eventuali discriminazioni nell'accesso alle misure di sicurezza o nelle condizioni di lavoro rispetto ai dipendenti diretti costituiscono una violazione sia delle norme sulla somministrazione sia del D.Lgs. 81/08.
In caso di infortunio del lavoratore somministrato, chi denuncia all'INAIL?
L'obbligo di denuncia dell'infortunio all'INAIL spetta all'utilizzatore, in quanto datore di lavoro di fatto durante la missione e soggetto nel cui ambiente si è verificato l'evento (art. 53 D.P.R. 1124/1965; circ. INAIL). L'utilizzatore deve effettuare la denuncia entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, e immediatamente per infortuni mortali o con pericolo di vita. Deve contestualmente informare l'agenzia di somministrazione, che è il datore di lavoro formale del lavoratore e che deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e assicurativi. Il premio INAIL è versato dall'agenzia (che è il soggetto assicurante), ma il rischio effettivo di infortunio è connesso all'attività svolta presso l'utilizzatore.
Come si gestisce la sorveglianza sanitaria per lavoratori somministrati con contratti brevi?
La brevità del contratto di somministrazione non esonera dall'obbligo di sorveglianza sanitaria quando la mansione lo richiede. L'utilizzatore deve sottoporre il lavoratore somministrato alla visita medica preventiva prima dell'adibizione alla mansione specifica (o, nei casi previsti, alla verifica del possesso dell'idoneità già accertata). Per mansioni con sorveglianza sanitaria obbligatoria (es. movimentazione carichi, agenti chimici, videoterminali, rumore) non è possibile prescindere dalla visita, indipendentemente dalla durata del contratto. In pratica, molte agenzie di somministrazione organizzano accordi con medici competenti per effettuare le visite preventive prima dell'invio in missione, consentendo all'utilizzatore di ricevere il lavoratore già con un giudizio di idoneità alla mansione generica; l'utilizzatore potrà poi integrare o confermare l'idoneità per la mansione specifica se necessario.
Il DUVRI è necessario in caso di lavoratori somministrati?
No, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) non è richiesto per i lavoratori somministrati. L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, che prevede il DUVRI, si applica ai contratti di appalto, d'opera e di somministrazione di servizi, ma non alla somministrazione di manodopera disciplinata dal D.Lgs. 276/2003. Il lavoratore somministrato non opera in qualità di lavoratore di un'impresa appaltatrice distinta: per la durata della missione è inserito nell'organizzazione produttiva dell'utilizzatore e soggetto al suo potere direttivo, come un dipendente diretto. Pertanto gli obblighi dell'utilizzatore si esauriscono nell'informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e fornitura di DPI al lavoratore individuale, senza necessità di coordinare interferenze tra lavorazioni di imprese diverse.

Fonti normative

  • D.Lgs. 276/2003 art. 23 — contratto di somministrazione
  • D.Lgs. 276/2003 art. 35 — obblighi delle parti
  • D.Lgs. 81/08 art. 3 — campo di applicazione
  • D.Lgs. 81/08 art. 26 — DUVRI e contratti di appalto
  • Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 — formazione sicurezza
  • Circolare Min. Lavoro — somministrazione e sicurezza sul lavoro

Vuoi sapere quali obblighi si applicano alla tua attività?

Ti aiutiamo a verificare gli obblighi applicabili e a impostare i documenti necessari.

ChiamaPreventivo gratuito